CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 31292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che ha rigettato l'istanza di riesame avverso il provvedimento applicativo della misura degli arresti domiciliari disposta, nei confronti del ricorrente, dal GIP dello stesso Tribunale in ordine ai reati di cui agli artt. 81, 644 cod. pen. e 56-629 cod. pen., entrambi aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. Al riguardo, deduce: 1.1. violazione dell'articolo 292, comma 2, lettera c) e lettera c bis), nonché vizio di motivazione in relazione al principio dell'autonoma valutazione. 1.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai capi 1) e 2) della rubrica e in riferimento all'art. 309 cod. proc. pen., con particolare riguardo all'attendibilità e verosimiglianza del narrato della persona offesa che additava il ricorrente di condotte che avrebbe posto in essere in un periodo in cui lo stesso era detenuto. Difettava, poi, l'individuazione della natura usuraria degli interessi (ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi della dazione), Il periodo di consumazione del reato di cui al capo 2) della rubrica (Natale 2014) indicato dalla persona offesa, era incompatibile con le gravi condizioni di salute in cui il ricorrente all'epoca si trovava. 1.3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e in riferimento all'art. 309 cod. proc. pen. Nessuna prova vi era che il reato fosse stato commesso per agevolare il clan o che il ricorrente avesse agito per conto del clan medesimo. Quanto al capo 2), l'esistenza del metodo era stata tratta soltanto dall'indicazione die precedenti, omettendo di considerare che il ricorrente, dopo essere stato condannato in primo grado ex art. 416-bis cod. pen., era stato assolto in appello. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 9/06/2022, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è del tutto generico, fondandosi la censura sull'omesso esame dei rilievi esposti dalla difesa nella documentazione prodotta, elencata per indicizzazione dal ricorrente, ma omettendone qualsiasi riferimento al contenuto ed alla rilevanza rispetto alle questioni proposte con il riesame. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Dalla complessiva lettura del provvedimento impugnato risulta che il Tribunale del riesame ha formulato le proprie argomentazioni confrontandosi compiutamente con le deduzioni difensive che, in particolare, facevano leva sulla ininterrotta detenzione di [OSCURATO:PERSONA] e sulle sue condizioni di salute, qual elementi idonei a contrastare le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un assunto chiaramente smentito dalle considerazioni, dettagliate, lineari e logiche, svolte dal Tribunale a partire da pag. 9 e fino a pag. 14, dalle quali si evince che, pur tenendo conto tanto dello stato di detenzione (prevalentemente domiciliare) protrattosi ininterrottamente per circa un trentennio, quanto delle condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA], i fatti rappresentati da [OSCURATO:PERSONA] erano del tutto compatibili con tali circostanze e, peraltro, risultavano ampiamente confermati dall'abituale modus operandi — avvalendosi il ricorrente di correi o operando anche con mezzi di comunicazione - manifestato dallo stesso indagato in almeno quattro diversi procedimenti, aventi ad oggetto reati posti in essere proprio nella perduranza delle sopra menzionate condizioni personali. Reiterative e generiche sono, poi, le doglianze in punto di attendibilità dell'Angioletto con riguardo all'esatta collocazione del fatto di cui al capo 2) e sull'esatta misura del tasso usurario, omettendo sul punto il ricorrente di confrontarsi con le argomentazioni spese dall'ordinanza impugnata e dallo stesso GIP che, sul punto, ha richiamato gli esiti degli accertamenti di P.G. e del consulente del P.M. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile poiché non specificamente devoluto in sede di riesame (vedi verbale udienza 17/02/2022 ove vennero enunciati i motivi della richiesta di riesame presentata dall'indagato). Peraltro, la doglianza risulta generica in quanto, a fronte dell'indicazione dei relativi elementi di sostegno contenuti nell'ordinanza genetica (tanto sotto il profilo dell'agevolazione del clan camorristico che del metodo), fa riferimento soltanto al dato, non decisivo, dell'intervenuta assoluzione del ricorrente in sede di appello dal delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., a fronte invece anche dell'indicazione di altre pregnanti condanne per delitti simili ricondotte a contesti di criminalità organizzata. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di C 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q. M . dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, li 12/07/2022 Il Consigliere estensore Il