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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 ottobre 2023

Cassazione n. 34079/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13763/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale alla PEC ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - PALERMO - SEZ.DIST.

CATANIA n.5144/2015 depositata i l 14/12/2015 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era attinta da cartella di pagamento n. 29320130030597766000, con la quale, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2012, effettuato ai sensi dell'art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 54-bis DPR n. 633 del 1972, le veniva chiesto il pagamento di euro 564.572,72 a titolo di recupero IVA ed IRES per l'anno di imposta 2011.

La contribuente proponeva ricorso, notificandolo a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., mediante il quale deduceva inesistenza della notifica, inesistenza della pretesa tributaria, omesso invio di avviso bonario ex art. 5 l. n. 212 del 2000, violazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale, violazione dell’art. 111 Cost. e difetto di motivazione.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] eccependo preliminarmente la non integrità del contraddittorio, per non essere stato evocato in giudizio l'ente impositore, rilevando nel merito la legittimità del proprio operato e contestando comunque la carenza di legittimazione passiva sulle doglianze di natura meritale.

Con ordinanza n. 5649/11/14, la CTP di Catania disponeva a cura del ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che tuttavia non si costituiva.

Detta CTP con sentenza n. 283/11/15 rigettava il ricorso.

La contribuente proponeva appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la quale si costituiva eccependo preliminarmente, di nuovo, la non integrità del contraddittorio.

La CTR della Sicilia, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello, osservando: - spetta all’agente della riscossione chiamare in causa l’ente impositore ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992; -per quanto debba ritenersi la validità della notifica della cartella ed in ogni caso la sanatoria dei relativi vizi, “nessuna giustificazione è stata fornita dall’Ufficio, rimasto contumace, con riguardo al merito delle contestazioni[,] con particolare riferimento alla procedura, non conforme alla normativa, per [l’]applicazione dell' art. 36-bis del D.P.R n. 600/73 e omesso invio dell'avviso bonario […]”.

Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi.

Resiste la contribuente con articolato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] altresì deposita telematicamente, addì 25-26 settembre 2023, ampia memoria illustrativa delle proprie ragioni, anche in chiave di replica al controricorso.

Considerato che: I motivi di ricorso sono volti a dedurre: 1) “Erroneità ed illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c. ed anche n. 5 per omessa e/o insufficiente motivazione”.

La CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale; 2) “Erroneità ed illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 546/92 e [dell’]art. 39 D.Lgs. 112/99”.

“L'ente impositore era già parte del giudizio e il concessionario per la riscossione non aveva certo l'onere di effettuare nuovamente la chiamata in causa dell'ente”.

Preliminarmente, a fronte di quanto innanzi, deve darsi atto che, agli atti del fascicolo cartaceo, risulta un’“istanza di fissazione udienza” in data 28 dicembre 2020, a seguito di diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, giusta prot. n. 155376 del 2019 (cfr. secondo fg. della stessa).

Risulta altresì – sebbene senza l’accompagnatoria di alcuna istanza o nota – attestazione circa l’avere la contribuente presentato “domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti” ex art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022.

Giusta nota di deposito telematico in data 21 giugno 2023, il difensore della contribuente allegala “domanda” e la relativa ricevuta di presentazione.

Tuttavia, in riferimento alle sorti di detta “domanda”, con particolare riferimento all’accettazione ed al pagamento del dovuto, indicato come asseritamente già versato nel corso del giudizio , nessuna documentazione consta versata nel fascicolo (né cartaceo né telematico).

Sorge dunque necessità di disporre rinvio della causa a nuovo ruolo affinché le parti, entro 40 giorni dalla comunicazione di Cancelleria, abbiano a documentare l’eventuale perfezionamento della procedura di definizione agevolata.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando le parti, nei 40 giorni dalla comunicazione di Cancelleria, di documentare l’eventuale perfezionament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13763/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale alla PEC ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della SICILIA - PALERMO - SEZ.DIST. CATANIA n.5144/2015 depositata i l 14/12/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. era attinta da cartella di pagamento n. 29320130030597766000, con la quale, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2012, effettuato ai sensi dell'art. 36-bis DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 54-bis DPR n. 633 del 1972, le veniva chiesto il pagamento di euro 564.572,72 a titolo di recupero IVA ed IRES per l'anno di imposta 2011. La contribuente proponeva ricorso, notificandolo a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., mediante il quale deduceva inesistenza della notifica, inesistenza della pretesa tributaria, omesso invio di avviso bonario ex art. 5 l. n. 212 del 2000, violazione del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale, violazione dell’art. 111 Cost. e difetto di motivazione. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] eccependo preliminarmente la non integrità del contraddittorio, per non essere stato evocato in giudizio l'ente impositore, rilevando nel merito la legittimità del proprio operato e contestando comunque la carenza di legittimazione passiva sulle doglianze di natura meritale. Con ordinanza n. 5649/11/14, la CTP di Catania disponeva a cura del ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che tuttavia non si costituiva. Detta CTP con sentenza n. 283/11/15 rigettava il ricorso. La contribuente proponeva appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la quale si costituiva eccependo preliminarmente, di nuovo, la non integrità del contraddittorio. La CTR della Sicilia, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello, osservando: - spetta all’agente della riscossione chiamare in causa l’ente impositore ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. n. 546 del 1992; -per quanto debba ritenersi la validità della notifica della cartella ed in ogni caso la sanatoria dei relativi vizi, “nessuna giustificazione è stata fornita dall’Ufficio, rimasto contumace, con riguardo al merito delle contestazioni[,] con particolare riferimento alla procedura, non conforme alla normativa, per [l’]applicazione dell' art. 36-bis del D.P.R n. 600/73 e omesso invio dell'avviso bonario […]”. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. Resiste la contribuente con articolato controricorso. [OSCURATO:PERSONA] altresì deposita telematicamente, addì 25-26 settembre 2023, ampia memoria illustrativa delle proprie ragioni, anche in chiave di replica al controricorso. Considerato che: I motivi di ricorso sono volti a dedurre: 1) “Erroneità ed illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 331 c.p.c. ed anche n. 5 per omessa e/o insufficiente motivazione”. La CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello, ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale; 2) “Erroneità ed illegittimità della sentenza ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 546/92 e [dell’]art. 39 D.Lgs. 112/99”. “L'ente impositore era già parte del giudizio e il concessionario per la riscossione non aveva certo l'onere di effettuare nuovamente la chiamata in causa dell'ente”. Preliminarmente, a fronte di quanto innanzi, deve darsi atto che, agli atti del fascicolo cartaceo, risulta un’“istanza di fissazione udienza” in data 28 dicembre 2020, a seguito di diniego di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, giusta prot. n. 155376 del 2019 (cfr. secondo fg. della stessa). Risulta altresì – sebbene senza l’accompagnatoria di alcuna istanza o nota – attestazione circa l’avere la contribuente presentato “domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti” ex art. 1, commi da 186 a 202, l. n. 197 del 2022. Giusta nota di deposito telematico in data 21 giugno 2023, il difensore della contribuente allegala “domanda” e la relativa ricevuta di presentazione. Tuttavia, in riferimento alle sorti di detta “domanda”, con particolare riferimento all’accettazione ed al pagamento del dovuto, indicato come asseritamente già versato nel corso del giudizio , nessuna documentazione consta versata nel fascicolo (né cartaceo né telematico). Sorge dunque necessità di disporre rinvio della causa a nuovo ruolo affinché le parti, entro 40 giorni dalla comunicazione di Cancelleria, abbiano a documentare l’eventuale perfezionamento della procedura di definizione agevolata. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando le parti, nei 40 giorni dalla comunicazione di Cancelleria, di documentare l’eventuale perfezionament
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