CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17405/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' AURORA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1 - , Sentenza n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912 - 01); Rilevato, in particolare, che il ricorso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza di Roma in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità dell'odierna ricorrente di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto che [OSCURATO:PERSONA] mantiene un ruolo apicale all'interno della consorteria mafiosa facente capo alla famiglia Bellocco, una delle più pericolose della piana di [OSCURATO:PERSONA], che è compagna di [OSCURATO:PERSONA] elemento di vertice della omonima cosca pienamente attiva in Rosarno e nel territorio nazionale soprattutto nel traffico degli stupefacenti, nelle estorsioni e nel controllo delle attività commerciali ed imprenditoriali) e la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica; Considerato, altresì, che le censure sono manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con considerazioni di natura eminentemente fattuale, a una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione, la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente;Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (v. Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i