CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 17610/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o ex art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen. conseguente alla proposizione di ricorso del Procuratore della Repubblica di Massa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05TW8BQ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza pronunciata in data 19/02/2026 della Corte di cassazione Seconda sezione penale; visti gli atti e la nota presidenziale che ha evidenziato la ricorrenza di errore materiale incorso nel dispositivo della decisione; preso atto che il procedimento viene trattato nelle forme del rito de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Massa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Nel dispositivo della decisione, il ricorrente - ancorchè parte pubblica - veniva erroneamentecondannato al pagamento delle spese processuali in violazione del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. 2. L'errore materiale veniva rilevato d'ufficio in data 11/05/2026 ed in pari data, a norma dell'art. 625-bis, comma 3, cod. proc. pen., veniva fissata la presente udienza per provvedere de plano alla correzione del ruolo d'udienza attraverso l'eliminazione, nel dispositivo di decisione, della disposta condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Premesso che ricorrono i presupposti per la correzione del rilevato errore materiale, che non è decorso il termine di novanta giorni dalla deliberazione e che la sentenza che ha definito il procedimento non risulta ancora depositata P.Q. P.Q.M