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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 40962/2025

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del la Sostitut a P rocurat rice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 04/06/2025,che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dicui all’art. 646 cod. pen .

2. Al riguardo,il difensore eccepisce l ’ improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 1.1.Relativamente alla dedotta estinzione del reato, costituisce principio di diritto pacificamente enunciato da questa Corte di legittimità quello secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione da tanto discendendone l'estinzione del reato (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209-01).

1.2. Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen., posto che , i n data 10 / 0 9 / 20 2 5 , è intervenuta remissione di querela con accettazione intervenuta il successivo 12 / 09 / 2025 , come da verbali prodottiin atti.

2. Le spese devono essere poste a carico dell’imputataai sensi dell’art. 340 quarto comma cod.proc. pen .

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione diquerela.

Spese del procedimento di remissione a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del la Sostitut a P rocurat rice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 04/06/2025,che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato dicui all’art. 646 cod. pen . 2. Al riguardo,il difensore eccepisce l ’ improcedibilità del reato per essere lo stesso estinto per intervenuta remissione di querela e contestuale accettazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1.Relativamente alla dedotta estinzione del reato, costituisce principio di diritto pacificamente enunciato da questa Corte di legittimità quello secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione da tanto discendendone l'estinzione del reato (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01; Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584-01; Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625-01; Sez. 6, n. 2248 del 13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209-01). 1.2. Deve essere pertanto pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell’art. 152 cod. pen., posto che , i n data 10 / 0 9 / 20 2 5 , è intervenuta remissione di querela con accettazione intervenuta il successivo 12 / 09 / 2025 , come da verbali prodottiin atti. 2. Le spese devono essere poste a carico dell’imputataai sensi dell’art. 340 quarto comma cod.proc. pen . P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione diquerela. Spese del procedimento di remissione a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Pel
Sentenza Cassazione n. 40962/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris