CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33141/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Perù) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso; udito per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11/07/202, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza emessa in data 26/05/2021, all'esito di giudizio abbreviato, dal Gup del Tribunale di L'Aquila, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen, 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990, rideterminava la pena inflitta ai predetti in anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa ciascuno. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che la Corte territoriale aveva basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dai coimputati e sulle intercettazioni telefoniche; rimarca che dalle dichiarazioni poco lineari dei coimputati, pero, emergeva che il [OSCURATO:PERSONA] non si era mai recato presso il capannone ove era stata custodita la sostanza stupefacente (contenuta in due blocchi di pietra) né aveva ricevuto compenso per l'attività di custodia e per le opere di estrazione dello stupefacente o avuto contezza della quantità dello stupefacente; l'omessa valutazione delle predette risultanze istruttorie rendeva palese il vizio di motivazione sotto il profilo logico e giuridico. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla consapevolezza del ricorrente in relazione alla illiceità della condotta per i fatti di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che la Corte territoriale aveva basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni rese dai coimputati e sulle intercettazioni telefoniche, basandosi, in maniera illogica, quanto alla consapevolezza del contenuto dei due blocchi di pietra stoccati nel capannone, su due telefonate del 13 settembre 2013, tra [OSCURATO:PERSONA] e il coimputato [OSCURATO:PERSONA], ove si discuteva della necessità di fare un buco al blocco dì pietra e delle modalità di esecuzione dello stesso; non era stato, poi, considerato il ruolo di gregario attribuito dai coimputati al [OSCURATO:PERSONA], che non gli avrebbe, comunque, consentito di conoscere la quantità dello stupefacente contenuto nei blocchi di pietra.[OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della tipicità del reato contestato. Lamenta che la Corte territoriale, nonostante non fosse mai stato accertato il principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata con indagine peritale o con narcotest, aveva ritenuto, sussistente il reato contestato con argomentazioni illogiche e basate su circostanze non rilevanti (occultamento della sostanza in due grossi blocchi lapidei, trasporto con autocarri, compenso per una decina di migliaia di euro). Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Lamenta che la Corte territoriale, nonostante gli atti processuali non evidenziassero elementi convincenti e inequivoci a sostegno dell'ipotizzata consapevolezza del ricorrente ma evidenziassero, invece, circostanze di segno contrario (interrogatorio del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA]), aveva ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato; emergeva dalle risultanze istruttorie che il [OSCURATO:PERSONA] era stato l'inconsapevole custode di un blocco di pietra che la Polizia giudiziaria stava monitorando, sospettandone un contenuto illecito, e che il suo coinvolgimento traeva origine solo dai rapporti del suocero [OSCURATO:PERSONA]; la conversazione intercettata in data 13.9.2013 rendeva evidente solo che il [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza della necessità di "fare un buco" nel blocco lapideo senza rompere quanto contenuto. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, lamentando che il vizio motivazionale già esposto con riguardo al fatto si riverberava anche sulla sussistenza dell'aggravante della ingente quantità. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte territoriale aveva motivato tale diniego in maniera generica e senza tener conto degli elementi positivi dedotto in sede di gravame (incensuratezza e comportamento processuale caratterizzato da collaborazione e leale contraddittorio in sede di indagini preliminari). 3. Le difese dei ricorrenti hanno chiesto la trattazione orale dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen, nella quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile.1.1. I motivi di ricorso hanno ad oggetto censure non consentite in sede di legittimità. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nei motivi in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; Sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). 1.2. Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Tuttavia, nel ricordare che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantonneno manifeste) e di contraddittorietà. 1.3. La Corte territoriale, infatti, ha affermato, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, che le risultanze istruttorie comprovano il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reato di importazione di 420 Kg di marijuana, nella fase di stoccaggio della sostanza stupefacente e della estrazione della stessa: il contenuto delle conversazioni intercettate e le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] evidenziavano, infatti, come il [OSCURATO:PERSONA] era stato contattato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (incaricato dal [OSCURATO:PERSONA]) di reperire un capannone per lo stoccaggio della sostanza stupefacente e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato nel proprio genero [OSCURATO:PERSONA] il soggetto che avrebbe potuto soddisfare l'esigenza, in quanto titolare di una struttura ormai in disuso perché già destinata a servizio di un'impresa a quell'epoca inattiva; la consapevolezza che nel capannone sarebbe stata depositata sostanza stupefacente - occultata all'interno di due grossi blocchi lapidei) - risultava dallo stesso contenuto delle conversazioni intercettate in data 13/9/2013 , nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] discuteva con il [OSCURATO:PERSONA] della necessità di effettuare una perforazione nei blocchi lapidei e delle relative modalità di esecuzione e si informava se il genero avesse o meno la disponibilità di attrezzi idonei ad effettuare l'operazione necessaria per l'estrazione di quanto contenuto nei blocchi di pietra; in data 14/09/2023, a seguito di intervento delle forze dell'ordine presso il capannone, venivano arrestati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sorpresi intenti a rompere i blocchi di pietra e si procedeva al sequestro di 420 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Giova ricordare che, secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causate, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore - come per il contributo concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] -, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti, e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato poiché in forza del rapporto associativo diventano sue anche le condotte degli altri concorrenti (Sez.6,n.36818 del 22/05/2012,Rv.253347; Sez.4,n.4383 del 10/12/2013,dep. 30/01/2014, Rv.258185; Sez.4, n.24895 del 22/05/2007,Rv.236853; Sez.1, n.5631 del 17/01/2008, Rv.238648). A fronte dell'adeguato e corretto percorso argomentativo della sentenza impugnata, il ricorrente, come detto, propone rilievi in fatto, volti a sollecitare una rilettura delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va dichiarato inammissibile. 2.1. I primi tre motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono manifestamente infondati. La Corte territoriale, con congrue e non manifestamente illogiche argomentazioni, ha affermato che le risultanze istruttorie comprovano il concorso del [OSCURATO:PERSONA] nel reato di importazione di 420 Kg di marijuana, nella fase di stoccaggio della sostanza stupefacente e della estrazione della stessa: il contenuto delle conversazioni intercettate e le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] evidenziavano, infatti, come il [OSCURATO:PERSONA] era stato indicato dal suocero, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (contattato, a sua volta, dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]), come persona disponibile a mettere a disposizione un capannone per il deposito dei blocchi lapidei contenti la sostanza stupefacente importata ed a provvedere alle conseguenti operazioni di estrazione; il contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate in data 13/09/2023, menzionate nella sentenza impugnata, comprovava la consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] di dover effettuare un perforazione dei blocchi lapidei per estrarne il contenuto, tanto che si discorreva della disponibilità da parte del predetto di attrezzatura idonea e delle modalità esecutive dell'operazione di estrazione; in data 14/09/2023, come già evidenziato, a seguito di intervento delle forze dell'ordine presso il capannone, venivano arrestati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sorpresi intenti a rompere i blocchi di pietra e si procedeva al sequestro di 420 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nè colgono nel segno le ulteriori doglianze afferenti l'accertamento della qualità della sostanza stupefacente sequestrata e la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità. Va ricordato che in tema di stupefacenti, ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice non ha alcun dovere di procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto egli può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione (Sez. 3 n. 15137 del 15/02/2019, Rv. 275968 - 02; Sez.4, n. 22238 del 29/01/2014, R 259157 - 01). Nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, la Corte di appello, confermando la valutazione del primo giudice, ha basato l'affermazione di responsabilità sugli esiti degli atti di indagine, sulle dichiarazione rese dagli indagati in sede di interrogatorio e sull'inequivoco contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate, che avevano consentito di accertare sia la tipologia della sostanza stupefacente (marijuana) che la sua entità (420 chilogrammi); in particolare, la Corte di appello ha evidenziato come la complessa attività finalizzata ad occultare all'interno di due grossi blocchi lapidei sostanza stupefacente per oltre quattrocento chilogrammi, previo trasporto della stessa con autocarri e con successiva atti di estrazione ed elargizione di un compenso consistente per una decina di migliaia di euro, consentiva di ritenere che la sostanza stupefacente avesse valore e qualità elevatissimi. Sulla base di tali argomentazioni, basate sugli evidenziati elementi probatori, è stata, conseguentemente, ritenuta sussistente anche l'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990.Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 36258 del 24/05/2012 (Rv. 253150), hanno stabilito il principio secondo il quale l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non é di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata; ed è stato precisato che per effetto della espressa reintroduzione della nozione di quantità massima detenibile, ai sensi dell'art. 75, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, mantengono validità i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, nella misura in cui possono essere utilizzati come meri criteri orientativi, individuati a seguito di una indagine condotta su un numero cospicuo di sentenze di merito (Sez. U, n.14722 del 30/01/2020,Rv. 279005 - 01; Sez.4, n.55014 del 15/11/2017, Corrao, Rv.271680; Sez. 6, n. 543 del 17/11/2015, dep. 2016, Pajo, Rv. 265756; Sez. 6, n. 44596 del 08/10/2015, Maggiore, Rv. 265523; Sez. 6, n. 6331 del 04/02/2015, Berardi, Rv. 262345; Sez. 4, n. 49619 del 12/10/2016, Palumbo e altro, Rv. 268624). E si è, poi, chiarito, con riferimento alle cd. "droghe leggere", che l'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, (al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. "droghe leggere" aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000,00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg ) non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore - soglia), determinato per detta sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006 (corrispondente a 2 kg. di principio attivo), ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (Sez. U,n.14722 del 30/01/2020,Rv. 279005 - 01, cit; Sez.4, n.49366 dei 19/07/2018, dep.29/10/2018, Rv.274038; Sez.6,n.36209 del 13/07/2017, Rv.270916 - 01; Sez.3, n. 47978 del 28/09/2016, Rv.268698 - 01). Inoltre, la circostanza aggravante di cui all'art. 80, cod. proc. pen.., d.P.R. n. 309 del 1990, si configura, attesa la sua natura oggettiva, a carico di tutti i concorrenti nei delitti di cui all'art. 73, dello stesso d.P.R., che anche solo per colpa l'abbiano ignorata (Sez.3, n. 6871 del 08/07/2016, dep.14/02/2017, Rv. 269151 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente motivato, con argomentazioni congrue e logiche che si sottraggono al sindacato di legittimità, in ordine alle ragioni del proprio convincimento circa la configurabilità della aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, richiamando elementi oggettivi ulteriori rispetto al dato quantitativo (modalità di trasporto e di occultamento, entità del compenso per le operazioni di stoccaggio e di estrazione), dimostrativi dell'idoneità del quantitativo di stupefacente ad arrecare notevole pregiudizio al bene giuridico della salute pubblica tutelato dalla norma incriminatrice nonchè della consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'entità dello stupefacente. 2.2. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va richiamato il consolidato principio di diritto, secondo cui l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto e non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.3,n. 35570 del 30/05/2017, Rv. 270694 - 01; Sez.1,n.46568 del 18/05/2017, Rv. 271315 - 01; Sez.3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419); ne consegue che è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. 3. Essendo i ricorsi inammissibili e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misur