CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 giugno 2026
Cassazione n. 18338/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 802/2024 depositatail 5/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un decreto ingiuntivo (n.135/2012), nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., per ilpagamento di compensi relativi a una prestazione d'opera professionale.Numero registro generale 15845/2024Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18338/2026Data pubblicazione 07/06/2026Quest’ultima ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Frosinone,eccependo l'inadempimento contrattuale del professionista, sul presuppostoche il progetto di sostituzione edilizia da lui redatto, sebbene concepitonell'ambito del "[OSCURATO:PERSONA]" della Regione Lazio (L.R. 10/2011), violasse lanormativa statale in materia di distanze tra edifici (D.M. 1444/1968) e leprevisioni dello strumento urbanistico del Comune di Valmontone. Diconseguenza, la società ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, larisoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei dannisubiti.L'Arch. Caponi si è costituito in giudizio contestando le pretese avversarie echiedendo la conferma del decreto ingiuntivo. Il Tribunale, dopo averconcesso la provvisoria esecuzione del decreto e aver disposto unaconsulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato l'opposizione, respingendol'eccezione di inadempimento e confermando integralmente il decretoingiuntivo.2.- La società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ha proposto appello avverso lasentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, riproponendole proprie doglianze relative all'inadempimento del professionista.La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 802/2024, in parzialeaccoglimento del gravame, ha riformato la decisione del Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha rigettato la domanda dipagamento dell'Arch. Caponi ed ha compensato parzialmente le spese dilite del doppio grado di giudizio, ponendo a carico definitivo delprofessionista i costi della CTU.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio decidendiLa Corte d'Appello ha ritenuto i motivi di gravame ammissibili e fondati. Harilevato che dalla relazione del CTU emergeva effettivamente che ilprogetto, pur redatto nell'ambito del "[OSCURATO:PERSONA]" della Regione Lazio (L.R.Numero registro generale 15845/2024Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18338/2026Data pubblicazione 07/06/202610/2011), non rispettava in alcuni punti le distanze minime prescritte dagliarticoli 8 e 9 del D.M. 1444/1968.In particolare, ha ritenuto che il professionista, pur operando nell'ambito diuna legge regionale incentivante (il "[OSCURATO:PERSONA]"), non era esonerato dalrispetto delle norme statali sulle distanze, che hanno natura di principiofondamentale e sono gerarchicamente sovraordinate. La possibilità dideroga prevista dall'art. 9 del D.M. 1444/1968 è limitata a casi specifici,ovvero a "gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati olottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche", fattispecieche la Corte ha ritenuto non applicabile al caso in esameSulla base di tale accertamento, la Corte ha concluso per la sussistenzadell'inadempimento del professionista. Tuttavia, ha qualificato taleinadempimento non di gravità tale da giustificare la risoluzione delcontratto, come richiesto in via riconvenzionale dalla società, ma sufficientea legittimare il rifiuto della committente di corrispondere il compenso, inapplicazione del principio di autotutela previsto dall'art. 1460 c.c..Di conseguenza, in parziale accoglimento del gravame, ha riformato lasentenza di primo grado, accogliendo l'opposizione della [OSCURATO:PERSONA] ImmobiliareS.p.A. e revocando il decreto ingiuntivo opposto. Ha invece rigettato ladomanda di risoluzione contrattuale.Questa ratio è impugnata con un motivo di ricorso.2.- Con l’unico motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.M. 2 aprile1968, n. 1444, in relazione alla Legge della Regione Lazio n. 10/2011 (c.d."[OSCURATO:PERSONA]")Il ricorrente contesta la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondocui, come accennato, “la redazione di un progetto ai sensi del piano casanon consentiva al progettista di derogare alla normativa statale sulledistanze certamente non derogabile non vertendosi in situazioniriconducibili alla fattispecie di cui all’ultimo comma dell’art. 9 del D.M.1444/68 non riguardando il progetto un gruppo di edifici formanti oggettoNumero registro generale 15845/2024Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18338/2026Data pubblicazione 07/06/2026di piani particolareggiati o rientranti in lottizzazioni convenzionate conprevisioni planivolumetriche”.Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel limitarsi aconsiderare il principio generale dell'inderogabilità della normativa statalesulle distanze, omettendo di analizzare e applicare correttamente leeccezioni previste dalla stessa normativa statale, che avrebbero invecelegittimato il progetto redatto.In particolare, la decisione impugnata avrebbe ignorato la specificaprevisione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 9 del D.M. 1444/1968, ilquale ammette distanze inferiori "nel caso di gruppi di edifici che forminooggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioniplano-volumetriche".Il ricorso afferma che il progetto in questione rientrava pienamente in taleipotesi derogatoria, in quanto si trattava di un "intervento organico disostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici" cheinteressava una "pluralità di fabbricati su previsione plano-volumetrichericadenti nel Comune di Valmontone in Zona “B”".Pertanto, la Corte avrebbe dovuto valutare la legittimità del progetto nonalla luce della regola generale, ma della specifica eccezione prevista perinterventi complessi e pianificati.A sostegno di questa tesi, il ricorso richiama ampi stralci della consulenzatecnica d'ufficio espletata in primo grado. Il CTU, Ing. Cataldo, aveva infattievidenziato che l'intervento, data la sua dimensione, era soggetto allaprocedura obbligatoria della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 6 dellaL.R. 10/2011 ("[OSCURATO:PERSONA]"); che la normativa del "[OSCURATO:PERSONA]" e lo stessoD.M. 1444/1968 (artt. 8 e 9) consentono deroghe alle distanze e alle altezzeper le Zone "B" nel caso di "gruppi di edifici che formino oggetto di pianiparticolareggiati o lottizzazioni convenzionate"; che il progetto presentava"caratteristiche di requisiti progettuali tali da renderlo approvabile per leNumero registro generale 15845/2024Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18338/2026Data pubblicazione 07/06/2026parti “entro” e fuori “sagoma” in modalità varianti" proprio nell'ambito dellaConferenza dei ServiziIl ricorrente richiama altresì l'art. 2-bis del D.P.R. 380/2001, introdotto dallaL.98/2013, che ha recepito l'orientamento della giurisprudenzacostituzionale, codificando la possibilità per le Regioni di prevedere derogheal D.M. 1444/1968, a condizione che tali deroghe siano inserite in"strumenti urbanistici, comunque, funzionali a un assetto complessivo eunitario o di specifiche aree territoriali".In conclusione, il ricorrente assume che il progetto da lui redatto,riguardando un complesso intervento di sostituzione edilizia su piùfabbricati, costituisse proprio uno strumento urbanistico "equivalente sottoil profilo della sostanza e delle finalità" a un piano particolareggiato,caratterizzato da una "progettazione dettagliata e definita degli interventi".La Corte d'Appello, non considerando tale aspetto, avrebbe interpretato lanormativa in modo restrittivo e non coerente con le indicazioni della CorteCostituzionale e del legislatore.Il ricorso contesta anche il modo in cui la Corte d'Appello ha inteso lesentenze della Corte Costituzionale n. 232/2005 e n. 217/2020. Secondo ilricorrente, i giudici di secondo grado hanno "mal interpretato" tali pronunce,estrapolando solo il principio di inderogabilità delle norme statali, senzaconsiderare che la stessa giurisprudenza costituzionale ammette le deroghequalora siano inserite in strumenti urbanistici attuativi che garantiscano un"assetto complessivo e unitario" del territorio.2.1.- Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.Non è in discussione la regola secondo cui anche nel caso di ediliziaregionale vadano rispettate le distanze come previste da norme statali; nonè, cioè, in contestazione che le norme statali sulle distanze prevalgono sueventuali contrastanti regole regionali.Numero registro generale 15845/2024Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18338/2026Data pubblicazione 07/06/2026Ciò che il ricorrente evidenzia è che tale regola ha una eccezione, costituitadal caso «di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati olottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche».Tesi che evidentemente presuppone una diversa situazione di fatto rispettoa quella accertata dai giudici di merito.In altri termini, la decisione impugnata avrebbe erroneamente applicato lenorme di legge, solo ove nel caso presente si potesse dire che si tratta di«edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioniconvenzionate con previsioni plano-volumetriche».Tuttavia, l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito ha esclusotale circostanza, in quanto nella sentenza impugnata si legge che «In effettila redazione di un progetto ai sensi del piano casa non consentiva alprogettista di derogare alla normativa statale sulle distanze certamente nonderogabile non vertendosi in situazione riconducibile alla fattispecie di cuiall’ultimo comma dell’art. 9 del DM 1444/68 non riguardando il progetto ungruppo di edifici formanti oggetto di piani particolareggiati o rientranti inlottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche … » (p. 3).Dunque, la violazione di legge lamentata vi sarebbe solo ove il presuppostodi fatto (il tipo di intervento edilizio realizzato) fosse diverso da quelloritenuto dal giudice di merito, con la conseguenza che la censura si risolveper l’appunto nella ricostruzione diversa del fatto presupposto, e come taleè inammissibile nella presente sede di legittimità.Né può valere, in senso contrario, l’assunto per cui sarebbe stata maleinterpretata la CTU, in quanto il ricorrente non riporta in modo specifico ilcontenuto dell’elaborato peritale, nella parte in cui da esso emergerebbe unaccertamento del fatto o una ricostruzione tecnica diversa da quella fattapropria dai giudici di merito, cioè quale fosse l’intervento edilizio e serientrasse nella eccezione postulata dal ricorrente.Comunque, anche ad intendere la censura come di violazione di legge, ossiacome una censura circa la riconduzione della fattispecie concreta a quellaNumero registro generale 15845/2024Numero sezionale 1762/2026Numero di raccolta generale 18338/2026Data pubblicazione 07/06/2026astratta, ed in particolare nel senso che il manufatto rientrerebbe nellaeccezione prevista dalla legge alla regola generale, a dispetto di quantoinvece deciso dalla sentenza impugnata, essa oltre ad essere aspecifica,sarebbe infondata, in quanto dalle indicazioni normative fornite dalricorrente non si ricava affatto che il progetto da lui realizzato rientri nellafattispecie derogatoria (art. 9 del DM citato), posto che egli fa riferimento aregole (la necessità della conferenza dei servizi, ed altro) che nondepongono nel senso che anche l’opera da lui realizzata rientri nella ipotesiderogatoria, ossia che consente deroghe alle distanze, avendo quelleprescrizioni normative finalità diverse, di autorizzazione o controllodell’opera, non interferenti con le regole sulle distanze.3.- Il ricorso va, in definitiva, rigettato. Le spese seguono la soccombenza,come da nota spese, e dunque con esclusione del rimborso di eventualiesborsi, essendo la somma indicata nella nota spese come comprensiva diogni voce. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.655,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori dilegge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteAugusto Tatangelo