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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32453/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui in data 6 febbraio 2019 il Tribunale di Pesaro ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per aver circolato senza patente di guida perché revocata e lo ha condannato alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 2400,00 di multa.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge ex art. 606; comma 1, lett. b),, cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art.116 comma 15 C.d.S. deducendo che la Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive in ordine al contrasto evidenziato tra art. 116 C.d.S. e l'art. 25 Cost.

Con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 606 comma 1, lett. e) / la mancanza o apparenza della motivazione della sentenza impugnata circa la errata sussunzione della condotta dell'imputato nell'azione di colui che reitera una condotta criminosa.

Con il terzo motivo di ricorso deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancata o apparente motivazione della sentenza impugnata in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Le prime due censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono manifestamente infondate.

Va premesso che il ricorrente veniva sanzionato ex art. 116 comma 1, 15 e 17 del C.d.S. per avere circolato alla guida di un auto senza patente perché revocata con provvedimento della Prefettura di Pesaro n. 715/2016.

Va ribadita, invero, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale / la conformità al quadro costituzionale della fattispecie in esame; in tema di guida senza patente/ per l'integrazione della recidiva nel biennio/ idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017 -dep. 2018, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27220901; Sez. 4, n. 27504 de126/04/2017, P, Rv. 27070701; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc.

S,Rv. 26824701).Tale orientamento si richiama alla definizione del concetto di "recidiva nel biennio" che è stata formulata per l'identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza, laddove la previsione dell'art. 5 del d.lgs. n. 8/2016, secondo cui "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato".

In tal senso il 'nuovo reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa, come nella specie.

Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto, non sussiste alcun profilo di incertezza od indeterminatezza nella fattispecie in esame, correttamente applicata al Troncato che, nel biennio successivo alla revoca della patente, ha reiterato la violazione già contestata. 2.2.Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo.

Ed invero la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in particolare rimarcando che non è stato neanche allegato un elemento positivo degno di valutazione.

In conclusione il ricorso/ manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui in data 6 febbraio 2019 il Tribunale di Pesaro ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per aver circolato senza patente di guida perché revocata e lo ha condannato alla pena di mesi uno di arresto ed Euro 2400,00 di multa. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di legge ex art. 606; comma 1, lett. b),, cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art.116 comma 15 C.d.S. deducendo che la Corte territoriale ha disatteso le doglianze difensive in ordine al contrasto evidenziato tra art. 116 C.d.S. e l'art. 25 Cost. Con il secondo motivo di ricorso deduce ex art. 606 comma 1, lett. e) / la mancanza o apparenza della motivazione della sentenza impugnata circa la errata sussunzione della condotta dell'imputato nell'azione di colui che reitera una condotta criminosa. Con il terzo motivo di ricorso deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancata o apparente motivazione della sentenza impugnata in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Le prime due censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, sono manifestamente infondate. Va premesso che il ricorrente veniva sanzionato ex art. 116 comma 1, 15 e 17 del C.d.S. per avere circolato alla guida di un auto senza patente perché revocata con provvedimento della Prefettura di Pesaro n. 715/2016. Va ribadita, invero, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale / la conformità al quadro costituzionale della fattispecie in esame; in tema di guida senza patente/ per l'integrazione della recidiva nel biennio/ idonea, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017 -dep. 2018, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27220901; Sez. 4, n. 27504 de126/04/2017, P, Rv. 27070701; Sez. 4, n. 48779 del 21/09/2016, P.M. in proc. S,Rv. 26824701).Tale orientamento si richiama alla definizione del concetto di "recidiva nel biennio" che è stata formulata per l'identica locuzione rinvenibile nella disciplina del reato di guida in stato di ebbrezza, laddove la previsione dell'art. 5 del d.lgs. n. 8/2016, secondo cui "Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato". In tal senso il 'nuovo reato di guida senza patente contempla una nozione di recidiva che attribuisce rilevanza agli episodi di guida senza patente non più aventi rilievo penale, i quali tuttavia devono essere stati accertati in via definitiva dall'autorità amministrativa, come nella specie. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostenuto, non sussiste alcun profilo di incertezza od indeterminatezza nella fattispecie in esame, correttamente applicata al Troncato che, nel biennio successivo alla revoca della patente, ha reiterato la violazione già contestata. 2.2.Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo. Ed invero la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in particolare rimarcando che non è stato neanche allegato un elemento positivo degno di valutazione. In conclusione il ricorso/ manifestamente infondato, va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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