CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 12238/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA Sul ricorso n. 11267/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] 31, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrente contro Ministero dell’interno in persona del Ministro pro tempore e Questura di Torinoin persona del Questore pro tempore, intimati avverso il provvedimento del Tribunale di Torino dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] di convalida del trattenimento presso il CPR di Torino ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO [OSCURATO:PERSONA], cittadino tunisino, giungeva a Lampedusa (AG) il 26 luglio 2022 a bordo di un natante. [OSCURATO:PERSONA] di Agrigento adottava nei suoi confronti un decreto di respingimento ed un contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro il termine di sette giorni. Il 3 ottobre 2022 il Prefetto di Como emetteva un decreto di espulsione in ragione dell’inottemperanza a tale ordine e il Questore ordinava il trattenimento del cittadino straniero presso il CPR di Torino, con misura convalidata dal Giudice di Pace di Torino il 4 ottobre 2022. In sede di proroga del trattenimento, il cittadino straniero manifestava la volontà di richiedere la protezione internazionale. La Questura di Torino adottava, quindi, il decreto di trattenimento, ai sensi dell’art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, in relazione al quale veniva fissata udienza di convalida per il giorno 10/11/2022. Nel corso di tale udienza, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], richiamando una memoria depositata, eccepiva l’illegittimità dell’espulsione del Prefetto di Como, in quanto sottoscritta dal [OSCURATO:PERSONA] in assenza di delega del Prefetto. Il medesimo difensore chiedeva, inoltre, l’acquisizione del decreto di respingimento del Questore di Agrigento, segnalandone comunque l’illegittimità, per essere stato adottato sul presupposto della sottrazione ai controlli di frontiera, nonostante risultasse dall’elenco dei precedenti dattiloscopici il fotosegnalamento del cittadino straniero al momento dell’ingresso in Italia. L’Amministrazione insisteva per la convalida. Il Tribunale convalidava il trattenimento, ritenendo infondate le eccezioni della sollevate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], in precedenza sollevate innanzi al Giudice di pace – quanto agli asseriti profili di illegittimità del decreto di respingimento emesso dal Questore di Agrigento – ed esulanti dall’oggetto del vaglio rimesso al Tribunale e, inoltre, già motivatamente respinte dal Giudice di pace stesso. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro tale provvedimento, fondato su due motivi di impugnazione. Gli intimati non si sono difesi con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. CONSIDERATO 1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione all'art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/98 – manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto – incompetenza del [OSCURATO:PERSONA] aggiunto alla sottoscrizione di un decreto di espulsione in assenza di delega del Prefetto (Cass., nn. 19689/17, 28330/17, 11313/19, 18467/19, 5881/20)». Secondo il ricorrente, il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è illegittimo, e va dunque annullato, in quanto emesso dal [OSCURATO:PERSONA] aggiunto in assenza di delega. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: «violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli artt. 10, c. 2, 13, c. 2, 14, cc. 3 e 5-ter, D. Lgs. 286/98, 15, par. 2, Direttiva 2008/115/CE – mancata trasmissione degli atti relativi al respingimento dello straniero da parte della Questura al Giudice di Pace – impossibilità di esaminare la legittimità dei provvedimenti presupposti (C. Cost., n. 105/01, Cass., nn. 17407/14, 29152/22, 504/23, 2826/23).» Secondo il ricorrente, non è sufficiente la trasmissione al giudice della convalida del solo decreto di espulsione, dovendo procedersi alla verifica della legittimità tutti gli atti del procedimento, compreso il decreto di respingimento. Ad opinione della parte, infatti, il giudice della convalida è tenuto a riscontrare l’assenza di motivi di palese illegittimità di tutti gli atti presupposti, potendo compiere ciò solo se questi ultimi gli vengono trasmessi. 2.L’esame di quest’ultimo motivo di ricorso è decisivo. In proposito, occorre rilevare che, in tema di proroga del trattenimento presso il CPR, ai sensi dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, questa Corte ha affermato che «il controllo del giudice sulla non manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione o respingimento, che costituisce il presupposto del trattenimento, non comporta che il giudice, solo perché sollecitato dalla difesa, sia tenuto ad acquisire documenti diversi da quelli fondanti la proroga del trattenimento, che la difesa, invece, ha l'onere di produrre, ove ritenuti utili ai fini di dimostrare l'asserita illegittimità del predetto provvedimento.»(Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30181 del 31/10/2023). Sulla scorta dei rilievi formulati nel motivo di ricorso, si pone, tuttavia, la necessità di esaminare ulteriori profili di rilievo nomofilattico, con il contributo della Procura Generale e degli Avvocati, all’esito di una discussione in pubblica udienza, tenuto conto di quanto, in materia di convalida del trattenimento, questa stessa Corte ha di recente osservato ‒ facendo richiamo anche ad una pronuncia della Corte di giustizia UE – evidenziando, in particolare, che «la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha di recente chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare, dell’art. 9, commi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme per l'accoglienza delle persone che chiedono protezione internazionale, e dell'art. 28, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante criteri e meccanismi per determinare lo Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o un apolide, letto in combinazione con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto delle condizioni di legalità in base al diritto dell’Unione del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve indurre tale autorità a sollevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrato o chiarito nel corso del contraddittorio espletato, l'eventuale inosservanza di una condizione di legittimità, sebbene non invocata dall'interessato (Corte Giustizia, grande sezione, 8/11/2022, C- 704/20 e 39/21)» (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 504 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). 3.Va, pertanto, disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per la trattazione in pubblica udienza della questione. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo del ricors