CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 43292/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che preliminarmente deposita note di replica che consegna al collegio e ai difensori e conclude per l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale. udito il difensore 1) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso presentato dal Procuratore Generale. 2) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo che venga confermata la sentenza impugnata dal P.G. 3) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. 4) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di COSENZA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo di respingere il ricorso del Procuratore Generale.Ritenuto in fatto 1. La Corte di assise di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto; ha confermato la stessa sentenza in riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], già assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, rigettando così l'appello del pubblico ministero. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono imputati dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - e dei connessi delitti concernenti le armi e l'occultamento del cadavere -, commesso con premeditazione e al fine di agevolare l'attività criminosa della cosca mafiosa di riferimento, il clan [OSCURATO:PERSONA], con l'esplosione in danno della vittima di numerosi colpi di arma da fuoco: in particolare l'addebito concorsuale è di esser stati organizzatori e mandanti con compiti deliberativi, mediante la partecipazione ad alcune riunioni nel corso delle quali, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], vertice della cosca mafiosa alleata, programmarono e deliberarono l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], realizzato il 3 gennaio 2012 in località Feudo del Comune di Castrolibero in Cosenza. 2. Principale fonte di prova dell'accusa è costituita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], capo della cosca [OSCURATO:PERSONA]/zingari di Cosenza, che si è autoaccusato del delitto nel ruolo di mandante. Questi ha riferito che nel periodo di interesse ebbe plurime occasioni di incontro con [OSCURATO:PERSONA], anche perché era in corso un progetto di fusione tra i due gruppi criminali a cui rispettivamente appartenevano, quello degli zingari - [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] - e quello degli "italiani", facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel luglio 2011 [OSCURATO:PERSONA] mostrò a [OSCURATO:PERSONA] copia della trascrizione del colloquio avvenuto in carcere tra i fratelli Bruni, Michele e Luca, da cui si rilevava la loro intenzione di intraprendere la collaborazione con la giustizia, e [OSCURATO:PERSONA] rispose che avrebbe interrotto le erogazioni di denaro in favore della moglie di [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che della famiglia Bruni si sarebbero dovute perdere le tracce. Nel corso di una successiva riunione, tenutasi nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e a cui parteciparono [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricevettero copia delle trascrizioni delle intercettazioni per mostrarle a [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] ebbe modo di affermare che non c'era che una soluzione, evidentemente eliminare [OSCURATO:PERSONA].Successivamente vi fu un altro incontro, sempre alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] in cui [OSCURATO:PERSONA], al tempo latitante, approvò il progetto di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], mettendo a disposizione i suoi uomini per l'esecuzione, seppure non ve ne fosse bisogno tanto che [OSCURATO:PERSONA] non ne tenne conto. Riscontri alla chiamata in correità di [OSCURATO:PERSONA] sono stati tratti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che si è autoaccusato di aver partecipato quale esecutore materiale all'omicidio, facendo rinvenire il cadavere che era stato occultato; e di [OSCURATO:PERSONA], altro esecutore materiale dell'omicidio. Questi ha dichiarato che, nel corso di un incontro in carcere, [OSCURATO:PERSONA] gli riferì che si era accordato con [OSCURATO:PERSONA] e che entrambi avevano disposto e decretato l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA]. Da quanto narrato dai collaboratori di giustizia vi era anche un'altra ragione per eliminare [OSCURATO:PERSONA], ossia il timore che, una volta scarcerato, volesse prendere il posto del fratello Michele e assumere il comando dell'organizzazione. 3. Tanto premesso, la Corte di assise di appello, dopo aver ricordato che le responsabilità concorsuali degli esecutori materiali sono state definitivamente accertate, ha osservato, in ordine alle dichiarazioni della principale fonte di accusa, [OSCURATO:PERSONA], sentito per ben due volte nel corso del dibattimento di appello su richiesta del pubblico ministero, che il suo narrato è stato incostante, con l'aggiunta pressoché continua di inediti, con aggiustamenti di versione, con il continuo ripetersi delle sollecitazioni a riferire i fatti. Da qui il dubbio sulla solidità della chiamata in correità. Quel che si rileva è il progressivo aggiustamento delle dichiarazioni con il continuo spostamento in avanti della decisione finale sulla eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], senza far comprendere la ragione per la quale la deliberazione dovesse essere condivisa dal gruppo [OSCURATO:PERSONA], che non ne aveva specifico interesse. Ha quindi affermato un ragionevole dubbio sia sul fatto che, se pure [OSCURATO:PERSONA] ebbe a dare ragione alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA], approvandone con parole o gesti il proposito, egli potette esprimere una semplice opinione personale, senza alcun apporto rafforzativo; sia sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del gruppo di riferimento quanto alle decisioni di omicidio, se poi fu necessario far leggere le carte ai vertici del gruppo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e persino organizzare un incontro ad hoc con quest'ultimo, indiscusso capo della cosca cosentina. 3.1. Sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non è dato comprendere quale sia stata la riunione in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dato l'assenso all'omicidio e quale l'atteggiamento da questi tenuto. Emerge un quadro confuso che non consente di attribuire una precisa condotta deliberativa. [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che l'omicidio era affare interno alla sua cosca e che la sua realizzazione non necessitava di alcun assenso da parte del gruppo degli italiani, cui però, ragioni di politica criminale richiedevano che venisse offerta la decisione, per procedere in accordo al progetto di fusione, ovvero all'alleanza per la divisione dei proventi derivanti dagli affari di droga e dalle estorsioni. In ogni caso l'eventuale dissenso non avrebbe fatto venir meno la decisione già assunta di eliminare Bruni. 3.2. Del vizio di dichiarato progressivo è affetto anche l'apporto di [OSCURATO:PERSONA], dalle cui prime dichiarazioni cui si trae che il gruppo degli italiani fu solo connivente, limitandosi ad una manifestazione di apprezzamento della decisione di eliminare Bruni, presa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Dopo ha riferito di altre riunioni nel corso delle quali anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero concorso nella deliberazione. Le sue dichiarazioni sono in contrasto con quelle di [OSCURATO:PERSONA], per il quale la successione e il contenuto degli incontri sarebbe diverso. Non è dunque chiaro se la decisione di uccidere Bruni fu presa con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come affermato da [OSCURATO:PERSONA], o con [OSCURATO:PERSONA], come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA], riservando a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il compito di semplici latori delle carte processuali. 3.3. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha aggiunto che l'ordine di uccidere Bruni gli fu dato da [OSCURATO:PERSONA]; il suo contributo probatorio è limitato avendo avuto solo il ruolo di esecutore materiale. Ammesso che ebbe modo di incontrare in carcere [OSCURATO:PERSONA], da questi ricevette non già un ordine di esecuzione ma la semplice notizia, e cioè che era stato deciso di eliminare il suo capo, [OSCURATO:PERSONA] 3.4. L'apporto di altri collaboratori, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] è stato del tutto marginale e probatoriamente non significativo. 4. In ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello ha affermato che non è intervenuto alcun elemento di novità nel corso del dibattimento. [OSCURATO:PERSONA] ha smentito il sodale [OSCURATO:PERSONA], asserendo che la decisione omicida era stata assunta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur presente, non aveva giocato alcun ruolo, se non figurare tra gli uomini messi a disposizione da [OSCURATO:PERSONA] stesso. [OSCURATO:PERSONA], peraltro, espressamente richiesto ha affermato che la decisione finale fu adottata da lui da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con inequivoca esclusione di [OSCURATO:PERSONA]. 5. La Corte di assise di appello ha infine riassunto le lacune, i punti dubbi e le contraddizioni nella ricostruzione della vicenda. Ha evidenziato che non è stato accertato quale grado rivestisse Patitucci all'interno del gruppo associativo diretto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e se facesse solo da tramite con i propri capi, limitandosi ad esprimere un commento e una opinione personali; non si spiega altrimenti perché [OSCURATO:PERSONA] si sia premurato di ottenere copia degli atti, da fare leggere ai capi; anziché riferirne a loro da pari; non è chiaro in quale modo [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe espresso in favore dell'omicidio, se a gesti o a parole e in quale degli incontri ciò avvenne; non è chiaro a che titolo il gruppo degli italiani avesse interesse a sostenere la decisione di [OSCURATO:PERSONA] di eliminare Bruni. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il delitto maturò all'interno del suo gruppo e fu ideato da lui solo. Il delitto fu commesso in assoluta autonomia dai più fidati uomini di [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna partecipazione degli italiani. 6. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, che ha dedotto vizio di violazione di legge, vizio per mancata assunzione di prova decisiva e difetto di motivazione. La sentenza impugnata non ha correttamente tenuto conto delle prove dichiarative costituite da plurime chiamate in correità, è incorsa nel vizio di travisamento del fatto e non ha fatto corretta applicazione delle norme sul concorso di persone nel reato. 6.1. La sentenza impugnata ha errato nell'affermare che le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non convergono in ordine all'episodio, riferito dal primo, in cui [OSCURATO:PERSONA] disse che [OSCURATO:PERSONA] doveva essere eliminato. Non ha infatti tenuto conto che, quando [OSCURATO:PERSONA] riferì le parole di [OSCURATO:PERSONA], evocò una riunione tenutasi in casa sua nell'autunno 2011, diversa da quella dell'estate 2011 di cui ha detto [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. Non risponde al vero quanto affermato in sentenza, ossia che [OSCURATO:PERSONA] mai avesse fatto riferimento al progetto di fusione, o federazione, del clan degli zingari e del clan [OSCURATO:PERSONA], perché di ciò narrò in plurime occasioni nei centottanta giorni dall'avvio della collaborazione. 6.3. Contrariamente a quanto affermato in sentenza circa una pretesa inverosimiglianza del narrato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui parlò di un colloquio con [OSCURATO:PERSONA] al momento della sua uscita dal carcere, l'episodio non è per nulla implausibile, dato che è stata riscontrata la presenza contestuale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'interno della stessa struttura penitenziaria di Cosenza e la prassi illegale, dovuta alla compiacenza di alcune guardie carcerarie, di incontri tra detenuti. Peraltro, conferma dell'incontro tra i due si è avuta dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, non indicò un luogo di incontro diverso da quello menzionato da [OSCURATO:PERSONA] ma si limitò a riferire di non conoscere il luogo dell'incontro. 6.4. Va poi osservato che la Corte di assise di appello, coltivando dubbi sull'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al mandato omicida, voluto e condiviso da [OSCURATO:PERSONA] e dal clan degli italiani, avrebbe dovuto procedere all'esame del dichiarante in modo che questi potesse chiarire i dubbi e non rigettare, come ha fatto, la richiesta del pubblico ministero, diretta proprio a esaminare in aula il collaboratore. Del pari illegittime sono le decisioni assunte con ordinanze istruttorie dalla Corte di assise di appello con cui è stata rigettata la richiesta del pubblico ministero di assunzione dell'esame di altri collaboratori, in specie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prove nuove sopravvenute al giudizio di primo grado. 6.5. La sentenza impugnata, nell'affermare che non è stato chiarito quale ruolo avesse [OSCURATO:PERSONA] all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA], ha trascurato che, secondo quanto risulta dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva il ruolo di reggente durante la latitanza di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarazioni dello stesso contenuto sono state rese da [OSCURATO:PERSONA]. 6.6. Le prove dichiarative in atti attestano che [OSCURATO:PERSONA] in più occasioni espresse, a gesti e a parole, la volontà di eliminazione di [OSCURATO:PERSONA]. Allo stesso modo [OSCURATO:PERSONA] espresse tacitamente il consenso all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], a casa di [OSCURATO:PERSONA], come riferito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.7. Il ruolo concorsuale nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emerge dagli atti, contrariamente a quanto affermato in sentenza, dato che l'accordo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] fu raggiunto già nella riunione presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], poiché durante la stessa i componenti dei due gruppi concordarono sulla necessità di eliminare Bruni, per il pericolo incombente della manifestata collaborazione di questi con la giustizia. La successiva approvazione di quella decisione da parte di [OSCURATO:PERSONA] integrò una condotta di concorso, distinto e ulteriore rispetto a quello di coloro che avevano partecipato all'incontro presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. 6.8. Nell'affermare che la causale dell'omicidio, per quanto attiene al clan [OSCURATO:PERSONA], non fu chiara, la Corte di assise di appello non ha considerato che dagli atti emerge che il gruppo degli italiani condivise il progetto criminoso elaborato dal gruppo dei nomadi per mantenere inalterato l'assetto dei reciproci rapporti, che la presenza di [OSCURATO:PERSONA], libero e attivo, avrebbe potuto turbare. 6.9. Quanto al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] la Corte di assise di appello non ha adeguatamente considerato la convergenza delle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sempre circa il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello ha trascurato una parte delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che diede ben conto del coinvolgimento decisorio anche di [OSCURATO:PERSONA]. Del resto, è emerso il coinvolgimento stabile e continuativo di [OSCURATO:PERSONA] nelle dinamiche associative criminali della zona di Cosenza, quale gestore della "bacinella" del gruppo degli italiani e con compiti inerenti al traffico di sostanze stupefacenti. 6.10. Nessuna incoerenza può rilevarsi nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], come invece è affermato dalla sentenza impugnata, perché il collaboratore nei centoottanta giorni dall'inizio della collaborazione chiarì come l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] avesse visto il coinvolgimento di tutto il contesto delinquenziale di Cosenza. 6.11. La sentenza impugnata, nell'escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ha fatto buon governo delle norme che regolano il concorso cd. morale. 7. Successivamente il procuratore generale ricorrente ha proposto motivo muovo, in relazione al tema del ruolo rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio criminale diretto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ha quindi evidenziato che dal casellario giudiziale risulta che l'imputato ha riportato condanna irrevocabile per il delitto di cui all'art.416 bis cod. pen. In quel processo tutti i collaboratori di giustizia hanno concordemente riferito del ruolo di vertice del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del sodalizio mafioso. 8. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha quindi depositato memoria difensiva con cui ha replicato ai rilievi di ricorso e ha sollecitato il rigetto, o la dichiarazione di inammissibilità, del ricorso, chiedendo la conferma della sentenza assolutoria. Considerato in diritto 1. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Le posizioni processuali dei due imputati sono differenti: [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto sia in primo che in secondo grado, non così [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che il ricorso del pubblico ministero, in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], è ammissibile soltanto in relazione ai motivi di violazione di legge, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 606 cod. proc. pen., secondo quanto previsto dall'art. 608, comma 1-bis dello stesso codice. Già la stessa rubrica dei motivi contenuta nel ricorso sta ad indicare che le doglianze ivi articolate attengono per la gran parte ad asseriti difetti della motivazione della sentenza impugnata e all'omessa assunzione di prove ritenute decisive. Si tratta di rilievi che riguardano la ricostruzione delle vicende alla luce del narrato dei collaboratori di giustizia e l'omessa rinnovazione istruttoria in appello per l'assunzione dell'esame di alcuni collaboratori di giustizia, il cui apporto dichiarativo è stato prospettato come prova sopravvenuta al giudizio di primo grado.3. I vizi ammissibili afferiscono, invece, a presunte violazioni dell'art. 192 cod. proc. pen., dell'art. 16 -quater d. I. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e dell'art. 110 cod. pen. 3.1. Per quel che concerne la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. è sufficiente, per rilevarne l'inconsistenza come motivo di violazione di legge, il richiamo al principio di diritto fissato da Sez. U, n. 9541 del 16/07/2020, Rv. 280027, secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità". Già prima la giurisprudenza di legittimità si era concordemente orientata nella stessa direzione, affermando che "la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame" - v., tra le altre, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Rv. 278196 -. 3.2. In ordine alla violazione dell'art. 16 -quater d. I. 15 gennaio 1991 n. 8, conv. dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 il riferimento del pubblico ministero ricorrente pare essere a quella parte della motivazione in cui il giudice di appello ha censurato, per il vizio di "dichiarato progressivo", le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto ha replicato che le dichiarazioni del collaboratore circa la presenza dei due imputati alle riunioni preliminari all'omicidio furono fatte nei centottanta giorni dalla manifestazione della 'volontà di collaborazione (fl. 24-25 del ricorso). La censura, a ben vedere, non attiene ad una violazione di legge ma ad un asserito difetto di valutazione del materiale probatorio e quindi, al più, a vizi della motivazione e come tale, al di là della qualificazione proposta dal ricorrente, non dà contenuto ad un motivo proponibile. 3.3. Residua la dedotta violazione, per erronea applicazione, della norma incriminatrice del concorso di persone nel reato.Il pubblico ministero ricorrente ha lamentato la mancata applicazione della norma sul concorso di persone nel reato, ricordando che, per la configurabilità della responsabilità concorsuale, "è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità di produzione del reato" (fl. 16). Ha proseguito affermando che "con la manifesta volontà di uccidere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ...hanno concorso nel reato, in quanto hanno apportato un contributo causale efficiente alla realizzazione del fatto delittuoso..." (fl. 18). Con specifica attenzione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], il pubblico ministero ricorrente ha evidenziato che questi era informato dell'omicidio, al pari degli esecutori materiali, che era coinvolto in modo stabile e continuativo nelle dinamiche criminali del territorio cosentino, che fu presente alle riunioni nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e al cospetto di [OSCURATO:PERSONA], e che il consenso può essere prestato anche in modo tacito: da qui la conclusione che il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] "non è giuridicamente irrilevante, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, in cui non viene fatta applicazione dei principi di cui all'art. 110 cod. pen." (fl. 24). Il pubblico ministero ricorrente ha infine riassunto le doglianze, denunciando la disapplicazione delle norme in materia di concorso e di mandato omicida, richiamando le regole giurisprudenziali sul concorso morale e ricordando che, secondo quanto dichiarato dai collaboratori di giustizia, la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione dell'omicidio si estrinsecò sotto forma di rafforzamento del proposito criminoso dei rappresentanti del gruppo dei nomadi. La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si pose in rapporto di causalità efficiente perché, ove avessero dissentito, gli altri, quelli del gruppo degli zingari, compiendo comunque l'omicidio, avrebbero dovuto mettere in contro che vi sarebbero state le reazioni del gruppo degli italiani. 3.4. Il vizio denunciato, nei termini appena richiamati e descritti, non sussiste e il motivo di erronea applicazione della legge penale è infondato. La conferma dell'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], infatti, è stata disposta non già in conseguenza di inosservanza, o erronea applicazione, delle regole sul concorso di persone nel reato, quanto per l'apprezzamento del materiale probatorio in termini di inadeguatezza a dare conto dell'apporto concorsuale addebitato. Il giudice di appello ha preso in esame le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e ha ritenuto che non potesse ricostruirsi un ruolo 8 L attivo, quindi non di mera assistenza o al più di connivenia, di [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui fu decisa l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA] (fl. 15). Non v'è stata quindi una scorretta individuazione delle regole sul concorso morale, sulla causalità anche agevolatrice o di rinforzo, che nell'ambito concorsuale ben può connotare di tipicità i contributi dei correi. Piuttosto, quel che la sentenza impugnata ha messo in rilievo è l'assenza di dati probatori univoci circa un apporto concorsuale di [OSCURATO:PERSONA], proprio secondo le regole evocate in ricorso, distinto dalla mera presenza passiva ad alcune riunioni in cui si discusse del programma omicida, al più inquadrabile nella categoria della connivenza, secondo il principio per il quale "la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa" - Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Rv. 258953 -. 3.5. Per le ragioni dette, il ricorso, per la parte relativa a [OSCURATO:PERSONA], ferma l'impossibilità di apprezzare il motivo secondo il parametro di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., deve essere rigettato. 4. Anche per la parte relativa alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è infondato. 5. Il pubblico ministero ricorrente ha lamentato una compressione del diritto alla prova per la parte in cui la Corte di assise di appello ha rigettato la richiesta di assunzione di nuovo esame di [OSCURATO:PERSONA] e di esame dei nuovi collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], limitandosi ad acquisire gli stralci di verbali di interrogatorio resi nella fase delle indagini preliminari. Ha osservato che, ritenute equivoche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di assise di appello aveva il dovere di riesaminare il collaboratore di giustizia per far sì che fossero chiariti gli aspetti oscuri. Per quel che riguarda la posizione degli altri collaboratori di giustizia il pubblico ministero ricorrente ha lamentato che si trattava di prove nuove, sopravvenute rispetto al giudizio di primo grado e che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto disporre la rinnovazione istruttoria.5.1. Il paradigma normativo di riferimento è dato dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., ove si regolano i poteri di rinnovazione istruttoria per l'ipotesi di prove nuove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, nel cui ambito la richiesta di parte va valutata alla stregua dell'art. 495 comma 1, che richiama l'art. 190, comma 1, con la conseguenza - ha precisato la giurisprudenza - che "il giudice, in presenza di istanza di parte e dei presupposti richiesti dalla norma, è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento, con il solo limite costituito dall'ipotesi della richiesta concernente prove vietate dalla legge o della richiesta concernente prove che siano manifestamente superflue o irrilevanti - Sez. 1, n. 7746 del 16/05/1996, Rv. 205527 -. Non si dubita allora che il pubblico ministero richiedente abbia fatto valere un diritto e non sollecitato un potere officioso dal limitato esercizio per le ipotesi dell'assoluta necessità ai fini della decisione. 5.2. Quel che invece va rilevato è che il giudice di appello, contrariamente all'assunto di ricorso, non ha compresso irragionevolmente il diritto alla prova e non ha risposto alla richiesta con riguardo a parametri normativi diversi da quelli rilevanti. Ha infatti esercitato i poteri che gli competono di fronte ad una richiesta che sia esercizio del diritto alla prova, secondo il paradigma del già richiamato art.190 cod. proc. pen. In particolare, ha spiegato, con motivazione adeguata e logica rispetto alla quale il pubblico ministero ricorrente non ha mosso rilievi, le ragioni per le quali gli esami di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si atteggiavano a prove manifestamente superflue o irrilevanti (fl 56 e ss.). Quanto poi alla richiesta di rinnovare l'esame di [OSCURATO:PERSONA], ha esposto i motivi della ritenuta irrilevanza dell'incombente istruttorio, senza negare, ed anzi ponendolo come premessa storica del ragionamento, il riferito incontro in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (fl. 57 ss.). 5.3. Deve allora concludersi per l'insussistenza del denunciato vizio di omessa assunzione di prove decisive. 6. In riguardo agli altri motivi di ricorso si osserva in premessa che, per quanto rilevato nella trattazione della posizione di [OSCURATO:PERSONA], le critiche del ricorrente sono tutte afferenti a presunti difetti di motivazione, e ciò pur quando deduce la erronea applicazione delle norme che regolano il concorso di persone nel reato. In riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado e assolto in appello, i motivi sono ammissibili e impongono la verifica circa l'adeguatezza dell'impianto motivazione della decisione d'appello.Vale infatti il principio di diritto secondo cui "il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva" - Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272430 -. 6.1. La Corte di assise di appello ha preso in esame le fonti di prova, in particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che fu il mandante dell'omicidio, e ha osservato che si sono caratterizzate per imprecisione e incoerenza, sì da non dare certezza in ordine al momento e alle modalità con le quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe preso parte attiva e determinante nell'accettare e fare proprio il proposito omicida. Ha quindi rilevato i contrasti tra le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e quelle dell'altra importante fonte di accusa, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], circa il modo con cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espresso, quale esponente del suo gruppo criminale, l'assenso all'omicidio. Ha quindi indicato con cura i passi e i momenti temporali delle dichiarazioni dei due collaboratori che hanno indotto a coltivare il ragionevole dubbio sulla colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA]. 6.2. Circa le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ha osservato, con argomento critico non illogico, che nel primo interrogatorio del 17 dicembre 2014 il dichiarante, riferendo dell'omicidio, non fece cenno del coinvolgimento del gruppo degli "italiani", e lo descrisse come episodio criminale maturato e realizzato all'interno del gruppo di sua appartenenza, capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]. Poi, nell'interrogatorio dell'8 gennaio 2015 fece riferimento al gruppo degli italiani ma specificò che costoro non avevano alcun potere di opporsi alla decisione di uccidere [OSCURATO:PERSONA], maturata autonomamente all'interno del gruppo criminale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e fece menzione della presenza di [OSCURATO:PERSONA] ad una riunione a casa di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale fu reso edotto del programma criminoso. Descrisse in tal modo una situazione correttamente inquadrabile nella mera connivenza, perché [OSCURATO:PERSONA] e il gruppo degli italiani non vedevano di buon occhio [OSCURATO:PERSONA] e quindi avevano motivo di compiacersi della sua eliminazione. 6.3. Nel prosieguo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si arricchirono di particolari, e il 20 aprile 2016 il dichiarante fece riferimento a due diverse riunioni, sebbene prima avesse parlato soltanto di quella tenuta presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]. Fece richiamo così ad una prima riunione estiva, durante la quale [OSCURATO:PERSONA] fu reso edotto del programma omicida ma nulla disse e di altra riunione presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] a cui, ancora una volta, fu presente [OSCURATO:PERSONA], che ebbe in consegna le fotocopie degli atti da cui emergevano i propositi di collaborazione con la giustizia di [OSCURATO:PERSONA], e ciò perché le recapitasse a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allora latitanti, capi della sua associazione criminale. In questa occasione, e contrariamente a quanto prima dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad esprimere il suo assenso all'omicidio anche se, proprio per il fatto che si incaricò di far visionare le carte ai suoi capi - i quali è logico dedurre avrebbero dovuto decidere il da farsi e quindi valutare se assentire o meno all'omicidio -, non possa dirsi irragionevole il dubbio che [OSCURATO:PERSONA] esternò al più una personale adesione al proposito criminoso altrui e non manifestò un impegno a norme del gruppo associativo di riferimento, a cui sarebbe da riconoscersi incidenza causale sulla realizzazione del fatto illecito. 6.4. Le già non lineari dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non hanno trovato corrispondenza, secondo la ricostruzione probatoria del giudice di appello, in quelle di [OSCURATO:PERSONA]. Questi riferì di plurimi incontri, di cui [OSCURATO:PERSONA] nulla disse, in cui [OSCURATO:PERSONA] prima rimase in silenzio; poi disse, dopo aver letto del proposito di collaborazione con la giustizia di [OSCURATO:PERSONA], che non avrebbe più consegnato somme di denaro alla di lui moglie, aggiungendo che della famiglia Bruni si sarebbero dovute perdere le tracce. Ancora dopo, sempre secondo le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], vi fu un altro incontro, in cui [OSCURATO:PERSONA] si mostrò favorevole all'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], seppure aggiungendo che avrebbe dovuto assentire il capo della sua organizzazione, ossia [OSCURATO:PERSONA], a cui avrebbe dovuto far visionare le copie degli atti che davano conto del proposito di collaborazione di Bruni. 6.5. Ma quel che è di maggiore rilievo è che [OSCURATO:PERSONA] raccontò di un ultimo incontro, di cui nulla disse invece [OSCURATO:PERSONA], che definì l'accordo tra il gruppo criminale dei nomadi e quello degli italiani: in quell'occasione fu raccolto, secondo [OSCURATO:PERSONA], il consenso all'omicidio, ma il consenso fu esternato dal capo del gruppo degli italiani, [OSCURATO:PERSONA], e non già da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nel dirsi favorevole all'omicidio, a mettere a disposizione per l'esecuzione dell'omicidio i suoi sodali, e [OSCURATO:PERSONA] rispose che di quell'omicidio si sarebbe occupato il suo gruppo. Ad ulteriore chiarimento, [OSCURATO:PERSONA], espressamente interpellato in giudizio, precisò che la decisione definitiva sull'omicidio fu presa nell'incontro con [OSCURATO:PERSONA], in tal modo svilendo significativamente il senso della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alle precedenti riunioni. 6.6. Ricomposto così il quadro dei dati probatori, il giudice di appello ha logicamente osservato che non v'è certezza su chi assentì all'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], se [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA], su quale fu il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], se appunto di concorrente nell'omicidio o di mero latore di informazioni in favore di [OSCURATO:PERSONA], a cui spettò il compito di pronunciarsi sul programma omicida.Rilievo coerente con questa ricostruzione del tessuto probatorio è che, come affermato dal giudice di appello, il narrato di [OSCURATO:PERSONA] non ha consegnato certezze quanto al momento della decisione sul fatto criminoso, e quindi, in uno con le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non ha consentito di appurare se [OSCURATO:PERSONA] fosse in grado di esprimere, per conto del suo gruppo, l'adesione al progetto omicida, se quindi ciò fece o se, invece, l'intervento adesivo e causalmente efficiente provenne da [OSCURATO:PERSONA], se, ancora prima, l'adesione del gruppo degli italiani ebbe un'incidenza causale o se, di contro, il coinvolgimento di costoro ad opera del gruppo dei nomadi fu solo di tipo informativo. 7. In questi termini incerti di ricostruzione della vicenda, le deduzioni del giudice di appello non sono per nulla illogiche o lacunose o, ancora, contraddittorie. Ciò non significa che una diversa valutazione di quel materiale non sia possibile, e il pubblico ministero, infatti, ne ha proposta altra; ma, appunto, si è di fronte ad una giustapposizione di alternative letture del materi