CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 39534/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso letta la memoria del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per "l'integrale accoglimento" del ricorso Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 15/10/2021 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale cittadino, all'esito del giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla ricettazione di un'autovettura. [OSCURATO:PERSONA], infatti, era stato rinvenuto a bordo di un'autovettura Autobianchi Y10 priva di assicurazione e di certificato di proprietà - poi risultata provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - e recante le targhe di veicolo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte territoriale, deducendo tre motivi di impugnazione: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente, ed in particolare in ordine al riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato, essendo il Travagliante solo il conducente di una vettura che intendeva acquistare, ed avendo lo stesso sin da subito riferito di aver ricevuto il veicolo dalla Recupero. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. ed alla determinazione pena inflitta, non avendo tenuto conto il giudice di merito del carattere risalente dei precedenti penali del ricorrente, sicuramente coperti da amnistia. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso anche che vi ostavano solo due precedenti penali del 1978 e del 1979 in ordine ai quali nel giudizio di esecuzione il pubblico ministero si era espresso favorevolmente rispetto alla richiesta di ritenerli unificati dalla continuazione, sicché come unico precedente non sarebbero stati di ostacolo al beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile in quanto, all'esito del giudizio abbreviato chiesto dallo stesso ricorrente, questi è stato riconosciuto colpevole della ricettazione dell'autovettura di provenienza illecita, provenienza della quale veniva ritenuto consapevole in considerazione delle vistose anomalie che la stessa presentava: non solo una targa del 1986 apposta su vettura molto più recente ma, soprattutto, la mancanza di carta di circolazione e di RCA, in ordine alla quale non aveva fornito adeguate giustificazioni, non avendo nemmeno indicato il notaio che, a suo dire, avrebbe custodito la carta di circolazione per curare il passaggio di proprietà del veicolo. L'atto di appello del Travagliante non si è confrontato con tale motivazione, così incorrendo nel vizio di aspecificità laddove non ha chiarito perché avesse circolato a bordo di veicolo privo di carta di circolazione, né dove questa si trovasse. In particolare, insistendo nella versione secondo cui la carta sarebbe stata custodita presso un notaio, l'atto di appello- al pari del ricorso per cassazione in esame - ancora non indicava quale fosse il notaio al quale la carta sarebbe stata affidata. Alcuna violazione di legge, né vizio di motivazione, pertanto, può riconoscersi nella sentenza impugnata, le cui argomentazioni, come è noto, si integrano a vicenda con quelle della sentenza di primo grado, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 2666170). 3.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto implicano censure di merito non deducibili in questa sede. Senza incorrere in alcun vizio logico, infatti, la sentenza impugnata ha escluso l'invocata attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. in considerazione del valore non modico del bene oggetto di ricettazione. Analogamente, va rilevato che la sentenza di primo grado aveva negato le attenuanti generiche perchè "non giustificate né dai precedenti, né dall'entità del fatto", in coerenza con la giurisprudenza di questa corte di legittimità secondo cui la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 26646001). Allo stesso modo, senza incorrere in vizi logici o giuridici la Corte territoriale ha riconosciuto la congruità del trattamento sanzionatorio disposto dal primo giudice "tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare della intensità del dolo". A tal proposito, giova ricordare che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 27124301), ipotesi che non ricorre nel caso di specie, sicché deve ritenersi ampiamente sufficiente a soddisfare l'onere motivazionale il riferimento all'intensità del dolo ed agli altri criteri di cui all'art. 133 cod. pen. 3.3. L'ultimo motivo di ricorso, infine, è manifestamente infondato, in quanto correttamente il giudice dell'appello ha rilevato che le risultanze del certificato del casellario giudiziale, dalle quali emergeva che il Travagliante aveva già beneficiato due volte della sospensione condizionale della pena, non consentivano un'ulteriore applicazione del beneficio, in coerenza con il disposto dell'art. 164 cod.pen.: pur trattandosi di precedenti remoti in ordine ai quali si assume che nel giudizio di esecuzione anche il pubblico ministero avesse espresso parere favorevole alla richiesta di ritenerli unificati dalla continuazione, dalla stessa prospettazione del ricorrente emerge che, nel difetto di una pronuncia sul punto, al momento della sentenza si trattava comunque di due precedenti, come tali ostativi ad un'ulteriore riconoscimento del beneficio 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro