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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2022

Cassazione n. 04774/2022

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015 ORDINANZA sul ricorso n. 24927/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 1912/2014 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 19/8/2014;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24927/2015 Numero sezionale 44/2022 Numero di raccolta generale 4774/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/1/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 1730/2008, respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per ottenere l’ammissione allo stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. del credito ipotecario (per € 250.298,33) vantato, in virtù di surroga nei diritti di [OSCURATO:SOCIETA] derivanti dal contratto di mutuo da questa stipulato con l’impresa poi dichiarata insolvente, a seguito dell’escussione da parte dell’originaria creditrice della fideiussione rilasciatale a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice.

A sostegno della decisione il tribunale rilevava che la fideiussione era priva di data certa anteriore alla dichiarazione di insolvenza.

2. L’appello proposto contro la sentenza da MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è stato rigettato dalla Corte d’appello di Bologna, la quale ha rilevato: che l’appellante non aveva impugnato la pronuncia di primo grado nella parte in cui il giudice aveva ritenuto che non valesse ad attribuire data certa alla garanzia il richiamo alla stessa contenuto nell’atto di riconoscimento del diritto di surroga; che, allo stesso modo, non assumeva rilievo a tal fine il fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse onorato la fideiussione, peraltro a fronte di lettere di escussione anch’esse prive di data certa.

3. Per la cassazione della decisione di rigetto dell’appello, pubblicata in data 19 agosto 2014, ha proposto ricorso Italfondiario, quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cessionaria in blocco dei crediti per capitale e interessi della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in cui [OSCURATO:PERSONA] si è fusa per incorporazione nel 2013, vantati dalla cedente alla data del 31 agosto 2014 verso F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24927/2015 Numero sezionale 44/2022 Numero di raccolta generale 4774/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 debitori classificati a sofferenza), prospettando un unico motivo di doglianza.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] in a.s., MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese.

Considerato che:

4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1203, n. 3, 1949 e 2704 cod. civ. e 49 l. fall. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti: il credito azionato in via di surroga da parte del fideiussore che abbia soddisfatto l’obbligazione garantita deve essere apprezzato sotto il profilo della certezza della sua data rispetto al momento della genesi di quest’ultima obbligazione, in quanto la successione nella titolarità del credito di un soggetto diverso da quello originario non è idonea a mutarne la datazione ex art. 2704 cod. civ., che rimane quella iniziale.

La Corte di merito, riferendo la mancanza di data certa alla fideiussione anziché al rapporto garantito, avrebbe violato gli artt.2704 cod. civ. e 45 l. fall., letti in combinato disposto con gli artt. 1203, n. 3, e 1949 cod. civ..

5. Il motivo è fondato.

La decisione impugnata registra (a pag. 2) che il credito in contestazione era stato vantato in sede di insinuazione in virtù di una fideiussione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. a garanzia dell’adempimento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in bonis, “delle obbligazioni dalla stessa assunte con il contratto di finanziamento ipotecario stipulato con atto 19.9.1995 a ministero notaio Bignozzi di Argenta”, fideiussione “onorata il 12.10.2004 con il versamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], a favore di [OSCURATO:SOCIETA], della somma di € F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24927/2015 Numero sezionale 44/2022 Numero di raccolta generale 4774/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 250.298,33 (comprensiva di interessi) a cui era seguita la dichiarazione di [OSCURATO:SOCIETA] in data 3.12.2004, annotata presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Ravenna ai sensi dell’art. 2843, di autorizzazione del fideiussore a surrogarsi nelle garanzie ipotecarie che assistevano il finanziamento”.

Tanto il tribunale, quanto la Corte d’appello hanno focalizzato la propria attenzione sul fatto che la garanzia rilasciata dal creditore istante a [OSCURATO:SOCIETA] fosse priva di data certa anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA].

Ora, il fideiussore che paga il credito vantato dal creditore ipotecario del fallito si surroga ex lege nel diritto di quest'ultimo, ai sensi dell’art. 1949 cod. civ..

Il pagamento così effettuato in favore del creditore ipotecario, stante l'effetto legale ed automatico della surrogazione, lascia immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio, trattandosi di una vicenda concernente esclusivamente la posizione attiva del creditore originario, al quale si sostituisce il solvens, ed è pertanto a tale rapporto che occorre avere riguardo al fine di stabilire se la relativa documentazione probatoria abbia data certa opponibile ai creditori.

Ove risulti provato che il credito ipotecario del surrogante è sorto in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale, è sufficiente che il surrogato dimostri di essere subentrato nella sua titolarità e di aver provveduto all'annotazione prescritta dall'art. 2843 cod. civ., che, avendo efficacia costitutiva, è indispensabile per il subingresso nella causa di prelazione e perché questa possa essere efficace nei confronti degli altri creditori (si vedano, per tutte, Cass. 3173/2008, Cass. 17644/2007, Cass. 18188/2004, Cass. 8983/1992).

Giova poi aggiungere che – secondo la giurisprudenza di questa Corte - l'annotazione della surrogazione ex art. 2843 cod. civ. può avvenire F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24927/2015 Numero sezionale 44/2022 Numero di raccolta generale 4774/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 anche in data posteriore al fallimento; la natura costitutiva di tale formalità, invero, non rende applicabile l'art. 45 l. fall. - pur nella disciplina anteriore a quella introdotta dal nuovo testo dell'art. 115, comma 2, l. fall. -, poiché, come detto, il predetto pagamento, lasciando immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio, si limita a modificarne il profilo soggettivo e non configura un atto pregiudizievole per i creditori (Cass. 16669/2008).

La corte d’appello ha dunque erroneamente indirizzato la propria indagine alla verifica dell’anteriorità della data della fideiussione anziché a quella dell’originario rapporto obbligatorio ( contratto di mutuo ipotecario a suo tempo stipulato fra [OSCURATO:SOCIETA] e la società dichiarata insolvente) in cui il fideiussore era subentrato ex lege nel momento in cui aveva provveduto al pagamento (rapporto espressamente dedotto all’interno della domanda di ammissione al passivo, come registrato in esordio alla decisione impugnata).

Occorreva, inoltre, accertare se la surrogazione fosse stata annotata ex art. 2843 cod. civ., anche in data posteriore al fallimento.

6. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 12 gennaio 2022.

La Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
015 ORDINANZA sul ricorso n. 24927/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria, MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 1912/2014 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 19/8/2014;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24927/2015 Numero sezionale 44/2022 Numero di raccolta generale 4774/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/1/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza n. 1730/2008, respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per ottenere l’ammissione allo stato passivo di [OSCURATO:SOCIETA] in a.s. del credito ipotecario (per € 250.298,33) vantato, in virtù di surroga nei diritti di [OSCURATO:SOCIETA] derivanti dal contratto di mutuo da questa stipulato con l’impresa poi dichiarata insolvente, a seguito dell’escussione da parte dell’originaria creditrice della fideiussione rilasciatale a garanzia delle obbligazioni assunte dalla debitrice. A sostegno della decisione il tribunale rilevava che la fideiussione era priva di data certa anteriore alla dichiarazione di insolvenza. 2. L’appello proposto contro la sentenza da MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., è stato rigettato dalla Corte d’appello di Bologna, la quale ha rilevato: che l’appellante non aveva impugnato la pronuncia di primo grado nella parte in cui il giudice aveva ritenuto che non valesse ad attribuire data certa alla garanzia il richiamo alla stessa contenuto nell’atto di riconoscimento del diritto di surroga; che, allo stesso modo, non assumeva rilievo a tal fine il fatto che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avesse onorato la fideiussione, peraltro a fronte di lettere di escussione anch’esse prive di data certa. 3. Per la cassazione della decisione di rigetto dell’appello, pubblicata in data 19 agosto 2014, ha proposto ricorso Italfondiario, quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cessionaria in blocco dei crediti per capitale e interessi della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in cui [OSCURATO:PERSONA] si è fusa per incorporazione nel 2013, vantati dalla cedente alla data del 31 agosto 2014 verso F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24927/2015 Numero sezionale 44/2022 Numero di raccolta generale 4774/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 debitori classificati a sofferenza), prospettando un unico motivo di doglianza. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] in a.s., MPS [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. non hanno svolto difese. Considerato che: 4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1203, n. 3, 1949 e 2704 cod. civ. e 49 l. fall. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e discusso fra le parti: il credito azionato in via di surroga da parte del fideiussore che abbia soddisfatto l’obbligazione garantita deve essere apprezzato sotto il profilo della certezza della sua data rispetto al momento della genesi di quest’ultima obbligazione, in quanto la successione nella titolarità del credito di un soggetto diverso da quello originario non è idonea a mutarne la datazione ex art. 2704 cod. civ., che rimane quella iniziale. La Corte di merito, riferendo la mancanza di data certa alla fideiussione anziché al rapporto garantito, avrebbe violato gli artt.2704 cod. civ. e 45 l. fall., letti in combinato disposto con gli artt. 1203, n. 3, e 1949 cod. civ.. 5. Il motivo è fondato. La decisione impugnata registra (a pag. 2) che il credito in contestazione era stato vantato in sede di insinuazione in virtù di una fideiussione rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. a garanzia dell’adempimento, da parte di [OSCURATO:SOCIETA] in bonis, “delle obbligazioni dalla stessa assunte con il contratto di finanziamento ipotecario stipulato con atto 19.9.1995 a ministero notaio Bignozzi di Argenta”, fideiussione “onorata il 12.10.2004 con il versamento, da parte della [OSCURATO:PERSONA], a favore di [OSCURATO:SOCIETA], della somma di € F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24927/2015 Numero sezionale 44/2022 Numero di raccolta generale 4774/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 250.298,33 (comprensiva di interessi) a cui era seguita la dichiarazione di [OSCURATO:SOCIETA] in data 3.12.2004, annotata presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Ravenna ai sensi dell’art. 2843, di autorizzazione del fideiussore a surrogarsi nelle garanzie ipotecarie che assistevano il finanziamento”. Tanto il tribunale, quanto la Corte d’appello hanno focalizzato la propria attenzione sul fatto che la garanzia rilasciata dal creditore istante a [OSCURATO:SOCIETA] fosse priva di data certa anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza di [OSCURATO:SOCIETA]. Ora, il fideiussore che paga il credito vantato dal creditore ipotecario del fallito si surroga ex lege nel diritto di quest'ultimo, ai sensi dell’art. 1949 cod. civ.. Il pagamento così effettuato in favore del creditore ipotecario, stante l'effetto legale ed automatico della surrogazione, lascia immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio, trattandosi di una vicenda concernente esclusivamente la posizione attiva del creditore originario, al quale si sostituisce il solvens, ed è pertanto a tale rapporto che occorre avere riguardo al fine di stabilire se la relativa documentazione probatoria abbia data certa opponibile ai creditori. Ove risulti provato che il credito ipotecario del surrogante è sorto in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale, è sufficiente che il surrogato dimostri di essere subentrato nella sua titolarità e di aver provveduto all'annotazione prescritta dall'art. 2843 cod. civ., che, avendo efficacia costitutiva, è indispensabile per il subingresso nella causa di prelazione e perché questa possa essere efficace nei confronti degli altri creditori (si vedano, per tutte, Cass. 3173/2008, Cass. 17644/2007, Cass. 18188/2004, Cass. 8983/1992). Giova poi aggiungere che – secondo la giurisprudenza di questa Corte - l'annotazione della surrogazione ex art. 2843 cod. civ. può avvenire F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N O M A G D A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 a a 2 3 d 5 1 3 0 3 8 b 6 b 4 b 6 2 6 e f 5 3 2 e 4 f 1 4 a b Numero registro generale 24927/2015 Numero sezionale 44/2022 Numero di raccolta generale 4774/2022 Data pubblicazione 14/02/2022 anche in data posteriore al fallimento; la natura costitutiva di tale formalità, invero, non rende applicabile l'art. 45 l. fall. - pur nella disciplina anteriore a quella introdotta dal nuovo testo dell'art. 115, comma 2, l. fall. -, poiché, come detto, il predetto pagamento, lasciando immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio, si limita a modificarne il profilo soggettivo e non configura un atto pregiudizievole per i creditori (Cass. 16669/2008). La corte d’appello ha dunque erroneamente indirizzato la propria indagine alla verifica dell’anteriorità della data della fideiussione anziché a quella dell’originario rapporto obbligatorio ( contratto di mutuo ipotecario a suo tempo stipulato fra [OSCURATO:SOCIETA] e la società dichiarata insolvente) in cui il fideiussore era subentrato ex lege nel momento in cui aveva provveduto al pagamento (rapporto espressamente dedotto all’interno della domanda di ammissione al passivo, come registrato in esordio alla decisione impugnata). Occorreva, inoltre, accertare se la surrogazione fosse stata annotata ex art. 2843 cod. civ., anche in data posteriore al fallimento. 6. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 12 gennaio 2022. La Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C R I S T I A N