CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 05242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl [OSCURATO:PERSONA], delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15492/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 1997/2023 emessa da Corte di appello di Napoli. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Numero registro generale 15492/2023 Numero sezionale 168/2026 Numero di raccolta generale 5242/2026 Data pubblicazione 09/03/2026 Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del controricorrente. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2026 dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] registro generale 15492/2023 Numero sezionale 168/2026 Numero di raccolta generale 5242/2026 Data pubblicazione 09/03/2026