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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 24178/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PPI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 2560/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 20/06/2022 R.G.N. 2774/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 677/2023Numero di raccolta generale 24178/2026Data pubblicazione 28/07/20261. [OSCURATO:PERSONA], assistente sociale, agiva innanzi alTribunale di Benevento nei confronti del Comune di Morconeper ottenere: l’accertamento dell’esistenza di un rapporto dilavoro subordinato con condanna al pagamento delle differenzeretributive; la conversione dei rapporti a termine in rapporto atempo indeterminato; il riconoscimento dell’indennizzo ex art.32 legge n. 183/2010;il risarcimento del danno da ingiustificatoanticipato recesso.

Deduceva: di aver lavorato da marzo 2003a dicembre 2013 senza soluzione di continuità alle dipendenzedell’[OSCURATO:PERSONA] B04 (oggi B05) di cui il Comune diMorcone è capofila; che il rapporto veniva formalizzato facendoricorso a varie tipologie di contratti di lavoro; che, condetermina n.42/2003, veniva dichiarata vincitrice dellaselezione pubblica per il conferimento di incarichi dicollaborazione per il profilo di assistente sociale/antenna; che ilComune, in data 24.3.2003 aveva formalizzato “convenzioneper incarico professionale” per 30 ore settimanali consuccessive proroghe; di avere poi ricevuto comunicazione direcesso, giustificata dall’Ente in ragione della mancatasottoscrizione della proposta conciliativa predispostaunilateralmente dal datore, proposta di cui contestaval’efficacia.2.

Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso,dichiarando la natura subordinata del rapporto di lavoro econdannando il Comune al pagamento delle differenzeretributive (relative al profilo D1 CCNL [OSCURATO:PERSONA] eAutonomie locali) fino all’interruzione del rapporto.

Respingevale richieste di conversione e di carattere risarcitorio.3.

La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, confermata nel resto, dato atto dellaNumero registro generale 677/2023rinuncia del Comune al proprio appello principale, con attoN umero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 24178/2026regolarmente notificato alla controparte, dichiaravDaa ta pubblicazione 28/07/2026inammissibile l’appello principale, e accoglieva l’appelloincidentale tardivo proposto dalla lavoratrice, riconoscendo allastessa, in parziale riforma della sentenza impugnata, il dirittoall’indennizzo ex art. 32 legge n. 183/2020 pari a 12 mensilitàdell’ultima retribuzione globale di fatto, e al risarcimento deldanno da commisurarsi alle retribuzioni dovute per unaprestazione pari a 108 ore mensili con decorrenza dal16.4.2012 fino al 31.12.2016, con corrispondente condanna delComune al relativo pagamento.4.

Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre ilComune con cinque motivi; resiste con controricorso lalavoratrice.Ragioni della decisione1.

L’amministrazione ricorrente denuncia, con il primomotivo, error in procedendo per violazione e falsa applicazionedell’art. 334 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.); con il secondo motivodenuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c. (art.360, n. 3, c.p.c.)2.

Con tali connessi motivi sostiene che la Corte d'Appelloha erroneamente respinto l'eccezione di inammissibilitàdell'appello incidentale tardivo proposto da controparte, perchéil principio secondo cui la rinuncia all'appello principale nondetermina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale èapplicabile nel caso in cui l'impugnazione incidentale sia stataproposta prima della rinuncia, ma non nel caso (come quello inesame) in cui la rinuncia all'impugnazione principale siaintervenuta prima ancora della proposizione dell'appelloincidentale tardivo.Numero registro generale 677/20233.

I motivi sono fondati.

Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 24178/20264.

Rileva preliminarmente il Collegio che essi risultanDoa ta pubblicazione 28/07/2026rispettosi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., perché sintetizzano ilcontenuto degli atti processuali pertinenti e la loro successione,e forniscono adeguate indicazioni sulla localizzazione medianterichiamo alle produzioni documentali effettuate.5.

Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale harichiamato i principi di cui a Cass.

S.U. n. 8925/2011 circal’inapplicabilità dell’inefficacia dell’impugnazione incidentaletardiva (di cui all’art. 334 c.p.c.) nell’ipotesi di rinunciaall’impugnazione principale, poiché, non potendo la partedestinataria della rinuncia opporsi all'iniziativa avversaria,l'ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelledell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazioneprincipale finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazioneincidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnanteprincipale.6.

Tuttavia, tali principi sono stati espressi in relazione a uncaso in cui la rinuncia all’appello principale aveva seguito laproposizione dell’appello incidentale tardivo, sicchéeffettivamente, in tal modo, a processo instaurato e conimpugnazioni contrapposte già radicate, a uno dei contendentiverrebbe data la possibilità di farlo estinguere, con effetto inultima analisi contrario alla necessaria posizione paritaria dellecontroparti.7.

Ma (come osservato in situazione processuale analoga daCass. n. 27631/2022, cui il Collegio intende dare continuità ela cui motivazione si richiama) il caso di specie è diverso, inquanto qui l’appello incidentale tardivo è stato proposto dopola rinuncia all’appello principale e dunque, per certi versi, laconsiderazione da fare è diametralmente opposta, non potendoNumero registro generale 677/2023divenire arbitro del giudizio chi, non proponendo appelloN umero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 24178/2026tempestivo e così mostrando di far dipendere la propriDaa ta pubblicazione 28/07/2026impugnazione dell’appello altrui, non può poi proporre appellotardivo quando il gravame altrui sia già stato rinunciato.8.

D’altra parte, la rinuncia opera ipso iure e produceimmediatamente l’effetto estintivo, seppure dichiaratosuccessivamente, senza necessità non solo di accettazione, maanche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta inessere mancavano parti “costituite” cui la stessa dovesseessere comunicata ai sensi dell’art. 306 c.p.c.

È quindi evidente,stante l’effetto ex tunc della rinuncia stessa, per quanto daregolare con provvedimento che ne accerti i presupposti (art.306, comma 3, c.p.c.) e dirima eventuali profili consequenziali,l’impossibilità di introdurre un appello incidentale tardivorispetto ad un processo di appello estinto, in quanto a quelpunto rispetto alla sentenza di primo grado si forma unintangibile giudicato formale.9.

Deve dunque ribadirsi il principio di diritto secondo cui:l'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunziaall'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnanteprincipale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio; tale principionon trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'appelloincidentale tardivo sia stato proposto dopo la rinunziadell'appello principale, ove l'impugnazione va ritenutainammissibile per il duplice rilievo che la rinunzia produce uneffetto estintivo ipso iure e immediato e che, conconsiderazione diametralmente opposta a quella precedente,non può divenire arbitro del giudizio chi ha proposto appellonon solo intempestivamente, ma anche dopo la rinunziaall'impugnazione principale.10.

Tutto ciò comporta la cassazione senza rinvio dNeulmlaer o registro generale 677/2023Numero sezionale 3211/2026sentenza impugnata nella parte con cui è stato accolto l’aNupmpereo ldlio ra ccolta generale 24178/2026incidentale e parzialmente riformata la sentenza di primDoa ta pubblicazione 28/07/2026grado, perché il processo non doveva addivenire a quelladecisione di merito, non potendo quell’appello incidentaleessere proposto (art. 382, comma 3, u.p., c.p.c.).11.

Segue di diritto (art. 336, comma 1, c.p.c.) lacaducazione della pronuncia sulle spese effettuata in appello,così come la stabilizzazione definitiva della sentenza di primogrado, anche in punto spese.12.

La presente pronuncia processuale osta all’esame delterzo motivo di ricorso per cassazione (con il quale è dedottaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 2126 c.c. inmateria di risarcimento dei danni per risoluzione anticipata delrapporto di lavoro a termine), del quarto motivo (con il quale èdedotto omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti in relazione alle ragioni addotte nellacomunicazione di recesso), del quinto motivo (con il quale sideduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 T.U. n.165/2001, della Direttiva 1999/70/CE, degli artt. 1223, 1226,2043 e 2697 c.c., dei principi in materia di risarcimento danni).13.

Restano da regolare le spese dell’appello e dellacassazione, che si ritiene giustificato compensareintegralmente tra le parti, atteso che la pronuncia di legittimitàche ha espresso i principi qui applicati è successiva allapronuncia di appello impugnata.

P.Q.MNumero registro generale 677/2023La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei sensi di cui inN umero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 24178/2026motivazione, assorbiti gli altri.

Cassa senza rinvio la sentenzaDa ta pubblicazione 28/07/2026impugnata perché la causa non poteva essere proseguita.Compensa le spese del giudizio di appello e del presentegiudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PPI;- controricorrente –avverso la sentenza n. 2560/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 20/06/2022 R.G.N. 2774/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 677/2023Numero di raccolta generale 24178/2026Data pubblicazione 28/07/20261. [OSCURATO:PERSONA], assistente sociale, agiva innanzi alTribunale di Benevento nei confronti del Comune di Morconeper ottenere: l’accertamento dell’esistenza di un rapporto dilavoro subordinato con condanna al pagamento delle differenzeretributive; la conversione dei rapporti a termine in rapporto atempo indeterminato; il riconoscimento dell’indennizzo ex art.32 legge n. 183/2010;il risarcimento del danno da ingiustificatoanticipato recesso. Deduceva: di aver lavorato da marzo 2003a dicembre 2013 senza soluzione di continuità alle dipendenzedell’[OSCURATO:PERSONA] B04 (oggi B05) di cui il Comune diMorcone è capofila; che il rapporto veniva formalizzato facendoricorso a varie tipologie di contratti di lavoro; che, condetermina n.42/2003, veniva dichiarata vincitrice dellaselezione pubblica per il conferimento di incarichi dicollaborazione per il profilo di assistente sociale/antenna; che ilComune, in data 24.3.2003 aveva formalizzato “convenzioneper incarico professionale” per 30 ore settimanali consuccessive proroghe; di avere poi ricevuto comunicazione direcesso, giustificata dall’Ente in ragione della mancatasottoscrizione della proposta conciliativa predispostaunilateralmente dal datore, proposta di cui contestaval’efficacia.2. Il Tribunale accoglieva parzialmente il ricorso,dichiarando la natura subordinata del rapporto di lavoro econdannando il Comune al pagamento delle differenzeretributive (relative al profilo D1 CCNL [OSCURATO:PERSONA] eAutonomie locali) fino all’interruzione del rapporto. Respingevale richieste di conversione e di carattere risarcitorio.3. La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, confermata nel resto, dato atto dellaNumero registro generale 677/2023rinuncia del Comune al proprio appello principale, con attoN umero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 24178/2026regolarmente notificato alla controparte, dichiaravDaa ta pubblicazione 28/07/2026inammissibile l’appello principale, e accoglieva l’appelloincidentale tardivo proposto dalla lavoratrice, riconoscendo allastessa, in parziale riforma della sentenza impugnata, il dirittoall’indennizzo ex art. 32 legge n. 183/2020 pari a 12 mensilitàdell’ultima retribuzione globale di fatto, e al risarcimento deldanno da commisurarsi alle retribuzioni dovute per unaprestazione pari a 108 ore mensili con decorrenza dal16.4.2012 fino al 31.12.2016, con corrispondente condanna delComune al relativo pagamento.4. Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre ilComune con cinque motivi; resiste con controricorso lalavoratrice.Ragioni della decisione1. L’amministrazione ricorrente denuncia, con il primomotivo, error in procedendo per violazione e falsa applicazionedell’art. 334 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.); con il secondo motivodenuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 334 c.p.c. (art.360, n. 3, c.p.c.)2. Con tali connessi motivi sostiene che la Corte d'Appelloha erroneamente respinto l'eccezione di inammissibilitàdell'appello incidentale tardivo proposto da controparte, perchéil principio secondo cui la rinuncia all'appello principale nondetermina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale èapplicabile nel caso in cui l'impugnazione incidentale sia stataproposta prima della rinuncia, ma non nel caso (come quello inesame) in cui la rinuncia all'impugnazione principale siaintervenuta prima ancora della proposizione dell'appelloincidentale tardivo.Numero registro generale 677/20233. I motivi sono fondati. Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 24178/20264. Rileva preliminarmente il Collegio che essi risultanDoa ta pubblicazione 28/07/2026rispettosi dell’art. 366, n. 6, c.p.c., perché sintetizzano ilcontenuto degli atti processuali pertinenti e la loro successione,e forniscono adeguate indicazioni sulla localizzazione medianterichiamo alle produzioni documentali effettuate.5. Tanto premesso, si osserva che la Corte territoriale harichiamato i principi di cui a Cass. S.U. n. 8925/2011 circal’inapplicabilità dell’inefficacia dell’impugnazione incidentaletardiva (di cui all’art. 334 c.p.c.) nell’ipotesi di rinunciaall’impugnazione principale, poiché, non potendo la partedestinataria della rinuncia opporsi all'iniziativa avversaria,l'ipotetica assimilazione di tale ipotesi a quelledell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazioneprincipale finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazioneincidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnanteprincipale.6. Tuttavia, tali principi sono stati espressi in relazione a uncaso in cui la rinuncia all’appello principale aveva seguito laproposizione dell’appello incidentale tardivo, sicchéeffettivamente, in tal modo, a processo instaurato e conimpugnazioni contrapposte già radicate, a uno dei contendentiverrebbe data la possibilità di farlo estinguere, con effetto inultima analisi contrario alla necessaria posizione paritaria dellecontroparti.7. Ma (come osservato in situazione processuale analoga daCass. n. 27631/2022, cui il Collegio intende dare continuità ela cui motivazione si richiama) il caso di specie è diverso, inquanto qui l’appello incidentale tardivo è stato proposto dopola rinuncia all’appello principale e dunque, per certi versi, laconsiderazione da fare è diametralmente opposta, non potendoNumero registro generale 677/2023divenire arbitro del giudizio chi, non proponendo appelloN umero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 24178/2026tempestivo e così mostrando di far dipendere la propriDaa ta pubblicazione 28/07/2026impugnazione dell’appello altrui, non può poi proporre appellotardivo quando il gravame altrui sia già stato rinunciato.8. D’altra parte, la rinuncia opera ipso iure e produceimmediatamente l’effetto estintivo, seppure dichiaratosuccessivamente, senza necessità non solo di accettazione, maanche di notificazione, in quanto quando essa è stata posta inessere mancavano parti “costituite” cui la stessa dovesseessere comunicata ai sensi dell’art. 306 c.p.c. È quindi evidente,stante l’effetto ex tunc della rinuncia stessa, per quanto daregolare con provvedimento che ne accerti i presupposti (art.306, comma 3, c.p.c.) e dirima eventuali profili consequenziali,l’impossibilità di introdurre un appello incidentale tardivorispetto ad un processo di appello estinto, in quanto a quelpunto rispetto alla sentenza di primo grado si forma unintangibile giudicato formale.9. Deve dunque ribadirsi il principio di diritto secondo cui:l'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunziaall'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnanteprincipale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio; tale principionon trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'appelloincidentale tardivo sia stato proposto dopo la rinunziadell'appello principale, ove l'impugnazione va ritenutainammissibile per il duplice rilievo che la rinunzia produce uneffetto estintivo ipso iure e immediato e che, conconsiderazione diametralmente opposta a quella precedente,non può divenire arbitro del giudizio chi ha proposto appellonon solo intempestivamente, ma anche dopo la rinunziaall'impugnazione principale.10. Tutto ciò comporta la cassazione senza rinvio dNeulmlaer o registro generale 677/2023Numero sezionale 3211/2026sentenza impugnata nella parte con cui è stato accolto l’aNupmpereo ldlio ra ccolta generale 24178/2026incidentale e parzialmente riformata la sentenza di primDoa ta pubblicazione 28/07/2026grado, perché il processo non doveva addivenire a quelladecisione di merito, non potendo quell’appello incidentaleessere proposto (art. 382, comma 3, u.p., c.p.c.).11. Segue di diritto (art. 336, comma 1, c.p.c.) lacaducazione della pronuncia sulle spese effettuata in appello,così come la stabilizzazione definitiva della sentenza di primogrado, anche in punto spese.12. La presente pronuncia processuale osta all’esame delterzo motivo di ricorso per cassazione (con il quale è dedottaviolazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 2126 c.c. inmateria di risarcimento dei danni per risoluzione anticipata delrapporto di lavoro a termine), del quarto motivo (con il quale èdedotto omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti in relazione alle ragioni addotte nellacomunicazione di recesso), del quinto motivo (con il quale sideduce violazione e falsa applicazione dell’art. 36 T.U. n.165/2001, della Direttiva 1999/70/CE, degli artt. 1223, 1226,2043 e 2697 c.c., dei principi in materia di risarcimento danni).13. Restano da regolare le spese dell’appello e dellacassazione, che si ritiene giustificato compensareintegralmente tra le parti, atteso che la pronuncia di legittimitàche ha espresso i principi qui applicati è successiva allapronuncia di appello impugnata. P.Q.MNumero registro generale 677/2023La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso nei sensi di cui inN umero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 24178/2026motivazione, assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenzaDa ta pubblicazione 28/07/2026impugnata perché la causa non poteva essere proseguita.Compensa le spese del giudizio di appello e del presentegiudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]