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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026

Cassazione n. 17354/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

LE di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato larichiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fattioggetto delle sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello di Bari il 13 ottobre 2021,irrevocabile il 26 febbraio 2022, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.p.r. 309/1990,commesso dal novembre 2013 e fino al dicembre 2014, nonché di altri reati contro ilpatrimonio, tra cui estorsioni e furti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. penn; 2) dalla Corte diappello di Bari il 17 giugno 2022, irrevocabile il 29 gennaio 2023, in relazione al reato di cuiagli artt. 416-bis cod. pen., commesso dal 2005 e permanente sino al 31 maggio 2012; 3)dalla Corte di appello di Bari il 15 ottobre 2015, irrevocabile il 25 ottobre 2016, in relazioneedue ipotesi di reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni;Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta l 16 aprile 2026 sidenunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen.evidenziando che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente e correttamenteconsiderato che i fatti oggetto delle sentenze si inseriscono nel medesimo contesto criminalein cui era inserito il ricorrente e che il collegamento tra i reati emergerebbe dalla lettura dellesentenze di merito;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato, cioè nel caso di specie dall’inizio della partecipazione all’associazione mafiosa,risalente all’anno 2005, e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al più, emergeche i reati sono inseriti nel medesimo contesto criminale (cfr. Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01) ciò considerato che con riferimento allacontinuazione tra il reato associativo e i reati fine quello che rileva è che il singolo il soggettoagente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dalmomento ideativo della prima cioè, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si èdeterminato a fare ingresso nel sodalizio per cui «è configurabile la continuazione tra il reatodi partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi sianostati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nelsodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento dellacostituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 6,n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica della sussistenzadel medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto della costituzione del sodalizioSez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, Zampaglione, Rv. 277914 – 01; Sez. 5, n. 54509del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014,Amato, Rv. 259481 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sonomanifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura chenon è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LE di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il Tribunale di Bari, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato larichiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i fattioggetto delle sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello di Bari il 13 ottobre 2021,irrevocabile il 26 febbraio 2022, in relazione al reato di cui all’art. 74 d.p.r. 309/1990,commesso dal novembre 2013 e fino al dicembre 2014, nonché di altri reati contro ilpatrimonio, tra cui estorsioni e furti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. penn; 2) dalla Corte diappello di Bari il 17 giugno 2022, irrevocabile il 29 gennaio 2023, in relazione al reato di cuiagli artt. 416-bis cod. pen., commesso dal 2005 e permanente sino al 31 maggio 2012; 3)dalla Corte di appello di Bari il 15 ottobre 2015, irrevocabile il 25 ottobre 2016, in relazioneedue ipotesi di reati contro il patrimonio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni;Rilevato che con il ricorso e con la memoria pervenuta l 16 aprile 2026 sidenunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen.evidenziando che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente e correttamenteconsiderato che i fatti oggetto delle sentenze si inseriscono nel medesimo contesto criminalein cui era inserito il ricorrente e che il collegamento tra i reati emergerebbe dalla lettura dellesentenze di merito;Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate inquanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità chel’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primoreato, cioè nel caso di specie dall’inizio della partecipazione all’associazione mafiosa,risalente all’anno 2005, e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, al più, emergeche i reati sono inseriti nel medesimo contesto criminale (cfr. Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01) ciò considerato che con riferimento allacontinuazione tra il reato associativo e i reati fine quello che rileva è che il singolo il soggettoagente abbia avuto una rappresentazione unitaria delle diverse condotte violatrici sin dalmomento ideativo della prima cioè, quanto meno, dal momento in cui lo stesso si èdeterminato a fare ingresso nel sodalizio per cui «è configurabile la continuazione tra il reatodi partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi sianostati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nelsodalizio, non essendo necessario che tale programmazione sia avvenuta al momento dellacostituzione dello stesso» (Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023, Sallaj, Rv. 285369 – 01; Sez. 6,n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 – 01; nel senso che la verifica della sussistenzadel medesimo disegno criminoso deve fare riferimento all'atto della costituzione del sodalizioSez. 1, n. 1613 del 18/09/2019, dep. 2020, Zampaglione, Rv. 277914 – 01; Sez. 5, n. 54509del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334 – 02; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014,Amato, Rv. 259481 – 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sonomanifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura chenon è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv280601);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
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