CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43175/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di Bergamo il 12 giugno 2019, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato, anche dalla recidiva reiterata specifica, di un ciclomotore asportato dalle pertinenze di un luogo di privata dimora; fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 3 marzo 2011. 2. Nell'interesse dell'imputato ricorre il difensore e denuncia, con tre motivi: I.) la violazione dell'art. 49, comma 2, cod.pen., posto che lo stato di abbandono in cui versava il ciclomotore, ossia l'oggetto materiale del reato che, pertanto, costituiva una res derelicta, era tale da rendere il furto impossibile o, comunque, scriminato dal consenso dell'avente diritto Rozzoni; II.) la violazione della legge processuale per mancata assunzione in appello di una prova decisiva, ossia la testimonianza del Rozzoni, suscettibile di dimostrare che il fatto era scriminato dal consenso dell'avente diritto; III). la violazione degli artt. 99, comma 4, cod.pen. e 62 n. 4 cod.pen. e il vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva e di mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, ancorché formalmente dedotto sotto l'egida del vizio di violazione di legge, si appalesa espressivo di rilievi non consentiti nel giudizio di legittimità, risolvendosi gli stessi in doglianze volte a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, come tali estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone e altri, Rv. 207944). Va, al riguardo, ribadito come l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione abbia un orizzonte circoscritto, in quanto limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della )AAAAm ik%94,9Limmi4A^ sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato: per pacifica giurisprudenza di questa Corte, la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, secondo comma, cod.proc.pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 o di cui all'art. 603 cod. proc. peri. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016 - dep. 31/01/2017, Rv. 269270; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, Rv. 254974). 3.3. Il terzo motivo è affidato a deduzioni generiche, in quanto prive di effettivo confronto con il tenore della motivazione ostesa a corredo delle statuizioni impugnate, e, comunque, manifestamente infondate. In particolare, l'argomentazione spiegata per giustificare il diniego di esclusione della contestata e ritenuta recidiva risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalie Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano', Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del delitto posto in essere dal ricorrente è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già dimostrata dal Tria con i precedenti specifici - uno dei quali temporalmente prossimo al fatto per cui si procede - annoverati a suo carico. Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità. Parimenti il diniego di riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è conforme a diritto, posto che, nulla di specifico essendo stato allegato dall'imputato circa il valore in concreto del ciclomotore sottratto, si è fatta applicazione da parte del giudice censurato del principio di diritto secondo il quale la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agii ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241).4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 202