CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 36952/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7301/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- 2 L avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 624/2018, depositata il 27/08/2018, R.G.N. 1368/2016; 3q-z udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 7301/2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 624 del 27 agosto 2018, la Corte di Appello di Milano ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'illegittimità dell'assorbimento del superminimo negli aumenti dei minimi retributivi disposti dal CCNL industria alimentare del 2012, condannando la società alla corresponsione delle differenze retributive dovute ai lavoratori. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che, dall'esame delle evidenze processuali, doveva escludersi la volontà della Società appellante di optare per l'assorbimento nel superminimo dell'aumento contrattuale unico disposto dai CCNL succedutisi nel tempo. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a cinque motivi. I lavoratori hanno resistito con tempestivo controricorso ed hanno depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380 bis 1 cod.proc.civ.. [OSCURATO:PERSONA] 4. I motivi di ricorso: 4.1. con il primo motivo di ricorso è denunciato, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ravvisato nella erronea circostanza che l'art. 51 del c.c.n.l. [OSCURATO:PERSONA] 2012 prevedesse un unico aumento suddiviso in quattro tranche e non, piuttosto, in quattro distinti aumenti; con particolare riguardo alla posizione del lavoratore [OSCURATO:PERSONA], poi, ha evidenziato che con la lettera con la quale veniva attribuito l'aumento di C 50,00 mensili nell'aprile del 2014 veniva precisato che si trattava di un superminirno riassorbibile e quale anticipazione dei futuri aumenti contrattuali. 4.2. con il secondo articolato motivo è denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in ordine alla collocazione del superminimo in busta paga prima e dopo l'assorbimento (Cibi) e al mancato esame del comportamento delle parti e della tardività delle contestazioni (C/b2). La violazione dell'art. 1362 cod. civ. in relazione al comportamento tenuto dalle parti prima e dopo l'assorbimento (C/b3). r.g. n. 7301/2019 La violazione degli artt. 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953 n. 4 e dell'art.50 del c.c.n.l. dell'Industria alimentare del 2012 riferiti alle buste paga dei ricorrenti (C/b4). 4.3. il terzo motivo ha ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 1236 c.c. e dell'art. 2729 c.c. e si deduce che il mancato assorbimento del primo aumento non poteva essere inteso come espressione certa ed univoca della volontà della datrice di lavoro di rinunciarvi in toto tenuto conto del fatto che non è consentito il ricorso alle presunzioni per accertare l'esistenza della volontà di rinunciare ad un diritto; 4.4. con il quarto motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 c.c. e 1362 e ss. c.c. con riferimento al c.c.n.l. industria alimentare e all'ipotesi di piattaforma per il rinnovo del c.c.n.l. industria alimentare del 2016 e la conseguente violazione o falsa applicazione del c.c.n.l. industria alimentare 2012 e precedenti. 4.5. l'ultimo motivo di ricorso, infine, denuncia la violazione dell'art. 360 n. 3 e dell'art. 41 Cost. in quanto l'interpretazione data finirebbe per rendere impossibile per la società di esercitare la scelta di riassorbire superminimi mantenuti dopo il rinnovo del contratto collettivo incidendosi così direttamente sulla libertà per l'impresa di posticipare un suo diritto (quello ad imporre il riassorbimento del superminimo) funzionale alla sua iniziativa economica costituzionalmente garantita. 5. Tanto premesso le censure con le quali è denunciato un vizio di motivazione (primo motivo e secondo motivo punti b1 e b2) sono inammissibili poiché, in applicazione dell'art. 348 ter, ultimo comma, cod.proc.civ., non sono impugnabili per omesso esame di fatti storici le sentenze di secondo grado in ipotesi di c.d. doppia conforme, (cfr., fra le tante, Cass. n. 2922 del 12/11/2019) e peraltro, come è noto, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 col, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 il vizio di motivazione è circoscritto, al di fuori dell'"omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo r.g. n. 7301/2019 contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" nelle note ipotesi della mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, nella motivazione apparente, nella manifesta ed irriducibile contraddittorietà, nella motivazione perplessa od incomprensibile, che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( cfr. per tutte Cass. sez. U.07/04/2014 n. 8053 e più recentemente Cass. n. 23940 del 2017). Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso in esame. 6. Peraltro il secondo motivo di ricorso è formulato in modo promiscuo, denunciando nella rubrica violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell'ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio. Si determina perciò una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (cfr. Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), che nella sostanza contestano l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta volontà della società di non reputare assorbibile il superminimo. 6.1. In particolare, la Corte, dopo aver premesso che il superminimo è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento, ha ritenuto che la circostanza che nel contratto di assunzione o, comunque, con successiva lettera della società, sia stata espressamente prevista una somma a titolo di superminimo e che la stessa sia stata poi aumentata, sempre riportandola nella busta paga sotto la voce superminimo, fosse indicativa della volontà della [OSCURATO:SOCIETA] di avvalersi dell'assorbimento, senza che il non essersene avvalsa in occasione del precedente rinnovo contrattuale con riferimento al rapporto di lavoro degli intimati avesse determinato la formazione di un uso aziendale. 6.2. La Corte ha poi aggiunto che la società con il CCNL dell'ottobre 2012 aveva previsto un aumento retributivo unico ma liquidato in tranches a r.g. n. 7301/2019 scadenze diverse: conseguentemente, il fatto che la liquidazione della prima tranche non sia stata oggetto di alcun assorbimento è indicativo della volontà concludente della società che l'aumento della retribuzione base non debba comportare alcuna diminuzione del supernninimo anche in ordine al pagamento delle tranches successive. 6.3. [OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, ritenuto che, essendo l'aumento retributivo unico anche se pagato in diverse tranches, come ammesso dalla stessa società, il fatto di aver corrisposto integralmente la prima tranche, senza ridurre il superminimo, abbia comportato una rinuncia da parte della ricorrente. 6.4. Tale ricostruzione motivazionale, che tiene specificatamente conto delle posizioni dei singoli lavoratori ricorrenti, non può essere censurata in sede di legittimità atteso che l'interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (sul punto fra le più recenti, Cass. 27 luglio 2020, n. 15967), la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un'altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne è stata privilegiata un'altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018). 6.5. La Corte, basandosi sulla ricostruzione della volontà delle parti in base ai richiamati indici rivelatori, ha escluso l'intenzione della società di procedere all'assorbimento. 6.6. D'altro canto, la sentenza impugnata non si pone nemmeno in contrasto con la presunzione, relativa, connessa all'assorbimento, nel senso che il superminimo si ritiene di solito assorbito dai miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva ovvero per il conseguimento di un inquadramento superiore, sicché in tali evenienze ben può il giudice di merito ritenere superata detta presunzione in base r.g. n. 7301/2019 alle acquisite risultanze istruttorie (fra le altre, Cass. 17/10/2018, n. 26017). 6.7. La Corte esamina accuratamente il comportamento delle parti, valuta le condotte anche successive e radica il cambiamento solo per il futuro dando corpo e contenuto alle condotte tenute coerente anche con una chiara volontà abdicativa della facoltà datoriale di disporre per l'assorbimento dei superminimi. 6.8. Si tratta, all'evidenza, di motivazione che non incorre nelle censure formulate dalla ricorrente circa l'interpretazione del contratto collettivo né tanto meno si pone in contrasto con le norme di legge la cui violazione è denunciata nel terzo e nel quinto motivo. Ben può, come accertato, la rinuncia essere tacita e desumibile, come nella specie è avvenuto, da un comportamento concludente (mancato assorbimento dei superminimi riconosciuti negli aumenti accordati in occasione dei rinnovi contrattuali) (cfr. proprio in tema di superminimo e di prova della deroga al riassorbimento Cass.22/08/2012 n. 14689). Nessuna violazione dell'art.41 Cost. è poi ravvisabile nel fatto che non siano più riassorbibili i superminimi già concessi e con comportamento concludente e per lungo tempo protratto mai compensati con i successivi aumenti contrattuali. 6.9. In definitiva a fronte di una doppia pronuncia conforme la motivazione, congrua e non illogica, è contrastata dalla ricorrente con la mera contrapposizione di una diversa interpretazione, che vorrebbe compensabile la migliore retribuzione (rispetto al minimo contrattuale), concessa a tutti i dipendenti fin dall'inizio del rapporto, con futuri aumenti contrattuali. 7. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto e le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.r.g. n. 7301/2019 Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in C 3.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il rico