CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22492/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.s. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1565/2022depositata il 07/07/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.s. aveva chiesto e ottenuto dal [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo per euro 33.385,36, oltre accessori, neiNumero registro generale 3721/2023Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 22492/2026Data pubblicazione 30/06/2026confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.s., per il pagamento di unafornitura di vongole veraci.La società ingiunta aveva proposto opposizione contestando l’esistenzadel credito. Costituitosi il contraddittorio, all’esito dell’istruttoria orale edocumentale svolta, il Tribunale di Rovigo aveva respinto l’opposizione.La società soccombente aveva proposto impugnazione avanti allaCorte d’Appello di Venezia che, con la sentenza indicata in epigrafe,l’aveva rigettata, confermando la sentenza di primo grado sulla base delleseguenti considerazioni:-il motivo relativo alla pretesa nullità della sentenza, perché non avrebbetenuto conto del contenuto della memoria di replica dell’appellante, èinfondato: la memoria di replica di [OSCURATO:PERSONA] s.s. èstata depositata in data 5.6.2020 e registrata in cancelleria in data8.6.2020; la sentenza del Tribunale di Rovigo è stata depositata in data9.6.2020 ed è stata pubblicata il 10.6.2020, quindi dopo il deposito dellamemoria di replica dell’appellante; la rapidità della decisione nonpuò far affermare che il convincimento del Giudice sia stato orientato solodagli scritti della controparte, perché appunto la sentenza è stata formatadopo il deposito degli scritti conclusivi anche dell’appellante;-non sussiste la lamentata nullità della notificazione del decreto ingiuntivo per omessa notificazione del mandato difensivo e per la non conformitàall’originale dell’atto notificato via PEC , perché l’atto ha raggiunto loscopo, ex art.156 c.p.c., essendo stata proposta nei termini e in modocompleto l’opposizione al decreto ingiuntivo notificato; nemmenoricorrono, rispetto alla sostenuta nullità della notificazione del decretoingiuntivo, i presupposti per l’invocato prospective overruling, nonesistendo all’epoca della notificazione un orientamentogiurisprudenziale costante e consolidato che riteneva affette da nullitàinsanabile le notificazioni a mezzo PEC così come effettuate dall’odiernaappellata, anche in ipotesi di raggiungimento dello scopo;Numero registro generale 3721/2023Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 22492/2026Data pubblicazione 30/06/2026-[OSCURATO:PERSONA] s.s. non ha tempestivamentedisconosciuto il proprio timbro apposto sulle copie dei documenti ditrasporto e sulle copie dei documenti di registrazione molluschi, depositatedalla società appellata contestualmente alla comparsa di costituzione erisposta in primo grado, perché non lo ha fatto alla prima udienza ma solocon la prima memoria ex art.183 co 6 n.1 c.p.c.; inoltre, la societàappellante non ha provveduto al disconoscimento degli originali deiDDT e dei DDR depositati telematicamente dalla [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] , come sarebbe stato invece necessario;-il diritto di credito di [OSCURATO:PERSONA] s.s. risulta provato comerisultante dalle fatture prodotte, riscontrate dai documenti di trasporto edai documenti di registrazione molluschi recanti il timbro dell’appellante,perfettamente coerenti tra loro per le quantità e il numero di colli; invece,sono risultate indimostrate le seguenti circostanze: l’apposizione dei timbridella società senza autorizzazione, a nulla rilevando a tal fine leaffermazioni della legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] MocenigaPesca s.s. rese in sede di interrogatorio formale, perché non riscontrate né in via documentale, né per testimoni ; la rilevanza dei bigliettini con indicazione di alcuni quantitativi di merce, lariferibilità dei quali alla fornitura di cui si discute (e all’ex dipendente infedele [OSCURATO:PERSONA]) non è emersa dall’istruttoria; le asseritecondotte sleali di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] AgricolaRachele s.s. ed ex socio di [OSCURATO:PERSONA] s.s., cheavrebbe consegnato e fatturato all’appellante prodotti in realtà provenientida aree di proprietà e pertinenza della stessa; il recesso dell’appellante dalcontratto di affitto di fondo rustico in essere tra le parti il 4.9.2014, acausa dell’emissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.s. delle fattureposte a fondamento del ricorso ingiuntivo.2. [OSCURATO:PERSONA] s.s. ha proposto ricorso percassazione, affidato a cinque motivi.Numero registro generale 3721/2023Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 22492/2026Data pubblicazione 30/06/2026Società [OSCURATO:PERSONA] s.s. ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione accelerataex art. 380-bis cod. proc. civ., tempestivamente opposta dalla ricorrentechiedendo la decisione del ricorso.È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, prima dellaquale le parti hanno depositato memorie illustrative; all’esito della cameradi consiglio del 5/6/2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ opportuno precisare che, a seguito della pronuncia di Cass., Sez.Un., n. 9611/2024, per le ragioni ivi esposte, alle quali è sufficiente inquesta sede rinviare, la partecipazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ex art. 380-bis cod. proc. civ. al Collegio che definisce ilgiudizio non rileva quale ragione di incompatibilità, ai sensi dell’art. 51,comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod. proc. civ.2. E’ infondata l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di nullitàdelle procure alle liti, rilasciate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.s.prima in calce al ricorso per cassazione e poi in calce alla comparsa dicostituzione di nuovo difensore, essendo indubbia la riferibilità dientrambe alla ricorrente: è presente il timbro della società accanto allesottoscrizioni -autenticate dai difensori- ed emergono da entrambi gli attile generalità della legale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA],che ha conferito gli incarichi.3. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.s.lamenta la violazione e falsa applicazione art 360 primo comma n.3 –violazione e falsa applicazione di norme di diritto-nullità della sentenza exart violazione art.189 c.p.c. e 119 disp.att. cpc. Omessa o insufficientevalutazione di un motivo d’appello decisivo in punto a pregiudizialità .Rileva la ricorrente che la Corte d’Appello non avrebbe considerato cheil Tribunale di Rovigo avrebbe avuto a disposizione il fascicolo per ladecisione prima di aver contezza del deposito delle memorie di replicaNumero registro generale 3721/2023Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 22492/2026Data pubblicazione 30/06/2026a causa della difesa della SA Moceniga, registrate dalla cancelleriasolamente il giorno prima della minuta, datata 9.6.2020 : ne sarebbeconseguita la violazione del diritto di difesa della ricorrente, comportantela nullità della sentenza.3.1. Il motivo è manifestamente infondato, perché la sentenza diprimo grado è stata depositata dopo il deposito della memoria di replicada parte di [OSCURATO:PERSONA] s.s. Infatti, come giàevidenziato nella proposta di definizione accelerata, la stessa ricorrentericonosce che il deposito telematico della memoria di replica è statoaccettato dalla cancelleria nella data del 8-6-2020 e che la minuta dellasentenza è stata depositata il 9-6-2020.Quindi, la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, in quanto relativaall’ipotesi in cui la sentenza sia depositata prima della scadenza deitermini per il deposito delle comparse conclusionali e/o delle memorie direplica, non si attaglia in alcun modo al caso di specie. In questo caso, siripete, il Tribunale di Rovigo ha pronunciato dopo la scadenza dei terminianche per le memorie di replica e dopo che queste -anche quella diSocietà [OSCURATO:PERSONA] s.s.- erano state registrate dallacancelleria -e quindi rese note al Giudicante nel fascicolo informatico-.L’assoluta inconsistenza del profilo di nullità rilevato rende superfluiapprofondimenti ulteriori.4. Con il secondo motivo di critica la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione art 360 primo comma n.3 –violazione efalsa applicazione di norme di diritto in ordine alla notificazione degliLa Corte di merito non avrebbe considerato che la portatadell’eccezione svolta ancor in fase di opposizione al D.I. del dicembre2015, circa il mancato rispetto dei requisiti ex art.16 bis comma 9 bisl.212/2012, DL 90/2014 e l. 53/1994 si rifaceva agli orientamenti in quelmomento storico come da estratto dell’atto introduttivo del giudizio -Numero registro generale 3721/2023Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 22492/2026Data pubblicazione 30/06/2026riportato nel motivo-: atteso il riferimento alla giurisprudenzadell’epoca non è possibile uno stravolgimento di tale orientamento enemmeno appare sostenibile il mancato riconoscimento dell’overruling ,che comporterebbe la necessità di applicare l’orientamento interpretativopregresso.4.1. Il motivo è manifestamente infondato.Ai sensi dell’at.156 co 3 c.p.c., richiamato dall’art.160 c.p.c. intitolato Nullità della notificazione , la nullità non può mai esserepronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato .Nel caso di specie, anche ove fossero stati fondati e qualificabili intermini di nullità i rilievi sollevati dalla società ricorrente nei confronti dellanotificazione del ricorso ingiuntivo, essi sarebbero stati sanati dalraggiungimento dello scopo della notificazione -che è quello di dareconoscenza legale dell’atto notificato entro un tempo dato-,evidentemente desumibile, in concreto, dalla tempestiva opposizioneproposta dall’ingiunta, con svolgimento di tutte le difese di merito ritenuteopportune e/o necessarie a sostegno delle tesi prospettate per contrastarele pretese della controparte.Proprio l’operatività degli art.160 e 156 c.p.c. esclude che possanoessere qualificate come insanabili nullità di subprocedimenti o di attiche comunque hanno raggiunto lo scopo a essi normativamente correlato.Il riferimento della ricorrente al prospective overruling è fuori posto, sesi considera, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata,che il principio della sanatoria della nullità per il raggiungimento delloscopo con riguardo alle notificazioni telematiche è stato affermato fin dal2010 (Cass. n. 6237/2010; cfr. Cass., Sez. Un., n. 7665/2016); quindi, laquestione non merita approfondimenti ulteriori.5. Con il terzo motivo di doglianza la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione art 360 primo comma n.3 –violazione eNumero registro generale 3721/2023Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 22492/2026Data pubblicazione 30/06/2026falsa applicazione di norme di diritto. Sul disconoscimento delladocumentazione prodotta .Riguardo al disconoscimento operato dalla ricorrente con la memoriaex art.183 co 6 n.1 c.p.c., la Corte d’Appello non avrebbe considerato chela controparte non avrebbe eccepito la sua intempestività se nontardivamente, in sede di comparsa conclusionale. Gli originali deidocumenti sarebbero stati prodotti non all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]immediatamente successiva al disconoscimento ma all’udienzadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], su invito del Giudice: la produzione sarebbe avvenutatelematicamente e in modo inconferente quanto alla contestazione giàespletata da questa difesa (non attenente alla conformità) .5.1. Il motivo è infondato.La Corte d’Appello ha correttamente rilevato che parte appellantenon ha provveduto al disconoscimento degli originali dei DDT e dei DDRdepositati telematicamente dalla società Rachele in data 7.5.2018 ,come sarebbe stato necessario per impedire che detti documenti originalisi avessero per riconosciuti.Il rilievo della ricorrente, secondo cui essa non aveva messo in dubbiola conformità delle copie prodotte agli originali ma aveva messo indiscussione proprio l’esistenza dei documenti, non è conferente: sarebbestato necessario il disconoscimento degli originali prodotti per evitarel’effetto di riconoscimento ex art.215 c.p.c., indipendentemente dal tipo dicontestazione operata in relazione alle copie prodotte -cfr. Cass.n.5189/2002; Cass. n.16551/2015; Cass. n.7340/2022-.Le considerazioni svolte sono sufficienti a fondare il rigetto del motivo,senza necessità di verificare la tempestività o meno dell’eccezione ditardività del disconoscimento delle copie inizialmente prodotte, operatadalla controricorrente nel giudizio di primo grado.6. Con il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.s.critica la sentenza d’appello per omessa, insufficiente e contraddittoriaNumero registro generale 3721/2023Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 22492/2026Data pubblicazione 30/06/2026motivazione circa un punto decisivo della controversia - mancatavalutazione della documentazione in atti in relazione all’articolo 360 cpccomma I n. 5 con particolare riferimento alla documentazione prodotta ealle prove assunte .La ricorrente lamenta che la Corte di merito non avrebbe preso inconsiderazione l’intera documentazione prodotta in primo e in secondogrado , non svolgendo di conseguenza una corretta valutazione delcomplesso delle emergenze del materiale istruttorio acquisito.6.1. Il motivo è inammissibile per plurimi motivi.Non sono individuati uno o più fatti storici specifici, discussi, ognunocon carattere di autonoma decisività, dei quali la Corte avrebbe omesso lavalutazione -come invece l’art.360 co. 1 n.5 cod. proc. civ. richiede: cfr.,per tutte, Cass., Sez. Un., n.8053/2014-.Le sentenze di primo e di secondo grado hanno valutato il materialeistruttorio e ricostruito l’occorso in modo conforme e, di conseguenza, nonè neppure proponibile contro la sentenza d’appello il motivo di ricorso dicui all’art.360 co. 1 n.5 cod. proc. civ., per il chiaro disposto dell’art.348-ter co. 4 e 5 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis. La ricorrentenemmeno allega, come sarebbe stato suo onere, una differenza delleragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado,tale da rendere inoperativo il disposto dell’art.348-ter cod. proc. civ. -cfr.,per tutte, Cass. n.5947/2023-.Nella sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] s.s. vorrebbe unareinterpretazione e rivalutazione del materiale istruttorio acquisito, condiversa valorizzazione dei singoli elementi istruttori, inammissibile in sededi legittimità.7. La società ricorrente afferma infine la nullità assoluta dellasentenza in relazione all'articolo 360, numero 4 c.p.c.", per manifestacontraddittorietà della stessa .Numero registro generale 3721/2023Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 22492/2026Data pubblicazione 30/06/2026La contraddittorietà palese della sentenza risiederebbe nel fatto che le fatture azionate per via monitoria erano state oggetto di puntualecontestazione già in fase stragiudiziale e quindi sarebbe stato del tuttocarente il requisito di cui all’art.633 cod. proc. civ., richiedente una provascritta in concreto inesistente e comunque non desumibile da documenti diformazione unilaterale quali le fatture sono.7.1. Il motivo è infondato.L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio dicognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi a esaminare sel'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere a unaautonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore perdimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso siadall'opponente per contestarla (Cass. n.14486/2019; Cass. n.26586/2025,per tutte). Nel caso di specie la Corte d’Appello di Venezia ha datopuntuale conto dei riscontri emersi dall’istruttoria documentale e orale, talida dimostrare l’esistenza dei crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA].s. per le entità esposte nelle fatture poste a fondamento del ricorsoingiuntivo.È orientamento interpretativo consolidato di questa Corte, a partiredalla sentenza delle Sezioni Unite n.8053/2014, quello secondo il quale lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012,n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile incassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettoNumero registro generale 3721/2023Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 22492/2026Data pubblicazione 30/06/2026materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di "sufficienza" della motivazione.Non ricorre nella fattispecie alcuna di tali ipotesi, perché lamotivazione della sentenza impugnata è effettiva e contiene, come detto,un’articolata verifica del materiale istruttorio, che non si ferma allaconsiderazione delle sole fatture ma tiene conto anche dei documenti ditrasporto e degli esiti delle prove orali ed esegue una ricostruzione delquadro probatorio logicamente comprensibile ed esaustiva, totalmentepriva di contraddizioni: essa è tale da rispettare certamente il dispostodell’art.111 Cost.8. In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis cod. proc. civ., vanno applicati –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis cod. proc. civ.– il terzo e ilquarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. Come evidenziato da Cass, Sez.Un., n. 27433/2023 e n. 28540/2023, l’art. 380-bis co. 3 cod. proc. civ.,richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legaletipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abuso del processo, in quantonon attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nelladecisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 3721/2023Numero sezionale 1512/2026Numero di raccolta generale 22492/2026Data pubblicazione 30/06/2026 P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati; condanna altresì laricorrente, ai sensi dell’art. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ., al pagamento infavore della controricorrente di euro 3.000,00 e in favore della Cassa delleAmmende di euro 1.500,00.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 5 giugno 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino