Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 28162/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1827/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 6794/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/01/2025 del TRIBUNALE di Roma esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento in data 28 gennaio 2025 il Tribunale di Roma ha dichiarato «non luogo a provvedere, perché inammissibile» l'istanza, formulata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., volta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nel procedimento n. 44718/2004 R.g.n.r. ovvero, in subordine, l'istanza di restituzione nei termini per impugnare, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.

A ragione della decisione ha osservato che risultava presentata, dalla difesa del condannato, analoga istanza di restituzione in termini presso la Corte di appello di Roma, la cui trattazione era stata fissata per il 21 febbraio 2025, sicché la medesima richiesta non poteva essere decisa.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di unico, articolato motivo, che denuncia la violazione degli artt. 670 e 666 cod. proc. pen.

Il ricorrente – dopo aver ripercorso la vicenda processuale inerente all'intervenuta condanna irrevocabile, di cui assumeva di avere avuto conoscenza solo con la notifica dell'ordine di esecuzione e dopo avere dato atto di avere effettivamente già formulato un’istanza ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. alla Corte di appello in epoca in cui egli non era ancora stato consegnato alle Autorità italiane – chiarisce che, in esito alla consegna, in data 30 ottobre 2024, e al conseguente status detentionis, aveva proposto al Giudice dell'esecuzione una diversa istanza, intesa all'accertamento della nullità del decreto di latitanza e alla conseguente mancanza di esecutività della sentenza pronunciata nei suoi riguardi e, solo in via di subordine, aveva reiterato la richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.

Tanto premesso, in primo luogo lamenta che il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi su un'istanza di sua esclusiva competenza, quella relativa alla nullità del decreto di latitanza e alla conseguente non esecutività della sentenza.

In secondo luogo, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28162/2025 Roma, lì, 31/07/2025 denuncia che sarebbe stato reso un provvedimento de plano fuori dai casi consentiti dall'art.666 cod. proc. pen., poiché l'istanza non era né manifestamente infondata, né si trattava mera riproposizione di altra istanza già decisa, non avendo la Corte di appello deciso su quella di restituzione nei termini per l’impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 13 marzo 2025, ha prospettato l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito.

2. Come denunciato dal ricorrente e come emerge dall’esame degli atti, consentito al Collegio attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01), risulta che l’incidente di esecuzione, introdotto dall’imputato per l’accertamento della violazione dei suoi diritti nell’antico processo in merito alla dichiarazione di latitanza, si è sostanzialmente tradotto in una declaratoria di inammissibilità emessa al di fuori dei casi previsti dalla legge: il Giudice dell’esecuzione, difatti, in assenza di precedente analoga istanza già definita ovvero di altre ragioni di infondatezza manifesta, ha completamente omesso di motivare sulle questioni poste alle sua attenzione e ha provveduto con una declaratoria d’inammissibilità, senza alcun contraddittorio in camera di consiglio.

Il provvedimento impugnato è stato, dunque, emesso de plano fuori dei casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'udienza in camera di consiglio – fissata ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori – si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero.

Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è, tuttavia, possibile la decisione d'inammissibilità dell'istanza, adottata de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.

Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, perché non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, dep. 18/10/2013, Pretto, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico Ministero e con l'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo.

Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell'esecuzione abbia, invece, omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475).

3. Ciò è avvenuto nel caso in esame e il provvedimento impugnato, affetto, per le ragioni sin qui esposte, da nullità assoluta, va annullato con rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio.

P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

Così è deciso, 23/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1827/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 6794/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/01/2025 del TRIBUNALE di Roma esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 28 gennaio 2025 il Tribunale di Roma ha dichiarato «non luogo a provvedere, perché inammissibile» l'istanza, formulata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., volta a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nel procedimento n. 44718/2004 R.g.n.r. ovvero, in subordine, l'istanza di restituzione nei termini per impugnare, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. A ragione della decisione ha osservato che risultava presentata, dalla difesa del condannato, analoga istanza di restituzione in termini presso la Corte di appello di Roma, la cui trattazione era stata fissata per il 21 febbraio 2025, sicché la medesima richiesta non poteva essere decisa. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di unico, articolato motivo, che denuncia la violazione degli artt. 670 e 666 cod. proc. pen. Il ricorrente – dopo aver ripercorso la vicenda processuale inerente all'intervenuta condanna irrevocabile, di cui assumeva di avere avuto conoscenza solo con la notifica dell'ordine di esecuzione e dopo avere dato atto di avere effettivamente già formulato un’istanza ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. alla Corte di appello in epoca in cui egli non era ancora stato consegnato alle Autorità italiane – chiarisce che, in esito alla consegna, in data 30 ottobre 2024, e al conseguente status detentionis, aveva proposto al Giudice dell'esecuzione una diversa istanza, intesa all'accertamento della nullità del decreto di latitanza e alla conseguente mancanza di esecutività della sentenza pronunciata nei suoi riguardi e, solo in via di subordine, aveva reiterato la richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. Tanto premesso, in primo luogo lamenta che il Giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi su un'istanza di sua esclusiva competenza, quella relativa alla nullità del decreto di latitanza e alla conseguente non esecutività della sentenza. In secondo luogo, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 28162/2025 Roma, lì, 31/07/2025 denuncia che sarebbe stato reso un provvedimento de plano fuori dai casi consentiti dall'art.666 cod. proc. pen., poiché l'istanza non era né manifestamente infondata, né si trattava mera riproposizione di altra istanza già decisa, non avendo la Corte di appello deciso su quella di restituzione nei termini per l’impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 13 marzo 2025, ha prospettato l'annullamento del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono di seguito. 2. Come denunciato dal ricorrente e come emerge dall’esame degli atti, consentito al Collegio attesa la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01), risulta che l’incidente di esecuzione, introdotto dall’imputato per l’accertamento della violazione dei suoi diritti nell’antico processo in merito alla dichiarazione di latitanza, si è sostanzialmente tradotto in una declaratoria di inammissibilità emessa al di fuori dei casi previsti dalla legge: il Giudice dell’esecuzione, difatti, in assenza di precedente analoga istanza già definita ovvero di altre ragioni di infondatezza manifesta, ha completamente omesso di motivare sulle questioni poste alle sua attenzione e ha provveduto con una declaratoria d’inammissibilità, senza alcun contraddittorio in camera di consiglio. Il provvedimento impugnato è stato, dunque, emesso de plano fuori dei casi previsti dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. e senza l'osservanza delle forme prescritte dall'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen. L'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. prevede, infatti, che l'udienza in camera di consiglio – fissata ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. per la trattazione dell'incidente di esecuzione con avviso alle parti e ai difensori – si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è, tuttavia, possibile la decisione d'inammissibilità dell'istanza, adottata de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, nelle ipotesi di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata. Al di fuori delle indicate ipotesi specifiche, che legittimano l'emissione del decreto e la deroga alla regola del contraddittorio, assicurato dal procedimento camerale, perché non implicano alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale (tra le altre, Sez. 1, n. 42900 del 27/09/2013, dep. 18/10/2013, Pretto, Rv. 257159), il procedimento esecutivo deve sempre svolgersi, previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione del Pubblico Ministero e con l'obbligatoria assistenza e partecipazione del difensore, sia esso di fiducia o d'ufficio, ai fini della regolare instaurazione di un contraddittorio effettivo. Consegue a tali rilievi che, qualora il giudice dell'esecuzione abbia, invece, omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio e abbia adottato un provvedimento de plano fuori dei casi espressamente stabiliti, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 12304 del 26/02/2014, Vitiello, Rv. 259475). 3. Ciò è avvenuto nel caso in esame e il provvedimento impugnato, affetto, per le ragioni sin qui esposte, da nullità assoluta, va annullato con rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per un nuovo giudizio. P.Q.M Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così è deciso, 23/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 28162/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris