Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49862/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSEIRVA Rilevato che SCORDINO Ottavio ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore/avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Siracusa quanto alla condanna del predetto in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.

P.R. n. 309/1990, commesso in concorso con ANNINO Luca e, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale e, quindi, in riforma della stessa, l'imputato è stato altresì condannato per il reato di cui agli artt. 582, 585, 577, comma 1, n. 1), cod. pen. ai danni di RANDIERI [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione limitatamente alla denegata riqualificazione del reato di cui al capo 1) nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.

P.R. n. 309/1990, doglianza che costituisce riproposizione di motivo di gravame, tendente ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamente infondata in quanto priva del necessario confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, avendo i giudici del merito operato una valutazione complessiva, che ha tenuto conto dei mezzi e delle modalità dell'azione e, soprattutto, della pluralità, quantità e qualità della sostanza ( l ez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02, in cui si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con ridotta circolazione di merce e denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti; n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv. 27252)-01; n. 29132 del 9/5/2019, Merli, Rv. 270562-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSEIRVA Rilevato che SCORDINO Ottavio ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore/avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Siracusa quanto alla condanna del predetto in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d. P.R. n. 309/1990, commesso in concorso con ANNINO Luca e, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale e, quindi, in riforma della stessa, l'imputato è stato altresì condannato per il reato di cui agli artt. 582, 585, 577, comma 1, n. 1), cod. pen. ai danni di RANDIERI [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione limitatamente alla denegata riqualificazione del reato di cui al capo 1) nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, doglianza che costituisce riproposizione di motivo di gravame, tendente ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamente infondata in quanto priva del necessario confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, avendo i giudici del merito operato una valutazione complessiva, che ha tenuto conto dei mezzi e delle modalità dell'azione e, soprattutto, della pluralità, quantità e qualità della sostanza ( l ez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02, in cui si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con ridotta circolazione di merce e denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti; n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv. 27252)-01; n. 29132 del 9/5/2019, Merli, Rv. 270562-01); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49862/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris