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CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 settembre 2023

Cassazione n. 33859/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18844-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1417, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. [OSCURATO:PERSONA] N. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. n. 47/2015; - intimato - Oggetto R.G.N. 18844/2017 Cron.

Rep.

Ud. 28/09/2023 CC avverso il decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 08/07/2017 R.G.N. 2891/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 18844/17 Rilevato che: Con decreto del giorno 8.7.2017 n. cron. 701/17, il tribunale di Nola – ufficio fallimenti - accoglieva parzialmente l’opposizione allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] proposta da [OSCURATO:PERSONA] – Fondo di Previdenza e capitalizzazione per i dirigenti di aziende industriali, avverso l’ammissione parziale del proprio credito privilegiato di complessivi € 51.087,95, per solo € 35.787,11, con esclusione dell’importo calcolato sull’indennità sostitutiva del preavviso, perché ad avviso del giudice delegato, tale indennità non costituiva base di calcolo per la determinazione del TFR.

In particolare, il credito derivava da contributi previdenziali non versati per il lavoratore/dirigente sig. [OSCURATO:PERSONA], iscritto alla Previndai, quale dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], dal 15.9.2005 al 14.5.2015 Il tribunale, per quanto ancora d’interesse, ha rigettato l’opposizione, con riguardo alla mancata corresponsione di contributi calcolati sull’indennità sostitutiva del preavviso, perché tale indennità, avendo efficacia obbligatoria e non reale, non risulta corrisposta, come previsto dall’art. 2120 c.c., in dipendenza del rapporto di lavoro; infatti, detta indennità, ad avviso del tribunale, risulta versata a titolo risarcitorio al lavoratore, per la mancata possibilità di lavorare nel detto periodo di preavviso.

Avverso il decreto del tribunale di Nola, Previndai – Fondo di Previdenza e capitalizzazione per i dirigenti di aziende industriali ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] è rimasto intimato.

Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, Previndai deduce la violazione dell’art. 2120 comma 2 cc., dell’art. 23 commi 6 e 7 del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e di servizi del 25.11.2009 e dell’accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], lett.

B, perché il tribunale aveva erroneamente interpretato il dato normativo di cui all’art. 2120 comma 2 c.c. e non aveva riconosciuto la computabilità dell’indennità di mancato preavviso, nella base di calcolo del TFR, pur in presenza di una espressa previsione della contrattazione collettiva, in ordine alla computabilità dell’indennità sostitutiva di preavviso ai fini contributivi Previndai.

Il motivo è infondato; infatti, l’inserimento del preavviso nella base di calcolo del TFR non è prevista né nell’art. 23 né nel successivo art. 24 del CCNL dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 25.11.2009, come pure opinato dal ricorrente (cfr. all. 8) e ciò perché non è una parte fissa e continuativa della retribuzione e ciò, trova conforto nella lettera dell’art. 2120 c.c..

In oltre , secondo i precedenti di questa Corte, l’indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del trattamento di fine rapporto attesa la non dipendenza dal rapporto di lavoro, per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato e per la natura obbligatoria e non reale del preavviso, comportante la risoluzione immediata del rapporto (Cass. n. 17248/15, in tema di personale delle Ferrovie dello Stato; cfr.altresì Cass. n. 21270/12 e da ultimo Cass. Sez. lav. n. 1581/2023).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte della curatela, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18844-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1417, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. [OSCURATO:PERSONA] N. 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. n. 47/2015; - intimato - Oggetto R.G.N. 18844/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 CC avverso il decreto del TRIBUNALE di NOLA, depositato il 08/07/2017 R.G.N. 2891/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18844/17 Rilevato che: Con decreto del giorno 8.7.2017 n. cron. 701/17, il tribunale di Nola – ufficio fallimenti - accoglieva parzialmente l’opposizione allo stato passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] proposta da [OSCURATO:PERSONA] – Fondo di Previdenza e capitalizzazione per i dirigenti di aziende industriali, avverso l’ammissione parziale del proprio credito privilegiato di complessivi € 51.087,95, per solo € 35.787,11, con esclusione dell’importo calcolato sull’indennità sostitutiva del preavviso, perché ad avviso del giudice delegato, tale indennità non costituiva base di calcolo per la determinazione del TFR. In particolare, il credito derivava da contributi previdenziali non versati per il lavoratore/dirigente sig. [OSCURATO:PERSONA], iscritto alla Previndai, quale dipendente della [OSCURATO:SOCIETA], dal 15.9.2005 al 14.5.2015 Il tribunale, per quanto ancora d’interesse, ha rigettato l’opposizione, con riguardo alla mancata corresponsione di contributi calcolati sull’indennità sostitutiva del preavviso, perché tale indennità, avendo efficacia obbligatoria e non reale, non risulta corrisposta, come previsto dall’art. 2120 c.c., in dipendenza del rapporto di lavoro; infatti, detta indennità, ad avviso del tribunale, risulta versata a titolo risarcitorio al lavoratore, per la mancata possibilità di lavorare nel detto periodo di preavviso. Avverso il decreto del tribunale di Nola, Previndai – Fondo di Previdenza e capitalizzazione per i dirigenti di aziende industriali ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, illustrato da memoria, mentre il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] è rimasto intimato. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, Previndai deduce la violazione dell’art. 2120 comma 2 cc., dell’art. 23 commi 6 e 7 del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e di servizi del 25.11.2009 e dell’accordo collettivo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], lett. B, perché il tribunale aveva erroneamente interpretato il dato normativo di cui all’art. 2120 comma 2 c.c. e non aveva riconosciuto la computabilità dell’indennità di mancato preavviso, nella base di calcolo del TFR, pur in presenza di una espressa previsione della contrattazione collettiva, in ordine alla computabilità dell’indennità sostitutiva di preavviso ai fini contributivi Previndai. Il motivo è infondato; infatti, l’inserimento del preavviso nella base di calcolo del TFR non è prevista né nell’art. 23 né nel successivo art. 24 del CCNL dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 25.11.2009, come pure opinato dal ricorrente (cfr. all. 8) e ciò perché non è una parte fissa e continuativa della retribuzione e ciò, trova conforto nella lettera dell’art. 2120 c.c.. In oltre , secondo i precedenti di questa Corte, l’indennità di mancato preavviso non rientra nella base di computo del trattamento di fine rapporto attesa la non dipendenza dal rapporto di lavoro, per la sua riferibilità ad un periodo non lavorato e per la natura obbligatoria e non reale del preavviso, comportante la risoluzione immediata del rapporto (Cass. n. 17248/15, in tema di personale delle Ferrovie dello Stato; cfr.altresì Cass. n. 21270/12 e da ultimo Cass. Sez. lav. n. 1581/2023). La mancata predisposizione di difese scritte da parte della curatela, esonera il collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONERigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis
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