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CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 maggio 2021

Cassazione n. 31415/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17614-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 OLBIA, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34-B SC.

A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5/2015 della CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 09/01/2015 R.G.N. 528/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R. Gen.

N. 17614/2015 Rilevato che:

1. con sentenza n. 5/2015, pubblicata 9 gennaio 2015, la Corte d'appello di Sassari, sezione civile, in accoglimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ASL 2 di Olbia, in riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], respingeva l'opposizione dell'ASL avverso il decreto ingiuntivo n. 605/2009 ottenuto dal Cau a titolo di differenze economiche sul compenso spettantegli per l'attività di componente esterno del nucleo di valutazione aziendale; il compenso in questione, dapprima parametrato per relationem sulla base di quanto stabilito con il DPCM del 23.3.1995 (delibera n. 939/2003), in un secondo momento era stato rettificato ed aumentato (delibera n. 976/2003); successivamente era stato ulteriormente rettificato, ma in diminuzione (con provvedimento n. 1160/2005); riteneva la Corte territoriale di poter sindacare incidentalmente la legittimità del provvedimento che aveva inciso sulla determinazione dei compensi e di poterlo disapplicare; assumeva che l'intervenuta modifica dell'importo del corrispettivo per la suddetta attività (avente titolo nel provvedimento di nomina di cui alla delibera n. 939/2003 che teneva luogo della stipulazione di un contratto in forma scritta, avendo il Cau accettato l'incarico) non trovasse alcun riscontro normativo né nell'art. 21 quinquies né nell'art. 21 novies della

I. n. 241/1990; rilevava che il ritiro della delibera n. 976/2003 e la rideterminazione del compenso fosse basato su una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e fosse intervenuto con delibera n. 1160/2005 quando ormai l'incarico era già cessato; riteneva inconferente il richiamo all'art. 1 della

I. n. 311/2004 che consentiva l'annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi anche qualora l'esecuzione degli stessi fosse ancora in corso, posto che l'atto annullato non era stato giudicato affetto da alcuna illegittimità;

3. l'ASL n. 2 di Olbia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, ai quali [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con tempestivo controricorso.

Considerato che:R.

Gen.

N. 17614/2015

1. con il primo motivo l'ASL denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo; censura la sentenza impugnata per aver ritenuto di poter sindacare valutazioni della P.A. involgenti apprezzamenti discrezionali quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti per assicurare interessi pubblici;

2. il motivo è infondato; nella specie la Corte territoriale ha ravvisato (il che non ha formato oggetto di alcun rilievo da parte della ricorrente) in quello intercorso tra l'ASL n. 2 di Olbia e [OSCURATO:PERSONA] un contratto iure privatorum (realizzato attraverso una determina-proposta ed una accettazione); rispetto a tale contratto - che, nei termini in cui è stato configurato, fa sorgere, evidentemente, diritti ed obblighi a carico dei contraenti insuscettibili di modifica unilaterale da pare di alcuno di essi - la Corte territoriale si è limitata ad affermare che non poteva la P.A. incidere su un rapporto già esaurito modificando unilateralmente ed ex post una determinazione del compenso già negoziata fra le parti; non vi è stato, dunque, alcun improprio intervento sulle valutazioni di merito della P.A., ma semplicemente una valutazione dell'irrilevanza delle stesse su una disciplina pattizia già concordemente definita e regolata dalle norme generali dell'ordinamento civile, che non consentono modifiche unilaterali del contenuto del contratto;

3. con il secondo motivo l'ASL deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della

I. 241/1990 e dell'art. 1, comma 136, della

I. n. 311/2004; censura la sentenza impugnata per aver escluso che il potere di ritiro trovasse fondamento nelle disposizioni citate, che consentono una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

4. il motivo è infondato; la Corte territoriale non ha affatto escluso in assoluto la possibilità di un ritiro dell'atto per ragioni di interesse pubblico, ma l'ha ritenuto non praticabile a fronte d'un contratto stipulato iure privatorum e la cui esecuzione da parte del Cau si era, per di più, già conclusa;R.

Gen.

N. 17614/2015

5. con il terzo motivo l'ASL denuncia motivo omesso esame di fatto decisivo; censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il provvedimento di ritiro non era stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo;

6. il motivo è infondato per le stesse ragioni espresse con riguardo ai motivi precedenti; ragionando in termini di contratto tra le parti che segue le regole civili non si pone, evidentemente, alcun problema di disapplicazione ovvero di rilevanza di una previa impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dell'atto asseritamente rettificativo, trattandosi di regolamentazione negoziale rispetto alla quale è, a monte, preclusa, ogni ingerenza autoritativa;

7. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto;

8. alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma-1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17614-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2 OLBIA, in persona del [OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34-B SC. A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5/2015 della CORTE D'APPELLO di SASSARI, depositata il 09/01/2015 R.G.N. 528/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R. Gen. N. 17614/2015 Rilevato che: 1. con sentenza n. 5/2015, pubblicata 9 gennaio 2015, la Corte d'appello di Sassari, sezione civile, in accoglimento dell'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ASL 2 di Olbia, in riforma della decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], respingeva l'opposizione dell'ASL avverso il decreto ingiuntivo n. 605/2009 ottenuto dal Cau a titolo di differenze economiche sul compenso spettantegli per l'attività di componente esterno del nucleo di valutazione aziendale; il compenso in questione, dapprima parametrato per relationem sulla base di quanto stabilito con il DPCM del 23.3.1995 (delibera n. 939/2003), in un secondo momento era stato rettificato ed aumentato (delibera n. 976/2003); successivamente era stato ulteriormente rettificato, ma in diminuzione (con provvedimento n. 1160/2005); riteneva la Corte territoriale di poter sindacare incidentalmente la legittimità del provvedimento che aveva inciso sulla determinazione dei compensi e di poterlo disapplicare; assumeva che l'intervenuta modifica dell'importo del corrispettivo per la suddetta attività (avente titolo nel provvedimento di nomina di cui alla delibera n. 939/2003 che teneva luogo della stipulazione di un contratto in forma scritta, avendo il Cau accettato l'incarico) non trovasse alcun riscontro normativo né nell'art. 21 quinquies né nell'art. 21 novies della I. n. 241/1990; rilevava che il ritiro della delibera n. 976/2003 e la rideterminazione del compenso fosse basato su una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e fosse intervenuto con delibera n. 1160/2005 quando ormai l'incarico era già cessato; riteneva inconferente il richiamo all'art. 1 della I. n. 311/2004 che consentiva l'annullamento d'ufficio di provvedimenti illegittimi anche qualora l'esecuzione degli stessi fosse ancora in corso, posto che l'atto annullato non era stato giudicato affetto da alcuna illegittimità; 3. l'ASL n. 2 di Olbia ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi, ai quali [OSCURATO:PERSONA] ha opposto difese con tempestivo controricorso. Considerato che:R. Gen. N. 17614/2015 1. con il primo motivo l'ASL denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 4 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo; censura la sentenza impugnata per aver ritenuto di poter sindacare valutazioni della P.A. involgenti apprezzamenti discrezionali quali sono quelli inerenti alla scelta in concreto degli strumenti per assicurare interessi pubblici; 2. il motivo è infondato; nella specie la Corte territoriale ha ravvisato (il che non ha formato oggetto di alcun rilievo da parte della ricorrente) in quello intercorso tra l'ASL n. 2 di Olbia e [OSCURATO:PERSONA] un contratto iure privatorum (realizzato attraverso una determina-proposta ed una accettazione); rispetto a tale contratto - che, nei termini in cui è stato configurato, fa sorgere, evidentemente, diritti ed obblighi a carico dei contraenti insuscettibili di modifica unilaterale da pare di alcuno di essi - la Corte territoriale si è limitata ad affermare che non poteva la P.A. incidere su un rapporto già esaurito modificando unilateralmente ed ex post una determinazione del compenso già negoziata fra le parti; non vi è stato, dunque, alcun improprio intervento sulle valutazioni di merito della P.A., ma semplicemente una valutazione dell'irrilevanza delle stesse su una disciplina pattizia già concordemente definita e regolata dalle norme generali dell'ordinamento civile, che non consentono modifiche unilaterali del contenuto del contratto; 3. con il secondo motivo l'ASL deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della I. 241/1990 e dell'art. 1, comma 136, della I. n. 311/2004; censura la sentenza impugnata per aver escluso che il potere di ritiro trovasse fondamento nelle disposizioni citate, che consentono una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; 4. il motivo è infondato; la Corte territoriale non ha affatto escluso in assoluto la possibilità di un ritiro dell'atto per ragioni di interesse pubblico, ma l'ha ritenuto non praticabile a fronte d'un contratto stipulato iure privatorum e la cui esecuzione da parte del Cau si era, per di più, già conclusa;R. Gen. N. 17614/2015 5. con il terzo motivo l'ASL denuncia motivo omesso esame di fatto decisivo; censura la sentenza impugnata per non aver considerato che il provvedimento di ritiro non era stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo; 6. il motivo è infondato per le stesse ragioni espresse con riguardo ai motivi precedenti; ragionando in termini di contratto tra le parti che segue le regole civili non si pone, evidentemente, alcun problema di disapplicazione ovvero di rilevanza di una previa impugnazione dinanzi al giudice amministrativo dell'atto asseritamente rettificativo, trattandosi di regolamentazione negoziale rispetto alla quale è, a monte, preclusa, ogni ingerenza autoritativa; 7. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto; 8. alla soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; 9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma-1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale de
Decreto Cassazione n. 31415/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris