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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 36454/2024

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ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1111/06/1952 avverso le ordinanze del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA Esaminati gli atti, i provvedimenti impugnati e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con due diverse ordinanze del 19/09/2023 il Gip del Tribunale di Bologna, in accoglimento delle richieste del PM in data - rispettivamente - 27 febbraio 2020 e 3 luglio 2020 - autorizzava la proroga per il compimento delle indagini preliminari, in relazione al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Lovatelli, eccependo l'abnormità strutturale, per carenza di potere in concreto, dei provvedimenti di proroga, in quanto emessi in una fase processuale, quella dibattimentale, in cui il Gip aveva esaurito la sua competenza funzionale; con specifico riferimento alla ordinanza emessa in risposta alla richiesta del 3 luglio 2020, deduce, inoltre, il difetto di legittimazione del Pubblico Ministero alla ,K) proposizione dell'istanza, posto che il termine per completare le indagini doveva considerarsi scaduto per difetto di autorizzazione rispetto alla prima richiesta.

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo.

Non è in contestazione che le richieste del Pubblico Ministero siano pervenute al Gip prima della scadenza del termine per completare le indagini, come peraltro risulta dai relativi provvedimenti in atti (richiesta pervenuta presso l'ufficio Gip il 28 febbraio 2020, a fronte scadenza del 25 marzo 2020; richiesta pervenuta il 6 luglio 2020 in prossimità della scadenza del 25 luglio 2020).

Ciò posto, deve ribadirsi che non è abnorme il provvedimento con il quale il GIP concede la proroga del termine stesso per un tempo già scaduto al momento dell'autorizzazione, poiché una tale limitazione rientra nella discrezionalità del giudice e realizza la ratio dell'art. 406, comma 2-bis cod. proc. pen. - applicabile alla fattispecie, in considerazione della data dell'istanza - rendendo utilizzabili gli atti eventualmente compiuti nel tempo intermedio (Sez. 5, n. 659 del 16/02/1996, dep. 1997, Gadda, Rv. 205120 - 01, in fattispecie nella quale l'istanza di proroga era stata presentata in prossimità della scadenza del termine; in tal senso, Sez. 2, n. 22346 del 04/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], n.m., con la precisazione che ciò che rileva è il controllo da parte del g.i.p sull'operato del p.m. e sulle ragioni che rendono legittima la proroga).

L'unico limite - come già precisato in giurisprudenza - è l'assenza di una pronuncia decisoria da parte del giudice in relazione al procedimento (Sez. 3, n. 28124 del 26.5.2004, Bonvini, rv 229066), per cui non rileva che l'autorizzazione sia intervenuta nel corso del dibattimento, fase processuale prodromica alla decisione.

5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Per la peculiarità della fattispecie non si applica la sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 24/09/2024 ,!\ Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1111/06/1952 avverso le ordinanze del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA Esaminati gli atti, i provvedimenti impugnati e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con due diverse ordinanze del 19/09/2023 il Gip del Tribunale di Bologna, in accoglimento delle richieste del PM in data - rispettivamente - 27 febbraio 2020 e 3 luglio 2020 - autorizzava la proroga per il compimento delle indagini preliminari, in relazione al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Lovatelli, eccependo l'abnormità strutturale, per carenza di potere in concreto, dei provvedimenti di proroga, in quanto emessi in una fase processuale, quella dibattimentale, in cui il Gip aveva esaurito la sua competenza funzionale; con specifico riferimento alla ordinanza emessa in risposta alla richiesta del 3 luglio 2020, deduce, inoltre, il difetto di legittimazione del Pubblico Ministero alla ,K) proposizione dell'istanza, posto che il termine per completare le indagini doveva considerarsi scaduto per difetto di autorizzazione rispetto alla prima richiesta. 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Non è in contestazione che le richieste del Pubblico Ministero siano pervenute al Gip prima della scadenza del termine per completare le indagini, come peraltro risulta dai relativi provvedimenti in atti (richiesta pervenuta presso l'ufficio Gip il 28 febbraio 2020, a fronte scadenza del 25 marzo 2020; richiesta pervenuta il 6 luglio 2020 in prossimità della scadenza del 25 luglio 2020). Ciò posto, deve ribadirsi che non è abnorme il provvedimento con il quale il GIP concede la proroga del termine stesso per un tempo già scaduto al momento dell'autorizzazione, poiché una tale limitazione rientra nella discrezionalità del giudice e realizza la ratio dell'art. 406, comma 2-bis cod. proc. pen. - applicabile alla fattispecie, in considerazione della data dell'istanza - rendendo utilizzabili gli atti eventualmente compiuti nel tempo intermedio (Sez. 5, n. 659 del 16/02/1996, dep. 1997, Gadda, Rv. 205120 - 01, in fattispecie nella quale l'istanza di proroga era stata presentata in prossimità della scadenza del termine; in tal senso, Sez. 2, n. 22346 del 04/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], n.m., con la precisazione che ciò che rileva è il controllo da parte del g.i.p sull'operato del p.m. e sulle ragioni che rendono legittima la proroga). L'unico limite - come già precisato in giurisprudenza - è l'assenza di una pronuncia decisoria da parte del giudice in relazione al procedimento (Sez. 3, n. 28124 del 26.5.2004, Bonvini, rv 229066), per cui non rileva che l'autorizzazione sia intervenuta nel corso del dibattimento, fase processuale prodromica alla decisione. 5. L'inammissibilità del ricorso determina, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Per la peculiarità della fattispecie non si applica la sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 24/09/2024 ,!\ Il Consigliere est
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