CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2026
Cassazione n. 09022/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9022/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 303/2026* * CC 03/02/2026* * * Relatore * 873/2026* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * cui 05dvgdp [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/12/2025 del * presso il Tribunale di Milanovisti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il * presso il Tribunale di Milano applicava ai sensi dell art. 444 cod. proc. pen. a* * su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero la pena dianni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1200 00 di multa per le imputazioni allo stessoascritte capo a b c e d della rubrica.2. * * ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensorearticolando un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto in modo commisto diversecensure rilevando l omessa motivazione e la violazione di legge in relazione all art. 129 cod.proc. pen. nonché la violazione di legge quanto alla commisurazione della pena ed allaqualificazione giuridica.3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamenteinfondato.Ai sensi dell art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. introdotto dalla legge n. 103 del2017 non e denunziabile in sede di legittimità rispetto alla sentenza di patteggiamentol omessa o insufficiente valutazione da parte del giudice che ha pronunciato la sentenzastessa delle condizioni che in tesi avrebbero consentitodi addivenire al proscioglimento infatto ex art. 129 comma 1 cod. proc. pen. in quanto il citato comma limita l impugnabilitadella pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate * F n. 28742 del25/08/2020 * * 279761 01 * 6 n. 1032 del 07/11/2019 dep. 2020 ** 278337 01 * 2 n. 4727 del 11/01/2018 * * 272014 01 tra le quali inmodo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema dellapenale responsabilita avendo l imputato con l accesso al rito speciale rinunciato acontestare le premesse storiche dell accusa mossa nei suoi confronti * 2 n. 41785 del06/10/2015 * * 264595 01 secondo cui in tema di patteggiamento la motivazionedella sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l applicazione dell art 129comma 1 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa poiché la richiesta diapplicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudicedeve sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre disuperare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione dellarichiesta stessa . * Corte ha già del resto ritenuto manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale dell art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. in relazionetra l altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo in quanto lalimitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previstetrova ragionevole giustificazione nell ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatorenell esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con lavolontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell assetto normativodisciplinante l illecito penale oggetto di cognizione * 5 n. 21497 del 12/03/2021* * 281182 01 . * considerazioni devono essere spese in ordine allegeneriche e del tutto aspecifiche allegazioni poste in modo confuso e alternativo quantoalla qualificazione giuridica delle condotte neanche riferita alle diverse contestazionielevate e alla quantità di pena irrogata neanche definita illegale . * difensiveche non valgono ad integrare neanche formalmente un motivo di ricorso e si caratterizzanoper la loro evidente inammissibilità atteso che la qualificazione giuridica della condotta puòin questa sede essere contestata solo ed esclusivamente quando appaia manifestal erroneità della stessa circostanza questa non ricorrente nel caso di specie così come lapena può essere contestata solo quando appaia evidente l illegalità della stessa neancherichiamata dalla difesa che sul punto si è limitata a rilevare una non meglio precisataimpossibilità di ricostruire la portata della decisione .4. Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448 comma 2 bis cod. proc.pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa *Anche in sede d impugnazione della sentenza di patteggiamento deve infatti osservarsila disposizione di cui all art. 609 comma 2 cod. proc. pen. da cui deriva che la Corte dicassazione possa rilevare d ufficio la sussistenza dei presupposti per l applicabilità delrichiamato art. 129 comma 1 cod. proc. pen. ciò sempre che si sia in presenza di unricorso ammissibile e a condizione che i citati presupposti siano con evidenza enucleabilidalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto * 2 n.49446 del 03/10/2018 * * 274476 01 * 1 n. 27752 del 09/05/2017 ** 270271 01 condizione quest ultima che costituisce naturale espressione dei limiti dicognizione propri del giudizio di legittimià * 3 n. 394 del 25/09/2018 dep. 2019 ** 274567 01 . * complessivamente premesso occorre rilevare che sulla base degliindicati parametri non vi sia spazio alcuno per addivenire nel presente grado di giudizio alproscioglimento evocato dall art. 129 comma 1 cod. proc. pen. a fronte di ricorso che nonsupera il vaglio di ammissibilità attesa la sua assoluta genericità e considerato in ogni casoche l indagine sull eventuale assenza di profili di responsabilità penale richiederebbeun approfondita rivalutazione delle risultanze probatorie del procedimento qui preclusa perle ragioni già indicate.5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SECONDA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 9022/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 09/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 303/2026* * CC 03/02/2026* * * Relatore * 873/2026* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * cui 05dvgdp [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 04/12/2025 del * presso il Tribunale di Milanovisti gli atti il provvedimento impugnato ed il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il * presso il Tribunale di Milano applicava ai sensi dell art. 444 cod. proc. pen. a* * su richiesta dello stesso e con il consenso del Pubblico Ministero la pena dianni due e mesi dieci di reclusione ed euro 1200 00 di multa per le imputazioni allo stessoascritte capo a b c e d della rubrica.2. * * ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensorearticolando un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto in modo commisto diversecensure rilevando l omessa motivazione e la violazione di legge in relazione all art. 129 cod.proc. pen. nonché la violazione di legge quanto alla commisurazione della pena ed allaqualificazione giuridica.3. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivo manifestamenteinfondato.Ai sensi dell art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. introdotto dalla legge n. 103 del2017 non e denunziabile in sede di legittimità rispetto alla sentenza di patteggiamentol omessa o insufficiente valutazione da parte del giudice che ha pronunciato la sentenzastessa delle condizioni che in tesi avrebbero consentitodi addivenire al proscioglimento infatto ex art. 129 comma 1 cod. proc. pen. in quanto il citato comma limita l impugnabilitadella pronuncia alle sole ipotesi in esso tassativamente indicate * F n. 28742 del25/08/2020 * * 279761 01 * 6 n. 1032 del 07/11/2019 dep. 2020 ** 278337 01 * 2 n. 4727 del 11/01/2018 * * 272014 01 tra le quali inmodo perfettamente ragionevole non rientra la denunzia di vizi motivazionali sul tema dellapenale responsabilita avendo l imputato con l accesso al rito speciale rinunciato acontestare le premesse storiche dell accusa mossa nei suoi confronti * 2 n. 41785 del06/10/2015 * * 264595 01 secondo cui in tema di patteggiamento la motivazionedella sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l applicazione dell art 129comma 1 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa poiché la richiesta diapplicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto e il giudicedeve sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino elementi tali da imporre disuperare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione dellarichiesta stessa . * Corte ha già del resto ritenuto manifestamente infondata laquestione di legittimità costituzionale dell art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. in relazionetra l altro alla tutela del diritto di difesa e ai principi del giusto processo in quanto lalimitazione della facoltà di ricorso per cassazione alle sole ipotesi ivi espressamente previstetrova ragionevole giustificazione nell ambito delle scelte discrezionali riservate al legislatorenell esigenza di limitare il controllo di legittimità alle sole decisioni che contrastano con lavolontà espressa dalle parti o che costituiscono disapplicazione dell assetto normativodisciplinante l illecito penale oggetto di cognizione * 5 n. 21497 del 12/03/2021* * 281182 01 . * considerazioni devono essere spese in ordine allegeneriche e del tutto aspecifiche allegazioni poste in modo confuso e alternativo quantoalla qualificazione giuridica delle condotte neanche riferita alle diverse contestazionielevate e alla quantità di pena irrogata neanche definita illegale . * difensiveche non valgono ad integrare neanche formalmente un motivo di ricorso e si caratterizzanoper la loro evidente inammissibilità atteso che la qualificazione giuridica della condotta puòin questa sede essere contestata solo ed esclusivamente quando appaia manifestal erroneità della stessa circostanza questa non ricorrente nel caso di specie così come lapena può essere contestata solo quando appaia evidente l illegalità della stessa neancherichiamata dalla difesa che sul punto si è limitata a rilevare una non meglio precisataimpossibilità di ricostruire la portata della decisione .4. Il motivo valica quindi il perimetro entro cui il citato art. 448 comma 2 bis cod. proc.pen. circoscrive lo scrutinio esercitabile da questa *Anche in sede d impugnazione della sentenza di patteggiamento deve infatti osservarsila disposizione di cui all art. 609 comma 2 cod. proc. pen. da cui deriva che la Corte dicassazione possa rilevare d ufficio la sussistenza dei presupposti per l applicabilità delrichiamato art. 129 comma 1 cod. proc. pen. ciò sempre che si sia in presenza di unricorso ammissibile e a condizione che i citati presupposti siano con evidenza enucleabilidalla sentenza impugnata e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto * 2 n.49446 del 03/10/2018 * * 274476 01 * 1 n. 27752 del 09/05/2017 ** 270271 01 condizione quest ultima che costituisce naturale espressione dei limiti dicognizione propri del giudizio di legittimià * 3 n. 394 del 25/09/2018 dep. 2019 ** 274567 01 . * complessivamente premesso occorre rilevare che sulla base degliindicati parametri non vi sia spazio alcuno per addivenire nel presente grado di giudizio alproscioglimento evocato dall art. 129 comma 1 cod. proc. pen. a fronte di ricorso che nonsupera il vaglio di ammissibilità attesa la sua assoluta genericità e considerato in ogni casoche l indagine sull eventuale assenza di profili di responsabilità penale richiederebbeun approfondita rivalutazione delle risultanze probatorie del procedimento qui preclusa perle ragioni già indicate.5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella * delle ammende ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 03/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *