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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 11596/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30415/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: renato.tor- [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – nonché Oggetto:dichiarazione inte- grativa –termine notifica cartella pagamento -art.1, comma 640, l. n.190/14 [OSCURATO:PERSONA] ; –intimato – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Si- cilian. 5012 /1 3 /2 2 , depositata il 3 0 maggio 202 2 e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Sicilia n.5012/13/22, depositata il 30 maggio 202 2 , veniva rigettato l’ap- pello propost o da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Catania n. 12900 / 15 / 2018 la qualeaveva accolto i l ricors o introduttiv o propost o da [OSCURATO:PERSONA]- mefreddo nei confronti dell’Agenzia e dell’agente della riscossione avverso la cartella di pagamento emessa ex art t . 36 bis d.P.R. n.600/1973e 54 bis d.P.R. n.633/197 2 , per IVA relativa al l’anno di imposta2013.

O ggetto della procedura di accertamento automatiz- zatoera la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente. 2.Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo facendo propriele argomentazioni difensive della parte privata circa la deca- denzadall’azione di riscossione per violazione dell’art.25, comma 1, lett.a) d.P.R. n.602/73 .

Stabiliva che, alla luce del richiamato art.1, comma640, L.190/2014, la cartella di pagamento relativa alla liqui- dazioneautomatizzata riferita all’IVA sarebbe dovuta avvenire entro ilterzo anno dall’invio della dichiarazione UNICO 2014, ossia entro il 31.12.2017, dal momento che tale dichiarazione, a differenza di quellaIRPEF, non era stata oggetto di integrazione , decisione con- fermatadal giudice d’appello .

3. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con ricorso affidato ad un unico motiv o , cui replica i l contribuent e con controricorso; l’agente della riscossione èrimasto intimat o .

Considerato che:1.

Preliminarmente, va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazionedell’art.348 ter cod. proc. civ. alla luce del dop- pio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado.

Il collegio osserva che l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dald.lgs. n.149/2022, ha comportato il col- locamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la di- sposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e pre- vede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previ- sto dal n. 5 dell’art. 360, primo comma, citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.L’unica censura proposta con il ricorso è per violazione di legge e, dunque, il profilo della doppia conforme non rileva.

2. Con un unicomotivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt.25, comma 1, lettera a), d.P.R. 602/1973, 1, comma 640, L.190/2014; 10 L.212/2000da parte del giudice di appello per non aver tenuto conto che la tempestività della notifica del la cartell a di pagamento si giustifica in ragione della dichiarazioneintegrativa.

3. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi.

Il giudice ha escluso la sussunzione della fattispecie nella disciplina dell ’a rt.1, comma 640, L. 190/2014, con riferimento alla dichiarazione integrativanel caso di specie sulla base di un preciso accertamento fattuale.

3.1. La normaprevede che i termini di notifica dellecartelle a seguito di controllo automatizzato o formale e termini di decadenza dall’eser- cizio del potere di accertamento decorrono dalla presentazione dell’integrativa, a favore o a sfavore, limitatamente agli elementi og- getto dell'integrazionee il giudice ha accertato che, con riferimento all’IVA, non è intervenuta alcuna integrazione.3.2.

La giurisprudenza della Corte (v.

Cass. ordinanza n. 2735 del 31 gennaio 2022) ha quindi interpretato la disposizione nel senso che, in caso di dichiarazione integrativa, il termine decadenziale per la notificadella cartella di pagamento che deriva dal controllo auto- matizzato decorre dalla presentazione della dichiarazione integra- tiva, ma solo per ciò che riguarda gli elementi oggetto di integra- zione.

3.3. La CTR ha escluso che l’IVA sia stata oggetto di integrazionee che la cartella di pagamento riguarda l’IVA relativa all’anno di impo- sta 2013.

Sulla base di tale accertamento, la consequenziale statui- zione di non applicabilità alla fattispecie dell’art.1, comma 640, L. 190/2014 è logica e in linea con la giurisprudenza della Corte e che va affermatanel caso di specie.

4. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e l e spese di lite, liquidatein favore del controricorrente come da dispositivo, seguono lasoccombenza.

Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa allaprenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versa- mento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis .

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente , liquidate in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30415/2022R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: renato.tor- [OSCURATO:EMAIL]; –controricorrente – nonché Oggetto:dichiarazione inte- grativa –termine notifica cartella pagamento -art.1, comma 640, l. n.190/14 [OSCURATO:PERSONA] ; –intimato – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del l a Si- cilian. 5012 /1 3 /2 2 , depositata il 3 0 maggio 202 2 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 4 febbraio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale dell a Sicilia n.5012/13/22, depositata il 30 maggio 202 2 , veniva rigettato l’ap- pello propost o da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissionetributaria provinciale di Catania n. 12900 / 15 / 2018 la qualeaveva accolto i l ricors o introduttiv o propost o da [OSCURATO:PERSONA]- mefreddo nei confronti dell’Agenzia e dell’agente della riscossione avverso la cartella di pagamento emessa ex art t . 36 bis d.P.R. n.600/1973e 54 bis d.P.R. n.633/197 2 , per IVA relativa al l’anno di imposta2013. O ggetto della procedura di accertamento automatiz- zatoera la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente. 2.Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo facendo propriele argomentazioni difensive della parte privata circa la deca- denzadall’azione di riscossione per violazione dell’art.25, comma 1, lett.a) d.P.R. n.602/73 . Stabiliva che, alla luce del richiamato art.1, comma640, L.190/2014, la cartella di pagamento relativa alla liqui- dazioneautomatizzata riferita all’IVA sarebbe dovuta avvenire entro ilterzo anno dall’invio della dichiarazione UNICO 2014, ossia entro il 31.12.2017, dal momento che tale dichiarazione, a differenza di quellaIRPEF, non era stata oggetto di integrazione , decisione con- fermatadal giudice d’appello . 3. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con ricorso affidato ad un unico motiv o , cui replica i l contribuent e con controricorso; l’agente della riscossione èrimasto intimat o . Considerato che:1. Preliminarmente, va scrutinata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazionedell’art.348 ter cod. proc. civ. alla luce del dop- pio rigetto della prospettazione di parte contribuente sia in primo sia secondo grado. Il collegio osserva che l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dald.lgs. n.149/2022, ha comportato il col- locamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la di- sposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e pre- vede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previ- sto dal n. 5 dell’art. 360, primo comma, citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.L’unica censura proposta con il ricorso è per violazione di legge e, dunque, il profilo della doppia conforme non rileva. 2. Con un unicomotivo di ricorso viene dedotta, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt.25, comma 1, lettera a), d.P.R. 602/1973, 1, comma 640, L.190/2014; 10 L.212/2000da parte del giudice di appello per non aver tenuto conto che la tempestività della notifica del la cartell a di pagamento si giustifica in ragione della dichiarazioneintegrativa. 3. Il motivo è inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi. Il giudice ha escluso la sussunzione della fattispecie nella disciplina dell ’a rt.1, comma 640, L. 190/2014, con riferimento alla dichiarazione integrativanel caso di specie sulla base di un preciso accertamento fattuale. 3.1. La normaprevede che i termini di notifica dellecartelle a seguito di controllo automatizzato o formale e termini di decadenza dall’eser- cizio del potere di accertamento decorrono dalla presentazione dell’integrativa, a favore o a sfavore, limitatamente agli elementi og- getto dell'integrazionee il giudice ha accertato che, con riferimento all’IVA, non è intervenuta alcuna integrazione.3.2. La giurisprudenza della Corte (v. Cass. ordinanza n. 2735 del 31 gennaio 2022) ha quindi interpretato la disposizione nel senso che, in caso di dichiarazione integrativa, il termine decadenziale per la notificadella cartella di pagamento che deriva dal controllo auto- matizzato decorre dalla presentazione della dichiarazione integra- tiva, ma solo per ciò che riguarda gli elementi oggetto di integra- zione. 3.3. La CTR ha escluso che l’IVA sia stata oggetto di integrazionee che la cartella di pagamento riguarda l’IVA relativa all’anno di impo- sta 2013. Sulla base di tale accertamento, la consequenziale statui- zione di non applicabilità alla fattispecie dell’art.1, comma 640, L. 190/2014 è logica e in linea con la giurisprudenza della Corte e che va affermatanel caso di specie. 4. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e l e spese di lite, liquidatein favore del controricorrente come da dispositivo, seguono lasoccombenza. Sidà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa allaprenotazione a debito, non sussistono i presupposti per il versa- mento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis . P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del controricorrente , liquidate in
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