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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32330/2026

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a ROMA il 30/04/1983 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che riconosceva [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 — per aver detenuto a fini di cessione a terzi grammi 3,9 netti di cocaina, suddivisa in sette involucri, pari a n. 26 dosi — e, concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.032 di multa, oltre spese.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi.

Con il primo deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto alla mancata assoluzione, sostenendo l'insussistenza di prova certa della destinazione a terzi della sostanza.

Con il secondo lamenta il medesimo vizio quanto alla mancata esclusione della recidiva.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi che si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, senza confrontarsi criticamente con essi.

3.1. Il primo motivo, prima ancora che manifestamente infondato, è versato in fatto, sollecitando una rilettura del compendio probatorio preclusa al giudice di legittimità a fronte di motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria.

La Corte territoriale ha ricostruito il quadro indiziario in termini univoci e convergenti verso la finalità di spaccio, valorizzando una pluralità di elementi apprezzati nel loro complesso: il quantitativo complessivo pari a ventisei dosi, l'elevata purezza della sostanza (81,12% e 78 163%), il confezionamento in dosi singole termosaldate, la presenza di materiale idoneo al taglio e al confezionamento (bicchiere con 75 grammi di bicarbonato, coltello con tracce di sostanza bianca, forbicina) e la disponibilità di denaro contante.

A fronte di tale apparato argomentativo, le deduzioni difensive — secondo cui la sostanza già suddivisa potesse essere destinata al consumo — si risolvono in una lettura alternativa del fatto, di per sé non consentita in questa sede, non essendo censurabile la ricostruzione del giudice di merito sorretta da motivazione logica e ancorata alle risultanze processuali.

3.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile.

Quanto alla recidiva, va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione4 dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

La sentenza impugnata si colloca pienamente nell'alveo di tale principio.

La Corte territoriale non si è limitata a un formale richiamo ai precedenti, ma ha operato una concreta verifica degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere, valorizzando le ben sei condanne riportate dall'imputato — per detenzione illecita di stupefacenti, delitti contro il patrimonio e porto di armi — unitamente alla natura dei reati, all'epoca di commissione del fatto e al dato qualitativo e quantitativo della sostanza smerciata, tale da denotare un inserimento di buon livello nel mercato degli stupefacenti e la disponibilità di un canale di approvvigionamento affidabile, indice di non occasionalità della condotta.

Elementi che, apprezzati nel loro complesso, depongono per una più marcata pericolosità sociale integrante in concreto la recidiva.

La Corte ha altresì correttamente ricordato che, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, non è necessaria una preventiva dichiarazione formale, essendo sufficiente la sua contestazione, e che il computo del quinquennio va effettuato con riferimento al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il reato presupposto.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ROMA il 30/04/1983 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];t [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che riconosceva [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 — per aver detenuto a fini di cessione a terzi grammi 3,9 netti di cocaina, suddivisa in sette involucri, pari a n. 26 dosi — e, concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alla contestata recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.032 di multa, oltre spese. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi. Con il primo deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto alla mancata assoluzione, sostenendo l'insussistenza di prova certa della destinazione a terzi della sostanza. Con il secondo lamenta il medesimo vizio quanto alla mancata esclusione della recidiva. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi che si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, senza confrontarsi criticamente con essi. 3.1. Il primo motivo, prima ancora che manifestamente infondato, è versato in fatto, sollecitando una rilettura del compendio probatorio preclusa al giudice di legittimità a fronte di motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria. La Corte territoriale ha ricostruito il quadro indiziario in termini univoci e convergenti verso la finalità di spaccio, valorizzando una pluralità di elementi apprezzati nel loro complesso: il quantitativo complessivo pari a ventisei dosi, l'elevata purezza della sostanza (81,12% e 78 163%), il confezionamento in dosi singole termosaldate, la presenza di materiale idoneo al taglio e al confezionamento (bicchiere con 75 grammi di bicarbonato, coltello con tracce di sostanza bianca, forbicina) e la disponibilità di denaro contante. A fronte di tale apparato argomentativo, le deduzioni difensive — secondo cui la sostanza già suddivisa potesse essere destinata al consumo — si risolvono in una lettura alternativa del fatto, di per sé non consentita in questa sede, non essendo censurabile la ricostruzione del giudice di merito sorretta da motivazione logica e ancorata alle risultanze processuali. 3.2. Il secondo motivo è del pari inammissibile. Quanto alla recidiva, va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione4 dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). La sentenza impugnata si colloca pienamente nell'alveo di tale principio. La Corte territoriale non si è limitata a un formale richiamo ai precedenti, ma ha operato una concreta verifica degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere, valorizzando le ben sei condanne riportate dall'imputato — per detenzione illecita di stupefacenti, delitti contro il patrimonio e porto di armi — unitamente alla natura dei reati, all'epoca di commissione del fatto e al dato qualitativo e quantitativo della sostanza smerciata, tale da denotare un inserimento di buon livello nel mercato degli stupefacenti e la disponibilità di un canale di approvvigionamento affidabile, indice di non occasionalità della condotta. Elementi che, apprezzati nel loro complesso, depongono per una più marcata pericolosità sociale integrante in concreto la recidiva. La Corte ha altresì correttamente ricordato che, ai fini dell'applicazione della recidiva reiterata, non è necessaria una preventiva dichiarazione formale, essendo sufficiente la sua contestazione, e che il computo del quinquennio va effettuato con riferimento al passaggio in giudicato della sentenza avente ad oggetto il reato presupposto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammi P.Q.M
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