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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25932/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 13 maggio 2021, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltagirone in data 22.3.2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 12.000,00 euro di multa, inflitta per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 (non ottemperando al provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Lecco gli intimava di allontanarsi dal territorio dello Stato); in Caltagirone il 18 dicembre 2014.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Biteye, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.

Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte territoriale abbia rigettato la richiesta in considerazione della natura di reato commissivo permanente della fattispecie contestata e della concreta offensività della condotta, senza operare alcuna valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al comma primo dell'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La Corte territoriale ha, infatti, rigettato la richiesta di applicazione del beneficio in questione rilevando come ad essa ostasse sia la natura di reato commissivo permanente della fattispecie contestata, sia la concreta offensività della condotta ascritta all'imputato.

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che la motivazione ora riassunta appare conforme all'indirizzo di legittimità secondo cui l'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile, in caso di reati permanenti, sino a che la permanenza non sia cessata (Sez. 2, n. 16363 del 13/2/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01); condizione che, nella specie, non è stata nemmeno allegata dal ricorso, sul punto chiaramente generico.

Sotto altro profilo, muovendo la valutazione sulla tenuità della violazione da un apprezzamento fattuale rimesso al Giudice di merito, essa non può essere censurata in sede di legittimità, quando, come nel caso in esame, sia stata adeguatamente motivata.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 13 maggio 2021, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltagirone in data 22.3.2019 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 12.000,00 euro di multa, inflitta per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 (non ottemperando al provvedimento con il quale il Questore della Provincia di Lecco gli intimava di allontanarsi dal territorio dello Stato); in Caltagirone il 18 dicembre 2014. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Biteye, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Nel dettaglio, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte territoriale abbia rigettato la richiesta in considerazione della natura di reato commissivo permanente della fattispecie contestata e della concreta offensività della condotta, senza operare alcuna valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al comma primo dell'art. 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte territoriale ha, infatti, rigettato la richiesta di applicazione del beneficio in questione rilevando come ad essa ostasse sia la natura di reato commissivo permanente della fattispecie contestata, sia la concreta offensività della condotta ascritta all'imputato. 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che la motivazione ora riassunta appare conforme all'indirizzo di legittimità secondo cui l'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile, in caso di reati permanenti, sino a che la permanenza non sia cessata (Sez. 2, n. 16363 del 13/2/2019, Bevilacqua, Rv. 276096-01); condizione che, nella specie, non è stata nemmeno allegata dal ricorso, sul punto chiaramente generico. Sotto altro profilo, muovendo la valutazione sulla tenuità della violazione da un apprezzamento fattuale rimesso al Giudice di merito, essa non può essere censurata in sede di legittimità, quando, come nel caso in esame, sia stata adeguatamente motivata. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa del
Sentenza Cassazione n. 25932/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris