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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35287/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, in particolare, il primo motivo, con cui si deduce che la condotta dell'imputato non avrebbe arrecato alcun danno apprezzabile, di modo che non si sarebbe verificata la commissione del delitto di danneggiamento, non si confronta con quanto motivato dal giudice d'appello alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si chiarisce come sia danneggiamento anche quello funzionale (verificatosi nel caso di specie), che causa un deterioramento consistente nella diminuzione dell'utilità procurata dal bene danneggiato; che, in particolare, il secondo motivo, con cui si contesta la mancanza di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di tentata estorsione, non si confronta con quanto motivato dal giudice d'appello alla pagina 7 della sentenza impugnata, ove si chiarisce esaustivamente come la condotta dell'imputato abbia avuto lo scopo di coartare la libera determinazione della persona offesa, inducendola, con le condotte di appiccamento del fuoco e di danneggiamento e con minacce, a desistere dall'acquistare un appartamento già di proprietà della famiglia dell'imputato medesimo; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che su tali attenuanti il giudice d'appello ha compiutamente motivato, facendo riferimento, alla pagina 7 della sentenza impugnata, alla gravità dei fatti e alla personalità negativa dell'imputato, desumibile anche dalla condotta successiva, da cui non si evince alcun sintomo di ravvedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, in particolare, il primo motivo, con cui si deduce che la condotta dell'imputato non avrebbe arrecato alcun danno apprezzabile, di modo che non si sarebbe verificata la commissione del delitto di danneggiamento, non si confronta con quanto motivato dal giudice d'appello alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove si chiarisce come sia danneggiamento anche quello funzionale (verificatosi nel caso di specie), che causa un deterioramento consistente nella diminuzione dell'utilità procurata dal bene danneggiato; che, in particolare, il secondo motivo, con cui si contesta la mancanza di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di tentata estorsione, non si confronta con quanto motivato dal giudice d'appello alla pagina 7 della sentenza impugnata, ove si chiarisce esaustivamente come la condotta dell'imputato abbia avuto lo scopo di coartare la libera determinazione della persona offesa, inducendola, con le condotte di appiccamento del fuoco e di danneggiamento e con minacce, a desistere dall'acquistare un appartamento già di proprietà della famiglia dell'imputato medesimo; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che su tali attenuanti il giudice d'appello ha compiutamente motivato, facendo riferimento, alla pagina 7 della sentenza impugnata, alla gravità dei fatti e alla personalità negativa dell'imputato, desumibile anche dalla condotta successiva, da cui non si evince alcun sintomo di ravvedimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci