CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 40260/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal GUP presso il Tribunale di Cremona in ordine alla detenzione ai fini di spaccio di cocaina, integrante il reato di cui alli 73, comma 1, d.P.R. 309/90 . L'esponente lamenta vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, La sentenza impugnata svolge argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01; Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01, Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01). E, sebbene rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, il rilievo della successiva condotta può ben essere escluso con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria (Fattispecie di mancata concessione motivata in ragione della gravità del fatto: Sez. 3 - , n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). Nel caso di specie, la Corte bresciana ha fondato il suo convincimento sul dato, incontestato, che l'imputato sia stato dedito alla attività di spaccio per anni ( essendo stato riconosciuto da un abituale acquirente che aveva riferito di rifornirsi da anni dal Sinaj), e che aveva una consistente scorta da vendere ( 115 grammi con grado di purezza pari al 33%, venduto per 70 euro ogni 0,70 gr) connotandosi quindi la condotta da una caratura criminale di un certo spessore. Si tratta di argomentazione esaustiva e non manifestamente illogica che sfugge alle prospettate censure. Va rammentato inoltre che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023 Il Consigliere