CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15946/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1960;nel procedimento a carico dei medesimi;avverso la ordinanza del 25.09.2025 della Corte di appello di Napoli;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La corte di appello di Napoli quale giudice dell’esecuzione è statoadito da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la revoca o sospensionedell’ingiunzione a demolire n. 21/24 RESA emessa dalla Procura Generale dellaCorte di appello di Napoli e, a seguito di parere del P.G e dopo avere sentito leparti, ha respinto l’istanza.2. Avverso la ordinanza sopra indicata del tribunale, propongonoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante il propriodifensore, proponendo quattro motivi di impugnazione.3. Con il primo motivo deducono vizi di violazione di legge e dimotivazione. La Corte a fronte di una parziale difformità da titolo ediliziorealizzata, avrebbe dovuto demandare al comune di Poggiomarino il compito dichiarire se l’immobile poteva ottenere una autorizzazione in sanatoria posto chesarebbe stata avanzata istanza di accertamento di conformità edilizia il 5 marzodel 2025 senza che nessuna decisione sia intervenuta.4. Con il secondo motivo deducono il vizio di violazione di legge Iricorrenti, proprietari dal 2018 /2019 rispetto ad opere abusive anteriori, sisarebbero attivati per rendere le stesse conformi agli strumenti urbanistici. Eprecisato che in assenza di piani di recupero sarebbe scattata dal 2004 laristrutturazione libera previa demolizione e ricostruzione con ampliamento al30% rispetto al volume esistente si osserva che l’intervento realizzato sarebbe diparziale difformità dal titolo edilizio rilasciato con concessione edilizia n. 203/90.Il Comune di Poggiomarino potrebbe emettere una decisione favorevole.5. Con il terzo motivo deducono la illogicità e contraddittorietà dellamotivazione per i motivi sopra esposti.6. Con il quarto motivo deducono che l’opera soddisfa bisognifamiliari e la famiglia non dispone di altra soluzione abitativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi tre motivi sono omogenei e devono essere esaminaticongiuntamente afferendo nella sostanza al tema della necessaria istruttoria dasvolgersi da parte del giudice dell’esecuzione a fronte di istanza di conformitàedilizia ancora pendente.1.1. L’opera alla luce anche della ordinanza impugnata consiste in unoriginario fabbricato che una concessione edilizia del 1990 consentiva diristrutturare previa demolizione e ricostruzione con pari altezze. Il manufattooriginario consistente solo in piano terra si sarebbe dovuto trasformare in unacostruzione di due piani, piano terra e primo piano rispettosa delle originariaaltezze. Tuttavia venne realizzato un solo piano. E con una altezza di 4 metri chenel disegno complessivo di quanto autorizzato, per totali 5,9 metri, non potevacertamente inserirsi nel titolo autorizzativo nemmeno in parte. Si trattavadunque, a rigore, di opera in totale difformità da quanto realizzato. Nelfrattempo la concessione del 1990 evidentemente decadeva a fronte di nuoviinterventi edilizi del 2004, oggetto della condanna cui è correlato l’ordine didemolizione in discussione: in particolare si è realizzato un nuovo piano al disopra dell’unico piano eseguito in relazione alla concessione del 1990 ancheesso abusivo per quanto prima indicato. Si accertava alfine la ultimazioneresidenziale del piano in sopraelevazione.1.2. Seguiva secondo l’ordinanza, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la richiesta disanatoria ex art. 36 bis del cd. DL salva casa e rispetto al formato silenzioassenso seguiva un provvedimento di autoannullamento comunale dello stessocon cui si evidenziava che la concessione del 1990 al tempo dei lavori diprosecuzione era ormai scaduta.1.3. Sul punto il giudice ha congruamente richiamato principi per cui afronte della decadenza del titolo l’opera realizzata dopo è del tutto abusiva qualeintervento in totale assenza della concessione. Ha aggiunto che lasopraelevazione contemplata con la sentenza di condanna integra una nuovaopera non sanabile ex art. 36 bis citato. Non risultano poi pratiche di sanatoriapendenti e lo stesso comune ha escluso la sanabilità delle opere. Il giudice haanche escluso ogni violazione del principio di proporzionalità a fronte dellenumerose e ripetute violazioni, non solo edilizie, realizzate nel tempo dairicorrenti, anche mediante violazioni di sigilli. Per cui essi erano assolutamenteconsapevoli della abusività dell’opera. Tra la condanna, irrevocabile nel 2010 e laingiunzione a demolire contestata, del 2025, decorrevano ben 15 anni e inprecedenza il comune già emetteva una propria ordinanza di demolizione del2004 e notificata agli interessati, che quindi per un lungo arco di tempo si eranodisinteressati dal ricercare soluzioni abitative alternative.1.4. La predetta circostanza della notifica della ordinanza comunale didemolizione potrebbe a rigore sancire la acquisizione definitiva dell’opera alpatrimonio comunale, seppur ad oggi non rilevata dai giudici, con conseguentedeficit dei ricorrenti quanto alla legittimazione ad interloquire in relazione allasanatoria dell’opera.2. Appare evidente che alla luce del suesposto quadro, che non trovaconfutazione adeguata da parte della difesa, tantomeno mediante allegazione diopposta documentazione, la decisione contestata è legittima e coerente, priva diogni vizio. In linea del resto con i seguenti principi:1) in tema di reati edilizi, l'Autorità giudiziaria, nel dare esecuzioneall'ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l'unica abitazionefamiliare, è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dallagiurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU, 21/04/2016,Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e della Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c.Lituania, a condizione che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, inmodo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto. (In motivazione, laCorte ha precisato che tali fatti, ove allegati dall'autore dell'abuso, non possonodipendere dalla sua inerzia ovvero dalla volontà sua o del destinatariodell'ordine, non potendo il condannato lucrare sul tempo inutilmente trascorsodalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l'ingiunzione a demoliretrova causa proprio dalla sua inerzia). (Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023,Esposito, Rv. 284627 - 01);2) la valutazione di un'opera edilizia abusiva va effettuata con riferimentoal suo complesso, non potendosi considerare separatamente i suoi singolicomponenti, (Sez. 3, n. 4048 del 06/11/2002 Cc. (dep. 29/01/2003 ) Rv.223365 - 01). In altri termini, il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essereeluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opereche concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllopreventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale.L'opera deve essere infatti considerata unitariamente nel suo complesso, senzache sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singolicomponenti e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva(Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011 (dep.2012), Rv. 252125; Sez. 3 n. 34585 del22/4/2010, non massimata; Sez. 3, n. 20363 del 16/3/2010, Rv. 247175; Sez.3, n. 4048 del 6/11/2002 (dep. 2003), Rv. 223365). Consegue che lavalutazione dell'opera, ai fini della individuazione del regime abilitativoapplicabile, deve riguardare il risultato dell'attività edificatoria nella suaunitarietà, non potendosi considerare separatamente i singoli componenti ( daultimo Sez. 3, n. 21192 del 04/04/2023 Ud. (dep. 18/05/2023 ) Rv. 284626 –01). (cfr. anche e amplius in motivazione Sez. 3, Sentenza n. 119 del 2026 nonmassimata) Nel caso di specie, per quanto sopra osservato, a rigore è abusivol’intero edificio, atteso che anche l’originaria creazione di un solo piano per ben 4metri rispetto a 5,9 originari in luogo della autorizzata demolizione ericostruzione, con creazione di 2 piani entro i 5,9 metri originari e preesistenti dialtezza, integra una opera del tutto difforme da quanto autorizzato e quindiun’opera nuova priva di titolo edilizio. La difformità totale si verifica allorché sicostruisca un "aliud pro alio" e ciò è riscontrabile allorché i lavori eseguititendano a realizzare opere non rientranti tra quelle consentite, che abbiano –come nel caso in parola circa i primi interventi - una loro autonomia e novità,oltre che sul piano costruttivo, anche su quello della valutazione economico-sociale. In correlazione a ciò rileva l’ulteriore principio, eppur non citato inordinanza, per cui in tema di reati edilizi, la sopraelevazione di una costruzionerealizzata "sine titulo" e non sanzionata costituisce ripresa dell'attività criminosaoriginaria, integrante, in quanto tale, un nuovo reato, sicché l'ordine didemolizione seguito alla condanna del soggetto che se n'è reso autore afferisceall'intero manufatto abusivo e, nel caso in cui sia stata presentata e pendaancora istanza di condono in relazione alla parte dell'immobile inizialmenteedificata, questa non sarà sanabile, al pari della successiva sopraelevazione.(Sez. 3, n. 10054 del 22/01/2025, Rv. 287658 - 01);3) per il reato di cui all’art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, qualequello qui in esame, non è ammessa la sanatoria dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380del 2001 nella formulazione del cosiddetto decreto [OSCURATO:PERSONA] (d.l. 29 maggio2024, n. 9, convertito con modifiche dalla legge 24 luglio 2024, n. 105), che haoggetto solo le difformità parziali che integrino eventualmente la violazionedell’art. 44 lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001. Questa Corte ha già avuto modo dichiarire che l’ambito applicativo dell’art. 36-bis d.P.R. 380 del 2001, comenovellato, ha una portata limitata, prevedendo che solo le violazioni ediliziederivanti da parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazionecertificata di inizio attività, nonché conseguenti ad assenza o difformità dallasegnalazione certificata di inizio attività e a variazioni essenziali ai sensi dell’art.32 d.P.R. 380 del 2001, possono essere regolarizzate, qualora risultino conformiai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento dellarealizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazionedella domanda (Sez. 3, Sentenza n. 34813 del 2025 non massimata; Sez. 3, n.16689 del 06/05/2025, Lanzi, non mass.);4) costituisce espressione di un orientamento consolidato di questa Corte, ilprincipio secondo cui è da riconoscersi al giudice un potere-dovere di valutazionedel titolo abilitativo finalizzato, non tanto ad una valutazione di legittimitàprodromica all'eventuale disapplicazione, quanto piuttosto, e precipuamente, aduna verifica della sussistenza effettiva dei presupposti, di fatto e di diritto, daiquali dipende l'estinzione del reato (fra le tante Sez. 3, n. 27977de1 4/4/2019,;Sez. 3, n. 46477 del 13/7/2017, Rv. 273218; Sez. 3, n. 26144 del 22/4/2008.Papa, Rv. 240728; Sez. 3 n. 23080 del 16/4/2008,);5). quanto alla tesi difensiva, citata ma respinta in ordinanza, secondo laquale la formazione del titolo sanante, per silenzio assenso in ragione deldecorso del termine dalla domanda in assenza di provvedimenti dell'autoritàamministrativa determinerebbe la caducazione dell'ordine di demolizione, senzala possibilità di autoannullamento, come invece in concreto intervenuto, siccomefuori termine, è sufficiente osservare, e occorre ribadirlo, che al di là dellatematica dei termini amministrativi previsti ai sensi della L. 241/90 per interventideterminati di autoannullamento, rileva in questa sede, piuttosto, il principio percui il giudice penale ha il potere dovere di sindacare la legittimità del titolo: sullabase di tale fondamentale principio, deve ribadirsi innanzitutto, che la predettatesi difensiva circa la avvenuta formazione, comunque, del silenzio assenso e, insostanza, la non disapplicabilità di tale atto, finisce per riproporre posizioniancorate ai principi della Sezioni Unite Giordano (n. 3 del 31/1/1987, Rv.175115) che da decenni la giurisprudenza ordinaria e amministrativa haabbandonato, sostenendo invece che l'incidenza del provvedimentoamministrativo su un reato già commesso impone al giudice penale di"controllare, pieno iure, la sussistenza dei presupposti per la sua emanazione edei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto eserciziodel potere di rilascio" ( Sez. 3, n. 9331 del 21/11/2023,). In altri termini, la tesidi cui alla difesa e citata in ordinanza, della avvenuta quanto insuperabilematurazione del silenzio assenso anche in eventuale assenza dei requisiti dilegge, appare fuorviante ed eccentrica rispetto alla consolidata giurisprudenza dilegittimità, secondo cui le verifiche del giudice penale in materia diconsumazione di reati edilizi come anche della loro eventuale estinzione persanatoria, non implicano anche la potenziale "disapplicazione" degli eventualititoli amministrativi intervenuti ab origine rispetto all'edificazione ovverosopravvenuti poi "a sanatoria", bensì impongono un più ampio e complessovaglio di conformità della fattispecie concreta rispetto ai requisiti urbanistici e/odi sanatoria stessa; cosicchè, l'esito negativo di tali accertamenti non determina,anche in presenza di provvedimenti autorizzativi o di sanatoria rilasciati(tantomeno per silenzio assenso), la loro "disapplicazione", ma un più generalegiudizio negativo sulla sussistenza dei requisiti di legge per la realizzazionedell'opera o per la sua stessa sanatoria. Con l'ulteriore conseguenza per cui nonosta alla predetta verifica del giudice penale ogni disquisizione - pur proposta invia difensiva come risulta in ordinanza, e probabilmente richiamandosi allaportata, tra gli altri, dell'art. 21 nonies L. 241/1990 - circa la persistenteefficacia, se non più autoannullabile, dell'atto di sanatoria formatosi per silenzioassenso, una volta decorsi i termini previsti dalla domanda, ancorchè in assenzadei requisiti di legge.Va comunque anche ricordato che secondo quello stesso orientamento dellagiurisprudenza amministrativa, che sostiene la possibile formazione del silenzioassenso anche in mancanza di requisiti di legge previsti per il rilascio formale delprovvedimento, così che il relativo difetto non impedirebbe il perfezionarsi dellafattispecie provvedimentale, va distinta l'ipotesi della "radicale 'inconfigurabilità'giuridica dell'istanza: quest'ultima, cioè, per potere innescare il meccanismo diformazione silenziosa dell'atto, deve essere quantomeno aderente al 'modellonormativo astratto' prefigurato dal legislatore" (cfr. per tutte al riguardo Cons.St., sez. VI, 8 luglio 2022, n. 5746). Con la conseguenza per cui la mancanza dilegittimazione in capo all'autore della domanda ( che nel caso in esame, salvoeventuali ulteriori verifiche ove ritenute necessarie, potrebbero persino avereperso la titolarità dell’immobile a seguito della intervenuta notifica dell’ordinecomunale di demolizione ex art. 31 del DPR 380/01) comunque impedirebbe laformazione del silenzio assenso.Dunque, e in altri termini, deve sottolinearsi il principio per cui “l'esito negativodegli accertamenti del giudice penale in materia di conformità dellafattispecie concreta rispetto ai requisiti urbanistici e/o di sanatoriastessa non determina, anche in presenza di provvedimenti autorizzativio di sanatoria per silenzio assenso, la loro "disapplicazione", ma un piùgenerale giudizio negativo sulla sussistenza dei requisiti di legge per larealizzazione dell'opera o per la sua stessa sanatoria. Con l'ulterioreconseguenza per cui non osta alla predetta verifica del giudice penaleogni disquisizione circa la persistente efficacia, dell'atto di sanatoria oautorizzativo formatosi per silenzio assenso, ancorchè in assenza deirequisiti di legge, se non più autoannullabile una volta decorsi i terminia tale proposito previsti dal legislatore; poiché il giudizio di verifica delgiudice penale non riguarda l’atto bensì opera su un diverso piano,riguardando la corrispondenza tra il fatto e la disciplina urbanisticavigente nella prospettiva della sussistenza, persistenza o meno delreato”. (cfr,. in motivazione sez. 3 n. 18467 del 19.3.2025 imp. Colella nonmassimata).3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertantoche i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per iricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese delprocedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale indata 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che iricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma,determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende. P.Q.Mdichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle AmmendeCosì è deciso, 11/2/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]