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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 03081/2025

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seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15002/2023R.G. proposto da: L.C.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZAn. 3/2023 emessa da CORTE D'APPELLO di BRESCIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione.Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15002/2023R.G. proposto da: L.C.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZAn. 3/2023 emessa da CORTE D'APPELLO di BRESCIA Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente. P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione.Così deciso in
Decreto Cassazione n. 03081/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris