CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 46257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di AVEZZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 30 giugno 2022 il Giudice dell'udienza preliminare, in accoglimento dell'opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA], ha revocato il sequestro probatorio, disposto dal Pubblico ministero con decreto del 20 settembre 2019, di melassa di tabacco e dei materiali necessari alla sua produzione. Poiché il Pubblico ministero non ha eseguito l'ordinanza del 30 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, con istanza, l'esecuzione dell'ordinanza di dissequestro. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Avezzano ha rigettato il 13 luglio 2022 l'istanza di dissequestro, ritenendo di non poter eseguire il dissequestro poiché avverso l'ordinanza del 30 giugno 2022 il Pubblico ministero aveva proposto ricorso per cassazione. 1.2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. rilevando che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 30 giugno 2022 non sospende ex lege l'esecuzione del provvedimento impugnato ed ha chiesto l'annullamento del provvedimento del 13 luglio 2022 e la restituzione di quanto in sequestro in esecuzione dell'ordinanza del 30 giugno 2022. 2. Il Tribunale del riesame di L'Aquila ha convertito in ricorso per cassazione l'appello proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del 13 luglio 2022 di rigetto dell'istanza di dissequestro, richiamando le giurisprudenza sull'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio emessa dal Giudice dell'udienza preliminare. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza del difensore di [OSCURATO:PERSONA], decisa con l'ordinanza del 30 giugno 2022, era volta non alla revoca del decreto di sequesl:ro probatorio, già disposta, ma all'esecuzione del provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare di revoca del sequestro probatorio, con conseguente dissequestro, rimasto non eseguito a seguito del ricorso per cassazione del Pubblico ministero. La questione dedotta, pertanto, concerneva esclusivamente l'esecuzione del provvedimento del Giudice dell'udienza preliminare ed era volta a far ottenere ad [OSCURATO:PERSONA] la restituzione dei beni. Va ribadito il principio per cui nei confronti del provvedimento del giudice che dispone la restituzione dei beni sottoposti a sequestro probatorio l'unico rimedio esperibile è l'incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen. e, qualora sia stato utilizzato un mezzo di impugnazione, non opera il principio della conservazione, poiché si tratta di rimedi eterogenei e l'incidente di esecuzione non può essere considerato mezzo di impugnazione (Sez. 6, n. 42978 del 29/09/2003, Co.Mi., Rv. 226939 - 01). 2. Pertanto, l'ordinanza impugnata, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare nel processo principale di merito e non nel processo di esecuzione, deve essere annullata senza rinvio in quanto emessa dal giudice funzionalmente non competente. L'appello cautelare proposto ex art. 322-bis cod. proc. pen. dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], convertito in ricorso per cassazione dal Tribunale del riesame di L'Aquila, va invece qualificato quale opposizione ex art. 676 coi proc. pen. Di conseguenza, si dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Avezzano, quale giudice dell'esecuzione, per la decisione relativa alla restituzione dei beni derivante dalla revoca del sequestro probatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e, qualificato l'appello cautelare come opposizione ex art.676 cod. proc. pen. ordina la trasmissione degli atti al Trbun