Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1073/2004
ECLI:EU:T:2004:172
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
9 giugno 2004
[OSCURATO:PERSONA]96/03
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Indagine dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) riguardante la gestione e il finanziamento dell’Istituto per le
relazioni europee latino-americane — Possibile conflitto d’interessi in capo ad un investigatore — Decisione di ritiro dell’investigatore dalla squadra — Ricorso di annullamento — Atti preparatori — Irricevibilità»
Testo completo in francese II - 0000
Oggetto:
Ricorso diretto a ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)
17 maggio 2002 di escludere uno degli investigatori dall’indagine riguardante l’Istituto per le relazioni europee latino-americane
al fine di evitare ogni sospetto di conflitto d’interessi senza annullare gli atti compiuti da tale investigatore, nonché
della decisione tacita di rigetto del reclamo del ricorrente proposto il 29 luglio 2002 contro tale decisione e, dall’altro,
il risarcimento dei danni, morali e alla carriera, che si asseriscono subiti a causa di tali decisioni.
Decisione:
Il ricorso è irricevibile. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Dipendenti — Ricorso — Atto recante pregiudizio — Atto preparatorio — Indagine interna dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode
(OLAF) — Decisione che rifiuta di rimettere in discussione gli atti compiuti da un investigatore, pur ritirando quest’ultimo
dalla squadra investigativa a causa di un eventuale conflitto di interessi — Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1073/1999, art. 14; decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 1999/396, art. 4)
2.
Dipendenti — Ricorso — Atto recante pregiudizio — Decisione di rigetto di un reclamo — Rigetto puro e semplice — Atto confermativo
— Irricevibilità
(Statuto del personale, art. 91, n. 1)
3.
Dipendenti — Ricorso — Domanda di risarcimento connessa a una domanda di annullamento — Irricevibilità della domanda di annullamento
che comporta l’irricevibilità della domanda di risarcimento
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
1. Le disposizioni dell’art. 4 della decisione 1999/396, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini interne in materia
di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità, fissano
le condizioni in base alle quali il rispetto dei diritti della difesa del dipendente in questione può essere conciliato con
le esigenze di riservatezza proprie di ogni indagine di questa natura. Pertanto, la loro violazione costituisce una violazione
delle forme sostanziali applicabili alla procedura d’indagine. Nondimeno, da tali disposizioni non risulta che i provvedimenti
preparatori o intermedi, che per tale dipendente sono costituiti dall’apertura e dallo svolgimento di un’indagine interna,
possano essere impugnati con un ricorso autonomo, distinto da quello che l’interessato è legittimato a presentare contro la
decisione finale dell’amministrazione. In occasione di un siffatto ricorso contro la decisione finale, l’interessato potrà
infatti far valere ogni violazione delle forme sostanziali che abbia, a suo parere, viziato il procedimento d’indagine.
In particolare, costituisce soltanto un provvedimento intermedio, non impugnabile con ricorso autonomo, la decisione di ritirare
un investigatore dalla squadra investigativa a causa di un suo potenziale conflitto di interessi, che non rimette però in
discussione gli atti da lui già compiuti. Inoltre, tale decisione non costituisce un atto separabile dal procedimento d’indagine
che rientri in un procedimento autonomo rispetto a quest’ultimo. In proposito, il riferimento alle disposizioni dello Statuto
relative ai reclami e ai ricorsi del personale, che figura all’art. 14 del regolamento n. 1073/1999, relativo alle indagini
svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), non implica che esista un procedimento distinto dall’indagine,
ma ha il fine di rendere applicabili alle contestazioni relative ad atti dell’Ufficio pregiudizievoli per gli interessati,
come esso espressamente indica, alcune disposizioni dello Statuto relative ai mezzi di ricorso. Tale rinvio non può in ogni
caso consentire di sottoporre al giudice atti che non ledono i dipendenti interessati.
(v. punti 32, 33 e 35‑37)
Riferimento: Corte 8 aprile 2003, causa C‑471/02 P (R), Gómez‑Reino/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑3207, punti 63, 64 e 65)
2. Qualsiasi decisione di rigetto di un reclamo, espressa o tacita, non ha altro scopo, se è pura e semplice, che quello di confermare
l’atto o l’omissione criticata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile.
(v. punto 40)
Riferimento: Corte 16 giugno 1988, causa 371/87, Progoulis/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 3081, punto 17, e la giurisprudenza ivi
citata)
3. Nei ricorsi del personale le domande di risarcimento sono irricevibili quando sono strettamente connesse a domande di annullamento
a loro volta dichiarate irricevibili.
(v. punto 44)
Riferimento: Tribunale 24 marzo 1993, causa T‑72/92, Benzler/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑347, punto 21, e la giurisprudenza
ivi citata)