Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 16951/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROletti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate in data 30 marzo 2023 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, il [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], per alcuni furti pluriaggravati.

In particolare il ricorrente è stato chiamato a rispondere, in concorso con il Passalacqua, per i reati ascritti ai capi A), e B) dell'imputazione, afferenti i tentati furti pluriaggravati (dal concorso di persone riunite, su cose esposte alla pubblica fede e con violenza sulle cose), avvenuti in [OSCURATO:PERSONA] il 24 maggio 2016, dell'autovettura AUDI A 4 S.W. tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e dell'autovettura FIAT Punto tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (capo B).

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p.

2.1. Con il primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p. in relazione alla sussistenza delle ipotesi accusatorie di cui ai capi di imputazione nonché dell'art. 606, primo comma, lett. e), per illogicità della motivazione.

Mediante tale censura deduce che la motivazione della sentenza impugnata ha ritenuto provati i fatti ascritti in forza di un riconoscimento risultante dall'annotazione dei Carabinieri che si erano attivati dopo le querele delle persone offese mediante l'esame dei video delle telecamere poste sui luoghi teatro del delitto come corroborati dai controlli effettuati sulle vetture ivi presenti e ciò sebbene, per la propria posizione, da tali elementi fosse risultata una completa estraneità ai fatti ascritti.

Nella sentenza si farebbe infatti riferimento, anche nei confronti di esso ricorrente, ai video acquisiti per i fatti del 16 maggio 2016 e ai controlli eseguiti sulla vettura il giorno successivo, fatti ai quali, tuttavia, non avrebbe partecipato essendo relativi ai capi di imputazione D) ed E) contestati al solo Passalacqua.

Inoltre, rispetto ai fatti contestati nei precedenti capi di imputazione, le risultanze dei fotogrammi delle telecamere, dai quali emergevano solo tratti somatici idonei al riconoscimento dei soggetti autori dei delitti ma dalle quali non era compiuto un effettivo riconoscimento degli stessi, non potevano ritenersi corroborati dal controllo sul veicolo lo stesso giorno alle ore 9:43 almeno rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], il quale non era stato rinvenuto su tale vettura.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione, da parte della sentenza impugnata, degli artt. 606, primo comma, lett. b) ed e), stante il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche senza adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con valenza assorbente rispetto al secondo.

La motivazione della decisione impugnata è effettivamente affetta, rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva svolto analoghe deduzioni con i motivi di appello, da illogicità manifesta e decisiva che induce a ritenere la 2 P sussistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato e schiude le porte al controllo di legittimità sulla motivazione della stessa (ex multis, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021 Ud. (dep. 19/01/2021) Rv. 280245 - 01).

La Corte territoriale, infatti, ha finito con il sovrapporre completamente, nell'apparato motivazionale, come aveva già fatto la decisione di primo grado le posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del Passalacqua, pur essendo solo quest'ultimo stato attinto dalle imputazioni di cui ai capi D) ed E) riferite ai fatti avvenuti il 16 maggio 2016.

La decisione impugnata si fonda essenzialmente sulle annotazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] all'esito delle indagini espletate sui tentati furti avvenuti il 16 e il 24 maggio 2016.

Orbene, quanto al ricorrente non emerge alcun concreto elemento istruttorio a carico adeguatamente valorizzabile a differenza di quanto hanno ritenuto, peraltro con motivazioni neppure sovrapponibili, le due sentenze di merito.

Non può invero considerarsi tale la descrizione della corporatura di due soggetti effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'identificazione degli autori dei fatti avvenuti il 24 maggio 2016, limitandosi detta descrizione a indicare dati generici quali la corporatura e l'abbigliamento degli autori dei tentativi di furto.

Né certo può ritenersi, come ha fatto la decisione impugnata, che il ricorrente sia responsabile dei furti in quanto sarebbe stato trovato sulla vettura utilizzata per commettere gli stessi nell'ambito di un controllo compiuto dal personale dell'aliquota Radiomobile della [OSCURATO:PERSONA] di Grifalco lo stesso 24 maggio 2016, alle ore 9:43.

Non si avvede peraltro la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro che, nell'ambito di tale controllo sulla vettura, sono stati rinvenuti tre soggetti, nessuno dei quali era tuttavia il ricorrente.

Quest'ultimo era stato in realtà trovato, sempre nell'ambito di un controllo dei predetti Carabinieri, sull'auto che sarebbe stata utilizzata dal Passalacqua per compiere i fatti ascritti ai capi D) ed E) dell'imputazione, il giorno successivo agli stessi, ossia il 17 maggio 2016; tuttavia, come si è evidenziato il [OSCURATO:PERSONA] non è stato chiamato a rispondere anche di detti fatti.

La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro che verificherà anche l'intervenuta presentazione, entro i termini di legge, delle querele.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROletti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate in data 30 marzo 2023 dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'Appello di Catanzaro confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, il [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], per alcuni furti pluriaggravati. In particolare il ricorrente è stato chiamato a rispondere, in concorso con il Passalacqua, per i reati ascritti ai capi A), e B) dell'imputazione, afferenti i tentati furti pluriaggravati (dal concorso di persone riunite, su cose esposte alla pubblica fede e con violenza sulle cose), avvenuti in [OSCURATO:PERSONA] il 24 maggio 2016, dell'autovettura AUDI A 4 S.W. tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e dell'autovettura FIAT Punto tg. [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (capo B). 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, di seguito riportati nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo il [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione dell'art. 606, primo comma, lett. b), c.p.p. in relazione alla sussistenza delle ipotesi accusatorie di cui ai capi di imputazione nonché dell'art. 606, primo comma, lett. e), per illogicità della motivazione. Mediante tale censura deduce che la motivazione della sentenza impugnata ha ritenuto provati i fatti ascritti in forza di un riconoscimento risultante dall'annotazione dei Carabinieri che si erano attivati dopo le querele delle persone offese mediante l'esame dei video delle telecamere poste sui luoghi teatro del delitto come corroborati dai controlli effettuati sulle vetture ivi presenti e ciò sebbene, per la propria posizione, da tali elementi fosse risultata una completa estraneità ai fatti ascritti. Nella sentenza si farebbe infatti riferimento, anche nei confronti di esso ricorrente, ai video acquisiti per i fatti del 16 maggio 2016 e ai controlli eseguiti sulla vettura il giorno successivo, fatti ai quali, tuttavia, non avrebbe partecipato essendo relativi ai capi di imputazione D) ed E) contestati al solo Passalacqua. Inoltre, rispetto ai fatti contestati nei precedenti capi di imputazione, le risultanze dei fotogrammi delle telecamere, dai quali emergevano solo tratti somatici idonei al riconoscimento dei soggetti autori dei delitti ma dalle quali non era compiuto un effettivo riconoscimento degli stessi, non potevano ritenersi corroborati dal controllo sul veicolo lo stesso giorno alle ore 9:43 almeno rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], il quale non era stato rinvenuto su tale vettura. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione, da parte della sentenza impugnata, degli artt. 606, primo comma, lett. b) ed e), stante il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche senza adeguata motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, con valenza assorbente rispetto al secondo. La motivazione della decisione impugnata è effettivamente affetta, rispetto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva svolto analoghe deduzioni con i motivi di appello, da illogicità manifesta e decisiva che induce a ritenere la 2 P sussistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'imputato e schiude le porte al controllo di legittimità sulla motivazione della stessa (ex multis, Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021 Ud. (dep. 19/01/2021) Rv. 280245 - 01). La Corte territoriale, infatti, ha finito con il sovrapporre completamente, nell'apparato motivazionale, come aveva già fatto la decisione di primo grado le posizioni del [OSCURATO:PERSONA] e del Passalacqua, pur essendo solo quest'ultimo stato attinto dalle imputazioni di cui ai capi D) ed E) riferite ai fatti avvenuti il 16 maggio 2016. La decisione impugnata si fonda essenzialmente sulle annotazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] all'esito delle indagini espletate sui tentati furti avvenuti il 16 e il 24 maggio 2016. Orbene, quanto al ricorrente non emerge alcun concreto elemento istruttorio a carico adeguatamente valorizzabile a differenza di quanto hanno ritenuto, peraltro con motivazioni neppure sovrapponibili, le due sentenze di merito. Non può invero considerarsi tale la descrizione della corporatura di due soggetti effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'identificazione degli autori dei fatti avvenuti il 24 maggio 2016, limitandosi detta descrizione a indicare dati generici quali la corporatura e l'abbigliamento degli autori dei tentativi di furto. Né certo può ritenersi, come ha fatto la decisione impugnata, che il ricorrente sia responsabile dei furti in quanto sarebbe stato trovato sulla vettura utilizzata per commettere gli stessi nell'ambito di un controllo compiuto dal personale dell'aliquota Radiomobile della [OSCURATO:PERSONA] di Grifalco lo stesso 24 maggio 2016, alle ore 9:43. Non si avvede peraltro la decisione della Corte d'Appello di Catanzaro che, nell'ambito di tale controllo sulla vettura, sono stati rinvenuti tre soggetti, nessuno dei quali era tuttavia il ricorrente. Quest'ultimo era stato in realtà trovato, sempre nell'ambito di un controllo dei predetti Carabinieri, sull'auto che sarebbe stata utilizzata dal Passalacqua per compiere i fatti ascritti ai capi D) ed E) dell'imputazione, il giorno successivo agli stessi, ossia il 17 maggio 2016; tuttavia, come si è evidenziato il [OSCURATO:PERSONA] non è stato chiamato a rispondere anche di detti fatti. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro che verificherà anche l'intervenuta presentazione, entro i termini di legge, delle querele. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte
Sentenza Cassazione n. 16951/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris