CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 16228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, e per la sua genericità. Invero, in tema di patteggiamento, ex art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e con riferimento all'art. 599 bis cod. proc. pen., una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, o di accordo sulla pena ex art. 599 bis, citato, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, anche se il reato fosse prescritto a meno che non risulti applicata una pena illegale (Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003 - dep. 14/10/2003, RG. in proc. Conciatori, Rv. 22771801). Nel caso in giudizio, inoltre, per la determinazione della data del commesso reato sono necessari accertamenti di merito non compatibili con il giudizio di legittimità (vedi Sez. U, Sentenza n. 18953 del 25/02/2016 Cc. (dep. 06/05/2016 ) Rv. 266333 - 01, prima della riforma dell'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.; vedi ora sentenza Sezioni Unite, udienza del 27 ottobre 2022 nel ricorso RG 32854/2020, notizia di decisione). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di €: 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso