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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 aprile 1956

Cassazione n. 15875/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Ar) 01/04/1956 avverso la sentenza n. 526/21 della Corte di appello di Roma del 27/01/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento J [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 31 gennaio 2012 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di due anni reclusione in ordine al delitto di peculato (art. 314 cod. pen.), commesso nella qualità di Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Roma in relazione all'appropriazione di somme per complessivi euro 160.998,66 costituenti il ricavato di diverse vendite giudiziarie, di cui aveva disposto il deposito sui conti delle pertinenti procedure esecutive a distanza di mesi e talora di anni dal perfezionamento degli atti di vendita.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce i seguenti motivi di censura.

2.1. Error in iudicando e vizi congiunti di motivazione in ordine alla lamentata assenza di prova della materialità del fatto e dell'elemento soggettivo del reato.

2.2. Inosservanza degli artt. 314 e 43 cod. pen. nella parte in cui la sentenza ha affermato, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di peculato.

2.3. Violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. nella parte in cui la sentenza ha negato la circostanza della riparazione del danno. 2.4.Violazione dell'art. 62 n. 4 e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha negato la ricorrenza della circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

In termini generali va rilevato che l'impugnazione è nel suo complesso connotata da un elevato tasso di genericità, avente per conseguenza che i motivi di censura risultano semplicemente enunciati, spesso con solo vago riferimento alle specifiche risultanze processuali.

2. Il primo motivo di ricorso si compendia così in una breve quanto generica contestazione della sentenza in punto ricostruzione del fatto, censurando la consistenza quantitativa delle condotte di appropriazione a dispetto della precisa indicazione della somma complessivamente oggetto di peculato, di cui si critica testualmente l'appropriatezza sulla base di non meglio indicate discrasie tra emergenze processuali e documentazione acquisita.

Lo stesso è a dirsi del secondo motivo di ricorso, incentrato sulla pretesa assenza del dolo del delitto di peculato, senza alcun rinvio alle puntuali risultanze dell'istruttoria dibattimentale, bensì vagheggiando su di una asserita rilevanza sul piano dell'elemento psicologico del reato della polizza fideiussoria obbligatoriamente sottoscritta dall'imputato per svolgere i compiti attribuiti dalla legge all'istituto di vendite giudiziarie da lui diretto.

Manifestamente infondato è, invece, il terzo motivo di ricorso, con cui si prospetta l'illegittimità della denegata applicazione dell'attenuante di cui all'art.62, n. 6 cod. pen.

La Corte territoriale ha chiaramente evidenziato che il mancato riconoscimento della circostanza deriva dal fatto che in realtà non v'è stata alcuna condotta riparatoria proveniente dall'imputato, limitatosi a restituire progressivamente, dietro sollecitazione dell'ufficio giudiziario competente, le somme non versate sui conti delle procedure esecutive, molte delle quali anche in corso di dibattimento e quindii oltre il limite temporale ostativo (prima del giudizio, vale a dire prima dell'apertura del dibattimento) all'operatività della attenuante.

In questo caso si contesta l'assunto, fatto proprio in maniera assolutamente corretta dalla Corte territoriale, che la mera restituzione delle somme non costituisce una condotta riparatoria, senza, poi, neppure considerare il tema del risarcimento del danno, del tutto pretermesso nella formulazione della doglianza difensiva.

La correttezza della statuizione appare, per contro, pacifica, tanto che bisogna risalire a precedenti decisori alquanto risalenti nel tempo per trovare interventi sul tema, in seguito resisi non più necessari, vista l'assenza di profili di controversia.

Ad ogni buon conto torna utile il principio affermato da Sez. 6, n. 10250 del 17/03/1989, Pecoraro, Rv. 181817 secondo cui è corretta la motivazione della sentenza con la quale il giudice neghi l'attenuante del risarcimento del danno per avere l'imputato, nella specie, di peculato, restituito la somma indebitamente trattenuta senza integrare la stessa con quanto dovuto a titolo di interessi (...) poiché l'art. 62, n. 6 cod. pen. prevede espressamente l'interezza della riparazione del danno ed è indubbio che tra i danni rientri anche il mancato godimento del denaro temporaneamente ed illegittimamente trattenuto.

Residua, infine, il quarto motivo di doglianza con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 3 n. 4 cod. pen.), la cui inconsistenza si evidenzia ictu ocull a fronte del rilevante ammontare complessivo delle somme oggetto di peculato (euro 160.998,66).

Ma anche a voler considerare la questione con riferimento alle specifiche sottrazioni riferite a ciascuna procedura esecutiva di vendita, il ricorrente allega che in genere le sottrazioni sono state dell'ordine di circa un migliaio di euro e talora di importo di gran lunga inferiore, senza però addurre elementi specifici a supporto di tale deduzione, anche nell'ottica di una eventuale mancata disamina di una specifica doglianza formulata con l'atto di appello.

3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 marzo 2022 Il consigliere e t sore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Ar) 01/04/1956 avverso la sentenza n. 526/21 della Corte di appello di Roma del 27/01/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto; sentito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Errico in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che riportandosi ai motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento J [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 31 gennaio 2012 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di due anni reclusione in ordine al delitto di peculato (art. 314 cod. pen.), commesso nella qualità di Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] di Roma in relazione all'appropriazione di somme per complessivi euro 160.998,66 costituenti il ricavato di diverse vendite giudiziarie, di cui aveva disposto il deposito sui conti delle pertinenti procedure esecutive a distanza di mesi e talora di anni dal perfezionamento degli atti di vendita. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce i seguenti motivi di censura. 2.1. Error in iudicando e vizi congiunti di motivazione in ordine alla lamentata assenza di prova della materialità del fatto e dell'elemento soggettivo del reato. 2.2. Inosservanza degli artt. 314 e 43 cod. pen. nella parte in cui la sentenza ha affermato, oltre ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di peculato. 2.3. Violazione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. nella parte in cui la sentenza ha negato la circostanza della riparazione del danno. 2.4.Violazione dell'art. 62 n. 4 e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza ha negato la ricorrenza della circostanza del danno patrimoniale di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito indicate. In termini generali va rilevato che l'impugnazione è nel suo complesso connotata da un elevato tasso di genericità, avente per conseguenza che i motivi di censura risultano semplicemente enunciati, spesso con solo vago riferimento alle specifiche risultanze processuali. 2. Il primo motivo di ricorso si compendia così in una breve quanto generica contestazione della sentenza in punto ricostruzione del fatto, censurando la consistenza quantitativa delle condotte di appropriazione a dispetto della precisa indicazione della somma complessivamente oggetto di peculato, di cui si critica testualmente l'appropriatezza sulla base di non meglio indicate discrasie tra emergenze processuali e documentazione acquisita. Lo stesso è a dirsi del secondo motivo di ricorso, incentrato sulla pretesa assenza del dolo del delitto di peculato, senza alcun rinvio alle puntuali risultanze dell'istruttoria dibattimentale, bensì vagheggiando su di una asserita rilevanza sul piano dell'elemento psicologico del reato della polizza fideiussoria obbligatoriamente sottoscritta dall'imputato per svolgere i compiti attribuiti dalla legge all'istituto di vendite giudiziarie da lui diretto. Manifestamente infondato è, invece, il terzo motivo di ricorso, con cui si prospetta l'illegittimità della denegata applicazione dell'attenuante di cui all'art.62, n. 6 cod. pen. La Corte territoriale ha chiaramente evidenziato che il mancato riconoscimento della circostanza deriva dal fatto che in realtà non v'è stata alcuna condotta riparatoria proveniente dall'imputato, limitatosi a restituire progressivamente, dietro sollecitazione dell'ufficio giudiziario competente, le somme non versate sui conti delle procedure esecutive, molte delle quali anche in corso di dibattimento e quindii oltre il limite temporale ostativo (prima del giudizio, vale a dire prima dell'apertura del dibattimento) all'operatività della attenuante. In questo caso si contesta l'assunto, fatto proprio in maniera assolutamente corretta dalla Corte territoriale, che la mera restituzione delle somme non costituisce una condotta riparatoria, senza, poi, neppure considerare il tema del risarcimento del danno, del tutto pretermesso nella formulazione della doglianza difensiva. La correttezza della statuizione appare, per contro, pacifica, tanto che bisogna risalire a precedenti decisori alquanto risalenti nel tempo per trovare interventi sul tema, in seguito resisi non più necessari, vista l'assenza di profili di controversia. Ad ogni buon conto torna utile il principio affermato da Sez. 6, n. 10250 del 17/03/1989, Pecoraro, Rv. 181817 secondo cui è corretta la motivazione della sentenza con la quale il giudice neghi l'attenuante del risarcimento del danno per avere l'imputato, nella specie, di peculato, restituito la somma indebitamente trattenuta senza integrare la stessa con quanto dovuto a titolo di interessi (...) poiché l'art. 62, n. 6 cod. pen. prevede espressamente l'interezza della riparazione del danno ed è indubbio che tra i danni rientri anche il mancato godimento del denaro temporaneamente ed illegittimamente trattenuto. Residua, infine, il quarto motivo di doglianza con cui si lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 3 n. 4 cod. pen.), la cui inconsistenza si evidenzia ictu ocull a fronte del rilevante ammontare complessivo delle somme oggetto di peculato (euro 160.998,66). Ma anche a voler considerare la questione con riferimento alle specifiche sottrazioni riferite a ciascuna procedura esecutiva di vendita, il ricorrente allega che in genere le sottrazioni sono state dell'ordine di circa un migliaio di euro e talora di importo di gran lunga inferiore, senza però addurre elementi specifici a supporto di tale deduzione, anche nell'ottica di una eventuale mancata disamina di una specifica doglianza formulata con l'atto di appello. 3. Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 24 marzo 2022 Il consigliere e t sore I
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