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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 30/2011

ECLI:EU:C:2011:368
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62009CJ0071_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, aventi ad oggetto tre impugnazioni ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia proposte, rispettivamente, l’11 (causa C‑71/09 P) ed il 16 febbraio 2009 (cause C‑73/09 P e C‑76/09 P), [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», con sede in Venezia, rappresentato dall’avv.

A. Vianello, con domicilio eletto in Lussemburgo (causa C‑71/09 P), [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentato dagli avv.ti A. Bianchini e F. Busetto (causa C‑73/09 P), Società Italiana per il gas SpA (Italgas), con sede in Torino, rappresentata dagli avv.ti M. Merola, M. Pappalardo e T. Ubaldi (causa C‑76/09 P), ricorrenti, procedimenti in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] – Servizi di fiducia Soc. coop. rl, con sede in Cavriago, rappresentata dall’avv.

A. Bianchini, ricorrente in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata dal sig.

V. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti, assistiti dall’avv.

A. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, Repubblica italiana , rappresentata dalla sig.ra

I. Bruni, successivamente dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agenti, assistite dal sig.

P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente in primo grado, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig.

K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg.

G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra

V. Trstenjak cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 settembre 2010, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza

1. Con le loro impugnazioni, il [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere» (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), l’[OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:SOCIETA]») e la Società italiana per il gas SpA (in prosieguo: l’«Italgas») chiedono alla Corte l’annullamento della sentenza del Tribunale 28 novembre 2008, cause riunite T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, [OSCURATO:SOCIETA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑3269; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50; in prosieguo: la «decisione controversa»).

2. Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] – Servizi di fiducia Soc. coop. rl (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede alla Corte l’annullamento della sentenza impugnata.

3. Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui essa dichiara i suddetti ricorsi ricevibili. Contesto normativo

4. Gli artt. 1, lett. b, iv), e 13‑15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), dispongono quanto segue: « Articolo 1 [OSCURATO:PERSONA] fini del presente regolamento, si intende per: (…)

b) “aiuti esistenti”: (…) iv) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 15; (…) Articolo 13 Decisioni della [OSCURATO:PERSONA]

1. L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o

4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d’indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell’articolo

7. In caso di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, dell’ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili. (…) Articolo 14 Recupero degli aiuti

1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). [OSCURATO:PERSONA] non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA].

Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo [242] del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA].

A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario.

Articolo 15 Periodo limite

1. I poteri della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni.

2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti.

Qualsiasi azione intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite.

Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero.

Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente». Fatti

5. I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti 1‑11 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «A – Il regime di sgravi degli oneri sociali in questione 1 Il decreto ministeriale 5 agosto 1994, notificato alla [OSCURATO:PERSONA], definisce i criteri per l’attribuzione degli sgravi degli oneri sociali di cui alle disposizioni contenute nell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, che ha stabilito una disciplina speciale per lo sgravio degli oneri sociali dovuti dai datori di lavoro all’INPS ([OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]) nel Mezzogiorno, per il periodo compreso tra il 1994 e il 1996. 2 Con decisione 1° marzo 1995, 95/455/CE, relativa alle disposizioni in materia di sgravi nel Mezzogiorno degli oneri sociali a carico delle imprese e di fiscalizzazione di alcuni di tali oneri (GU L 265, pag. 23), la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il regime di sgravi degli oneri sociali menzionato nel punto precedente compatibile con il mercato comune, su riserva del rispetto di un certo numero di condizioni.

Tale decisione prevedeva specificamente che le autorità italiane dovessero comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni adottate per l’attuazione del piano di smantellamento progressivo, disposto dalla stessa decisione, del programma di aiuti in questione. 3 Il regime di sgravi degli oneri sociali in questione nella presente fattispecie è stato istituito mediante la legge n. 206/95, la quale ha esteso, per il 1995 e il 1996, il regime di aiuti previsto dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1994 alle imprese stabilite nel territorio di Venezia insulare e di Chioggia.

La legge n. 30/1997 ha esteso tale regime, per il 1997, a favore delle imprese situate tanto nelle regioni del Mezzogiorno quanto sul territorio di Venezia insulare e di Chioggia. 4 L’art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1994 prevede uno sgravio sul complesso dei contributi dovuti dai datori di lavoro.

Quanto all’art. 2 dello stesso decreto, esso prevede un’esenzione dagli oneri sociali per i nuovi posti di lavoro creati nelle imprese per il periodo di un anno dalla data di assunzione di un lavoratore disoccupato. 5 Risulta dalla decisione [controversa] che, secondo i dati forniti dall’INPS per il periodo considerato compreso tra il 1995 e il 1997, so no stati concessi sgravi dei contributi sociali ad imprese situate sul territorio di Venezia e di Chioggia, in applicazione dell’art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, per un ammontare medio annuo di ITL 73 miliardi (EUR 37,7 milioni), di cui hanno beneficiato 1 645 imprese.

Gli sgravi concessi ad imprese situate sul territorio di Venezia insulare o di Chioggia in applicazione dell’art. 2 di tale decreto hanno avuto un importo pari a ITL 567 milioni (EUR 292 831) all’anno, di cui hanno beneficiato 165 imprese.

B – Procedimento amministrativo 6 Con lettera del 10 giugno 1997, le autorità italiane hanno comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle disposizioni della decisione 95/455 (v. il precedente punto 2), la citata legge n. 30/1997.

Con lettera del 1° luglio 1997, seguita da un sollecito datato 28 agosto 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ulteriori informazioni riguardo all’estensione dell’ambito di applicazione del summenzionato regime di sgravi degli oneri sociali a favore delle imprese stabilite a Venezia e a Chioggia. 7 In assenza di risposta, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera datata 17 dicembre 1997, ha comunicato alla Repubblica italiana la sua decisione di avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE relativamente agli aiuti disposti dalle leggi n. 206/1995 e n. 30/1997, che estendevano l’ambito di applicazione degli sgravi degli oneri sociali previsti per il Mezzogiorno ai territori di Venezia insulare e di Chioggia. 8 Le autorità italiane hanno sospeso il regime di sgravi degli oneri sociali di cui trattasi a partire dal 1° dicembre 1997. 9 La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 febbraio 1998.

Il [C]omitato (...), un’associazione che raggruppa le principali organizzazioni di operatori industriali e commerciali di Venezia e che è stato costituito a seguito dell’avvio del summenzionato procedimento d’indagine formale, per coordinare le azioni dirette a rimediare alla situazione svantaggiosa degli operatori stabiliti a Venezia, ha presentato le sue osservazioni con lettera del 17 marzo 1998 e ha fornito una memoria, corredata di uno studio effettuato dal COSES ([OSCURATO:PERSONA] per la ricerca e la formazione), datato marzo 1998, concernente le difficoltà incontrate dalle imprese operanti nella laguna rispetto alle imprese situate sulla terraferma.

Il 18 maggio 1998 anche il Comune di Venezia ha presentato una serie di osservazioni, corredate di un primo studio elaborato dal COSES sul medesimo argomento, datato febbraio 1998.

Nelle sue osservazioni, il citato Comune ha sottolineato che, tra i beneficiari, vi erano anche le imprese municipalizzate, incaricate della prestazione di un servizio pubblico di interesse generale.

Il comune invocava a loro favore l’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE.

Tutte queste osservazioni sono state inviate alla Repubblica italiana. 10 Le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 23 gennaio 1999.

Con lettera datata 10 giugno 1999, esse hanno manifestato alla [OSCURATO:PERSONA] la loro piena adesione alle osservazioni del Comune di Venezia. 11 Con decisione 23 giugno 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto alla Repubblica italiana di fornirle tutti i documenti e le informazioni necessari al fine di precisare il ruolo delle imprese municipalizzate e di esaminare la compatibilità con il mercato comune degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi.

Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 27 luglio 1999.

Il 12 ottobre 1999, ha avuto luogo a Bruxelles una riunione tra le dette autorità e i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA]».

Decisione controversa

6. Il dispositivo della decisione controversa è del seguente tenore: « Articolo 1 Salvo il disposto degli articoli 3 e 4 della presente decisione, gli aiuti ai quali l’Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali di cui alla legge n. 30/1997 e n. 206/1995 che rinviano all’articolo 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, sono compatibili con il mercato comune quando sono accordati alle seguenti imprese:

a) [piccole e medie imprese] ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese;

b) imprese che non corrispondono a tale definizione e che sono localizzate in una zona ammissibile alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato;

c) qualsiasi altra impresa che assuma categorie di lavoratori con particolari difficoltà d’inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione.

Detti aiuti costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune quando sono accordati ad imprese che non sono [piccole e medie imprese] e che sono localizzate al di fuori delle zone ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Articolo 2 Salvo il disposto degli articoli 3 e 4 della presente decisione, gli aiuti cui l’Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali, di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, sono incompatibili con il mercato comune.

Articolo 3 Gli aiuti cui l’Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato e rispettivamente, della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del medesimo.

Articolo 4 Le misure cui l’Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese ACTV, [OSCURATO:SOCIETA] e AMAV non costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 87 del trattato.

Articolo 5 L’Italia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato comune di cui all’articolo 1, paragrafo 2 e all’articolo 2 e già illegalmente posti a loro disposizione.

Il recupero è effettuato secondo le procedure di diritto nazionale.

Le somme da recuperare maturano interessi a decorrere dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero.

Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale. (…)».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

7. Avverso la decisione controversa sono stati proposti cinquantanove ricorsi dinanzi al Tribunale.

8. Quest’ultimo ha invitato la Repubblica italiana a precisare, per ciascun ricorrente in tali cause, se si ritenesse obbligata, in esecuzione dell’art. 5 della decisione controversa, a recuperare gli aiuti controversi erogati.

9. Alla luce delle risposte della Repubblica italiana, il Tribunale ha dichiarato 22 ricorsi totalmente irricevibili e 6 ricorsi parzialmente irricevibili, dato che i ricorrenti interessati erano imprese risultate prive di interesse ad agire in quanto le competenti autorità nazionali avevano ritenuto, nel corso dell’esecuzione della decisione impugnata, che tali imprese non avessero beneficiato di un aiuto incompatibile con il mercato comune, soggetto ad obbligo di recupero in forza di detta decisione (ordinanze del Tribunale 10 marzo 2005, cause riunite T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II‑787; causa T‑266/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]; causa T‑269/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; causa T‑273/00, Unindustria e a./[OSCURATO:PERSONA], e causa T‑288/00, Principessa/[OSCURATO:PERSONA]).

10. Il 12 maggio 2005, si è tenuta una riunione informale dinanzi al giudice relatore del Tribunale, con la partecipazione dei rappresentanti delle parti nelle 37 cause in cui il ricorso non era stato dichiarato totalmente irricevibile.

Le parti rappresentate hanno presentato le loro osservazioni e fornito il loro assenso sulla scelta di quattro cause pilota.

A seguito di tale riunione, le cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, sfociate nella sentenza impugnata, e la causa T‑221/00 sono state designate come cause pilota; tuttavia, quest’ultima è stata cancellata dal ruolo in seguito alla rinuncia agli atti da parte della ricorrente.

11. Dette cause sono state riunite e si è deciso di riunire l’esame delle eccezioni d’irricevibilità dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] a quello del merito.

12. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato i ricorsi ricevibili per i motivi indicati ai punti 41‑115 di detta sentenza.

I ricorsi sono tuttavia stati dichiarati infondati alla luce delle considerazioni esposte ai punti 117‑398 della medesima sentenza.

Conclusioni dei ricorrenti nell’impugnazione e procedimento dinanzi alla Corte

13. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – accogliere la sua impugnazione e, pertanto, annullare la sentenza impugnata; – respingere l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]; – annullare la decisione controversa; – in subordine, annullare l’art. 5 di detta decisione, nella parte in cui impone un obbligo di recuperare l’importo degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi e prevede di aggiungere a tale importo gli interessi a decorrere dalla data in cui sono stati posti a disposizione dei beneficiari e fino al loro effettivo recupero; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

14. L’[OSCURATO:SOCIETA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – accogliere le domande formulate in primo grado e, di conseguenza: – in via principale, annullare la decisione controversa; – in subordine, annullare l’art. 5 di detta decisione, nella parte in cui la restituzione imposta da tale disposizione include anche gli aiuti consentiti sulla base del principio de minimis, e/o nella parte in cui prevede la corresponsione di interessi ad un tasso superiore a quello effettivamente sopportato dall’impresa sul proprio indebitamento; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

15. L’Italgas chiede che la Corte voglia: – accogliere la sua impugnazione e, pertanto, annullare la sentenza impugnata; – dichiarare l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] infondata o, in subordine, inoperante in alcuni motivi, infondata in altri oppure integralmente infondata; – annullare gli artt. 1 e 2 della decisione controversa, nella parte in cui essi dichiarano incompatibili con il mercato comune gli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi, nonché l’art. 5 di detta decisione; – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, in applicazione dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio o, in ogni caso, alle spese aggiuntive originate dall’impugnazione incidentale.

16. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – accogliere le domande formulate in primo grado e, di conseguenza: – in via principale, annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione controversa; – in subordine, annullare detta decisione controversa nella parte in cui impone l’obbligo di recuperare gli sgravi degli oneri sociali concessi nonché di maggiorare l’importo di tali sgravi con quello degli interessi per i periodi presi in considerazione dalla sentenza; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.

17. La Repubblica italiana chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; e – annullare la decisione controversa.

18. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – in via principale, accogliere la sua impugnazione incidentale e, di conseguenza, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara i ricorsi ricevibili; – in subordine, respingere le impugnazioni principali modificando, per quanto necessario, la motivazione della sentenza impugnata; – in ogni caso, condannare le ricorrenti alle spese per entrambi i gradi di giudizio.

19. Con ordinanza del presidente della Corte 8 aprile 2009, le cause C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P sono state riunite ai fini della fase scritta ed orale nonché della sentenza. Sull’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA]

20. Occorre esaminare dapprima l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA], giacché verte sulla ricevibilità dei ricorsi presentati dinanzi al Tribunale, problema questo che precede le questioni di merito sollevate nelle impugnazioni principali e nell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA].

21. A sostegno della sua impugnazione incidentale la [OSCURATO:PERSONA] formula quattro motivi. Sull’eccezione di litispendenza sollevata nell’ambito della causa T‑277/00 Motivazione della sentenza impugnata

22. Per quanto riguarda l’eccezione di litispendenza sollevata avverso il ricorso nella causa T‑277/00, il Tribunale ha constatato, da un lato, che tale eccezione non poteva valere nei confronti della causa T‑274/00, dal momento che in quest’ultima il [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato agli atti (punto 43 della sentenza impugnata).

23. D’altro lato, quanto alla litispendenza nei confronti della causa T‑231/00, il Tribunale ha ritenuto di non essere tenuto ad esaminare la ricevibilità del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑277/00 in quanto quest’ultimo aveva presentato detto ricorso unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 43 della sentenza impugnata).

Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la ricevibilità di un ricorso trova ostacolo nell’eccezione di litispendenza soltanto quando detto ricorso pende tra le medesime parti, è diretto all’annullamento della medesima decisione e si basa sugli stessi motivi di un altro ricorso pendente.

Orbene, nel caso di specie, i ricorsi nelle cause T‑277/00 e T‑231/00 si baserebbero, in parte, su motivi diversi (punti 44 e 45 della sentenza impugnata).

Peraltro, la disposizione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che, in linea di principio, osta alla produzione di motivi nuovi in pendenza di giudizio, sarebbe priva di rilevanza ai fini della valutazione della ricevibilità di un ricorso avente il medesimo oggetto, pendente tra le medesime parti ma basato su motivi diversi da quelli invocati in un precedente ricorso (punto 46 della sentenza impugnata).

Argomenti delle parti

24. Con la prima parte di tale motivo, che ne contiene tre, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale ha erroneamente respinto l’eccezione di irricevibilità per litispendenza per quanto riguarda il ricorso nella causa T‑277/00 nei confronti della causa T‑274/00.

La ricevibilità di un ricorso dovrebbe essere valutata con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui è stato depositato l’atto introduttivo, per cui la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia rinunciato nel frattempo agli atti riguardanti la causa T‑274/00 non potrebbe portare alla conseguenza di far divenire ricevibile il suo ricorso nella causa T‑277/00.

Altrimenti, un ricorrente potrebbe proporre vari ricorsi e scegliere successivamente, a suo piacimento, quale proseguire, il che sarebbe contrario al principio di economia processuale.

25. Con la seconda parte di tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver dichiarato, quanto alla litispendenza nei confronti della causa T‑231/00, che l’identità di motivi tra il ricorso precedente e quello successivo costituisce una condizione necessaria della litispendenza.

Orbene, sia dalle norme di procedura degli Stati membri sia dall’art. 27 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), discenderebbe che la litispendenza non presuppone una condizione siffatta.

Con la terza parte di tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale avrebbe dovuto, quanto meno, respingere per litispendenza il ricorso nella causa T‑277/00 nella parte in cui coincideva con il ricorso nella causa T‑231/00.

26. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la stessa [OSCURATO:PERSONA], nelle osservazioni da essa presentate dinanzi al Tribunale, avrebbe argomentato che tale eccezione d’irricevibilità presuppone un ricorso presentato successivamente ad un altro, che opponga le stesse parti, che abbia lo stesso oggetto e che sia fondato sugli stessi motivi.

Di conseguenza, essa non potrebbe sostenere adesso, in sede di impugnazione, motivi totalmente nuovi.

Inoltre la [OSCURATO:PERSONA], non avendo proposto impugnazione avverso la citata ordinanza del Tribunale Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./[OSCURATO:PERSONA], non potrebbe sollevare questo motivo nell’ambito di un’impugnazione relativa alla sentenza del Tribunale nella causa T‑277/00.

Giudizio della Corte

27. Il presente motivo è ricevibile, al contrario di quanto afferma il [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sostenuto dinanzi al Tribunale, a sostegno della propria eccezione di irricevibilità, una tesi giuridica diversa da quella esposta nella sua impugnazione incidentale è irrilevante, dato che il suddetto motivo, così come gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado nell’ambito di tale eccezione, verte su un’asserita litispendenza per quanto riguarda la causa T‑277/00 nei confronti della causa T‑274/00.

28. Infatti, anche se la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, dinanzi alla Corte, che non occorre che i motivi di annullamento dedotti da una ricorrente coincidano perché sussista un caso di litispendenza, mentre dinanzi al Tribunale essa riconosceva la necessità che i motivi fossero identici, la sua tesi sulla litispendenza è, in sostanza, identica a quella dedotta dinanzi al Tribunale e non si tratta quindi di un motivo nuovo.

29. Neppure la citata ordinanza del Tribunale Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./[OSCURATO:PERSONA], osta a che la Corte esamini il motivo presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla decisione del Tribunale riguardante l’eccezione di litispendenza sollevata da tale istituzione nella causa T‑277/00, poiché la suddetta ordinanza non contiene valutazioni sulla ricevibilità del ricorso in quest’ultima causa.

30. Quanto al merito, con riferimento alla prima parte del motivo, relativa alla litispendenza nei confronti della causa T‑274/00, il Tribunale ha correttamente osservato che, a causa della rinuncia agli atti del [OSCURATO:PERSONA] in detta causa, il suo ricorso nella causa T‑277/00 non trovava più ostacolo in una litispendenza nei confronti della causa T‑274/00.

31. Certamente, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata, come regola generale, con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui lo stesso è stato proposto (v., in tal senso, sentenza 18 aprile 2002, cause riunite C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 e C‑22/01, Spagna/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3439, punto 23).

Nondimeno, conformemente alla giurisprudenza, a seguito del rigetto di un ricorso per irricevibilità, la controversia originata da quest’ultimo, che era pendente, si estingue, facendo venir meno la situazione di litispendenza (v., in tal senso, sentenza 27 ottobre 1987, cause riunite 146/85 e 431/85, Diezler e a./CES, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4283, punto 12).

32. Lo stesso accade, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, quando, come nel caso di specie, la controversia pendente si estingue a causa della rinuncia agli atti da parte del ricorrente.

Al contrario di ciò che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, l’interesse di evitare che le parti si avvalgano di tale possibilità in modo contrario al principio di economia processuale non richiede che una situazione di litispendenza perduri anche nei confronti di un ricorso al quale il ricorrente ha rinunciato.

Infatti, tale interesse è sufficientemente tutelato dalla condanna del ricorrente alle spese, conformemente all’art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura della Corte o all’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale.

33. Di conseguenza, la prima parte del presente motivo dev’essere respinta.

34. Per quanto riguarda la seconda e la terza parte di detto motivo, relative alla litispendenza nei confronti della causa T‑231/00, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della pronuncia e sono, quindi, inoperanti (sentenza 2 settembre 2010, causa C‑399/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

35. A tale riguardo, dal punto 43 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha ritenuto di non essere obbligato ad esaminare la ricevibilità del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest’ultimo ha proposto il ricorso nella causa T‑277/00 unitamente alla [OSCURATO:PERSONA], per cui, anche qualora l’asserita litispendenza fosse dimostrata, essa non avrebbe alcuna incidenza sulla ricevibilità di questo ricorso in quanto esso è stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, sui motivi di merito esaminati nel caso di specie dal Tribunale, poiché questi ultimi sono stati dedotti congiuntamente dai due ricorrenti.

36. Tali considerazioni, peraltro non contestate dalla [OSCURATO:PERSONA], sono conformi alla giurisprudenza risultante dalla sentenza 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1125).

37. Infatti, secondo tale giurisprudenza, che si basa su ragioni di economia processuale [ordinanza del presidente della Corte 24 marzo 2009, causa C‑60/08 P(R), Cheminova e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 34], se una medesima decisione è impugnata da più ricorrenti e risulta che uno di essi è legittimato ad agire, non è necessario esaminare l’interesse ad agire degli altri ricorrenti.

38. La suddetta giurisprudenza si basa sulla considerazione che, in una simile situazione, è comunque necessario esaminare la fondatezza del ricorso, per cui è irrilevante determinare se tutti i ricorrenti dispongono effettivamente della legittimazione ad agire.

39. Orbene, la stessa logica vale per il caso in esame.

40. A tale riguardo, è necessario sottolineare che un rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], quale sollecitato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dei presenti motivi, non avrebbe influito sulla necessità, per il Tribunale, di esaminare i motivi dedotti a sostegno del ricorso nella causa T‑277/00.

Infatti, tale ricorso è stato proposto congiuntamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, in capo a quest’ultima non esisteva una situazione di litispendenza, di modo che il Tribunale avrebbe comunque dovuto esaminare tutti i suddetti motivi, il che rendeva irrilevante un eventuale rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

41. Conseguentemente, quand’anche la motivazione esposta a titolo sovrabbondante ai punti 44‑46 della sentenza impugnata fosse errata in diritto, l’errore non avrebbe alcuna incidenza sulla fondatezza del rigetto delle censure relative all’eccezione di litispendenza nei confronti della causa T‑231/00.

42. Si deve pertanto constatare che la seconda e la terza parte del presente motivo sono inoperanti.

43. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere il primo motivo dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. Sulla legittimazione ad agire delle imprese ricorrenti dinanzi al Tribunale Motivazione della sentenza impugnata

44. Il Tribunale ha dichiarato che i ricorrenti nelle cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00 sono legittimati ad agire ed ha rilevato, in particolare, che essi sono individualmente interessati, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalla decisione controversa.

45. A questo riguardo, il Tribunale ha giudicato i ricorrenti sufficientemente individuati a causa della lesione speciale recata ai loro interessi dall’obbligo di recupero imposto da detta decisione, in quanto membri perfettamente identificabili di una cerchia chiusa (punti 76‑92 della sentenza impugnata).

Inoltre, attraverso l’esame del sistema di controllo degli aiuti di Stato (punti 94‑99 di detta sentenza) e della competenza delle autorità nazionali ad eseguire la suddetta decisione (punti 100‑111 della suddetta sentenza), il Tribunale ha confermato il giudizio, espresso al punto 92 della stessa sentenza, secondo cui i ricorrenti sono individualmente interessati (punto 93 di quest’ultima).

Argomenti delle parti

46. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, qualora una decisione dichiari illegale ed incompatibile con il mercato comune un regime di aiuti di Stato, la circostanza che tale decisione ordini il recupero degli aiuti concessi in applicazione del suddetto regime non può comportare la conseguenza che i beneficiari di detti aiuti siano individualmente interessati.

Infatti, il Tribunale avrebbe confuso la nozione di beneficiario del regime di aiuti con quella di beneficiario delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale.

Orbene, al momento dell’adozione della decisione controversa, i beneficiari tenuti a restituire gli aiuti in forza della medesima non sarebbero stati identificabili.

A tale scopo, sarebbe stato necessario determinare se le agevolazioni da questi ottenute costituissero effettivamente aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 CE e se essi fossero effettivamente tenuti, in base alla decisione in parola, a rimborsare gli aiuti versati.

47. Inoltre, essa afferma che l’appartenenza ad una cerchia di beneficiari identificabili al momento dell’adozione della decisione controversa non è sufficiente a fondare un interesse individuale, dato che quest’ultimo presuppone che i beneficiari si trovino in una situazione particolare, tale da obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a tenerne conto, requisito carente nel caso di specie.

48. L’approccio del Tribunale comporterebbe poi la conseguenza che i beneficiari di un regime di aiuti sarebbero tenuti, in base alla giurisprudenza derivante dalla sentenza 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑833, punti 24‑26), ad impugnare dinanzi al Tribunale la decisione della [OSCURATO:PERSONA], anche qualora non siano certi di essere effettivamente tenuti a rimborsare le agevolazioni ottenute.

49. Quanto all’argomentazione esposta ai punti 94 e segg. della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente respinto il criterio, da essa suggerito, secondo cui i beneficiari di un aiuto non sono individualmente interessati se l’aiuto è concesso in modo automatico per effetto di un regime generale.

Infine, quanto ai motivi esposti ai punti 100 e segg. di detta sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia violato la giurisprudenza della Corte.

Infatti, quando la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia in via generale ed astratta su un regime di aiuti che essa dichiara incompatibile con il mercato comune ed ordina il recupero degli aiuti erogati in base al medesimo, spetterebbe poi allo Stato membro verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata per procedere al recupero degli aiuti illegittimi.

50. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] e l’Italgas, il Tribunale ha correttamente riconosciuto la legittimazione ad agire delle imprese ricorrenti. Giudizio della Corte

51. Il Tribunale ha correttamente dichiarato che le imprese ricorrenti erano legittimate ad agire, in quanto individualmente interessate dalla decisione controversa a causa della lesione speciale recata alla loro situazione giuridica dall’ordine di recupero degli aiuti di cui trattasi.

52. Infatti, da un lato, secondo giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingua in modo analogo ai destinatari (v. sentenze 15 luglio 1963, 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 195, in particolare pag. 220, e 29 aprile 2004, causa C‑298/00 P, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑4087, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

53. D’altro lato, i beneficiari effettivi di aiuti individuali concessi in base ad un regime di aiuti di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recupero sono, per tale ragione, individualmente interessati ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (v., in tal senso, sentenze 19 ottobre 2000, cause riunite C‑15/98 e C‑105/99, Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8855, punto 34, nonché Italia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 38 e 39).

54. Gli altri argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non valgono ad inficiare tale conclusione.

55. Occorre anzitutto respingere la tesi secondo cui l’obbligo di recupero imposto dalla decisione controversa non individuerebbe sufficientemente i ricorrenti al momento dell’adozione della medesima.

Tale tesi poggia, da un lato, sul postulato secondo cui il recupero effettivo sarà attuato in una fase successiva, nella quale si dovrebbe dimostrare se le agevolazioni ottenute costituiscano effettivamente aiuti di Stato che devono essere rimborsati e, dall’altro, sul fatto che le condizioni che consentono di considerare i beneficiari come appartenenti ad una cerchia ristretta non sarebbero soddisfatte.

56. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi 71‑82 delle sue conclusioni, già l’ordine di recupero riguarda individualmente tutti i beneficiari del regime di cui trattasi, in quanto costoro sono esposti, fin dall’adozione della decisione controversa, al rischio che le agevolazioni che hanno ottenuto siano recuperate, e vedono così lesa la loro posizione giuridica.

Tali beneficiari fanno quindi parte di una cerchia ristretta (v., in tal senso, sentenza 17 settembre 2009, causa C‑519/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/Koninklijke FrieslandCampina, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑8495, punto 54), senza che sia necessario esaminare condizioni ulteriori, relative a situazioni in cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non è accompagnata da un ordine di recupero.

Inoltre, l’eventualità che, successivamente, le agevolazioni dichiarate illegittime non siano recuperate presso i beneficiari non esclude che questi siano considerati individualmente interessati.

57. È altresì necessario respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il riconoscimento della ricevibilità di un ricorso contro una sua decisione che ordina il recupero degli aiuti di Stato produrrebbe l’«effetto paradossale e perverso» di costringere i beneficiari degli aiuti di Stato ad impugnare immediatamente la suddetta decisione, prima ancora di sapere se essa sfocerà in un ordine di recupero che li riguardi.

Tale argomento è già stato dedotto in termini pressoché identici dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa definita con la citata sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA] (punto 31), senza essere accolto.

58. Infatti, la possibilità che ha un cittadino di far valere nell’ambito di un procedimento nazionale l’invalidità delle disposizioni contenute in atti dell’Unione presuppone, certamente, che egli non fosse legittimato a proporre, ai sensi dell’art. 230 CE, un ricorso diretto contro tali disposizioni, delle quali subisce le conseguenze senza aver potuto chiederne l’annullamento (v. in tal senso, sentenze TWD [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23, nonché 29 giugno 2010, causa C‑550/09, E e F, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 45 e 46).

Tuttavia, risulta da questa stessa giurisprudenza che un simile ricorso diretto deve essere senz’altro ricevibile (v. sentenze E e F, cit., punto 48, nonché 17 febbraio 2011, causa C‑494/09, [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23).

59. Pertanto, i cittadini che si trovano nella situazione dei ricorrenti sono tenuti ad impugnare una decisione dinanzi al Tribunale per tutelare i loro interessi solamente qualora debba ritenersi che un simile ricorso sia senz’altro ricevibile.

Infatti, qualora non vi siano dubbi sulla ricevibilità del ricorso diretto di un tale cittadino, è ragionevole attendersi che questi lo proponga nel termine di due mesi stabilito a tal fine dall’art. 230 CE.

60. Inoltre, è necessario osservare che i motivi esposti ai punti 76‑92 della sentenza impugnata sono, di per sé, tali da fornire adeguata giustificazione alla conclusione del Tribunale, che figura al punto 92 della sentenza in parola, secondo cui i ricorrenti sono individualmente interessati dalla decisione controversa.

61. Tuttavia, dal momento che la sentenza impugnata rinvia, al punto 251, all’argomentazione sviluppata ai punti 100‑111 della medesima e che tale argomentazione è contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della presente impugnazione, si deve rilevare sin da ora che tale argomentazione è viziata da un errore di diritto.

62. Infatti, il Tribunale ha in particolare dichiarato, al punto 106 della sentenza impugnata, che non è ammissibile che lo Stato membro interessato, in sede di esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] riguardante un regime di aiuti illegittimo, possa verificare in ciascun caso individuale se siano soddisfatti i presupposti per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

63. Orbene, occorre ricordare che nel caso di un programma di aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] può limitarsi a studiare le caratteristiche del programma di cui trattasi per valutare nella motivazione della sua decisione se, in base alle modalità previste da tale programma, esso assicuri un vantaggio sensibile ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da giovare essenzialmente a imprese che partecipano agli scambi tra Stati membri.

Dunque la [OSCURATO:PERSONA], in una decisione riguardante un simile programma, non è tenuta a compiere un’analisi degli aiuti concessi in ogni singolo caso sulla base di un regime siffatto.

È solo allo stadio del recupero degli aiuti che si renderebbe necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata (v. sentenza 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑2289, punti 89 e 91).

64. Le valutazioni del Tribunale espresse ai punti 104‑106 della sentenza impugnata violano, pertanto, la giurisprudenza secondo cui – quando la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia in via generale ed astratta su un regime di aiuti, lo dichiara incompatibile con il mercato comune ed ordina il recupero degli aiuti erogati in base al medesimo – spetta poi allo Stato membro verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata da una simile operazione di recupero.

65. Tuttavia, le censure della [OSCURATO:PERSONA] relative al ragionamento del Tribunale sviluppato ai punti 100‑111 di detta sentenza non incidono, in ogni caso, sul dispositivo della stessa e devono, pertanto, essere considerate inoperanti (v. in tal senso, in particolare, sentenza 12 luglio 2001, cause riunite C‑302/99 P e C‑308/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/TF1, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑5603, punti 27‑29).

66. Il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] non può quindi essere accolto. Sulla legittimazione ad agire del [OSCURATO:PERSONA] della sentenza impugnata

67. Il Tribunale ha dichiarato, al punto 114 della sentenza impugnata, che alla luce della giurisprudenza risultante dalla citata sentenza CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], esso non era tenuto ad esaminare la legittimazione ad agire del [OSCURATO:PERSONA].

Esso ha inoltre osservato, al punto 115 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] disponeva comunque di tale legittimazione, dato che agiva in nome e per conto dei suoi membri, i cui ricorsi avrebbero dovuto essere dichiarati ricevibili.

Argomenti delle parti

68. Con il terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di avere applicato, erroneamente, la giurisprudenza relativa alle associazioni di imprese ad un’associazione di associazioni, quale il [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, nulla consentirebbe di presumere che le associazioni in questione abbiano effettivamente incaricato quest’ultimo di difendere i loro interessi.

69. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale gli ha correttamente riconosciuto la legittimazione ad agire. Giudizio della Corte

70. Occorre anzitutto rilevare che, com’è stato ricordato al punto 34 della presente sentenza, le censure dirette contro elementi sovrabbondanti della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della stessa e sono dunque da considerarsi inoperanti.

71. A tale riguardo, dal punto 114 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ritenuto di non essere obbligato ad esaminare la legittimazione ad agire del [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’impresa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è legittimata ad agire.

72. Tale considerazione, fondata sulla legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta dinanzi alla Corte, è conforme alla giurisprudenza derivante dalla citata sentenza CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], come risulta dai punti 37‑40 della presente sentenza.

73. Conseguentemente, quand’anche la motivazione contenuta al punto 115 della sentenza impugnata fosse errata in diritto, si deve sottolineare che l’errore non inficerebbe minimamente la fondatezza della valutazione della censura relativa alla legittimazione ad agire del [OSCURATO:PERSONA].

74. Alla luce di queste considerazioni si deve dichiarare che il terzo motivo è inoperante.

75. Occorre pertanto respingere il terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA]. Sull’interesse ad agire dei ricorrenti dinanzi al Tribunale

76. Con il quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver omesso di esaminare l’interesse ad agire dei ricorrenti dinanzi al Tribunale e di non aver respinto i loro ricorsi in quanto irricevibili per mancanza di tale interesse.

77. Questo motivo è infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], l’interesse ad agire dei ricorrenti non si fonda sulla semplice eventualità che le autorità italiane possano emettere un ordine di recupero nei loro confronti.

Infatti, l’adozione della decisione controversa ha modificato la posizione giuridica di ciascuno di loro, dato che essa ha dichiarato incompatibili con il mercato comune aiuti, concessi in base al regime di aiuti in questione, che erano già stati corrisposti e ne ha ordinato il recupero.

Quindi, fin dall’adozione della decisione controversa, le imprese ricorrenti dovevano, in linea di principio, attendersi di essere obbligate a restituire gli aiuti già ottenuti, così giustificandosi il loro interesse ad agire.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto elementi che consentissero di escludere l’emissione di un ordine di rimborso nei loro confronti.

78. Alla luce di quanto precede, l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere integralmente respinta. Sulle impugnazioni principali

79. A sostegno delle impugnazioni dei ricorrenti, nonché nell’ambito dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA], essi deducono motivi che possono essere ripartiti, in sostanza, in sei gruppi, relativi, in primo luogo, alla natura compensativa delle agevolazioni in questione, in secondo luogo, ai criteri dell’incidenza sugli scambi e della distorsione della concorrenza, all’art. 86, n. 2, CE, nonché al divieto di discriminazione, in terzo luogo, all’art. 87, n. 3, lett. c) e d), CE, in quarto luogo, all’art. 87, nn. 2, lett. b), e 3, lett. b), CE, in quinto luogo, all’art. 14 del regolamento n. 659/1999 e, in sesto ed ultimo luogo, all’art. 15 del medesimo regolamento.

Sull’art. 15 del regolamento n. 659/1999 – qualificazione come «aiuti nuovi» Motivazione della sentenza impugnata

80. Ai punti 357‑367 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i motivi diretti contro la decisione controversa attinenti ad una violazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, secondo i quali le agevolazioni controverse, concesse ai sensi delle leggi nn. 206/1995 e 30/1997, dovrebbero essere qualificate come «aiuti esistenti», con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe scaduto.

A tale riguardo, il Tribunale si è basato in particolare sulla circostanza che le agevolazioni previste dalla legge n. 590/1971, prorogata dalla legge n. 463/1972, non erano più state concesse a partire dal 1° luglio 1973 e che quelle previste dalle leggi nn. 502/1978, 102/1977 e 573/1977 erano state concesse fino al 31 dicembre 1981.

Quindi, le agevolazioni di cui alla decisione controversa non avrebbero avuto alcun rapporto con quelle riconosciute anteriormente in base alle predette leggi, il che impedirebbe di qualificare le prime come «aiuti esistenti».

Argomenti delle parti

81. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], con il loro quinto motivo, nonché la [OSCURATO:PERSONA], con il suo settimo motivo, affermano che il Tribunale non ha adeguatamente esaminato quando il regime di sgravi degli oneri sociali era stato introdotto e non ha tenuto conto della continuità di tale regime, esistente da decenni.

Infatti, detto regime sarebbe stato introdotto dalla legge n. 463/1972.

Successivamente, sarebbe stata applicabile a Venezia la legge speciale n. 171/1973, la quale avrebbe previsto la decisione di principio di una riduzione degli oneri sociali.

La portata concreta di tale riduzione sarebbe stata stabilita ricorrendo alle disposizioni in vigore per il Mezzogiorno.

Orbene, la decisione di principio prevista dalla legge speciale n. 171/1973 non sarebbe mai stata abrogata.

Giudizio della Corte

82. I suddetti motivi, che vanno esaminati per primi, devono essere respinti.

È infatti necessario rilevare che nessuno dei suddetti ricorrenti censura l’affermazione del Tribunale, contenuta al punto 360 della sentenza impugnata, secondo cui le agevolazioni previste dalle leggi nn. 590/1971, 463/1972, 102/1977, 573/1977 e 502/1978 non sono più state concesse, rispettivamente, dopo il 1° luglio 1973 o il 1° gennaio 1982.

Pertanto, deve ritenersi che tali agevolazioni e quelle concesse ai sensi delle leggi nn. 30/1997 e 206/1995 non presentavano un nesso di continuità, per cui queste ultime non possono essere qualificate come aiuti esistenti, costituendo in realtà aiuti nuovi.

Sul carattere compensativo Motivazione della sentenza impugnata

83. Ai punti 179‑198 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i motivi secondo cui la decisione controversa avrebbe erroneamente qualificato come «aiuti» gli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi, trascurandone il carattere compensativo.

Esso ha in particolare dichiarato, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, che la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuti (punti 181‑184 di detta sentenza).

Argomenti delle parti

84. La prima parte del primo motivo del [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] nonché il primo motivo dell’Italgas sono diretti contro la motivazione della sentenza impugnata relativa alla mancanza di carattere compensativo delle agevolazioni concesse, illustrata ai punti 179‑198 di detta sentenza.

85. A tale riguardo, i ricorrenti lamentano che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della natura compensativa delle misure controverse.

L’obiettivo di promozione dell’occupazione, da un lato, e gli svantaggi ed i costi aggiuntivi gravanti sugli operatori interessati da tali misure, dall’altro, sarebbero strettamente correlati.

Gli svantaggi che i beneficiari degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi dovrebbero affrontare andrebbero valutati rispetto ai costi che le imprese considerate sopporterebbero se operassero sulla terraferma, e non rispetto ai costi medi sopportati dalle imprese comunitarie.

86. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto avrebbe omesso di rilevare la contraddizione nella motivazione da cui sarebbe viziata la decisione controversa, che avrebbe ammesso, al punto 92 della propria motivazione, che le misure di sgravio degli oneri sociali erano destinate a compensare, per quanto riguarda l’impresa [OSCURATO:PERSONA], i costi aggiuntivi sopportati da quest’ultima.

Parimenti, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di motivazione nella parte in cui il Tribunale avrebbe ammesso l’esistenza di situazioni specifiche nelle quali la compensazione di uno svantaggio farebbe perdere ad una misura il suo carattere di vantaggio, senza tuttavia spiegare adeguatamente per quali ragioni ciò non avverrebbe nel caso di specie.

87. L’[OSCURATO:SOCIETA] aggiunge che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che gli sgravi degli oneri sociali si inseriscono nel contesto di una politica di salvaguardia del centro di Venezia che non potrebbe costituire oggetto di un calcolo esatto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dai vincoli connessi alla situazione specifica di tale città.

Il Tribunale, invece di prendere in dovuta considerazione due studi, di cui uno riguardava in particolare gli oneri gravanti sul settore alberghiero, avrebbe rimproverato all’[OSCURATO:SOCIETA] di non aver dimostrato la rilevanza dei sovraccosti che avrebbe dovuto sopportare rispetto ad altri alberghi situati in Italia o all’estero, da compensare mediante i benefici concessi.

88. La Repubblica italiana ritiene inoltre che il Tribunale abbia trascurato il carattere compensativo delle agevolazioni concesse.

La concessione di tali agevolazioni sarebbe giustificata da un criterio economico.

Infatti, ricorrendo ad un paragone fra le autorità italiane e un’impresa privata e fra gli oneri sociali e i premi assicurativi, detto Stato membro fa valere che un’impresa privata, in un caso come quello di specie, avrebbe abbassato i premi assicurativi.

Inoltre, esisterebbe un nesso diretto tra le suddette agevolazioni e la situazione che le imprese interessate devono affrontare, caratterizzato dal costo particolarmente elevato della manodopera.

89. [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a dichiarare i presenti motivi infondati, procedendo nel contempo alla sostituzione della motivazione nella parte in cui il Tribunale afferma che, in situazioni particolari, la natura compensativa dei vantaggi potrebbe far venire meno il carattere di aiuto ai sensi dell’art. 87 CE.

Giudizio della Corte

90. Il Tribunale ha correttamente considerato, ai punti 181‑184 della sentenza impugnata, che l’asserito carattere compensativo dei vantaggi concessi in base al regime in causa non impedisce di qualificarli come «aiuti» ai sensi dell’art. 87 CE.

91. A tale riguardo, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, vengono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

92. Certamente, la Corte ha precisato che, nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

93. Orbene, né l’[OSCURATO:SOCIETA] né l’Italgas affermano, nel loro primo motivo, di soddisfare tali requisiti.

Essi sostengono invece che la circostanza che le agevolazioni in esame siano destinate a compensare i costi aggiuntivi connessi alle condizioni particolari alle quali gli operatori stabiliti a Venezia sono sottoposti toglie a dette agevolazioni il carattere di aiuto.

94. A tale riguardo, è importante ricordare anzitutto che la motivazione sottesa ad una misura di aiuto non è sufficiente per sottrarre ipso facto tale misura alla qualifica di «aiuto» ai sensi dell’art. 87 CE.

Infatti, la disposizione di cui al n. 1 di tale articolo non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v., in tal senso, sentenza 3 marzo 2005, causa C‑172/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1627, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

95. Si deve aggiungere che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto (sentenze citate Italia/[OSCURATO:PERSONA], punto 61 e giurisprudenza ivi citata, nonché [OSCURATO:PERSONA], punto 54).

96. Come correttamente rilevato dal Tribunale ai punti 183 e 184 della sentenza impugnata, tale giurisprudenza si applica anche ai provvedimenti destinati a compensare eventuali svantaggi ai quali le imprese installate in una determinata regione di uno Stato membro sono soggette.

Infatti, lo stesso testo del Trattato CE, che, all’art. 87, n. 3, lett. a) e c), qualifica come aiuti di Stato che possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni» nonché «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo (...) di talune regioni», indica che i benefici la cui portata si limita a una parte del territorio dello Stato soggetto alla disciplina degli aiuti possono costituire benefici selettivi (v. sentenza 6 settembre 2006, causa C‑88/03, P ortogallo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑7115, punto 60).

97. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha potuto legittimamente respingere i motivi a sostegno dei ricorsi di annullamento attinenti all’asserita natura compensativa delle agevolazioni di cui trattasi, senza essere tenuto ad esaminare situazioni ipotetiche, diverse da quelle del caso concreto, nelle quali la natura compensativa di talune misure avrebbe eventualmente potuto sottrarre alle stesse il carattere di aiuto.

98. Peraltro, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nell’omettere di rilevare una contraddizione nella motivazione della decisione controversa, che al punto 92 riconosce, con riferimento all’impresa [OSCURATO:PERSONA], che gli sgravi degli oneri sociali sono destinati a compensare costi aggiuntivi.

99. Occorre rilevare che, al suddetto punto 92, la [OSCURATO:PERSONA] non ha statuito che la natura compensativa degli sgravi degli oneri sociali sottrae agli stessi il carattere di aiuto.

Al contrario, essa ha concluso che era applicabile la deroga prevista dall’art. 86, n. 2, CE.

Pertanto, dal punto 92 della decisione controversa non risulta che l’asserita natura compensativa dei vantaggi concessi sottrarrebbe a questi, con riferimento all’[OSCURATO:PERSONA], il carattere di aiuto.

Di conseguenza, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non è viziata da una contraddizione nella motivazione che il Tribunale avrebbe dovuto censurare.

100. Alla luce delle suesposte considerazioni, l’affermazione del Tribunale secondo cui gli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi costituiscono aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, è già giustificata dal motivo, esposto ai punti 181‑184 della sentenza impugnata, secondo cui l’obiettivo perseguito con gli sgravi degli oneri sociali, consistente nella compensazione degli svantaggi concorrenziali delle imprese stabilite a Venezia e a Chioggia, non può togliere a tali agevolazioni il carattere di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE.

Pertanto, le censure formulate nei confronti dei punti 185‑195 della suddetta sentenza sono dirette contro motivi sovrabbondanti e sono quindi inoperanti, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 65 della presente sentenza.

Per la stessa ragione, non occorre esaminare la necessità di procedere ad una sostituzione della motivazione con riferimento ai motivi esposti ai punti 185‑187 della sentenza in esame, come la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di fare.

101. Infine, quanto all’osservazione della Repubblica italiana secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto applicare il criterio dell’operatore privato, è sufficiente rilevare che il confronto con un simile operatore è irrilevante, in quanto quest’ultimo non perseguirebbe gli obiettivi presi di mira dagli sgravi degli oneri sociali in esame, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 121 delle sue conclusioni.

102. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la prima parte del primo motivo del [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] nonché il primo motivo dell’Italgas devono essere respinti.

Sui criteri di incidenza sugli scambi intracomunitari e di distorsione della concorrenza, sugli obblighi procedurali della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’esame degli aiuti di cui trattasi, sul divieto di discriminazione e sull’art. 86, n. 2, CE Motivazione della sentenza impugnata

103. Il Tribunale ha respinto, ai punti 199‑253 della sentenza impugnata, i motivi presentati a sostegno dei ricorsi di annullamento attinenti alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, del divieto di discriminazione e dell’obbligo di motivazione.

A tale riguardo, il Tribunale si è fondato, segnatamente, sulle particolarità che contraddistinguono l’esame di un regime di aiuti multisettoriale e sulla mancanza di informazioni specifiche riguardo ai ricorrenti.

Argomenti delle parti

104. La seconda parte del primo motivo nonché il secondo motivo del [OSCURATO:PERSONA], la seconda parte del primo motivo dell’[OSCURATO:SOCIETA], il secondo, il terzo ed il quarto motivo dell’Italgas e la seconda parte del primo motivo nonché il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] sono diretti contro la motivazione esposta ai punti 199‑253 della sentenza impugnata.

105. I ricorrenti nonché la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica italiana addebitano al Tribunale di aver violato il divieto di discriminazione e di non aver tenuto conto degli obblighi procedurali cui era tenuta la [OSCURATO:PERSONA] nell’esaminare il regime di aiuti in questione.

Infatti, il Tribunale avrebbe ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] poteva compiere, con riferimento a talune imprese municipalizzate, un’analisi individuale dell’incidenza sugli scambi intracomunitari e della distorsione della concorrenza senza essere tenuta a procedere in modo analogo nei confronti di altre imprese e di altri settori.

Tuttavia, le altre imprese e gli altri settori in parola si troverebbero in situazioni identiche, come risulterebbe dalle informazioni trasmesse durante la fase di esame che il Tribunale avrebbe travisato.

Inoltre, quest’ultimo avrebbe violato l’obbligo di motivazione e le norme che disciplinano l’onere della prova.

Infine, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la decisione controversa e avrebbe omesso di dichiarare che questa non era sufficientemente motivata per consentire alle autorità nazionali di eseguirla.

Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza impugnata deriva da una violazione dell’art. 86, n. 2, CE, in quanto tale disposizione non è stata applicata nei suoi confronti.

106. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali motivi devono essere respinti.

Tuttavia, per quanto riguarda la violazione dell’onere della prova, essa ammette che la giurisprudenza richiamata ai punti 208 e 233 della sentenza impugnata è inconferente e non può quindi contribuire a motivare il ragionamento accolto.

Essa pertanto invita la Corte a sostituirvi altri motivi, adottando un ragionamento basato sulle particolarità che contraddistinguono l’esame di un regime di aiuti multisettoriale.

Giudizio della Corte

107. Per valutare i motivi dedotti nei confronti della motivazione della sentenza impugnata esposta ai punti 199‑253 di questa, occorre esaminare anzitutto le affermazioni del Tribunale attinenti alla portata della decisione controversa e, successivamente, quelle relative agli obblighi procedurali che la [OSCURATO:PERSONA] deve osservare in sede di esame di un regime di aiuti multisettoriale. – Portata e motivazione della decisione controversa

108. I ricorrenti lamentano che il Tribunale, in sostanza, ha proceduto ad una lettura errata della decisione controversa ed ha erroneamente dichiarato che questa sarebbe sufficientemente precisa per consentire alle autorità nazionali di eseguirla.

109. A tale ultimo riguardo, essi sostengono che la decisione controversa non indica i criteri secondo cui le autorità nazionali possono determinare se uno sgravio degli oneri sociali costituisca effettivamente, per il suo beneficiario, un aiuto incompatibile con il mercato comune.

Infatti, le lettere della [OSCURATO:PERSONA] datate agosto e ottobre 2001, inviate alle autorità italiane nell’ambito dell’attuazione della decisione controversa, sarebbero state necessarie allo scopo di fornire i criteri richiesti per procedere all’esecuzione di detta decisione nei confronti delle imprese beneficiarie del regime di aiuti di cui trattasi.

Il Tribunale, giudicando che tali lettere rientravano solamente nell’ambito della leale cooperazione tra la suddetta istituzione e le autorità nazionali, avrebbe ammesso a torto che la [OSCURATO:PERSONA], invece di indicare nella decisione stessa tutti gli elementi necessari alla sua esecuzione, poteva ricorrere a tal fine a semplici lettere.

110. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non può adottare una decisione che si limiti, in generale, ad una valutazione molto astratta, ma che in certi casi procede ad un’analisi delle situazioni individuali, senza accompagnare a tale decisione precisazioni relative alla sua portata che ne consentano l’attuazione da parte delle autorità nazionali.

111. Alla luce di tali censure, occorre rammentare che il Tribunale, al punto 251 della sentenza impugnata, ha dichiarato che non spetta alle autorità nazionali, in sede di esecuzione della decisione controversa, verificare in ciascun caso individuale la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE.

Inoltre, dai punti 100‑111 di detta sentenza, richiamati dal punto 251 della stessa, emerge che il Tribunale ha interpretato la decisione controversa nel senso che essa esclude la qualifica di aiuto, e quindi il recupero, solamente per gli sgravi degli oneri sociali che rispettano la regola de minimis.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha statuito, come emerge chiaramente dai punti 251 e 252 della suddetta sentenza, che la decisione controversa è sufficientemente precisa e motivata per consentire alle autorità nazionali di eseguirla.

112. Tale analisi della portata della decisione controversa è tuttavia viziata da un errore di diritto.

113. Infatti, ai sensi dell’art. 5 della decisione controversa, la Repubblica italiana adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli «aiuti incompatibili con il mercato comune».

L’esecuzione di tale obbligo implica, pertanto, che sia previamente accertato che le agevolazioni concesse possono essere qualificate come aiuti di Stato.

Gli artt. 1‑3 di tale decisione individuano gli aiuti compatibili e quelli incompatibili con il mercato comune, e l’art. 4 della medesima afferma che, per le società ivi menzionate, le agevolazioni concesse non costituiscono aiuti.

Inoltre, come pertinentemente rilevato dal Tribunale al punto 103 della sentenza impugnata, le agevolazioni che rispettano la regola de minimis sono escluse dalla qualifica di aiuti di Stato.

114. Dalla lettura dei punti 49 e 50 della decisione controversa emerge che questa si è limitata, per quanto riguarda i criteri di incidenza sugli scambi intracomunitari e di distorsione della concorrenza, ad un’analisi delle caratteristiche del regime di aiuti in questione.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha solamente verificato se talune delle imprese che beneficiavano degli sgravi degli oneri sociali in base a detto regime esercitassero attività economiche che potevano incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza, dal momento che una simile verifica era sufficiente a dimostrare la sua competenza al fine di procedere ad un’analisi della compatibilità del suddetto regime con il mercato comune.

115. Di conseguenza, prima di procedere al recupero di un’agevolazione, le autorità nazionali dovevano necessariamente verificare, in ciascun caso individuale, se l’agevolazione concessa potesse, in capo al suo beneficiario, falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi intracomunitari, poiché altrimenti tale verifica supplementare, essenziale per qualificare come aiuti di Stato le agevolazioni individuali ottenute, non poteva essere compiuta.

116. Parimenti, la conclusione del Tribunale secondo cui la decisione controversa è sufficientemente motivata per consentire alle autorità nazionali di eseguirla è viziata da un errore di diritto.

Risulta infatti dai punti 251 e 252 della sentenza impugnata che, per giungere a tale conclusione, il Tribunale si è fondato, per l’appunto, sulla sua interpretazione errata della portata di detta decisione, secondo cui le autorità nazionali non devono necessariamente verificare, in ciascun caso individuale, se l’agevolazione concessa possa, in capo al suo beneficiario, falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi intracomunitari.

117. Orbene, come emerge dai punti 61‑64 della presente sentenza, tale interpretazione del Tribunale viola la giurisprudenza relativa agli obblighi delle autorità nazionali in sede di esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA].

118. Si deve tuttavia ricordare che se, dalla motivazione di una sentenza del Tribunale, risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale sentenza ed occorre procedere ad una sostituzione della motivazione (v., in tal senso, sentenza 9 settembre 2008, cause riunite C‑120/06 P e C‑121/06 P, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6513, punto 187 e giurisprudenza ivi citata).

119. In tal senso, occorre esaminare, alla luce del contenuto e della portata della decisione controversa e considerati i punti 61‑64 nonché 113‑117 della presente sentenza, se questa è sufficientemente motivata per consentire la sua esecuzione da parte delle autorità nazionali.

120. A tale riguardo, è necessario osservare che la verifica, che compete alle autorità nazionali, della posizione individuale di ciascun beneficiario interessato deve essere sufficientemente circoscritta dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa ad un regime di aiuti accompagnata da un ordine di recupero.

Da un lato, come emerge dal paragrafo 196 delle conclusioni dell’avvocato generale, una simile decisione deve consentire di identificare chiaramente la sua portata.

Dall’altro, come sostenuto dai ricorrenti, una simile decisione deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle autorità nazionali, dovendosi così escludere che il contenuto effettivo di tale decisione venga stabilito solo a posteriori, mediante uno scambio di lettere tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità nazionali.

121. La decisione controversa risulta, alla luce di tali principi, adeguatamente motivata.

Infatti, come rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi 197 e 198 delle sue conclusioni, dalla motivazione di detta decisione emerge in maniera sufficientemente chiara che, in relazione alla valutazione dell’idoneità degli sgravi degli oneri sociali a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi intracomunitari, la [OSCURATO:PERSONA] si è manifestamente limitata a valutare il regime di aiuti di cui trattasi in quanto tale.

Le autorità nazionali erano quindi tenute a verificare in ciascun caso individuale se le agevolazioni concesse fossero idonee a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi intracomunitari.

Per contro, quanto all’eventuale natura compensativa delle agevolazioni concesse, l’affermazione contenuta nella decisione controversa secondo cui tale natura non metterebbe in discussione la qualifica come aiuti di dette agevolazioni è valida in generale, e vincola quindi le autorità nazionali.

122. Di conseguenza, non si può ritenere che le lettere della [OSCURATO:PERSONA] datate agosto ed ottobre 2001 costituiscano la dimostrazione di una motivazione insufficiente della decisione controversa.

123. Tali lettere non hanno neppure stabilito a posteriori il contenuto concreto della decisione controversa.

124. Certamente, come affermato dall’Italgas, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nelle suddette lettere che, per taluni operatori in determinati settori, le agevolazioni concesse non costituiscono aiuti di Stato a causa della mancata incidenza sugli scambi tra Stati membri.

Tuttavia, simili spiegazioni, volte a chiarire l’applicazione a casi individuali delle condizioni della nozione di aiuto di Stato, si inseriscono nel contesto definito dalla decisione controversa.

125. Per contro, se si richiedesse che la decisione che ordina il recupero degli aiuti illegittimi contenga necessariamente simili precisazioni, la facoltà riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA] dalla giurisprudenza richiamata al punto 63 della presente sentenza, di valutare un regime di aiuti sulla base delle sue caratteristiche generali, verrebbe messa in discussione.

Peraltro, il principio di leale cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri sarebbe messo in pericolo se la [OSCURATO:PERSONA] fosse privata della possibilità di fornire informazioni volte a facilitare la corretta esecuzione di una simile decisione da parte dello Stato membro interessato.

Le lettere inviate nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] alle autorità nazionali si iscrivono dunque, come correttamente riconosciuto dal Tribunale al punto 252 della sentenza impugnata, nell’ambito della leale cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità nazionali.

126. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare che il Tribunale ha erroneamente interpretato la portata della decisione controversa, ma che questo errore non può determinare l’annullamento della sentenza impugnata, dato che tale decisione risulta sufficientemente motivata per permettere la sua esecuzione da parte delle autorità nazionali.

127. Pertanto, le censure dirette contro questa parte della sentenza impugnata devono essere respinte. – Obblighi procedurali della [OSCURATO:PERSONA]

128. I ricorrenti addebitano al Tribunale di avere erroneamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rispettato gli obblighi procedurali ad essa incombenti nell’esaminare il regime di aiuti in questione.

Essi segnatamente deducono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del carattere locale delle prestazioni e che essa ha violato l’art. 86, n. 2, CE nonché il divieto di discriminazione, esaminando la posizione individuale delle imprese municipalizzate senza procedere allo stesso modo per le imprese private in situazioni analoghe.

Inoltre, essi addebitano al Tribunale uno snaturamento delle prove.

129. Al fine di valutare tali censure, occorre preliminarmente rilevare che il Tribunale si è basato, ai punti 209 e 228‑231 della sentenza impugnata, sulla giurisprudenza relativa all’esame dei regimi di aiuti per concludere che la [OSCURATO:PERSONA], in linea di principio, non era tenuta a procedere ad un esame dei vari settori che beneficiavano del regime di cui trattasi.

130. Tali considerazioni sono conformi alla giurisprudenza della Corte secondo cui, nel caso di un regime di aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] può limitarsi a studiarne le caratteristiche generali, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione (v., in particolare, sentenze Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 51; 29 aprile 2004, causa C‑278/00, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑3997, punto 24, nonché 15 dicembre 2005, causa C‑148/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑11137, punto 67) al fine di verificare se detto regime contenga elementi di aiuto.

131. In primo luogo, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver dichiarato a torto, come risulterebbe dai punti 224, 235 e 249 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] può avvalersi, nell’ambito dell’esame di un regime di aiuti, di una presunzione riguardante l’esistenza delle condizioni di applicazione della nozione di aiuto di Stato, vale a dire, nel caso di specie, l’incidenza sugli scambi tra Stati membri e la distorsione della concorrenza.

132. Certamente, non vi è dubbio che la nozione di aiuto di Stato ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi e che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di un potere discrezionale quanto alla qualifica di una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, ma è soggetta a sindacato giurisdizionale, in via di principio completo (v., in tal senso, sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑10515, punti 111 e 112).

133. Tuttavia, le considerazioni compiute dal Tribunale, legate tanto alle particolarità dell’esame di un regime di aiuti di Stato quanto alla natura di aiuti al funzionamento delle agevolazioni concesse, sono, di per sé, idonee a giustificare adeguatamente le conclusioni riportate ai punti 249 e 250 de lla sentenza impugnata, per cui la presente censura è, in ogni caso, inoperante.

134. Infatti, da un lato, conformemente alla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenza 15 dicembre 2005, causa C‑66/02, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑10901, punto 111).

135. D’altro lato, il Tribunale si è basato sia sulle particolarità dell’esame di un regime di aiuti sia sulla natura di aiuti al funzionamento delle agevolazioni concesse.

Quanto al primo punto, il Tribunale, nel valutare il regime in questione alla luce delle sue caratteristiche generali, ha dichiarato ai punti 246‑250 della sentenza impugnata, conformemente alla giurisprudenza della Corte ivi citata, che l’importo esiguo degli aiuti o la circostanza che la maggior parte dei beneficiari esercitasse la propria attività a livello locale non possono rendere gli aiuti concessi in base a tale regime inidonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri e a determinare una distorsione della concorrenza.

136. Quanto al secondo punto, occorre ricordare che gli aiuti al funzionamento, cioè gli aiuti che, come quelli esaminati, sono diretti a sollevare un’impresa dai costi che essa avrebbe dovuto normalmente sopportare nell’ambito della propria gestione corrente oppure delle proprie normali attività, falsano in via di principio le condizioni di concorrenza (v. sentenza 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑6857, punto 30).

137. Pertanto, la censura secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di ricorrere ad una presunzione per quanto riguarda l’incidenza sugli scambi tra Stati membri e la distorsione della concorrenza è, in ogni caso, ininfluente sul dispositivo della sentenza e deve, di conseguenza, essere considerata inoperante, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 65 della presente sentenza.

138. In secondo luogo, i ricorrenti addebitano al Tribunale di avere erroneamente dichiarato che l’onere di provare che le agevolazioni esaminate non costituiscono aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE ricade sulle autorità italiane.

139. Dalla griglia di analisi esposta ai punti 209‑211 della sentenza impugnata e dal conseguente esame risulta che, per giungere alle conclusioni espresse ai punti 249‑251 di detta sentenza, il Tribunale si è basato non sul fatto che l’onere della prova ricadrebbe sulla Repubblica italiana, ma sulle particolarità dell’esame di un regime di aiuti di Stato e sulla pertinenza delle informazioni ricevute al fine di tale esame.

Pertanto, la sola affermazione, al punto 232 della suddetta sentenza, che la ripartizione dell’onere della prova è subordinata al rispetto dei rispettivi obblighi procedurali gravanti sulla [OSCURATO:PERSONA] e sullo Stato membro interessato appare priva di incidenza sull’esame effettuato dal Tribunale e non consente quindi di interpretare la sentenza impugnata nel senso che essa attribuirebbe agli Stati membri l’onere di fornire la prova dell’insussistenza delle condizioni che contraddistinguono la nozione di aiuto di Stato.

140. Pertanto, la censura vertente sulla violazione dell’onere della prova si fonda su una lettura errata della sentenza impugnata e deve quindi essere respinta.

141. In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che la sentenza del Tribunale e la decisione controversa sono viziate da un errore di motivazione e da una violazione del divieto di discriminazione.

Le imprese municipalizzate, da un lato, e le imprese private, dall’altro, che si trovino in situazioni comparabili sarebbero trattate in modo discriminatorio.

Alla pari delle imprese municipalizzate, l’Italgas e l’[OSCURATO:SOCIETA] eserciterebbero attività strettamente locali, che escludono che le agevolazioni di cui essi beneficiano possano determinare un’incidenza sugli scambi intracomunitari.

142. Alla luce delle informazioni comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], questa avrebbe avuto l’obbligo di esaminare individualmente, per quanto riguarda determinati settori o determinate imprese, se le agevolazioni in questione potessero incidere sugli scambi intracomunitari e falsare la concorrenza, ovvero se fosse applicabile la deroga prevista dall’art. 86, n. 2, CE. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, quanto meno, chiedere informazioni supplementari alle autorità nazionali, come aveva fatto con riferimento alle imprese municipalizzate.

143. A tale riguardo, i ricorrenti richiamano in particolare gli studi effettuati dal COSES nel 1998, menzionati al punto 9 della sentenza impugnata, nonché le lettere del Comune di Venezia del 18 maggio 1998 e del governo italiano del 23 gennaio e del 10 giugno 1999, trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’esame del regime di aiuti di cui trattasi.

Essi conterrebbero chiare indicazioni secondo cui il rischio di incidenza sugli scambi intracomunitari o di distorsione della concorrenza era inesistente per determinati settori ed imprese, alla luce del carattere locale delle loro attività.

In particolare, quanto al settore alberghiero, occorrerebbe delimitare localmente i mercati, poiché i turisti sceglierebbero dapprima la destinazione e successivamente l’albergo o il ristorante.

Poiché gli alberghi di Venezia non si troverebbero in rapporto di concorrenza con quelli di altre città, gli sgravi degli oneri sociali considerati non avrebbero potuto incidere sugli scambi intracomunitari. [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre di essere incaricata di un servizio di interesse economico generale e sostiene, con il suo secondo motivo, che la sentenza impugnata è viziata da una violazione dell’art. 86, n. 2, CE.

144. Per quanto riguarda tali censure, si deve rilevare che non si tratta, nel caso di specie, di determinare se le agevolazioni concesse alle imprese ricorrenti abbiano effettivamente determinato una distorsione della concorrenza ed abbiano inciso sugli scambi intracomunitari.

Si deve unicamente esaminare se la [OSCURATO:PERSONA], avendo proceduto ad un’analisi della situazione individuale delle imprese municipalizzate, fosse tenuta, in base al divieto di discriminazione, a derogare al proprio approccio, consistente in un esame del regime considerato in base alle sue caratteristiche generali, anche con riferimento alle imprese ricorrenti ed ai settori nei quali esse operano, tenuto conto delle informazioni da essa ricevute a loro riguardo.

145. Sotto tale aspetto, dalla sentenza impugnata risulta che per quanto riguarda, da un lato, la situazione dell’[OSCURATO:SOCIETA], dell’Italgas e della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha esaminato gli studi del COSES e le lettere suindicate ed ha constatato, ai punti 214‑216 e 241 di detta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA], nel corso del procedimento di esame, non aveva ricevuto alcuna informazione specifica relativa a tali imprese dalla quale potesse sorgere l’obbligo procedurale di prendere in considerazione la loro situazione individuale.

146. Per quanto riguarda, d’altro lato, la situazione dei settori edilizio, commerciale, alberghiero e dei servizi di interesse economico generale, occorre rilevare che il Tribunale, il quale ha esaminato le informazioni fornite da tali studi e da tali lettere, ha dichiarato, al punto 240 della sentenza impugnata, che anche per questi settori non esistevano informazioni specifiche idonee a determinare l’obbligo procedurale, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], di assumere informazioni relative a detti settori presso le autorità italiane.

147. Per contro, come affermato dal Tribunale ai punti 244 e 245 della sentenza impugnata, esistevano, quanto alle imprese municipalizzate, informazioni certamente incomplete, ma specifiche, che obbligavano la [OSCURATO:PERSONA] ad informarsi sulle medesime presso le suddette autorità.

148. Conseguentemente, il Tribunale ha concluso, ai punti 242‑245 nonché 249 e 250 della suddetta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta, con riferimento all’[OSCURATO:SOCIETA], all’Italgas e alla [OSCURATO:PERSONA] nonché ai settori edilizio, commerciale, alberghiero e dei servizi di interesse economico generale, a derogare al suo approccio consistente nell’esaminare le caratteristiche generali del regime considerato e, inoltre, che la decisione controversa è sufficientemente motivata al riguardo e non viola il divieto di discriminazione.

149. Dal momento che i ricorrenti contestano tali giudizi del Tribunale, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti consti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti.

Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 96 e giurisprudenza ivi citata).

150. La Corte non è invece competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 97 e giurisprudenza ivi citata).

151. Così, le censure secondo cui il Tribunale, alla luce delle informazioni specifiche ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di esame, avrebbe dovuto concludere che questa era obbligata a procedere, per determinati settori o imprese, ad un esame di casi individuali o a rivolgersi alle autorità italiane per raccogliere ulteriori informazioni devono essere dichiarate irricevibili, in quanto dirette contro valutazioni di fatto compiute dal Tribunale.

152. Dal momento che l’Italgas addebita al Tribunale uno snaturamento di prove, è importante ricordare che ai sensi degli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, il ricorrente che alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (sentenza 17 giugno 2010, causa C‑413/08 P, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).

153. Inoltre, un simile snaturamento sussiste quando, senza che occorra assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta manifestamente errata (sentenza Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17).

154. L’Italgas fa riferimento a tale riguardo alle lettere del 23 gennaio e del 10 giugno 1999 delle autorità italiane e del 18 maggio 1998 del Comune di Venezia.

155. Quanto, in primo luogo, alle lettere del 23 gennaio 1999 delle autorità italiane e del 18 maggio 1998 del Comune di Venezia, occorre rilevare che l’Italgas non sostiene in maniera sufficientemente circostanziata che l’interpretazione delle suddette lettere compiuta dal Tribunale sarebbe in contraddizione con il tenore di tali documenti, al fine di permettere alla Corte di verificare se la valutazione delle citate lettere appaia manifestamente errata (v., per analogia, sentenza 10 febbraio 2011, causa C‑260/09 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).

156. Infatti, da un lato, l’Italgas si limita ad indicare, senza alcun riferimento specifico al testo di tali lettere, che ne emergerebbe che i loro autori avrebbero evocato, «sebbene in termini generali», il carattere locale di certi settori, il quale escludeva una possibile incidenza sugli scambi intracomunitari delle agevolazioni concesse a detti settori.

Dall’altro lato, occorre rilevare che il Tribunale ha preso posizione proprio su tali documenti ai punti 214‑216 nonché 240 e 241 della sentenza impugnata e che le generiche affermazioni dell’Italgas non sono idonee a dimostrare che tale giudizio appaia manifestamente errato.

157. Quanto, in secondo luogo, alla lettera del 10 giugno 1999 delle autorità italiane, cui l’Italgas fa più precisamente riferimento, riproducendo testualmente la parte di detta lettera che essa sostiene sia stata snaturata dal Tribunale, occorre rilevare che quest’ultimo ha dichiarato, a proposito di tale lettera, al punto 214 della sentenza impugnata, che «il governo italiano (...) ha aderito alla domanda di deroga ex art. 86, n. 2, CE a favore delle imprese municipalizzate (…)».

158. Orbene, l’Italgas non contesta tale affermazione del Tribunale ma mette in discussione la conclusione, tratta, ai punti 243 e 244 della sentenza impugnata, dall’insieme delle osservazioni e dei documenti comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a raccogliere ulteriori informazioni presso le autorità nazionali al fine di verificare se le condizioni per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE relative all’incidenza sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza fossero soddisfatte nei vari settori di attività interessati nei quali operano le imprese ricorrenti, in mancanza di informazioni precise al loro riguardo.

159. Date tali premesse, risulta che il Tribunale non ha snaturato le prove, ma che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 174 delle sue conclusioni, l’Italgas mira in realtà ad ottenere una loro nuova valutazione, cosa che non rientra nella competenza della Corte.

160. Si deve pertanto concludere che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nell’affermare che la [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di informazioni specifiche in merito alle imprese ricorrenti ed ai settori nei quali esse operano, non era tenuto, ai sensi del divieto di discriminazione, a derogare al suo approccio basato su un esame del regime di aiuti considerato secondo le sue caratteristiche generali e a procedere ad un’analisi della loro situazione individuale.

In mancanza di simili informazioni specifiche, non occorre neppure esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] fosse obbligata a derogare a tale approccio in base al suo obbligo di procedere ad un esame diligente ed imparziale.

161. Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda parte del primo motivo e il secondo motivo del [OSCURATO:PERSONA], la seconda parte del primo motivo dell’[OSCURATO:SOCIETA], il secondo, terzo e quarto motivo dell’Italgas nonché la seconda parte del primo motivo ed il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti.

Sull’art. 87, n. 3, lett. c) e d), CE nonché sull’obbligo di motivazione Motivazione della sentenza impugnata

162. Il Tribunale ha respinto, ai punti 280‑314 della sentenza impugnata, i motivi dedotti a sostegno dei ricorsi di annullamento vertenti su un’errata applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE e su una carenza di motivazione.

Pur ammettendo che la [OSCURATO:PERSONA], in casi particolari, può derogare alle sue comunicazioni ed ai suoi orientamenti, esso ha in particolare dichiarato che, nel caso di specie, questa non era tenuta a procedere in tal modo.

La decisione controversa sarebbe adeguatamente motivata.

In ogni caso, la natura degli sgravi degli oneri sociali, vale a dire quella di aiuti al funzionamento, impedirebbe di inquadrarli nell’ambito di una simile deroga.

163. Ai punti 322‑329 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i motivi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente rifiutato di applicare l’eccezione relativa alla politica culturale prevista dall’art. 87, n. 3, lett. d), CE.

A tale riguardo, esso si è segnatamente basato sul fatto che le modalità di applicazione degli sgravi degli oneri sociali in questione non garantiscono il perseguimento di obiettivi di politica culturale, considerando peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il divieto di discriminazione nell’applicare la suddetta eccezione al [OSCURATO:PERSONA] e non ai ricorrenti.

Argomenti delle parti

164. In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], rispettivamente con il loro terzo e secondo motivo, nonché la [OSCURATO:PERSONA], con il suo terzo motivo, sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’art. 87, n. 3, lett. c), CE.

Il Tribunale non avrebbe effettivamente controllato l’esercizio del margine discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA].

Esso si sarebbe limitato ad esaminare l’eventuale esistenza di motivi «specifici» o «nuovi» idonei a giustificare la concessione delle agevolazioni di cui trattasi, senza esaminare effettivamente se la [OSCURATO:PERSONA] fosse obbligata a procedere ad un’applicazione ad hoc della suddetta disposizione.

Ebbene, lo scopo della concessione di dette agevolazioni sarebbe pienamente coerente con le finalità del regime comunitario degli aiuti regionali.

Secondo la Repubblica italiana, il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione controversa a causa di una violazione dell’art. 253 CE.

Sarebbe stato possibile concedere la deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE senza necessità di modificare gli orientamenti formulati a tale riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA].

165. In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], rispettivamente con il loro quarto e terzo motivo, nonché la [OSCURATO:PERSONA], con il suo quarto motivo, sostengono che il Tribunale ha violato l’art. 87, n. 3, lett. d), CE.

Tutti gli operatori economici nel centro storico di Venezia sarebbero esposti ad oneri supplementari a causa dell’obiettivo di tutela del patrimonio di tale città.

Gli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi ridurrebbero il costo della manodopera, favorendo così i lavori necessari per salvaguardare tale patrimonio.

Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, poiché il Tribunale avrebbe ammesso l’applicazione di tale disposizione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato erroneamente considerato un’impresa municipalizzata.

166. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali motivi vanno respinti. Giudizio della Corte

167. I motivi attinenti all’errata interpretazione da parte del Tribunale dell’art. 87, n. 3, lett. c) e d), CE, esposta ai punti 280‑314 e 322‑329 della sentenza impugnata, devono essere respinti.

168. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, occorre rilevare che, al contrario di quanto sostengono i ricorrenti, il Tribunale ha esaminato in maniera circostanziata, ai punti 307‑309 della sentenza impugnata, l’esercizio del margine discrezionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone nell’ambito di un’applicazione ad hoc di tale disposizione.

A tale riguardo, il Tribunale ha esaminato l’esistenza di eventuali errori di valutazione e ha correttamente concluso che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente fondarsi, per motivare il diniego di applicazione della deroga prevista dalla suddetta disposizione, sulla circostanza che si era in presenza, nella fattispecie, di aiuti al funzionamento delle imprese.

Infatti, come rilevato pertinentemente dal Tribunale al punto 286 di detta sentenza, simili aiuti, che in linea di principio falsano le condizioni di concorrenza, possono essere autorizzati solo in via eccezionale, conformemente alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 12 agosto 1988, sul metodo di applicazione dell’articolo [87], paragrafo 3, lettere a) e c), [CE] agli aiuti regionali (GU C 212, pag. 2), ed agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, pubblicati nel 1998 (GU C 74, pag. 9).

Orbene, come il Tribunale ha indicato al punto 309 della suddetta sentenza, i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza delle circostanze particolari che consentano di affermare che, nonostante la natura di aiuti al funzionamento degli aiuti di cui trattasi, la loro concessione dovesse essere ammessa in applicazione della suddetta deroga.

169. Inoltre, il Tribunale ha giustamente considerato, ai punti 310 e 311 della sentenza impugnata, che la decisione controversa è adeguatamente motivata.

Infatti, come questo ha osservato, poiché la Commiss ione, ai punti 73 e 74 della motivazione di detta decisione, ha indicato le ragioni che ostavano ad una modifica delle comunicazioni e degli orientamenti esistenti, essa ha fatto riferimento ai motivi per cui, nel caso di specie, un’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE non sarebbe stata giustificata.

170. Quanto, in secondo luogo, all’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. d), CE, il Tribunale ha correttamente respinto le censure mosse contro la decisione controversa.

Infatti, da un lato, l’affermazione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva escludere l’applicazione della suddetta disposizione a causa della mancanza di un nesso sufficientemente stretto tra gli sgravi degli oneri sociali e la preservazione del patrimonio culturale non contiene errori di diritto.

171. D’altro lato, la motivazione della sentenza impugnata non è contraddittoria.

Infatti, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 327 di detta sentenza, la situazione del [OSCURATO:PERSONA] non era comparabile a quella dei ricorrenti; difatti, questo ente aveva come scopo sociale precisamente la realizzazione di interventi decisi dallo Stato per garantire la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e architettonico di Venezia.

È quindi irrilevante determinare se il Tribunale abbia qualificato correttamente o meno il [OSCURATO:PERSONA] come impresa municipalizzata.

Sull’art. 87, nn. 2, lett. b), e 3, lett. b), CE Motivazione della sentenza impugnata

172. Ai punti 337‑342 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i motivi diretti contro la decisione controversa vertenti su una violazione dell’art. 87, nn. 2, lett. b), e 3, lett. b), CE e dell’art. 253 CE.

A tale riguardo, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ecceduto i limiti del suo potere discrezionale e che la decisione controversa è adeguatamente motivata.

Argomenti delle parti

173. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, con il suo quinto motivo, che il Tribunale ha violato le suddette disposizioni.

Infatti, i benefici concessi farebbero parte di un complesso di misure dirette a salvaguardare Venezia, importante progetto di interesse europeo.

Inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato il fenomeno dell’«acqua alta», che dovrebbe essere ritenuto una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi dell’art. 87, n. 2, lett. b), CE.

174. [OSCURATO:PERSONA] non ha preso posizione al riguardo. Giudizio della Corte

175. Le censure formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale motivo devono essere respinte.

Per quanto riguarda l’art. 87, n. 2, lett. b), CE, il Tribunale ha correttamente statuito che la deroga prevista da tale disposizione non si applica al caso di specie, dato che gli sgravi degli oneri sociali sono commisurati alla massa salariale e non mirano a compensare danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi di carattere eccezionale, come richiesto dalla suddetta disposizione.

Infatti, conformemente alla giurisprudenza, possono essere compensati, ai sensi di tale deroga, solo gli svantaggi causati direttamente da calamità naturali o da altri eventi eccezionali (sentenze 11 novembre 2004, causa C‑73/03, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], punto 37, nonché 23 febbraio 2006, cause riunite C‑346/03 e C‑529/03, Atzeni e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I‑1875, punto 79).

176. Quanto all’art. 87, n. 3, lett. b), CE, il Tribunale ha esaminato l’esercizio del margine di discrezionalità di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] ed ha correttamente concluso che questa non aveva ecceduto i limiti del suo potere discrezionale nel ritenere che la deroga destinata a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo non dovesse essere applicata alla fattispecie, con la motivazione che solamente gli operatori stabiliti a Venezia beneficiano del regime di aiuti di cui trattasi.

177. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha debitamente esaminato l’argomento attinente alla situazione particolare di Venezia, per cui la sentenza impugnata non è viziata da un errore di motivazione sotto tale profilo.

Sull’art. 14 del regolamento n. 659/1999 Motivazione della sentenza impugnata

178. Ai punti 385‑399 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la decisione controversa non viola l’art. 14 del regolamento n. 659/1999 prevedendo, al suo art. 5, il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi.

Il Tribunale osserva in particolare che la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999 e ai sensi della consolidata giurisprudenza in materia, è obbligata a ordinare il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune.

L’ordine di recupero non sarebbe contrario, nel caso di specie, ad alcun principio generale del diritto comunitario.

Argomenti delle parti

179. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], rispettivamente con il loro sesto e quarto motivo, nonché la [OSCURATO:PERSONA], con il suo sesto motivo, addebitano al Tribunale di aver trascurato il fatto che la declaratoria, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di incompatibilità di un aiuto con il mercato comune non ne comporta automaticamente il recupero. [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe, infatti, di un potere discrezionale nell’ambito del quale dovrebbe valutare, al di là delle considerazioni giuridiche, tutta una serie di elementi, quali l’affidamento sulla regolarità degli aiuti, la loro natura, le peculiarità dei luoghi, la situazione specifica dei beneficiari e l’impatto finanziario.

180. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il Tribunale ha correttamente riconosciuto che il recupero dell’aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune è la logica conseguenza della declaratoria della sua illegittimità e che l’ordine di recupero non sarebbe contrario, nel caso di specie, ad alcun principio generale.

Giudizio della Corte

181. Questi motivi vanno respinti.

Il Tribunale ha infatti riconosciuto, in piena conformità con la giurisprudenza della Corte riprodotta al punto 387 della sentenza impugnata, che l’ordine di recupero di un aiuto illegittimo è la logica conseguenza della declaratoria della sua illegittimità.

182. Inoltre, esaminando le argomentazioni dedotte dai ricorrenti, il Tribunale ha correttamente considerato che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non era obbligata a rinunciare ad ordinare il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi.

Il Tribunale ha infatti rilevato, ai punti 391‑394 della sentenza impugnata, che i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di circostanze particolari che consentissero di affermare che, nonostante la natura di aiuti al funzionamento degli aiuti di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi dall’ordinarne il recupero.

183. Infine, occorre altresì ricordare che l’ordine di recupero che figura nel dispositivo della decisione controversa riguarda gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune da detta decisione, il che implica che le autorità nazionali debbano previamente dimostrare, alla luce delle considerazioni esposte ai punti 113‑121 della presente sentenza, che le agevolazioni concesse costituiscono, in capo ai beneficiari, aiuti di Stato.

184. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere le impugnazioni principali nonché l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. Sulle spese

185. L’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte prevede che, quando l’impugnazione non è accolta, la Corte statuisce sulle spese.

Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Conformemente al secondo comma di detto art. 69, n. 2, quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese.

Tuttavia, secondo il n. 3, primo comma, del medesimo art. 69, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese.

186. Nel caso di specie, poiché il [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:SOCIETA], l’Italgas e la [OSCURATO:PERSONA] sono risultati soccombenti riguardo ai loro rispettivi motivi, occorre condannarli a sostenere, in parti uguali, le spese afferenti alle impugnazioni principali ed all’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA].

187. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente per quanto riguarda la sua impugnazione incidentale, occorre condannarla alle spese afferenti alla stessa.

188. Infine, ai sensi dell’art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, la Repubblica italiana sosterrà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Sono respinte le impugnazioni del [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», dell’[OSCURATO:SOCIETA] e della Società Italiana per il gas SpA (Italgas), così come l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] – Servizi di fiducia Soc. coop. rl. 2) L’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] europea è respinta. 3) [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», l’[OSCURATO:SOCIETA], la Società Italiana per il gas SpA (Italgas) e la [OSCURATO:PERSONA] – Servizi di fiducia Soc. coop. rl sono condannati in parti uguali alle spese relative alle impugnazioni principali ed all’impugnazione incidentale di quest’ultima. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese relative alla sua impugnazione incidentale. 5) La Repubblica italiana sopporta le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62009CJ0071_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] procedimenti riuniti C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, aventi ad oggetto tre impugnazioni ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia proposte, rispettivamente, l’11 (causa C‑71/09 P) ed il 16 febbraio 2009 (cause C‑73/09 P e C‑76/09 P), [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», con sede in Venezia, rappresentato dall’avv. A. Vianello, con domicilio eletto in Lussemburgo (causa C‑71/09 P), [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia, rappresentato dagli avv.ti A. Bianchini e F. Busetto (causa C‑73/09 P), Società Italiana per il gas SpA (Italgas), con sede in Torino, rappresentata dagli avv.ti M. Merola, M. Pappalardo e T. Ubaldi (causa C‑76/09 P), ricorrenti, procedimenti in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] – Servizi di fiducia Soc. coop. rl, con sede in Cavriago, rappresentata dall’avv. A. Bianchini, ricorrente in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata dal sig. V. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra E. Righini, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, Repubblica italiana , rappresentata dalla sig.ra I. Bruni, successivamente dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agenti, assistite dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, interveniente in primo grado, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis, J. Malenovský e T. von Danwitz (relatore), giudici, avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 settembre 2010, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 dicembre 2010, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1. Con le loro impugnazioni, il [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere» (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]»), l’[OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: l’«[OSCURATO:SOCIETA]») e la Società italiana per il gas SpA (in prosieguo: l’«Italgas») chiedono alla Corte l’annullamento della sentenza del Tribunale 28 novembre 2008, cause riunite T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, [OSCURATO:SOCIETA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3269; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto i loro ricorsi diretti all’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50; in prosieguo: la «decisione controversa»). 2. Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] – Servizi di fiducia Soc. coop. rl (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») chiede alla Corte l’annullamento della sentenza impugnata. 3. Con la sua impugnazione incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui essa dichiara i suddetti ricorsi ricevibili. Contesto normativo 4. Gli artt. 1, lett. b, iv), e 13‑15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), dispongono quanto segue: « Articolo 1 [OSCURATO:PERSONA] fini del presente regolamento, si intende per: (…) b) “aiuti esistenti”: (…) iv) gli aiuti considerati aiuti esistenti ai sensi dell’articolo 15; (…) Articolo 13 Decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 1. L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni di avvio del procedimento d’indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell’articolo 7. In caso di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, dell’ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base alle informazioni disponibili. (…) Articolo 14 Recupero degli aiuti 1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). [OSCURATO:PERSONA] non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. 2. All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero. 3. Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo [242] del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario. Articolo 15 Periodo limite 1. I poteri della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di 10 anni. 2. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario come aiuto individuale o come aiuto rientrante in un regime di aiuti. Qualsiasi azione intrapresa dalla [OSCURATO:PERSONA] o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite. Ogni interruzione fa ripartire il periodo da zero. Il periodo limite viene sospeso per il tempo in cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. 3. Ogni aiuto per il quale è scaduto il periodo limite è considerato un aiuto esistente». Fatti 5. I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti 1‑11 della sentenza impugnata nei seguenti termini: «A – Il regime di sgravi degli oneri sociali in questione 1 Il decreto ministeriale 5 agosto 1994, notificato alla [OSCURATO:PERSONA], definisce i criteri per l’attribuzione degli sgravi degli oneri sociali di cui alle disposizioni contenute nell’art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, che ha stabilito una disciplina speciale per lo sgravio degli oneri sociali dovuti dai datori di lavoro all’INPS ([OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]) nel Mezzogiorno, per il periodo compreso tra il 1994 e il 1996. 2 Con decisione 1° marzo 1995, 95/455/CE, relativa alle disposizioni in materia di sgravi nel Mezzogiorno degli oneri sociali a carico delle imprese e di fiscalizzazione di alcuni di tali oneri (GU L 265, pag. 23), la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato il regime di sgravi degli oneri sociali menzionato nel punto precedente compatibile con il mercato comune, su riserva del rispetto di un certo numero di condizioni. Tale decisione prevedeva specificamente che le autorità italiane dovessero comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] le disposizioni adottate per l’attuazione del piano di smantellamento progressivo, disposto dalla stessa decisione, del programma di aiuti in questione. 3 Il regime di sgravi degli oneri sociali in questione nella presente fattispecie è stato istituito mediante la legge n. 206/95, la quale ha esteso, per il 1995 e il 1996, il regime di aiuti previsto dal citato decreto ministeriale 5 agosto 1994 alle imprese stabilite nel territorio di Venezia insulare e di Chioggia. La legge n. 30/1997 ha esteso tale regime, per il 1997, a favore delle imprese situate tanto nelle regioni del Mezzogiorno quanto sul territorio di Venezia insulare e di Chioggia. 4 L’art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1994 prevede uno sgravio sul complesso dei contributi dovuti dai datori di lavoro. Quanto all’art. 2 dello stesso decreto, esso prevede un’esenzione dagli oneri sociali per i nuovi posti di lavoro creati nelle imprese per il periodo di un anno dalla data di assunzione di un lavoratore disoccupato. 5 Risulta dalla decisione [controversa] che, secondo i dati forniti dall’INPS per il periodo considerato compreso tra il 1995 e il 1997, so no stati concessi sgravi dei contributi sociali ad imprese situate sul territorio di Venezia e di Chioggia, in applicazione dell’art. 1 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, per un ammontare medio annuo di ITL 73 miliardi (EUR 37,7 milioni), di cui hanno beneficiato 1 645 imprese. Gli sgravi concessi ad imprese situate sul territorio di Venezia insulare o di Chioggia in applicazione dell’art. 2 di tale decreto hanno avuto un importo pari a ITL 567 milioni (EUR 292 831) all’anno, di cui hanno beneficiato 165 imprese. B – Procedimento amministrativo 6 Con lettera del 10 giugno 1997, le autorità italiane hanno comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alle disposizioni della decisione 95/455 (v. il precedente punto 2), la citata legge n. 30/1997. Con lettera del 1° luglio 1997, seguita da un sollecito datato 28 agosto 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto ulteriori informazioni riguardo all’estensione dell’ambito di applicazione del summenzionato regime di sgravi degli oneri sociali a favore delle imprese stabilite a Venezia e a Chioggia. 7 In assenza di risposta, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera datata 17 dicembre 1997, ha comunicato alla Repubblica italiana la sua decisione di avviare il procedimento previsto dall’art. 88, n. 2, CE relativamente agli aiuti disposti dalle leggi n. 206/1995 e n. 30/1997, che estendevano l’ambito di applicazione degli sgravi degli oneri sociali previsti per il Mezzogiorno ai territori di Venezia insulare e di Chioggia. 8 Le autorità italiane hanno sospeso il regime di sgravi degli oneri sociali di cui trattasi a partire dal 1° dicembre 1997. 9 La decisione di avviare il procedimento è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 18 febbraio 1998. Il [C]omitato (...), un’associazione che raggruppa le principali organizzazioni di operatori industriali e commerciali di Venezia e che è stato costituito a seguito dell’avvio del summenzionato procedimento d’indagine formale, per coordinare le azioni dirette a rimediare alla situazione svantaggiosa degli operatori stabiliti a Venezia, ha presentato le sue osservazioni con lettera del 17 marzo 1998 e ha fornito una memoria, corredata di uno studio effettuato dal COSES ([OSCURATO:PERSONA] per la ricerca e la formazione), datato marzo 1998, concernente le difficoltà incontrate dalle imprese operanti nella laguna rispetto alle imprese situate sulla terraferma. Il 18 maggio 1998 anche il Comune di Venezia ha presentato una serie di osservazioni, corredate di un primo studio elaborato dal COSES sul medesimo argomento, datato febbraio 1998. Nelle sue osservazioni, il citato Comune ha sottolineato che, tra i beneficiari, vi erano anche le imprese municipalizzate, incaricate della prestazione di un servizio pubblico di interesse generale. Il comune invocava a loro favore l’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE. Tutte queste osservazioni sono state inviate alla Repubblica italiana. 10 Le autorità italiane hanno presentato le loro osservazioni con lettera del 23 gennaio 1999. Con lettera datata 10 giugno 1999, esse hanno manifestato alla [OSCURATO:PERSONA] la loro piena adesione alle osservazioni del Comune di Venezia. 11 Con decisione 23 giugno 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto alla Repubblica italiana di fornirle tutti i documenti e le informazioni necessari al fine di precisare il ruolo delle imprese municipalizzate e di esaminare la compatibilità con il mercato comune degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 27 luglio 1999. Il 12 ottobre 1999, ha avuto luogo a Bruxelles una riunione tra le dette autorità e i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA]». Decisione controversa 6. Il dispositivo della decisione controversa è del seguente tenore: « Articolo 1 Salvo il disposto degli articoli 3 e 4 della presente decisione, gli aiuti ai quali l’Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali di cui alla legge n. 30/1997 e n. 206/1995 che rinviano all’articolo 2 del decreto ministeriale 5 agosto 1994, sono compatibili con il mercato comune quando sono accordati alle seguenti imprese: a) [piccole e medie imprese] ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese; b) imprese che non corrispondono a tale definizione e che sono localizzate in una zona ammissibile alla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato; c) qualsiasi altra impresa che assuma categorie di lavoratori con particolari difficoltà d’inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione. Detti aiuti costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune quando sono accordati ad imprese che non sono [piccole e medie imprese] e che sono localizzate al di fuori delle zone ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Articolo 2 Salvo il disposto degli articoli 3 e 4 della presente decisione, gli aiuti cui l’Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali, di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale del 5 agosto 1994, sono incompatibili con il mercato comune. Articolo 3 Gli aiuti cui l’Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono compatibili con il mercato comune in virtù della deroga di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato e rispettivamente, della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera d), del medesimo. Articolo 4 Le misure cui l’Italia ha dato esecuzione in favore delle imprese ACTV, [OSCURATO:SOCIETA] e AMAV non costituiscono aiuti ai sensi dell’articolo 87 del trattato. Articolo 5 L’Italia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato comune di cui all’articolo 1, paragrafo 2 e all’articolo 2 e già illegalmente posti a loro disposizione. Il recupero è effettuato secondo le procedure di diritto nazionale. Le somme da recuperare maturano interessi a decorrere dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino al loro effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale. (…)». Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 7. Avverso la decisione controversa sono stati proposti cinquantanove ricorsi dinanzi al Tribunale. 8. Quest’ultimo ha invitato la Repubblica italiana a precisare, per ciascun ricorrente in tali cause, se si ritenesse obbligata, in esecuzione dell’art. 5 della decisione controversa, a recuperare gli aiuti controversi erogati. 9. Alla luce delle risposte della Repubblica italiana, il Tribunale ha dichiarato 22 ricorsi totalmente irricevibili e 6 ricorsi parzialmente irricevibili, dato che i ricorrenti interessati erano imprese risultate prive di interesse ad agire in quanto le competenti autorità nazionali avevano ritenuto, nel corso dell’esecuzione della decisione impugnata, che tali imprese non avessero beneficiato di un aiuto incompatibile con il mercato comune, soggetto ad obbligo di recupero in forza di detta decisione (ordinanze del Tribunale 10 marzo 2005, cause riunite T‑228/00, T‑229/00, T‑242/00, T‑243/00, da T‑245/00 a T‑248/00, T‑250/00, T‑252/00, da T‑256/00 a T‑259/00, T‑265/00, T‑267/00, T‑268/00, T‑271/00, da T‑274/00 a T‑276/00, T‑281/00, T‑287/00 e T‑296/00, Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑787; causa T‑266/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]; causa T‑269/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; causa T‑273/00, Unindustria e a./[OSCURATO:PERSONA], e causa T‑288/00, Principessa/[OSCURATO:PERSONA]). 10. Il 12 maggio 2005, si è tenuta una riunione informale dinanzi al giudice relatore del Tribunale, con la partecipazione dei rappresentanti delle parti nelle 37 cause in cui il ricorso non era stato dichiarato totalmente irricevibile. Le parti rappresentate hanno presentato le loro osservazioni e fornito il loro assenso sulla scelta di quattro cause pilota. A seguito di tale riunione, le cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00, sfociate nella sentenza impugnata, e la causa T‑221/00 sono state designate come cause pilota; tuttavia, quest’ultima è stata cancellata dal ruolo in seguito alla rinuncia agli atti da parte della ricorrente. 11. Dette cause sono state riunite e si è deciso di riunire l’esame delle eccezioni d’irricevibilità dedotte dalla [OSCURATO:PERSONA] a quello del merito. 12. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato i ricorsi ricevibili per i motivi indicati ai punti 41‑115 di detta sentenza. I ricorsi sono tuttavia stati dichiarati infondati alla luce delle considerazioni esposte ai punti 117‑398 della medesima sentenza. Conclusioni dei ricorrenti nell’impugnazione e procedimento dinanzi alla Corte 13. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – accogliere la sua impugnazione e, pertanto, annullare la sentenza impugnata; – respingere l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]; – annullare la decisione controversa; – in subordine, annullare l’art. 5 di detta decisione, nella parte in cui impone un obbligo di recuperare l’importo degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi e prevede di aggiungere a tale importo gli interessi a decorrere dalla data in cui sono stati posti a disposizione dei beneficiari e fino al loro effettivo recupero; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio. 14. L’[OSCURATO:SOCIETA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – accogliere le domande formulate in primo grado e, di conseguenza: – in via principale, annullare la decisione controversa; – in subordine, annullare l’art. 5 di detta decisione, nella parte in cui la restituzione imposta da tale disposizione include anche gli aiuti consentiti sulla base del principio de minimis, e/o nella parte in cui prevede la corresponsione di interessi ad un tasso superiore a quello effettivamente sopportato dall’impresa sul proprio indebitamento; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio. 15. L’Italgas chiede che la Corte voglia: – accogliere la sua impugnazione e, pertanto, annullare la sentenza impugnata; – dichiarare l’impugnazione incidentale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] infondata o, in subordine, inoperante in alcuni motivi, infondata in altri oppure integralmente infondata; – annullare gli artt. 1 e 2 della decisione controversa, nella parte in cui essi dichiarano incompatibili con il mercato comune gli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi, nonché l’art. 5 di detta decisione; – in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale, in applicazione dell’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio o, in ogni caso, alle spese aggiuntive originate dall’impugnazione incidentale. 16. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – accogliere le domande formulate in primo grado e, di conseguenza: – in via principale, annullare, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, la decisione controversa; – in subordine, annullare detta decisione controversa nella parte in cui impone l’obbligo di recuperare gli sgravi degli oneri sociali concessi nonché di maggiorare l’importo di tali sgravi con quello degli interessi per i periodi presi in considerazione dalla sentenza; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio. 17. La Repubblica italiana chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; e – annullare la decisione controversa. 18. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – in via principale, accogliere la sua impugnazione incidentale e, di conseguenza, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara i ricorsi ricevibili; – in subordine, respingere le impugnazioni principali modificando, per quanto necessario, la motivazione della sentenza impugnata; – in ogni caso, condannare le ricorrenti alle spese per entrambi i gradi di giudizio. 19. Con ordinanza del presidente della Corte 8 aprile 2009, le cause C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P sono state riunite ai fini della fase scritta ed orale nonché della sentenza. Sull’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] 20. Occorre esaminare dapprima l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA], giacché verte sulla ricevibilità dei ricorsi presentati dinanzi al Tribunale, problema questo che precede le questioni di merito sollevate nelle impugnazioni principali e nell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. 21. A sostegno della sua impugnazione incidentale la [OSCURATO:PERSONA] formula quattro motivi. Sull’eccezione di litispendenza sollevata nell’ambito della causa T‑277/00 Motivazione della sentenza impugnata 22. Per quanto riguarda l’eccezione di litispendenza sollevata avverso il ricorso nella causa T‑277/00, il Tribunale ha constatato, da un lato, che tale eccezione non poteva valere nei confronti della causa T‑274/00, dal momento che in quest’ultima il [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato agli atti (punto 43 della sentenza impugnata). 23. D’altro lato, quanto alla litispendenza nei confronti della causa T‑231/00, il Tribunale ha ritenuto di non essere tenuto ad esaminare la ricevibilità del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑277/00 in quanto quest’ultimo aveva presentato detto ricorso unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] (punto 43 della sentenza impugnata). Inoltre, il Tribunale ha rilevato che la ricevibilità di un ricorso trova ostacolo nell’eccezione di litispendenza soltanto quando detto ricorso pende tra le medesime parti, è diretto all’annullamento della medesima decisione e si basa sugli stessi motivi di un altro ricorso pendente. Orbene, nel caso di specie, i ricorsi nelle cause T‑277/00 e T‑231/00 si baserebbero, in parte, su motivi diversi (punti 44 e 45 della sentenza impugnata). Peraltro, la disposizione dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, che, in linea di principio, osta alla produzione di motivi nuovi in pendenza di giudizio, sarebbe priva di rilevanza ai fini della valutazione della ricevibilità di un ricorso avente il medesimo oggetto, pendente tra le medesime parti ma basato su motivi diversi da quelli invocati in un precedente ricorso (punto 46 della sentenza impugnata). Argomenti delle parti 24. Con la prima parte di tale motivo, che ne contiene tre, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il Tribunale ha erroneamente respinto l’eccezione di irricevibilità per litispendenza per quanto riguarda il ricorso nella causa T‑277/00 nei confronti della causa T‑274/00. La ricevibilità di un ricorso dovrebbe essere valutata con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui è stato depositato l’atto introduttivo, per cui la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia rinunciato nel frattempo agli atti riguardanti la causa T‑274/00 non potrebbe portare alla conseguenza di far divenire ricevibile il suo ricorso nella causa T‑277/00. Altrimenti, un ricorrente potrebbe proporre vari ricorsi e scegliere successivamente, a suo piacimento, quale proseguire, il che sarebbe contrario al principio di economia processuale. 25. Con la seconda parte di tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver dichiarato, quanto alla litispendenza nei confronti della causa T‑231/00, che l’identità di motivi tra il ricorso precedente e quello successivo costituisce una condizione necessaria della litispendenza. Orbene, sia dalle norme di procedura degli Stati membri sia dall’art. 27 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), discenderebbe che la litispendenza non presuppone una condizione siffatta. Con la terza parte di tale motivo, la [OSCURATO:PERSONA] deduce che il Tribunale avrebbe dovuto, quanto meno, respingere per litispendenza il ricorso nella causa T‑277/00 nella parte in cui coincideva con il ricorso nella causa T‑231/00. 26. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la stessa [OSCURATO:PERSONA], nelle osservazioni da essa presentate dinanzi al Tribunale, avrebbe argomentato che tale eccezione d’irricevibilità presuppone un ricorso presentato successivamente ad un altro, che opponga le stesse parti, che abbia lo stesso oggetto e che sia fondato sugli stessi motivi. Di conseguenza, essa non potrebbe sostenere adesso, in sede di impugnazione, motivi totalmente nuovi. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA], non avendo proposto impugnazione avverso la citata ordinanza del Tribunale Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./[OSCURATO:PERSONA], non potrebbe sollevare questo motivo nell’ambito di un’impugnazione relativa alla sentenza del Tribunale nella causa T‑277/00. Giudizio della Corte 27. Il presente motivo è ricevibile, al contrario di quanto afferma il [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia sostenuto dinanzi al Tribunale, a sostegno della propria eccezione di irricevibilità, una tesi giuridica diversa da quella esposta nella sua impugnazione incidentale è irrilevante, dato che il suddetto motivo, così come gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in primo grado nell’ambito di tale eccezione, verte su un’asserita litispendenza per quanto riguarda la causa T‑277/00 nei confronti della causa T‑274/00. 28. Infatti, anche se la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, dinanzi alla Corte, che non occorre che i motivi di annullamento dedotti da una ricorrente coincidano perché sussista un caso di litispendenza, mentre dinanzi al Tribunale essa riconosceva la necessità che i motivi fossero identici, la sua tesi sulla litispendenza è, in sostanza, identica a quella dedotta dinanzi al Tribunale e non si tratta quindi di un motivo nuovo. 29. Neppure la citata ordinanza del Tribunale Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia e a./[OSCURATO:PERSONA], osta a che la Corte esamini il motivo presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla decisione del Tribunale riguardante l’eccezione di litispendenza sollevata da tale istituzione nella causa T‑277/00, poiché la suddetta ordinanza non contiene valutazioni sulla ricevibilità del ricorso in quest’ultima causa. 30. Quanto al merito, con riferimento alla prima parte del motivo, relativa alla litispendenza nei confronti della causa T‑274/00, il Tribunale ha correttamente osservato che, a causa della rinuncia agli atti del [OSCURATO:PERSONA] in detta causa, il suo ricorso nella causa T‑277/00 non trovava più ostacolo in una litispendenza nei confronti della causa T‑274/00. 31. Certamente, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata, come regola generale, con riferimento alla situazione esistente nel momento in cui lo stesso è stato proposto (v., in tal senso, sentenza 18 aprile 2002, cause riunite C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 e C‑22/01, Spagna/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3439, punto 23). Nondimeno, conformemente alla giurisprudenza, a seguito del rigetto di un ricorso per irricevibilità, la controversia originata da quest’ultimo, che era pendente, si estingue, facendo venir meno la situazione di litispendenza (v., in tal senso, sentenza 27 ottobre 1987, cause riunite 146/85 e 431/85, Diezler e a./CES, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4283, punto 12). 32. Lo stesso accade, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, quando, come nel caso di specie, la controversia pendente si estingue a causa della rinuncia agli atti da parte del ricorrente. Al contrario di ciò che la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, l’interesse di evitare che le parti si avvalgano di tale possibilità in modo contrario al principio di economia processuale non richiede che una situazione di litispendenza perduri anche nei confronti di un ricorso al quale il ricorrente ha rinunciato. Infatti, tale interesse è sufficientemente tutelato dalla condanna del ricorrente alle spese, conformemente all’art. 69, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura della Corte o all’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale. 33. Di conseguenza, la prima parte del presente motivo dev’essere respinta. 34. Per quanto riguarda la seconda e la terza parte di detto motivo, relative alla litispendenza nei confronti della causa T‑231/00, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della pronuncia e sono, quindi, inoperanti (sentenza 2 settembre 2010, causa C‑399/08 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 75 e giurisprudenza ivi citata). 35. A tale riguardo, dal punto 43 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha ritenuto di non essere obbligato ad esaminare la ricevibilità del ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest’ultimo ha proposto il ricorso nella causa T‑277/00 unitamente alla [OSCURATO:PERSONA], per cui, anche qualora l’asserita litispendenza fosse dimostrata, essa non avrebbe alcuna incidenza sulla ricevibilità di questo ricorso in quanto esso è stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, sui motivi di merito esaminati nel caso di specie dal Tribunale, poiché questi ultimi sono stati dedotti congiuntamente dai due ricorrenti. 36. Tali considerazioni, peraltro non contestate dalla [OSCURATO:PERSONA], sono conformi alla giurisprudenza risultante dalla sentenza 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1125). 37. Infatti, secondo tale giurisprudenza, che si basa su ragioni di economia processuale [ordinanza del presidente della Corte 24 marzo 2009, causa C‑60/08 P(R), Cheminova e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 34], se una medesima decisione è impugnata da più ricorrenti e risulta che uno di essi è legittimato ad agire, non è necessario esaminare l’interesse ad agire degli altri ricorrenti. 38. La suddetta giurisprudenza si basa sulla considerazione che, in una simile situazione, è comunque necessario esaminare la fondatezza del ricorso, per cui è irrilevante determinare se tutti i ricorrenti dispongono effettivamente della legittimazione ad agire. 39. Orbene, la stessa logica vale per il caso in esame. 40. A tale riguardo, è necessario sottolineare che un rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], quale sollecitato dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dei presenti motivi, non avrebbe influito sulla necessità, per il Tribunale, di esaminare i motivi dedotti a sostegno del ricorso nella causa T‑277/00. Infatti, tale ricorso è stato proposto congiuntamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, in capo a quest’ultima non esisteva una situazione di litispendenza, di modo che il Tribunale avrebbe comunque dovuto esaminare tutti i suddetti motivi, il che rendeva irrilevante un eventuale rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. 41. Conseguentemente, quand’anche la motivazione esposta a titolo sovrabbondante ai punti 44‑46 della sentenza impugnata fosse errata in diritto, l’errore non avrebbe alcuna incidenza sulla fondatezza del rigetto delle censure relative all’eccezione di litispendenza nei confronti della causa T‑231/00. 42. Si deve pertanto constatare che la seconda e la terza parte del presente motivo sono inoperanti. 43. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere il primo motivo dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. Sulla legittimazione ad agire delle imprese ricorrenti dinanzi al Tribunale Motivazione della sentenza impugnata 44. Il Tribunale ha dichiarato che i ricorrenti nelle cause T‑254/00, T‑270/00 e T‑277/00 sono legittimati ad agire ed ha rilevato, in particolare, che essi sono individualmente interessati, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalla decisione controversa. 45. A questo riguardo, il Tribunale ha giudicato i ricorrenti sufficientemente individuati a causa della lesione speciale recata ai loro interessi dall’obbligo di recupero imposto da detta decisione, in quanto membri perfettamente identificabili di una cerchia chiusa (punti 76‑92 della sentenza impugnata). Inoltre, attraverso l’esame del sistema di controllo degli aiuti di Stato (punti 94‑99 di detta sentenza) e della competenza delle autorità nazionali ad eseguire la suddetta decisione (punti 100‑111 della suddetta sentenza), il Tribunale ha confermato il giudizio, espresso al punto 92 della stessa sentenza, secondo cui i ricorrenti sono individualmente interessati (punto 93 di quest’ultima). Argomenti delle parti 46. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, qualora una decisione dichiari illegale ed incompatibile con il mercato comune un regime di aiuti di Stato, la circostanza che tale decisione ordini il recupero degli aiuti concessi in applicazione del suddetto regime non può comportare la conseguenza che i beneficiari di detti aiuti siano individualmente interessati. Infatti, il Tribunale avrebbe confuso la nozione di beneficiario del regime di aiuti con quella di beneficiario delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale. Orbene, al momento dell’adozione della decisione controversa, i beneficiari tenuti a restituire gli aiuti in forza della medesima non sarebbero stati identificabili. A tale scopo, sarebbe stato necessario determinare se le agevolazioni da questi ottenute costituissero effettivamente aiuti di Stato ai sensi dell’art. 87 CE e se essi fossero effettivamente tenuti, in base alla decisione in parola, a rimborsare gli aiuti versati. 47. Inoltre, essa afferma che l’appartenenza ad una cerchia di beneficiari identificabili al momento dell’adozione della decisione controversa non è sufficiente a fondare un interesse individuale, dato che quest’ultimo presuppone che i beneficiari si trovino in una situazione particolare, tale da obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a tenerne conto, requisito carente nel caso di specie. 48. L’approccio del Tribunale comporterebbe poi la conseguenza che i beneficiari di un regime di aiuti sarebbero tenuti, in base alla giurisprudenza derivante dalla sentenza 9 marzo 1994, causa C‑188/92, TWD [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑833, punti 24‑26), ad impugnare dinanzi al Tribunale la decisione della [OSCURATO:PERSONA], anche qualora non siano certi di essere effettivamente tenuti a rimborsare le agevolazioni ottenute. 49. Quanto all’argomentazione esposta ai punti 94 e segg. della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente respinto il criterio, da essa suggerito, secondo cui i beneficiari di un aiuto non sono individualmente interessati se l’aiuto è concesso in modo automatico per effetto di un regime generale. Infine, quanto ai motivi esposti ai punti 100 e segg. di detta sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia violato la giurisprudenza della Corte. Infatti, quando la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia in via generale ed astratta su un regime di aiuti che essa dichiara incompatibile con il mercato comune ed ordina il recupero degli aiuti erogati in base al medesimo, spetterebbe poi allo Stato membro verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata per procedere al recupero degli aiuti illegittimi. 50. Secondo il [OSCURATO:PERSONA] e l’Italgas, il Tribunale ha correttamente riconosciuto la legittimazione ad agire delle imprese ricorrenti. Giudizio della Corte 51. Il Tribunale ha correttamente dichiarato che le imprese ricorrenti erano legittimate ad agire, in quanto individualmente interessate dalla decisione controversa a causa della lesione speciale recata alla loro situazione giuridica dall’ordine di recupero degli aiuti di cui trattasi. 52. Infatti, da un lato, secondo giurisprudenza costante, i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingua in modo analogo ai destinatari (v. sentenze 15 luglio 1963, 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 195, in particolare pag. 220, e 29 aprile 2004, causa C‑298/00 P, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4087, punto 36 e giurisprudenza ivi citata). 53. D’altro lato, i beneficiari effettivi di aiuti individuali concessi in base ad un regime di aiuti di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato il recupero sono, per tale ragione, individualmente interessati ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (v., in tal senso, sentenze 19 ottobre 2000, cause riunite C‑15/98 e C‑105/99, Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8855, punto 34, nonché Italia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 38 e 39). 54. Gli altri argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non valgono ad inficiare tale conclusione. 55. Occorre anzitutto respingere la tesi secondo cui l’obbligo di recupero imposto dalla decisione controversa non individuerebbe sufficientemente i ricorrenti al momento dell’adozione della medesima. Tale tesi poggia, da un lato, sul postulato secondo cui il recupero effettivo sarà attuato in una fase successiva, nella quale si dovrebbe dimostrare se le agevolazioni ottenute costituiscano effettivamente aiuti di Stato che devono essere rimborsati e, dall’altro, sul fatto che le condizioni che consentono di considerare i beneficiari come appartenenti ad una cerchia ristretta non sarebbero soddisfatte. 56. Orbene, come rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi 71‑82 delle sue conclusioni, già l’ordine di recupero riguarda individualmente tutti i beneficiari del regime di cui trattasi, in quanto costoro sono esposti, fin dall’adozione della decisione controversa, al rischio che le agevolazioni che hanno ottenuto siano recuperate, e vedono così lesa la loro posizione giuridica. Tali beneficiari fanno quindi parte di una cerchia ristretta (v., in tal senso, sentenza 17 settembre 2009, causa C‑519/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/Koninklijke FrieslandCampina, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8495, punto 54), senza che sia necessario esaminare condizioni ulteriori, relative a situazioni in cui la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non è accompagnata da un ordine di recupero. Inoltre, l’eventualità che, successivamente, le agevolazioni dichiarate illegittime non siano recuperate presso i beneficiari non esclude che questi siano considerati individualmente interessati. 57. È altresì necessario respingere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il riconoscimento della ricevibilità di un ricorso contro una sua decisione che ordina il recupero degli aiuti di Stato produrrebbe l’«effetto paradossale e perverso» di costringere i beneficiari degli aiuti di Stato ad impugnare immediatamente la suddetta decisione, prima ancora di sapere se essa sfocerà in un ordine di recupero che li riguardi. Tale argomento è già stato dedotto in termini pressoché identici dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa definita con la citata sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA] (punto 31), senza essere accolto. 58. Infatti, la possibilità che ha un cittadino di far valere nell’ambito di un procedimento nazionale l’invalidità delle disposizioni contenute in atti dell’Unione presuppone, certamente, che egli non fosse legittimato a proporre, ai sensi dell’art. 230 CE, un ricorso diretto contro tali disposizioni, delle quali subisce le conseguenze senza aver potuto chiederne l’annullamento (v. in tal senso, sentenze TWD [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 23, nonché 29 giugno 2010, causa C‑550/09, E e F, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 45 e 46). Tuttavia, risulta da questa stessa giurisprudenza che un simile ricorso diretto deve essere senz’altro ricevibile (v. sentenze E e F, cit., punto 48, nonché 17 febbraio 2011, causa C‑494/09, [OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23). 59. Pertanto, i cittadini che si trovano nella situazione dei ricorrenti sono tenuti ad impugnare una decisione dinanzi al Tribunale per tutelare i loro interessi solamente qualora debba ritenersi che un simile ricorso sia senz’altro ricevibile. Infatti, qualora non vi siano dubbi sulla ricevibilità del ricorso diretto di un tale cittadino, è ragionevole attendersi che questi lo proponga nel termine di due mesi stabilito a tal fine dall’art. 230 CE. 60. Inoltre, è necessario osservare che i motivi esposti ai punti 76‑92 della sentenza impugnata sono, di per sé, tali da fornire adeguata giustificazione alla conclusione del Tribunale, che figura al punto 92 della sentenza in parola, secondo cui i ricorrenti sono individualmente interessati dalla decisione controversa. 61. Tuttavia, dal momento che la sentenza impugnata rinvia, al punto 251, all’argomentazione sviluppata ai punti 100‑111 della medesima e che tale argomentazione è contestata dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della presente impugnazione, si deve rilevare sin da ora che tale argomentazione è viziata da un errore di diritto. 62. Infatti, il Tribunale ha in particolare dichiarato, al punto 106 della sentenza impugnata, che non è ammissibile che lo Stato membro interessato, in sede di esecuzione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] riguardante un regime di aiuti illegittimo, possa verificare in ciascun caso individuale se siano soddisfatti i presupposti per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. 63. Orbene, occorre ricordare che nel caso di un programma di aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] può limitarsi a studiare le caratteristiche del programma di cui trattasi per valutare nella motivazione della sua decisione se, in base alle modalità previste da tale programma, esso assicuri un vantaggio sensibile ai beneficiari rispetto ai loro concorrenti e sia tale da giovare essenzialmente a imprese che partecipano agli scambi tra Stati membri. Dunque la [OSCURATO:PERSONA], in una decisione riguardante un simile programma, non è tenuta a compiere un’analisi degli aiuti concessi in ogni singolo caso sulla base di un regime siffatto. È solo allo stadio del recupero degli aiuti che si renderebbe necessario verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata (v. sentenza 7 marzo 2002, causa C‑310/99, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2289, punti 89 e 91). 64. Le valutazioni del Tribunale espresse ai punti 104‑106 della sentenza impugnata violano, pertanto, la giurisprudenza secondo cui – quando la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia in via generale ed astratta su un regime di aiuti, lo dichiara incompatibile con il mercato comune ed ordina il recupero degli aiuti erogati in base al medesimo – spetta poi allo Stato membro verificare la situazione individuale di ciascuna impresa interessata da una simile operazione di recupero. 65. Tuttavia, le censure della [OSCURATO:PERSONA] relative al ragionamento del Tribunale sviluppato ai punti 100‑111 di detta sentenza non incidono, in ogni caso, sul dispositivo della stessa e devono, pertanto, essere considerate inoperanti (v. in tal senso, in particolare, sentenza 12 luglio 2001, cause riunite C‑302/99 P e C‑308/99 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/TF1, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5603, punti 27‑29). 66. Il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] non può quindi essere accolto. Sulla legittimazione ad agire del [OSCURATO:PERSONA] della sentenza impugnata 67. Il Tribunale ha dichiarato, al punto 114 della sentenza impugnata, che alla luce della giurisprudenza risultante dalla citata sentenza CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], esso non era tenuto ad esaminare la legittimazione ad agire del [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha inoltre osservato, al punto 115 della sentenza impugnata, che il [OSCURATO:PERSONA] disponeva comunque di tale legittimazione, dato che agiva in nome e per conto dei suoi membri, i cui ricorsi avrebbero dovuto essere dichiarati ricevibili. Argomenti delle parti 68. Con il terzo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di avere applicato, erroneamente, la giurisprudenza relativa alle associazioni di imprese ad un’associazione di associazioni, quale il [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, nulla consentirebbe di presumere che le associazioni in questione abbiano effettivamente incaricato quest’ultimo di difendere i loro interessi. 69. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale gli ha correttamente riconosciuto la legittimazione ad agire. Giudizio della Corte 70. Occorre anzitutto rilevare che, com’è stato ricordato al punto 34 della presente sentenza, le censure dirette contro elementi sovrabbondanti della motivazione di una decisione del Tribunale non possono comportare l’annullamento della stessa e sono dunque da considerarsi inoperanti. 71. A tale riguardo, dal punto 114 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha ritenuto di non essere obbligato ad esaminare la legittimazione ad agire del [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’impresa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è legittimata ad agire. 72. Tale considerazione, fondata sulla legittimazione ad agire della [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta dinanzi alla Corte, è conforme alla giurisprudenza derivante dalla citata sentenza CIRFS e a./[OSCURATO:PERSONA], come risulta dai punti 37‑40 della presente sentenza. 73. Conseguentemente, quand’anche la motivazione contenuta al punto 115 della sentenza impugnata fosse errata in diritto, si deve sottolineare che l’errore non inficerebbe minimamente la fondatezza della valutazione della censura relativa alla legittimazione ad agire del [OSCURATO:PERSONA]. 74. Alla luce di queste considerazioni si deve dichiarare che il terzo motivo è inoperante. 75. Occorre pertanto respingere il terzo motivo della [OSCURATO:PERSONA]. Sull’interesse ad agire dei ricorrenti dinanzi al Tribunale 76. Con il quarto motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver omesso di esaminare l’interesse ad agire dei ricorrenti dinanzi al Tribunale e di non aver respinto i loro ricorsi in quanto irricevibili per mancanza di tale interesse. 77. Questo motivo è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], l’interesse ad agire dei ricorrenti non si fonda sulla semplice eventualità che le autorità italiane possano emettere un ordine di recupero nei loro confronti. Infatti, l’adozione della decisione controversa ha modificato la posizione giuridica di ciascuno di loro, dato che essa ha dichiarato incompatibili con il mercato comune aiuti, concessi in base al regime di aiuti in questione, che erano già stati corrisposti e ne ha ordinato il recupero. Quindi, fin dall’adozione della decisione controversa, le imprese ricorrenti dovevano, in linea di principio, attendersi di essere obbligate a restituire gli aiuti già ottenuti, così giustificandosi il loro interesse ad agire. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non ha dedotto elementi che consentissero di escludere l’emissione di un ordine di rimborso nei loro confronti. 78. Alla luce di quanto precede, l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] dev’essere integralmente respinta. Sulle impugnazioni principali 79. A sostegno delle impugnazioni dei ricorrenti, nonché nell’ambito dell’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA], essi deducono motivi che possono essere ripartiti, in sostanza, in sei gruppi, relativi, in primo luogo, alla natura compensativa delle agevolazioni in questione, in secondo luogo, ai criteri dell’incidenza sugli scambi e della distorsione della concorrenza, all’art. 86, n. 2, CE, nonché al divieto di discriminazione, in terzo luogo, all’art. 87, n. 3, lett. c) e d), CE, in quarto luogo, all’art. 87, nn. 2, lett. b), e 3, lett. b), CE, in quinto luogo, all’art. 14 del regolamento n. 659/1999 e, in sesto ed ultimo luogo, all’art. 15 del medesimo regolamento. Sull’art. 15 del regolamento n. 659/1999 – qualificazione come «aiuti nuovi» Motivazione della sentenza impugnata 80. Ai punti 357‑367 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i motivi diretti contro la decisione controversa attinenti ad una violazione dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, secondo i quali le agevolazioni controverse, concesse ai sensi delle leggi nn. 206/1995 e 30/1997, dovrebbero essere qualificate come «aiuti esistenti», con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe scaduto. A tale riguardo, il Tribunale si è basato in particolare sulla circostanza che le agevolazioni previste dalla legge n. 590/1971, prorogata dalla legge n. 463/1972, non erano più state concesse a partire dal 1° luglio 1973 e che quelle previste dalle leggi nn. 502/1978, 102/1977 e 573/1977 erano state concesse fino al 31 dicembre 1981. Quindi, le agevolazioni di cui alla decisione controversa non avrebbero avuto alcun rapporto con quelle riconosciute anteriormente in base alle predette leggi, il che impedirebbe di qualificare le prime come «aiuti esistenti». Argomenti delle parti 81. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], con il loro quinto motivo, nonché la [OSCURATO:PERSONA], con il suo settimo motivo, affermano che il Tribunale non ha adeguatamente esaminato quando il regime di sgravi degli oneri sociali era stato introdotto e non ha tenuto conto della continuità di tale regime, esistente da decenni. Infatti, detto regime sarebbe stato introdotto dalla legge n. 463/1972. Successivamente, sarebbe stata applicabile a Venezia la legge speciale n. 171/1973, la quale avrebbe previsto la decisione di principio di una riduzione degli oneri sociali. La portata concreta di tale riduzione sarebbe stata stabilita ricorrendo alle disposizioni in vigore per il Mezzogiorno. Orbene, la decisione di principio prevista dalla legge speciale n. 171/1973 non sarebbe mai stata abrogata. Giudizio della Corte 82. I suddetti motivi, che vanno esaminati per primi, devono essere respinti. È infatti necessario rilevare che nessuno dei suddetti ricorrenti censura l’affermazione del Tribunale, contenuta al punto 360 della sentenza impugnata, secondo cui le agevolazioni previste dalle leggi nn. 590/1971, 463/1972, 102/1977, 573/1977 e 502/1978 non sono più state concesse, rispettivamente, dopo il 1° luglio 1973 o il 1° gennaio 1982. Pertanto, deve ritenersi che tali agevolazioni e quelle concesse ai sensi delle leggi nn. 30/1997 e 206/1995 non presentavano un nesso di continuità, per cui queste ultime non possono essere qualificate come aiuti esistenti, costituendo in realtà aiuti nuovi. Sul carattere compensativo Motivazione della sentenza impugnata 83. Ai punti 179‑198 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i motivi secondo cui la decisione controversa avrebbe erroneamente qualificato come «aiuti» gli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi, trascurandone il carattere compensativo. Esso ha in particolare dichiarato, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte, che la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuti (punti 181‑184 di detta sentenza). Argomenti delle parti 84. La prima parte del primo motivo del [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] nonché il primo motivo dell’Italgas sono diretti contro la motivazione della sentenza impugnata relativa alla mancanza di carattere compensativo delle agevolazioni concesse, illustrata ai punti 179‑198 di detta sentenza. 85. A tale riguardo, i ricorrenti lamentano che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della natura compensativa delle misure controverse. L’obiettivo di promozione dell’occupazione, da un lato, e gli svantaggi ed i costi aggiuntivi gravanti sugli operatori interessati da tali misure, dall’altro, sarebbero strettamente correlati. Gli svantaggi che i beneficiari degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi dovrebbero affrontare andrebbero valutati rispetto ai costi che le imprese considerate sopporterebbero se operassero sulla terraferma, e non rispetto ai costi medi sopportati dalle imprese comunitarie. 86. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto in quanto avrebbe omesso di rilevare la contraddizione nella motivazione da cui sarebbe viziata la decisione controversa, che avrebbe ammesso, al punto 92 della propria motivazione, che le misure di sgravio degli oneri sociali erano destinate a compensare, per quanto riguarda l’impresa [OSCURATO:PERSONA], i costi aggiuntivi sopportati da quest’ultima. Parimenti, la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di motivazione nella parte in cui il Tribunale avrebbe ammesso l’esistenza di situazioni specifiche nelle quali la compensazione di uno svantaggio farebbe perdere ad una misura il suo carattere di vantaggio, senza tuttavia spiegare adeguatamente per quali ragioni ciò non avverrebbe nel caso di specie. 87. L’[OSCURATO:SOCIETA] aggiunge che il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che gli sgravi degli oneri sociali si inseriscono nel contesto di una politica di salvaguardia del centro di Venezia che non potrebbe costituire oggetto di un calcolo esatto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dai vincoli connessi alla situazione specifica di tale città. Il Tribunale, invece di prendere in dovuta considerazione due studi, di cui uno riguardava in particolare gli oneri gravanti sul settore alberghiero, avrebbe rimproverato all’[OSCURATO:SOCIETA] di non aver dimostrato la rilevanza dei sovraccosti che avrebbe dovuto sopportare rispetto ad altri alberghi situati in Italia o all’estero, da compensare mediante i benefici concessi. 88. La Repubblica italiana ritiene inoltre che il Tribunale abbia trascurato il carattere compensativo delle agevolazioni concesse. La concessione di tali agevolazioni sarebbe giustificata da un criterio economico. Infatti, ricorrendo ad un paragone fra le autorità italiane e un’impresa privata e fra gli oneri sociali e i premi assicurativi, detto Stato membro fa valere che un’impresa privata, in un caso come quello di specie, avrebbe abbassato i premi assicurativi. Inoltre, esisterebbe un nesso diretto tra le suddette agevolazioni e la situazione che le imprese interessate devono affrontare, caratterizzato dal costo particolarmente elevato della manodopera. 89. [OSCURATO:PERSONA] invita la Corte a dichiarare i presenti motivi infondati, procedendo nel contempo alla sostituzione della motivazione nella parte in cui il Tribunale afferma che, in situazioni particolari, la natura compensativa dei vantaggi potrebbe far venire meno il carattere di aiuto ai sensi dell’art. 87 CE. Giudizio della Corte 90. Il Tribunale ha correttamente considerato, ai punti 181‑184 della sentenza impugnata, che l’asserito carattere compensativo dei vantaggi concessi in base al regime in causa non impedisce di qualificarli come «aiuti» ai sensi dell’art. 87 CE. 91. A tale riguardo, si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, vengono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 40 e giurisprudenza ivi citata). 92. Certamente, la Corte ha precisato che, nei limiti in cui un intervento statale deve essere considerato come una compensazione diretta a rappresentare la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese incaricate di un servizio di interesse economico generale per assolvere obblighi di servizio pubblico, cosicché tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto a quelle che fanno loro concorrenza, tale intervento non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 87, n. 1, CE (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 93. Orbene, né l’[OSCURATO:SOCIETA] né l’Italgas affermano, nel loro primo motivo, di soddisfare tali requisiti. Essi sostengono invece che la circostanza che le agevolazioni in esame siano destinate a compensare i costi aggiuntivi connessi alle condizioni particolari alle quali gli operatori stabiliti a Venezia sono sottoposti toglie a dette agevolazioni il carattere di aiuto. 94. A tale riguardo, è importante ricordare anzitutto che la motivazione sottesa ad una misura di aiuto non è sufficiente per sottrarre ipso facto tale misura alla qualifica di «aiuto» ai sensi dell’art. 87 CE. Infatti, la disposizione di cui al n. 1 di tale articolo non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v., in tal senso, sentenza 3 marzo 2005, causa C‑172/03, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1627, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). 95. Si deve aggiungere che, secondo una giurisprudenza ben consolidata, la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle prevalenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto (sentenze citate Italia/[OSCURATO:PERSONA], punto 61 e giurisprudenza ivi citata, nonché [OSCURATO:PERSONA], punto 54). 96. Come correttamente rilevato dal Tribunale ai punti 183 e 184 della sentenza impugnata, tale giurisprudenza si applica anche ai provvedimenti destinati a compensare eventuali svantaggi ai quali le imprese installate in una determinata regione di uno Stato membro sono soggette. Infatti, lo stesso testo del Trattato CE, che, all’art. 87, n. 3, lett. a) e c), qualifica come aiuti di Stato che possono essere dichiarati compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni» nonché «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo (...) di talune regioni», indica che i benefici la cui portata si limita a una parte del territorio dello Stato soggetto alla disciplina degli aiuti possono costituire benefici selettivi (v. sentenza 6 settembre 2006, causa C‑88/03, P ortogallo/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7115, punto 60). 97. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha potuto legittimamente respingere i motivi a sostegno dei ricorsi di annullamento attinenti all’asserita natura compensativa delle agevolazioni di cui trattasi, senza essere tenuto ad esaminare situazioni ipotetiche, diverse da quelle del caso concreto, nelle quali la natura compensativa di talune misure avrebbe eventualmente potuto sottrarre alle stesse il carattere di aiuto. 98. Peraltro, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto nell’omettere di rilevare una contraddizione nella motivazione della decisione controversa, che al punto 92 riconosce, con riferimento all’impresa [OSCURATO:PERSONA], che gli sgravi degli oneri sociali sono destinati a compensare costi aggiuntivi. 99. Occorre rilevare che, al suddetto punto 92, la [OSCURATO:PERSONA] non ha statuito che la natura compensativa degli sgravi degli oneri sociali sottrae agli stessi il carattere di aiuto. Al contrario, essa ha concluso che era applicabile la deroga prevista dall’art. 86, n. 2, CE. Pertanto, dal punto 92 della decisione controversa non risulta che l’asserita natura compensativa dei vantaggi concessi sottrarrebbe a questi, con riferimento all’[OSCURATO:PERSONA], il carattere di aiuto. Di conseguenza, la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non è viziata da una contraddizione nella motivazione che il Tribunale avrebbe dovuto censurare. 100. Alla luce delle suesposte considerazioni, l’affermazione del Tribunale secondo cui gli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi costituiscono aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, è già giustificata dal motivo, esposto ai punti 181‑184 della sentenza impugnata, secondo cui l’obiettivo perseguito con gli sgravi degli oneri sociali, consistente nella compensazione degli svantaggi concorrenziali delle imprese stabilite a Venezia e a Chioggia, non può togliere a tali agevolazioni il carattere di aiuto ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE. Pertanto, le censure formulate nei confronti dei punti 185‑195 della suddetta sentenza sono dirette contro motivi sovrabbondanti e sono quindi inoperanti, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 65 della presente sentenza. Per la stessa ragione, non occorre esaminare la necessità di procedere ad una sostituzione della motivazione con riferimento ai motivi esposti ai punti 185‑187 della sentenza in esame, come la [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di fare. 101. Infine, quanto all’osservazione della Repubblica italiana secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto applicare il criterio dell’operatore privato, è sufficiente rilevare che il confronto con un simile operatore è irrilevante, in quanto quest’ultimo non perseguirebbe gli obiettivi presi di mira dagli sgravi degli oneri sociali in esame, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 121 delle sue conclusioni. 102. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la prima parte del primo motivo del [OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] nonché il primo motivo dell’Italgas devono essere respinti. Sui criteri di incidenza sugli scambi intracomunitari e di distorsione della concorrenza, sugli obblighi procedurali della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’esame degli aiuti di cui trattasi, sul divieto di discriminazione e sull’art. 86, n. 2, CE Motivazione della sentenza impugnata 103. Il Tribunale ha respinto, ai punti 199‑253 della sentenza impugnata, i motivi presentati a sostegno dei ricorsi di annullamento attinenti alla violazione dell’art. 87, n. 1, CE, del divieto di discriminazione e dell’obbligo di motivazione. A tale riguardo, il Tribunale si è fondato, segnatamente, sulle particolarità che contraddistinguono l’esame di un regime di aiuti multisettoriale e sulla mancanza di informazioni specifiche riguardo ai ricorrenti. Argomenti delle parti 104. La seconda parte del primo motivo nonché il secondo motivo del [OSCURATO:PERSONA], la seconda parte del primo motivo dell’[OSCURATO:SOCIETA], il secondo, il terzo ed il quarto motivo dell’Italgas e la seconda parte del primo motivo nonché il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] sono diretti contro la motivazione esposta ai punti 199‑253 della sentenza impugnata. 105. I ricorrenti nonché la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica italiana addebitano al Tribunale di aver violato il divieto di discriminazione e di non aver tenuto conto degli obblighi procedurali cui era tenuta la [OSCURATO:PERSONA] nell’esaminare il regime di aiuti in questione. Infatti, il Tribunale avrebbe ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] poteva compiere, con riferimento a talune imprese municipalizzate, un’analisi individuale dell’incidenza sugli scambi intracomunitari e della distorsione della concorrenza senza essere tenuta a procedere in modo analogo nei confronti di altre imprese e di altri settori. Tuttavia, le altre imprese e gli altri settori in parola si troverebbero in situazioni identiche, come risulterebbe dalle informazioni trasmesse durante la fase di esame che il Tribunale avrebbe travisato. Inoltre, quest’ultimo avrebbe violato l’obbligo di motivazione e le norme che disciplinano l’onere della prova. Infine, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente la decisione controversa e avrebbe omesso di dichiarare che questa non era sufficientemente motivata per consentire alle autorità nazionali di eseguirla. Con il suo secondo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la sentenza impugnata deriva da una violazione dell’art. 86, n. 2, CE, in quanto tale disposizione non è stata applicata nei suoi confronti. 106. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali motivi devono essere respinti. Tuttavia, per quanto riguarda la violazione dell’onere della prova, essa ammette che la giurisprudenza richiamata ai punti 208 e 233 della sentenza impugnata è inconferente e non può quindi contribuire a motivare il ragionamento accolto. Essa pertanto invita la Corte a sostituirvi altri motivi, adottando un ragionamento basato sulle particolarità che contraddistinguono l’esame di un regime di aiuti multisettoriale. Giudizio della Corte 107. Per valutare i motivi dedotti nei confronti della motivazione della sentenza impugnata esposta ai punti 199‑253 di questa, occorre esaminare anzitutto le affermazioni del Tribunale attinenti alla portata della decisione controversa e, successivamente, quelle relative agli obblighi procedurali che la [OSCURATO:PERSONA] deve osservare in sede di esame di un regime di aiuti multisettoriale. – Portata e motivazione della decisione controversa 108. I ricorrenti lamentano che il Tribunale, in sostanza, ha proceduto ad una lettura errata della decisione controversa ed ha erroneamente dichiarato che questa sarebbe sufficientemente precisa per consentire alle autorità nazionali di eseguirla. 109. A tale ultimo riguardo, essi sostengono che la decisione controversa non indica i criteri secondo cui le autorità nazionali possono determinare se uno sgravio degli oneri sociali costituisca effettivamente, per il suo beneficiario, un aiuto incompatibile con il mercato comune. Infatti, le lettere della [OSCURATO:PERSONA] datate agosto e ottobre 2001, inviate alle autorità italiane nell’ambito dell’attuazione della decisione controversa, sarebbero state necessarie allo scopo di fornire i criteri richiesti per procedere all’esecuzione di detta decisione nei confronti delle imprese beneficiarie del regime di aiuti di cui trattasi. Il Tribunale, giudicando che tali lettere rientravano solamente nell’ambito della leale cooperazione tra la suddetta istituzione e le autorità nazionali, avrebbe ammesso a torto che la [OSCURATO:PERSONA], invece di indicare nella decisione stessa tutti gli elementi necessari alla sua esecuzione, poteva ricorrere a tal fine a semplici lettere. 110. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non può adottare una decisione che si limiti, in generale, ad una valutazione molto astratta, ma che in certi casi procede ad un’analisi delle situazioni individuali, senza accompagnare a tale decisione precisazioni relative alla sua portata che ne consentano l’attuazione da parte delle autorità nazionali. 111. Alla luce di tali censure, occorre rammentare che il Tribunale, al punto 251 della sentenza impugnata, ha dichiarato che non spetta alle autorità nazionali, in sede di esecuzione della decisione controversa, verificare in ciascun caso individuale la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE. Inoltre, dai punti 100‑111 di detta sentenza, richiamati dal punto 251 della stessa, emerge che il Tribunale ha interpretato la decisione controversa nel senso che essa esclude la qualifica di aiuto, e quindi il recupero, solamente per gli sgravi degli oneri sociali che rispettano la regola de minimis. Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha statuito, come emerge chiaramente dai punti 251 e 252 della suddetta sentenza, che la decisione controversa è sufficientemente precisa e motivata per consentire alle autorità nazionali di eseguirla. 112. Tale analisi della portata della decisione controversa è tuttavia viziata da un errore di diritto. 113. Infatti, ai sensi dell’art. 5 della decisione controversa, la Repubblica italiana adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli «aiuti incompatibili con il mercato comune». L’esecuzione di tale obbligo implica, pertanto, che sia previamente accertato che le agevolazioni concesse possono essere qualificate come aiuti di Stato. Gli artt. 1‑3 di tale decisione individuano gli aiuti compatibili e quelli incompatibili con il mercato comune, e l’art. 4 della medesima afferma che, per le società ivi menzionate, le agevolazioni concesse non costituiscono aiuti. Inoltre, come pertinentemente rilevato dal Tribunale al punto 103 della sentenza impugnata, le agevolazioni che rispettano la regola de minimis sono escluse dalla qualifica di aiuti di Stato. 114. Dalla lettura dei punti 49 e 50 della decisione controversa emerge che questa si è limitata, per quanto riguarda i criteri di incidenza sugli scambi intracomunitari e di distorsione della concorrenza, ad un’analisi delle caratteristiche del regime di aiuti in questione. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha solamente verificato se talune delle imprese che beneficiavano degli sgravi degli oneri sociali in base a detto regime esercitassero attività economiche che potevano incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza, dal momento che una simile verifica era sufficiente a dimostrare la sua competenza al fine di procedere ad un’analisi della compatibilità del suddetto regime con il mercato comune. 115. Di conseguenza, prima di procedere al recupero di un’agevolazione, le autorità nazionali dovevano necessariamente verificare, in ciascun caso individuale, se l’agevolazione concessa potesse, in capo al suo beneficiario, falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi intracomunitari, poiché altrimenti tale verifica supplementare, essenziale per qualificare come aiuti di Stato le agevolazioni individuali ottenute, non poteva essere compiuta. 116. Parimenti, la conclusione del Tribunale secondo cui la decisione controversa è sufficientemente motivata per consentire alle autorità nazionali di eseguirla è viziata da un errore di diritto. Risulta infatti dai punti 251 e 252 della sentenza impugnata che, per giungere a tale conclusione, il Tribunale si è fondato, per l’appunto, sulla sua interpretazione errata della portata di detta decisione, secondo cui le autorità nazionali non devono necessariamente verificare, in ciascun caso individuale, se l’agevolazione concessa possa, in capo al suo beneficiario, falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi intracomunitari. 117. Orbene, come emerge dai punti 61‑64 della presente sentenza, tale interpretazione del Tribunale viola la giurisprudenza relativa agli obblighi delle autorità nazionali in sede di esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. 118. Si deve tuttavia ricordare che se, dalla motivazione di una sentenza del Tribunale, risulta una violazione del diritto dell’Unione, ma il dispositivo della medesima sentenza appare fondato per altri motivi di diritto, una violazione siffatta non è idonea a determinare l’annullamento di tale sentenza ed occorre procedere ad una sostituzione della motivazione (v., in tal senso, sentenza 9 settembre 2008, cause riunite C‑120/06 P e C‑121/06 P, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6513, punto 187 e giurisprudenza ivi citata). 119. In tal senso, occorre esaminare, alla luce del contenuto e della portata della decisione controversa e considerati i punti 61‑64 nonché 113‑117 della presente sentenza, se questa è sufficientemente motivata per consentire la sua esecuzione da parte delle autorità nazionali. 120. A tale riguardo, è necessario osservare che la verifica, che compete alle autorità nazionali, della posizione individuale di ciascun beneficiario interessato deve essere sufficientemente circoscritta dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa ad un regime di aiuti accompagnata da un ordine di recupero. Da un lato, come emerge dal paragrafo 196 delle conclusioni dell’avvocato generale, una simile decisione deve consentire di identificare chiaramente la sua portata. Dall’altro, come sostenuto dai ricorrenti, una simile decisione deve contenere in sé tutti gli elementi essenziali per la sua esecuzione da parte delle autorità nazionali, dovendosi così escludere che il contenuto effettivo di tale decisione venga stabilito solo a posteriori, mediante uno scambio di lettere tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità nazionali. 121. La decisione controversa risulta, alla luce di tali principi, adeguatamente motivata. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale nei paragrafi 197 e 198 delle sue conclusioni, dalla motivazione di detta decisione emerge in maniera sufficientemente chiara che, in relazione alla valutazione dell’idoneità degli sgravi degli oneri sociali a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi intracomunitari, la [OSCURATO:PERSONA] si è manifestamente limitata a valutare il regime di aiuti di cui trattasi in quanto tale. Le autorità nazionali erano quindi tenute a verificare in ciascun caso individuale se le agevolazioni concesse fossero idonee a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi intracomunitari. Per contro, quanto all’eventuale natura compensativa delle agevolazioni concesse, l’affermazione contenuta nella decisione controversa secondo cui tale natura non metterebbe in discussione la qualifica come aiuti di dette agevolazioni è valida in generale, e vincola quindi le autorità nazionali. 122. Di conseguenza, non si può ritenere che le lettere della [OSCURATO:PERSONA] datate agosto ed ottobre 2001 costituiscano la dimostrazione di una motivazione insufficiente della decisione controversa. 123. Tali lettere non hanno neppure stabilito a posteriori il contenuto concreto della decisione controversa. 124. Certamente, come affermato dall’Italgas, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nelle suddette lettere che, per taluni operatori in determinati settori, le agevolazioni concesse non costituiscono aiuti di Stato a causa della mancata incidenza sugli scambi tra Stati membri. Tuttavia, simili spiegazioni, volte a chiarire l’applicazione a casi individuali delle condizioni della nozione di aiuto di Stato, si inseriscono nel contesto definito dalla decisione controversa. 125. Per contro, se si richiedesse che la decisione che ordina il recupero degli aiuti illegittimi contenga necessariamente simili precisazioni, la facoltà riconosciuta alla [OSCURATO:PERSONA] dalla giurisprudenza richiamata al punto 63 della presente sentenza, di valutare un regime di aiuti sulla base delle sue caratteristiche generali, verrebbe messa in discussione. Peraltro, il principio di leale cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri sarebbe messo in pericolo se la [OSCURATO:PERSONA] fosse privata della possibilità di fornire informazioni volte a facilitare la corretta esecuzione di una simile decisione da parte dello Stato membro interessato. Le lettere inviate nel caso di specie dalla [OSCURATO:PERSONA] alle autorità nazionali si iscrivono dunque, come correttamente riconosciuto dal Tribunale al punto 252 della sentenza impugnata, nell’ambito della leale cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità nazionali. 126. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dichiarare che il Tribunale ha erroneamente interpretato la portata della decisione controversa, ma che questo errore non può determinare l’annullamento della sentenza impugnata, dato che tale decisione risulta sufficientemente motivata per permettere la sua esecuzione da parte delle autorità nazionali. 127. Pertanto, le censure dirette contro questa parte della sentenza impugnata devono essere respinte. – Obblighi procedurali della [OSCURATO:PERSONA] 128. I ricorrenti addebitano al Tribunale di avere erroneamente dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva rispettato gli obblighi procedurali ad essa incombenti nell’esaminare il regime di aiuti in questione. Essi segnatamente deducono che la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto del carattere locale delle prestazioni e che essa ha violato l’art. 86, n. 2, CE nonché il divieto di discriminazione, esaminando la posizione individuale delle imprese municipalizzate senza procedere allo stesso modo per le imprese private in situazioni analoghe. Inoltre, essi addebitano al Tribunale uno snaturamento delle prove. 129. Al fine di valutare tali censure, occorre preliminarmente rilevare che il Tribunale si è basato, ai punti 209 e 228‑231 della sentenza impugnata, sulla giurisprudenza relativa all’esame dei regimi di aiuti per concludere che la [OSCURATO:PERSONA], in linea di principio, non era tenuta a procedere ad un esame dei vari settori che beneficiavano del regime di cui trattasi. 130. Tali considerazioni sono conformi alla giurisprudenza della Corte secondo cui, nel caso di un regime di aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] può limitarsi a studiarne le caratteristiche generali, senza essere tenuta ad esaminare ogni singolo caso di applicazione (v., in particolare, sentenze Italia e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 51; 29 aprile 2004, causa C‑278/00, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3997, punto 24, nonché 15 dicembre 2005, causa C‑148/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11137, punto 67) al fine di verificare se detto regime contenga elementi di aiuto. 131. In primo luogo, i ricorrenti addebitano al Tribunale di aver dichiarato a torto, come risulterebbe dai punti 224, 235 e 249 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] può avvalersi, nell’ambito dell’esame di un regime di aiuti, di una presunzione riguardante l’esistenza delle condizioni di applicazione della nozione di aiuto di Stato, vale a dire, nel caso di specie, l’incidenza sugli scambi tra Stati membri e la distorsione della concorrenza. 132. Certamente, non vi è dubbio che la nozione di aiuto di Stato ha carattere giuridico e deve essere interpretata sulla base di elementi obiettivi e che la [OSCURATO:PERSONA] non dispone di un potere discrezionale quanto alla qualifica di una misura come «aiuto di Stato» ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, ma è soggetta a sindacato giurisdizionale, in via di principio completo (v., in tal senso, sentenza 22 dicembre 2008, causa C‑487/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10515, punti 111 e 112). 133. Tuttavia, le considerazioni compiute dal Tribunale, legate tanto alle particolarità dell’esame di un regime di aiuti di Stato quanto alla natura di aiuti al funzionamento delle agevolazioni concesse, sono, di per sé, idonee a giustificare adeguatamente le conclusioni riportate ai punti 249 e 250 de lla sentenza impugnata, per cui la presente censura è, in ogni caso, inoperante. 134. Infatti, da un lato, conformemente alla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare un’incidenza effettiva degli aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e un’effettiva distorsione della concorrenza, ma deve solamente esaminare se detti aiuti siano idonei a incidere su tali scambi e a falsare la concorrenza (sentenza 15 dicembre 2005, causa C‑66/02, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10901, punto 111). 135. D’altro lato, il Tribunale si è basato sia sulle particolarità dell’esame di un regime di aiuti sia sulla natura di aiuti al funzionamento delle agevolazioni concesse. Quanto al primo punto, il Tribunale, nel valutare il regime in questione alla luce delle sue caratteristiche generali, ha dichiarato ai punti 246‑250 della sentenza impugnata, conformemente alla giurisprudenza della Corte ivi citata, che l’importo esiguo degli aiuti o la circostanza che la maggior parte dei beneficiari esercitasse la propria attività a livello locale non possono rendere gli aiuti concessi in base a tale regime inidonei ad incidere sugli scambi tra Stati membri e a determinare una distorsione della concorrenza. 136. Quanto al secondo punto, occorre ricordare che gli aiuti al funzionamento, cioè gli aiuti che, come quelli esaminati, sono diretti a sollevare un’impresa dai costi che essa avrebbe dovuto normalmente sopportare nell’ambito della propria gestione corrente oppure delle proprie normali attività, falsano in via di principio le condizioni di concorrenza (v. sentenza 19 settembre 2000, causa C‑156/98, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6857, punto 30). 137. Pertanto, la censura secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di ricorrere ad una presunzione per quanto riguarda l’incidenza sugli scambi tra Stati membri e la distorsione della concorrenza è, in ogni caso, ininfluente sul dispositivo della sentenza e deve, di conseguenza, essere considerata inoperante, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 65 della presente sentenza. 138. In secondo luogo, i ricorrenti addebitano al Tribunale di avere erroneamente dichiarato che l’onere di provare che le agevolazioni esaminate non costituiscono aiuti ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE ricade sulle autorità italiane. 139. Dalla griglia di analisi esposta ai punti 209‑211 della sentenza impugnata e dal conseguente esame risulta che, per giungere alle conclusioni espresse ai punti 249‑251 di detta sentenza, il Tribunale si è basato non sul fatto che l’onere della prova ricadrebbe sulla Repubblica italiana, ma sulle particolarità dell’esame di un regime di aiuti di Stato e sulla pertinenza delle informazioni ricevute al fine di tale esame. Pertanto, la sola affermazione, al punto 232 della suddetta sentenza, che la ripartizione dell’onere della prova è subordinata al rispetto dei rispettivi obblighi procedurali gravanti sulla [OSCURATO:PERSONA] e sullo Stato membro interessato appare priva di incidenza sull’esame effettuato dal Tribunale e non consente quindi di interpretare la sentenza impugnata nel senso che essa attribuirebbe agli Stati membri l’onere di fornire la prova dell’insussistenza delle condizioni che contraddistinguono la nozione di aiuto di Stato. 140. Pertanto, la censura vertente sulla violazione dell’onere della prova si fonda su una lettura errata della sentenza impugnata e deve quindi essere respinta. 141. In terzo luogo, i ricorrenti sostengono che la sentenza del Tribunale e la decisione controversa sono viziate da un errore di motivazione e da una violazione del divieto di discriminazione. Le imprese municipalizzate, da un lato, e le imprese private, dall’altro, che si trovino in situazioni comparabili sarebbero trattate in modo discriminatorio. Alla pari delle imprese municipalizzate, l’Italgas e l’[OSCURATO:SOCIETA] eserciterebbero attività strettamente locali, che escludono che le agevolazioni di cui essi beneficiano possano determinare un’incidenza sugli scambi intracomunitari. 142. Alla luce delle informazioni comunicate alla [OSCURATO:PERSONA], questa avrebbe avuto l’obbligo di esaminare individualmente, per quanto riguarda determinati settori o determinate imprese, se le agevolazioni in questione potessero incidere sugli scambi intracomunitari e falsare la concorrenza, ovvero se fosse applicabile la deroga prevista dall’art. 86, n. 2, CE. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, quanto meno, chiedere informazioni supplementari alle autorità nazionali, come aveva fatto con riferimento alle imprese municipalizzate. 143. A tale riguardo, i ricorrenti richiamano in particolare gli studi effettuati dal COSES nel 1998, menzionati al punto 9 della sentenza impugnata, nonché le lettere del Comune di Venezia del 18 maggio 1998 e del governo italiano del 23 gennaio e del 10 giugno 1999, trasmesse alla [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’esame del regime di aiuti di cui trattasi. Essi conterrebbero chiare indicazioni secondo cui il rischio di incidenza sugli scambi intracomunitari o di distorsione della concorrenza era inesistente per determinati settori ed imprese, alla luce del carattere locale delle loro attività. In particolare, quanto al settore alberghiero, occorrerebbe delimitare localmente i mercati, poiché i turisti sceglierebbero dapprima la destinazione e successivamente l’albergo o il ristorante. Poiché gli alberghi di Venezia non si troverebbero in rapporto di concorrenza con quelli di altre città, gli sgravi degli oneri sociali considerati non avrebbero potuto incidere sugli scambi intracomunitari. [OSCURATO:PERSONA] afferma inoltre di essere incaricata di un servizio di interesse economico generale e sostiene, con il suo secondo motivo, che la sentenza impugnata è viziata da una violazione dell’art. 86, n. 2, CE. 144. Per quanto riguarda tali censure, si deve rilevare che non si tratta, nel caso di specie, di determinare se le agevolazioni concesse alle imprese ricorrenti abbiano effettivamente determinato una distorsione della concorrenza ed abbiano inciso sugli scambi intracomunitari. Si deve unicamente esaminare se la [OSCURATO:PERSONA], avendo proceduto ad un’analisi della situazione individuale delle imprese municipalizzate, fosse tenuta, in base al divieto di discriminazione, a derogare al proprio approccio, consistente in un esame del regime considerato in base alle sue caratteristiche generali, anche con riferimento alle imprese ricorrenti ed ai settori nei quali esse operano, tenuto conto delle informazioni da essa ricevute a loro riguardo. 145. Sotto tale aspetto, dalla sentenza impugnata risulta che per quanto riguarda, da un lato, la situazione dell’[OSCURATO:SOCIETA], dell’Italgas e della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha esaminato gli studi del COSES e le lettere suindicate ed ha constatato, ai punti 214‑216 e 241 di detta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA], nel corso del procedimento di esame, non aveva ricevuto alcuna informazione specifica relativa a tali imprese dalla quale potesse sorgere l’obbligo procedurale di prendere in considerazione la loro situazione individuale. 146. Per quanto riguarda, d’altro lato, la situazione dei settori edilizio, commerciale, alberghiero e dei servizi di interesse economico generale, occorre rilevare che il Tribunale, il quale ha esaminato le informazioni fornite da tali studi e da tali lettere, ha dichiarato, al punto 240 della sentenza impugnata, che anche per questi settori non esistevano informazioni specifiche idonee a determinare l’obbligo procedurale, in capo alla [OSCURATO:PERSONA], di assumere informazioni relative a detti settori presso le autorità italiane. 147. Per contro, come affermato dal Tribunale ai punti 244 e 245 della sentenza impugnata, esistevano, quanto alle imprese municipalizzate, informazioni certamente incomplete, ma specifiche, che obbligavano la [OSCURATO:PERSONA] ad informarsi sulle medesime presso le suddette autorità. 148. Conseguentemente, il Tribunale ha concluso, ai punti 242‑245 nonché 249 e 250 della suddetta sentenza, che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta, con riferimento all’[OSCURATO:SOCIETA], all’Italgas e alla [OSCURATO:PERSONA] nonché ai settori edilizio, commerciale, alberghiero e dei servizi di interesse economico generale, a derogare al suo approccio consistente nell’esaminare le caratteristiche generali del regime considerato e, inoltre, che la decisione controversa è sufficientemente motivata al riguardo e non viola il divieto di discriminazione. 149. Dal momento che i ricorrenti contestano tali giudizi del Tribunale, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti consti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a valutare tali fatti. Quando il Tribunale ha accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare il controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 96 e giurisprudenza ivi citata). 150. La Corte non è invece competente ad accertare i fatti né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 97 e giurisprudenza ivi citata). 151. Così, le censure secondo cui il Tribunale, alla luce delle informazioni specifiche ricevute dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento di esame, avrebbe dovuto concludere che questa era obbligata a procedere, per determinati settori o imprese, ad un esame di casi individuali o a rivolgersi alle autorità italiane per raccogliere ulteriori informazioni devono essere dichiarate irricevibili, in quanto dirette contro valutazioni di fatto compiute dal Tribunale. 152. Dal momento che l’Italgas addebita al Tribunale uno snaturamento di prove, è importante ricordare che ai sensi degli artt. 225 CE, 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, il ricorrente che alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati da quest’ultimo e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento (sentenza 17 giugno 2010, causa C‑413/08 P, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 16 e giurisprudenza ivi citata). 153. Inoltre, un simile snaturamento sussiste quando, senza che occorra assumere nuove prove, la valutazione dei mezzi di prova disponibili risulta manifestamente errata (sentenza Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 17). 154. L’Italgas fa riferimento a tale riguardo alle lettere del 23 gennaio e del 10 giugno 1999 delle autorità italiane e del 18 maggio 1998 del Comune di Venezia. 155. Quanto, in primo luogo, alle lettere del 23 gennaio 1999 delle autorità italiane e del 18 maggio 1998 del Comune di Venezia, occorre rilevare che l’Italgas non sostiene in maniera sufficientemente circostanziata che l’interpretazione delle suddette lettere compiuta dal Tribunale sarebbe in contraddizione con il tenore di tali documenti, al fine di permettere alla Corte di verificare se la valutazione delle citate lettere appaia manifestamente errata (v., per analogia, sentenza 10 febbraio 2011, causa C‑260/09 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52). 156. Infatti, da un lato, l’Italgas si limita ad indicare, senza alcun riferimento specifico al testo di tali lettere, che ne emergerebbe che i loro autori avrebbero evocato, «sebbene in termini generali», il carattere locale di certi settori, il quale escludeva una possibile incidenza sugli scambi intracomunitari delle agevolazioni concesse a detti settori. Dall’altro lato, occorre rilevare che il Tribunale ha preso posizione proprio su tali documenti ai punti 214‑216 nonché 240 e 241 della sentenza impugnata e che le generiche affermazioni dell’Italgas non sono idonee a dimostrare che tale giudizio appaia manifestamente errato. 157. Quanto, in secondo luogo, alla lettera del 10 giugno 1999 delle autorità italiane, cui l’Italgas fa più precisamente riferimento, riproducendo testualmente la parte di detta lettera che essa sostiene sia stata snaturata dal Tribunale, occorre rilevare che quest’ultimo ha dichiarato, a proposito di tale lettera, al punto 214 della sentenza impugnata, che «il governo italiano (...) ha aderito alla domanda di deroga ex art. 86, n. 2, CE a favore delle imprese municipalizzate (…)». 158. Orbene, l’Italgas non contesta tale affermazione del Tribunale ma mette in discussione la conclusione, tratta, ai punti 243 e 244 della sentenza impugnata, dall’insieme delle osservazioni e dei documenti comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a raccogliere ulteriori informazioni presso le autorità nazionali al fine di verificare se le condizioni per l’applicazione dell’art. 87, n. 1, CE relative all’incidenza sugli scambi intracomunitari e sulla concorrenza fossero soddisfatte nei vari settori di attività interessati nei quali operano le imprese ricorrenti, in mancanza di informazioni precise al loro riguardo. 159. Date tali premesse, risulta che il Tribunale non ha snaturato le prove, ma che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 174 delle sue conclusioni, l’Italgas mira in realtà ad ottenere una loro nuova valutazione, cosa che non rientra nella competenza della Corte. 160. Si deve pertanto concludere che il Tribunale non ha commesso errori di diritto nell’affermare che la [OSCURATO:PERSONA], in mancanza di informazioni specifiche in merito alle imprese ricorrenti ed ai settori nei quali esse operano, non era tenuto, ai sensi del divieto di discriminazione, a derogare al suo approccio basato su un esame del regime di aiuti considerato secondo le sue caratteristiche generali e a procedere ad un’analisi della loro situazione individuale. In mancanza di simili informazioni specifiche, non occorre neppure esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] fosse obbligata a derogare a tale approccio in base al suo obbligo di procedere ad un esame diligente ed imparziale. 161. Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda parte del primo motivo e il secondo motivo del [OSCURATO:PERSONA], la seconda parte del primo motivo dell’[OSCURATO:SOCIETA], il secondo, terzo e quarto motivo dell’Italgas nonché la seconda parte del primo motivo ed il secondo motivo della [OSCURATO:PERSONA] devono essere respinti. Sull’art. 87, n. 3, lett. c) e d), CE nonché sull’obbligo di motivazione Motivazione della sentenza impugnata 162. Il Tribunale ha respinto, ai punti 280‑314 della sentenza impugnata, i motivi dedotti a sostegno dei ricorsi di annullamento vertenti su un’errata applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE e su una carenza di motivazione. Pur ammettendo che la [OSCURATO:PERSONA], in casi particolari, può derogare alle sue comunicazioni ed ai suoi orientamenti, esso ha in particolare dichiarato che, nel caso di specie, questa non era tenuta a procedere in tal modo. La decisione controversa sarebbe adeguatamente motivata. In ogni caso, la natura degli sgravi degli oneri sociali, vale a dire quella di aiuti al funzionamento, impedirebbe di inquadrarli nell’ambito di una simile deroga. 163. Ai punti 322‑329 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i motivi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente rifiutato di applicare l’eccezione relativa alla politica culturale prevista dall’art. 87, n. 3, lett. d), CE. A tale riguardo, esso si è segnatamente basato sul fatto che le modalità di applicazione degli sgravi degli oneri sociali in questione non garantiscono il perseguimento di obiettivi di politica culturale, considerando peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il divieto di discriminazione nell’applicare la suddetta eccezione al [OSCURATO:PERSONA] e non ai ricorrenti. Argomenti delle parti 164. In primo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], rispettivamente con il loro terzo e secondo motivo, nonché la [OSCURATO:PERSONA], con il suo terzo motivo, sostengono che il Tribunale ha erroneamente interpretato l’art. 87, n. 3, lett. c), CE. Il Tribunale non avrebbe effettivamente controllato l’esercizio del margine discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA]. Esso si sarebbe limitato ad esaminare l’eventuale esistenza di motivi «specifici» o «nuovi» idonei a giustificare la concessione delle agevolazioni di cui trattasi, senza esaminare effettivamente se la [OSCURATO:PERSONA] fosse obbligata a procedere ad un’applicazione ad hoc della suddetta disposizione. Ebbene, lo scopo della concessione di dette agevolazioni sarebbe pienamente coerente con le finalità del regime comunitario degli aiuti regionali. Secondo la Repubblica italiana, il Tribunale avrebbe dovuto annullare la decisione controversa a causa di una violazione dell’art. 253 CE. Sarebbe stato possibile concedere la deroga prevista dall’art. 87, n. 3, lett. c), CE senza necessità di modificare gli orientamenti formulati a tale riguardo dalla [OSCURATO:PERSONA]. 165. In secondo luogo, il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], rispettivamente con il loro quarto e terzo motivo, nonché la [OSCURATO:PERSONA], con il suo quarto motivo, sostengono che il Tribunale ha violato l’art. 87, n. 3, lett. d), CE. Tutti gli operatori economici nel centro storico di Venezia sarebbero esposti ad oneri supplementari a causa dell’obiettivo di tutela del patrimonio di tale città. Gli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi ridurrebbero il costo della manodopera, favorendo così i lavori necessari per salvaguardare tale patrimonio. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, poiché il Tribunale avrebbe ammesso l’applicazione di tale disposizione nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe stato erroneamente considerato un’impresa municipalizzata. 166. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], tali motivi vanno respinti. Giudizio della Corte 167. I motivi attinenti all’errata interpretazione da parte del Tribunale dell’art. 87, n. 3, lett. c) e d), CE, esposta ai punti 280‑314 e 322‑329 della sentenza impugnata, devono essere respinti. 168. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE, occorre rilevare che, al contrario di quanto sostengono i ricorrenti, il Tribunale ha esaminato in maniera circostanziata, ai punti 307‑309 della sentenza impugnata, l’esercizio del margine discrezionale di cui la [OSCURATO:PERSONA] dispone nell’ambito di un’applicazione ad hoc di tale disposizione. A tale riguardo, il Tribunale ha esaminato l’esistenza di eventuali errori di valutazione e ha correttamente concluso che la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente fondarsi, per motivare il diniego di applicazione della deroga prevista dalla suddetta disposizione, sulla circostanza che si era in presenza, nella fattispecie, di aiuti al funzionamento delle imprese. Infatti, come rilevato pertinentemente dal Tribunale al punto 286 di detta sentenza, simili aiuti, che in linea di principio falsano le condizioni di concorrenza, possono essere autorizzati solo in via eccezionale, conformemente alla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 12 agosto 1988, sul metodo di applicazione dell’articolo [87], paragrafo 3, lettere a) e c), [CE] agli aiuti regionali (GU C 212, pag. 2), ed agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, pubblicati nel 1998 (GU C 74, pag. 9). Orbene, come il Tribunale ha indicato al punto 309 della suddetta sentenza, i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza delle circostanze particolari che consentano di affermare che, nonostante la natura di aiuti al funzionamento degli aiuti di cui trattasi, la loro concessione dovesse essere ammessa in applicazione della suddetta deroga. 169. Inoltre, il Tribunale ha giustamente considerato, ai punti 310 e 311 della sentenza impugnata, che la decisione controversa è adeguatamente motivata. Infatti, come questo ha osservato, poiché la Commiss ione, ai punti 73 e 74 della motivazione di detta decisione, ha indicato le ragioni che ostavano ad una modifica delle comunicazioni e degli orientamenti esistenti, essa ha fatto riferimento ai motivi per cui, nel caso di specie, un’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. c), CE non sarebbe stata giustificata. 170. Quanto, in secondo luogo, all’applicazione dell’art. 87, n. 3, lett. d), CE, il Tribunale ha correttamente respinto le censure mosse contro la decisione controversa. Infatti, da un lato, l’affermazione del Tribunale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva escludere l’applicazione della suddetta disposizione a causa della mancanza di un nesso sufficientemente stretto tra gli sgravi degli oneri sociali e la preservazione del patrimonio culturale non contiene errori di diritto. 171. D’altro lato, la motivazione della sentenza impugnata non è contraddittoria. Infatti, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 327 di detta sentenza, la situazione del [OSCURATO:PERSONA] non era comparabile a quella dei ricorrenti; difatti, questo ente aveva come scopo sociale precisamente la realizzazione di interventi decisi dallo Stato per garantire la salvaguardia del patrimonio storico, artistico e architettonico di Venezia. È quindi irrilevante determinare se il Tribunale abbia qualificato correttamente o meno il [OSCURATO:PERSONA] come impresa municipalizzata. Sull’art. 87, nn. 2, lett. b), e 3, lett. b), CE Motivazione della sentenza impugnata 172. Ai punti 337‑342 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto i motivi diretti contro la decisione controversa vertenti su una violazione dell’art. 87, nn. 2, lett. b), e 3, lett. b), CE e dell’art. 253 CE. A tale riguardo, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva ecceduto i limiti del suo potere discrezionale e che la decisione controversa è adeguatamente motivata. Argomenti delle parti 173. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, con il suo quinto motivo, che il Tribunale ha violato le suddette disposizioni. Infatti, i benefici concessi farebbero parte di un complesso di misure dirette a salvaguardare Venezia, importante progetto di interesse europeo. Inoltre, il Tribunale avrebbe trascurato il fenomeno dell’«acqua alta», che dovrebbe essere ritenuto una calamità naturale o un evento eccezionale ai sensi dell’art. 87, n. 2, lett. b), CE. 174. [OSCURATO:PERSONA] non ha preso posizione al riguardo. Giudizio della Corte 175. Le censure formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di tale motivo devono essere respinte. Per quanto riguarda l’art. 87, n. 2, lett. b), CE, il Tribunale ha correttamente statuito che la deroga prevista da tale disposizione non si applica al caso di specie, dato che gli sgravi degli oneri sociali sono commisurati alla massa salariale e non mirano a compensare danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi di carattere eccezionale, come richiesto dalla suddetta disposizione. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, possono essere compensati, ai sensi di tale deroga, solo gli svantaggi causati direttamente da calamità naturali o da altri eventi eccezionali (sentenze 11 novembre 2004, causa C‑73/03, Spagna/[OSCURATO:PERSONA], punto 37, nonché 23 febbraio 2006, cause riunite C‑346/03 e C‑529/03, Atzeni e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1875, punto 79). 176. Quanto all’art. 87, n. 3, lett. b), CE, il Tribunale ha esaminato l’esercizio del margine di discrezionalità di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] ed ha correttamente concluso che questa non aveva ecceduto i limiti del suo potere discrezionale nel ritenere che la deroga destinata a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo non dovesse essere applicata alla fattispecie, con la motivazione che solamente gli operatori stabiliti a Venezia beneficiano del regime di aiuti di cui trattasi. 177. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha debitamente esaminato l’argomento attinente alla situazione particolare di Venezia, per cui la sentenza impugnata non è viziata da un errore di motivazione sotto tale profilo. Sull’art. 14 del regolamento n. 659/1999 Motivazione della sentenza impugnata 178. Ai punti 385‑399 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la decisione controversa non viola l’art. 14 del regolamento n. 659/1999 prevedendo, al suo art. 5, il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il Tribunale osserva in particolare che la [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 14 del regolamento n. 659/1999 e ai sensi della consolidata giurisprudenza in materia, è obbligata a ordinare il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune. L’ordine di recupero non sarebbe contrario, nel caso di specie, ad alcun principio generale del diritto comunitario. Argomenti delle parti 179. [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:SOCIETA], rispettivamente con il loro sesto e quarto motivo, nonché la [OSCURATO:PERSONA], con il suo sesto motivo, addebitano al Tribunale di aver trascurato il fatto che la declaratoria, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di incompatibilità di un aiuto con il mercato comune non ne comporta automaticamente il recupero. [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe, infatti, di un potere discrezionale nell’ambito del quale dovrebbe valutare, al di là delle considerazioni giuridiche, tutta una serie di elementi, quali l’affidamento sulla regolarità degli aiuti, la loro natura, le peculiarità dei luoghi, la situazione specifica dei beneficiari e l’impatto finanziario. 180. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il Tribunale ha correttamente riconosciuto che il recupero dell’aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune è la logica conseguenza della declaratoria della sua illegittimità e che l’ordine di recupero non sarebbe contrario, nel caso di specie, ad alcun principio generale. Giudizio della Corte 181. Questi motivi vanno respinti. Il Tribunale ha infatti riconosciuto, in piena conformità con la giurisprudenza della Corte riprodotta al punto 387 della sentenza impugnata, che l’ordine di recupero di un aiuto illegittimo è la logica conseguenza della declaratoria della sua illegittimità. 182. Inoltre, esaminando le argomentazioni dedotte dai ricorrenti, il Tribunale ha correttamente considerato che, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non era obbligata a rinunciare ad ordinare il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi. Il Tribunale ha infatti rilevato, ai punti 391‑394 della sentenza impugnata, che i ricorrenti non hanno dimostrato l’esistenza di circostanze particolari che consentissero di affermare che, nonostante la natura di aiuti al funzionamento degli aiuti di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi dall’ordinarne il recupero. 183. Infine, occorre altresì ricordare che l’ordine di recupero che figura nel dispositivo della decisione controversa riguarda gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune da detta decisione, il che implica che le autorità nazionali debbano previamente dimostrare, alla luce delle considerazioni esposte ai punti 113‑121 della presente sentenza, che le agevolazioni concesse costituiscono, in capo ai beneficiari, aiuti di Stato. 184. Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere le impugnazioni principali nonché l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. Sulle spese 185. L’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte prevede che, quando l’impugnazione non è accolta, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Conformemente al secondo comma di detto art. 69, n. 2, quando vi siano più parti soccombenti, la Corte decide sulla ripartizione delle spese. Tuttavia, secondo il n. 3, primo comma, del medesimo art. 69, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte si faccia carico delle proprie spese. 186. Nel caso di specie, poiché il [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:SOCIETA], l’Italgas e la [OSCURATO:PERSONA] sono risultati soccombenti riguardo ai loro rispettivi motivi, occorre condannarli a sostenere, in parti uguali, le spese afferenti alle impugnazioni principali ed all’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. 187. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] è rimasta soccombente per quanto riguarda la sua impugnazione incidentale, occorre condannarla alle spese afferenti alla stessa. 188. Infine, ai sensi dell’art. 69, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, la Repubblica italiana sosterrà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Sono respinte le impugnazioni del [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», dell’[OSCURATO:SOCIETA] e della Società Italiana per il gas SpA (Italgas), così come l’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] – Servizi di fiducia Soc. coop. rl. 2) L’impugnazione incidentale della [OSCURATO:PERSONA] europea è respinta. 3) [OSCURATO:PERSONA] «Venezia vuole vivere», l’[OSCURATO:SOCIETA], la Società Italiana per il gas SpA (Italgas) e la [OSCURATO:PERSONA] – Servizi di fiducia Soc. coop. rl sono condannati in parti uguali alle spese relative alle impugnazioni principali ed all’impugnazione incidentale di quest’ultima. 4) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese relative alla sua impugnazione incidentale. 5) La Repubblica italiana sopporta le proprie spese.