CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 08666/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ORDINANZA sul ricorso 33208/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; - resistente - avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 26/09/2019; F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 33208/2019 Numero sezionale 2805/2021 Numero di raccolta generale 8666/2022 Data pubblicazione 17/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, originario del [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato il decreto del Tribunale di Campobasso, comunicato il 26 settembre 2019, che ne rigettava l’opposizione proposta avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. 2. – L’intimato Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – In via preliminare ed assorbente (ciò che esime il Collegio di dar contezza dei motivi di ricorso), il ricorso deve esser dichiarato inammissibile per mancanza di valida procura speciale ai sensi dell’art.365 c.p.c. (e a prescindere, dunque, dalle ulteriori specifiche previsioni dettate dall’art. 35-bis del d.lgs. n. 25/2008). Infatti, la procura alle liti, allegata al ricorso, è priva di qualsivoglia indicazione in ordine al decreto impugnato (potendosi solo leggere: “[… ] nei confronti di Ministero dell’Interno – Commissione territoriale Campobasso”) E contiene espressioni incompatibili con la proposizione del ricorso per cassazione siccome riferibili ad un giudizio di merito (“… in qualsiasi sua ulteriore fase, anche di riassunzione, precetto, esecuzione forzata, concedendo tutti i poteri e facoltà di legge, ivi compresi quelli di chiamare terzi in causa, transigere, intervenire in ogni giudizio, sia cognitivo, sia esecutivo, rinunciare agli atti etc.”).F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c c a 5 9 2 f 0 2 9 0 5 6 0 3 0 0 d b c c 4 5 f 1 b 6 7 e c e Numero registro generale 33208/2019 Numero sezionale 2805/2021 Numero di raccolta generale 8666/2022 Tale tipo di procura, estesa non al margine o in calce del ricorso, Data pubblicazione 17/03/2022 bensì su un foglio separato e materialmente congiunto a quello, non è una procura speciale, poiché affatto generica e non specificamente riferibile al provvedimento impugnato. L’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere “inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art.83 c.p.c. comma 2, contenga espressioni generiche ed incompatibili con la specialità richiesta per la proposizione dell’impugnazione in cassazione” (Cass. n. 1525/2020). 2. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, in ragione dell’assenza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 11 novembre 2021. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : T R A V A G L I N O G I A C O M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A