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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 659/2012

ECLI:EU:C:2012:165
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011CO0200_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑200/11 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 aprile 2011, Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da

V. [OSCURATO:PERSONA] e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, LA CORTE (Settima Sezione), composta dal sig.

J. Malenovský, presidente di sezione, e dai sigg.

T. von Danwitz (relatore) e D. Šváby, giudici, avvocato generale: sig.

Y. Bot cancelliere: sig.

A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza

1. Con la sua impugnazione, la Repubblica italiana chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 febbraio 2011, Italia/[OSCURATO:PERSONA], T‑3/09 (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda di annullamento della decisione 2010/38/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50; in prosieguo: la «decisione controversa»).

Contesto normativo

2. L’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si intende per: (...)

b) “aiuti esistenti”: (...) ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio; (...)

c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».

3. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1): «Ai fini dell’articolo 1, lettera c) del regolamento (...) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune.

Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente».

4. Sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), CE, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1177/2002, del 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU L 172, pag. 1).

5. L’articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento enuncia quanto segue: «Il presente regolamento non si applica alle navi consegnate dopo più di tre anni dalla data della firma del contratto definitivo.

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] può concedere una proroga del periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all’impresa».

6. L’articolo 3 di detto regolamento prevede che l’aiuto di cui all’articolo 2 del medesimo sia soggetto alle disposizioni dell’articolo 88 CE e che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione a norma del regolamento (CE) n. 659/1999.

7. L’articolo 4 del regolamento n. 1177/2002 è del seguente tenore: «Il presente regolamento si applica ai contratti definitivi firmati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore fino a quella di scadenza, ad eccezione dei contratti definitivi firmati prima che la Comunità abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che ha avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione dell[e] controversi[e], chiedendo consultazioni conformemente all’intesa dell’Organizzazione mondiale per il commercio sulle regole e sulle procedure per la risoluzione delle controversie, e dei contratti definitivi firmati un mese o più dopo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che la procedura suddetta è stata conclusa o sospesa, in quanto la Comunità considera che è stata data effettiva esecuzione ai verbali concordati».

8. L’articolo 5 di tale regolamento così dispone: «Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e scade il 31 marzo 2004. (...)».

9. Con il regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio, dell’11 marzo 2004, che modifica il regolamento n. 1177/2002 (GU L 81, pag. 6), la data di scadenza del regolamento n. 1177/2002 prevista al suo articolo 5 è stata prorogata al 31 marzo 2005. Fatti

10. I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale, ai punti 7‑11 della sentenza impugnata, nei seguenti termini: «7 Il 15 gennaio 2004 la Repubblica italiana ha notificato un regime di aiuti con il quale intendeva applicare il regolamento n. 1177/2002 attraverso l’art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Supplemento ordinario alla GURI n. 279 del 27 dicembre 2003; in prosieguo: la “legge n. 350/2003”), che precisava quanto segue: “Per permettere l’applicazione del [regolamento n. 1177/2002], è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004.

Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del contributo.

L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], alla preventiva approvazione da parte della [[OSCURATO:PERSONA]]”. 8 Le modalità di concessione dell’aiuto sono state stabilite dal decreto ministeriale (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale [GURI n. 93 (...)]. 9 Con decisione 19 maggio 2004, concernente il regime di aiuti N 59/2004, relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, notificata con il numero C (2004) 1807 (in prosieguo: la “decisione di approvazione del 2004”), la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il regime notificato, considerandolo conforme alle disposizioni del regolamento n. 1177/2002 e compatibile con il mercato comune (in prosieguo: il “regime del 2004”). 10 Ritenendo che la dotazione iniziale di EUR 10 milioni non fosse sufficiente a coprire tutte le domande di aiuti presentate prima della scadenza del regolamento n. 1177/2002, come modificato dal regolamento n. 502/2004, la Repubblica italiana, in data 1° febbraio 2008, ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria intenzione di stanziare, tramite l’art. 2, comma 206, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Supplemento ordinario alla GURI n. 300 del 28 dicembre 2007), altri EUR 10 milioni destinati al regime del 2004 (in prosieguo: la “misura notificata [nel 2008]”). 11 Con lettera del 30 aprile 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Repubblica italiana della propria decisione di avviare nei suoi confronti il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE in merito alla misura notificata [nel 2008].

La decisione di avvio del procedimento è stata inoltre pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2008, C 140, pag. 20). [OSCURATO:PERSONA] invitava tutti gli interessati a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a partire dalla data di pubblicazione».

11. Inoltre, dal punto 44 della sentenza impugnata emerge che la Repubblica italiana ha destinato, nel 2005, EUR 1 milione in più alla dotazione del regime del 2004. La decisione controversa

12. L’articolo 1 della decisione controversa dispone quanto segue: «L’aiuto di Stato, cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 concernente un meccanismo temporaneo di difesa a favore della costruzione navale che comporta un aumento di 10 milioni di [euro] della dotazione del regime [del 2004], è incompatibile con il mercato comune.

A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione».

13. Infatti, dalla decisione controversa emerge che, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA], la misura notificata nel 2008 costituiva un «nuovo aiuto» ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e dell’articolo 4 del regolamento n. 794/2004.

Essa ha altresì affermato che tale aiuto non poteva essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi del regolamento n. 1177/2002 – il quale non era più in vigore e non poteva quindi fungere da base giuridica per la valutazione della misura notificata nel 2008 – o in forza di qualsiasi altra disposizione applicabile in materia di aiuti di Stato.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

14. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 gennaio 2009, la Repubblica italiana ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa.

15. Nel proprio ricorso, la Repubblica italiana ha dedotto sette motivi.

Il primo verteva sulla qualificazione asseritamente errata, come nuovo aiuto, della misura notificata nel 2008.

Il secondo era relativo alla violazione del regolamento n. 1177/2002.

Con il terzo motivo, la Repubblica italiana addebitava alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato gli articoli 87 CE, 88 CE e 253 CE.

Il quarto ed il quinto motivo riguardavano, rispettivamente, una violazione dei principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento nonché del contraddittorio.

Quanto al sesto ed al settimo motivo dedotti dalla Repubblica italiana, essi vertevano, rispettivamente, sulla considerazione delle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nella valutazione della compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune e sul fatto che la decisione controversa si basava sulla comunicazione all’OMC che dichiarava che gli Stati membri non potevano più concedere aiuti fondati sul regolamento n. 1177/2002.

16. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ciascuno dei motivi dedotti dalla Repubblica italiana nonché l’intero ricorso e ha condannato tale Stato membro alle spese. Conclusioni delle parti

17. Con la sua impugnazione, la Repubblica italiana chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa.

18. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via principale, il rigetto dell’impugnazione, mediante ordinanza, per manifesta irricevibilità nonché la condanna della Repubblica italiana alle spese e, in subordine, il rigetto dell’impugnazione per irricevibilità o infondatezza.

Sull’impugnazione

19. Ai sensi dell’articolo 119 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata.

20. A sostegno della propria impugnazione, la Repubblica italiana deduce quattro motivi.

Il primo attiene ad errori di diritto commessi dal Tribunale nell’interpretazione degli articoli 87, paragrafo 1, CE, e 88, paragrafo 3, CE, dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 nonché dell’articolo 4 del regolamento n. 794/2004.

Nell’ambito di tale primo motivo, essa addebita altresì al Tribunale di aver travisato i fatti sottoposti alla sua valutazione.

Con il secondo motivo, la Repubblica italiana lamenta una violazione degli articoli 2‑5 del regolamento n. 1177/2002.

Nell’ambito del terzo motivo, detto Stato membro fa valere una violazione degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, CE, 88, paragrafo 3, CE nonché 253 CE.

Il quarto motivo verte su un errore di motivazione quanto al principio della tutela del legittimo affidamento e sulla violazione del principio della parità di trattamento.

21. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in via principale, che questi quattro motivi si limitano a riprodurre l’argomentazione presentata in primo grado, senza contenere critiche puntuali alla sentenza impugnata.

Di conseguenza, la Corte dovrebbe statuire con ordinanza, dichiarando l’impugnazione integralmente e manifestamente irricevibile a causa dell’irricevibilità di ciascuno dei suoi motivi.

In via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’impugnazione debba essere respinta in quanto irricevibile o infondata.

Sul primo motivo, vertente su errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e dell’articolo 4 del regolamento n. 794/2004 nonché su un travisamento dei fatti

22. Il primo motivo, con il quale la Repubblica italiana sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004 dichiarando che la misura notificata nel 2008 costituiva una «modifica di un aiuto esistente» e, pertanto, un «nuovo aiuto» ai sensi di tali disposizioni, non può essere accolto.

23. Il Tribunale ha dichiarato, al punto 32 della sentenza impugnata, che l’argomentazione della Repubblica italiana volta a dimostrare che la misura notificata nel 2008 costituiva un aiuto esistente si basava sul presupposto secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione di approvazione del 2004, non aveva considerato che il regime del 2004 notificato dalla Repubblica italiana implicasse un limite finanziario di EUR 10 milioni.

24. Orbene, a sostegno del suo primo motivo, la Repubblica italiana afferma che, respingendo tale ipotesi, il Tribunale ha travisato i fatti, in quanto non ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche della normativa italiana app licabile in materia.

Da quest’ultima, infatti, emergerebbe che la dotazione di EUR 10 milioni prevista per finanziare il regime del 2004 corrispondeva ad un importo indicativo, suscettibile di modifica in base al valore dei contratti sovvenzionabili ai sensi del regolamento n. 1177/2002.

25. Tuttavia, questo argomento non può essere accolto.

26. Occorre infatti osservare che il Tribunale, ai punti 41‑43 della sentenza impugnata, ha basato il suo esame relativo alla portata della dotazione del regime del 2004 non già sul diritto nazionale, ma sul contenuto della notifica effettuata dalla Repubblica italiana.

A tale riguardo, esso ha rilevato, al punto 42 della sentenza impugnata, che la dotazione iniziale del regime del 2004, limitata ad EUR 10 milioni, faceva parte dei parametri che la Repubblica italiana aveva sottoposto alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, era incontestabile che la [OSCURATO:PERSONA] aveva approvato detto regime così come notificato dalla Repubblica italiana.

27. Orbene, l’approccio del Tribunale, consistente nel fare riferimento al contenuto della notifica effettuata dalla Repubblica italiana al fine di determinare se l’importo di EUR 10 milioni fosse stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] come limite massimo giuridicamente vincolante, è conforme alla giurisprudenza della Corte secondo cui, per interpretare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che approva un progetto di aiuti, occorre non solo esaminarne il testo stesso, ma anche fare rinvio alla notifica effettuata dallo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze del 20 maggio 2010, [OSCURATO:PERSONA] & C., C‑138/09, Racc. pag.

I‑4561, punto 31, e del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑67/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64).

28. Pertanto, l’argomentazione della Repubblica italiana relativa all’asserito travisamento dei fatti in cui il Tribunale sarebbe incorso non può rimettere in discussione il rigetto, da parte di quest’ultimo, del presupposto menzionato al punto 23 della presente ordinanza.

29. Dalle suesposte considerazioni risulta che il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando, al punto 46 della sentenza impugnata, che, siccome il regime del 2004 era stato notificato con una dotazione limitata ad EUR 10 milioni, la misura notificata nel 2008 – la quale prevedeva lo stanziamento di altri EUR 10 milioni destinati alla dotazione di tale regime – doveva essere considerata un nuovo aiuto.

30. A tale riguardo, infatti, è sufficiente ricordare che dall’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004 risulta che una misura non può essere qualificata come aiuto esistente quando determini un aumento della dotazione originaria di un regime di aiuti esistente superiore al 20%.

Al contrario, da tali disposizioni emerge che una misura siffatta costituisce una «modifica di un aiuto esistente» e, pertanto, un «nuovo aiuto».

31. Orbene, poiché la misura notificata nel 2008 eccede manifestamente la suddetta soglia del 20%, il Tribunale non ha violato l’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004 dichiarando che tale misura doveva essere qualificata come nuovo aiuto.

32. Di conseguenza, il primo motivo dedotto dalla Repubblica italiana a sostegno della propria impugnazione non può essere accolto. Sul secondo motivo, vertente su una violazione degli articoli 2‑5 del regolamento n. 1177/2002

33. Con la prima parte di tale motivo, la Repubblica italiana afferma che il Tribunale ha violato il regolamento n. 1177/2002 dichiarando, al punto 62 della sentenza impugnata, che tale regolamento non poteva fungere da base giuridica per valutare la compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune.

34. Dato che tale misura aveva ad oggetto, secondo detto Stato membro, il mero rifinanziamento del regime del 2004, per consentire a tutti i contratti considerati sovvenzionabili in base al meccanismo difensivo temporaneo autorizzato dal regolamento n. 1177/2002 di beneficiare degli aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare nuovamente questo regolamento, sebbene non fosse più in vigore successivamente al 31 marzo 2005.

35. Tale argomento non può, tuttavia, essere accolto.

36. Al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha basato il suo ragionamento a tale proposito sull’articolo 5 del regolamento n. 1177/2002 e sui principi che disciplinano l’applicazione nel tempo delle norme giuridiche.

37. A tale riguardo, occorre rilevare, da un lato, che dalla giurisprudenza della Corte emerge che le norme applicabili per valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune sono quelle vigenti nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑334/07 P, Racc. pag.

I‑9465, punti 50‑53 e la giurisprudenza ivi citata).

38. Dall’altro lato, si deve rilevare che l’articolo 5 del regolamento n. 1177/2002 stabilisce espressamente che esso «scade il 31 marzo 2004», data prorogata al 31 marzo 2005 dal regolamento n. 502/2004.

39. È dunque necessario concludere, tenuto conto delle suesposte considerazioni, che il Tribunale ha correttamente dichiarato che, siccome la misura controversa era stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] nel mese di febbraio 2008, la sua compatibilità con il mercato comune non poteva essere valutata alla luce di un regolamento non più in vigore dopo il 31 marzo 2005.

40. Inoltre, tale ragionamento non può essere infirmato dall’argomentazione della Repubblica italiana secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto soprassedere sul fatto che il regolamento n. 1177/2002 non era più in vigore dopo il 31 marzo 2005 e tener conto dell’obiettivo della misura notificata, che era di consentire a tutti i contratti firmati prima di tale data di beneficiare del regolamento in parola.

41. Così argomentando, infatti, la Repubblica italiana non considera che il regolamento n. 1177/2002 prevede, quanto meno, due condizioni cumulative affinché una misura volta a sovvenzionare contratti di costruzione navale con un aiuto possa essere reputata compatibile con il mercato comune.

42. Da un lato, ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, i contratti che possono essere autorizzati a beneficiare di un aiuto conformemente a detto regolamento dovevano essere firmati durante il periodo in cui esso era in vigore, vale a dire tra il 3 luglio 2002 e il 31 marzo 2005, fatte salve le eccezioni previste a tale articolo connesse all’avvio o alla conclusione del procedimento di risoluzione delle controversie insorte tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea dinanzi all’OMC, eccezioni che tuttavia non hanno rilevanza nella presente impugnazione.

43. D’altro lato, come affermato al punto 39 della presente ordinanza, dall’articolo 5 del regolamento n. 1177/2002 risulta che, affinché le si applichi detto regolamento, una misura volta a sovvenzionare contratti di costruzione navale con un aiuto deve essere notificata alla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui tale regolamento è ancora in vigore.

44. Così, il fatto che la misura notificata nel 2008 sia diretta a finanziare contratti di costruzione navale conformi al requisito di cui all’articolo 4 di detto regolamento, mentre la medesima non rientra nell’ambito di applicazione temporale di tale regolamento, non è sufficiente a rendere quest’ultimo applicabile a detta misura.

45. Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato, ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, che la compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune non poteva essere esaminata alla luce del regolamento n. 1177/2002 e che tale conclusione non poteva essere infirmata dall’argomento secondo il quale detta misura era volta a finanziare l’insieme dei contratti stipulati prima del 31 marzo 2005.

46. La prima parte del presente motivo deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata.

47. Lo stesso è a dirsi per la seconda parte del medesimo motivo, con la quale la Repubblica italiana fa valere che l’affermazione del Tribunale al punto 66 della sentenza impugnata, secondo cui l’obbligo di menzionare, nelle notifiche, le stime degli importi complessivi degli aiuti previsti è insito nel sistema di controllo preventivo degli aiuti di Stato, è erronea in quanto tale obbligo non risulterebbe né dal regolamento n. 1177/2002 né da un principio generale del diritto dell’Unione.

48. Infatti, per essere in grado di accertare se un regime di aiuti previsto da uno Stato membro possa essere considerato compatibile con il mercato comune alla luce del regolamento n. 1177/2002 e dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, al quale detto regolamento rinvia, la [OSCURATO:PERSONA] deve poter valutare gli effetti di tale regime sulla concorrenza nel settore della costruzione navale in funzione, segnatamente, dello stanziamento che lo Stato membro ha destinato al regime stesso.

49. La necessità che le notifiche contengano stime degli importi complessivi degli aiuti previsti dagli Stati membri, sottolineata dal Tribunale al punto 66 della sentenza impugnata, è quindi insita nel sistema di controllo degli aiuti di Stato e trova fondamento nei principi propri di tale sistema, senza che sia necessario che il regolamento n. 1177/2002 preveda esplicitamente un obbligo in tal senso.

50. Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto in toto in quanto manifestamente infondato. Sul terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, 88, paragrafo 3, nonché 253 CE

51. Con la prima parte di questo motivo, la Repubblica italiana sostiene, in primo luogo, che il Tribunale, dichiarando che tale Stato membro non aveva allegato alcuna circostanza idonea a giustificare la compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune o, in ogni caso, che nessuna di tali circostanze era pertinente, ha violato gli articoli 87, paragrafi 2 e 3, CE e 88, paragrafo 3, CE.

52. A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, dagli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura di quest’ultima risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], C‑352/98 P, Racc. pag.

I‑5291, punto 34; del 6 marzo 2003, Interporc/[OSCURATO:PERSONA], C‑41/00 P, Racc. pag.

I‑2125, punto 15, nonché del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑131/03 P, Racc. pag.

I‑7795, punto 49).

53. Orbene, nella fattispecie, l’argomentazione della Repubblica italiana relativa all’asserita violazione degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, CE e 88, paragrafo 3, CE non è, manifestamente, conforme ai requisiti previsti dalla summenzionata giurisprudenza.

54. Occorre infatti rilevare che l’argomentazione della Repubblica italiana contiene, prevalentemente, addebiti formulati nei confronti della decisione controversa, senza precisare gli elementi della sentenza impugnata cui fa riferimento.

E anche se, in due casi, gli argomenti addotti da tale Stato membro hanno effettivamente ad oggetto detta sentenza, lo stesso Stato non si fonda tuttavia su un’argomentazione giuridica che dimostri in cosa il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto, ma si limita ad affermare che esso è incorso in un errore del genere.

55. La prima parte del presente motivo deve pertanto essere dichiarata manifestamente irricevibile.

56. In secondo luogo, l’argomento allegato dalla Repubblica italiana a sostegno della seconda parte del medesimo motivo e vertente su un’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata, al punto 79 della medesima, è manifestamente infondato.

57. A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione incombente al Tribunale ai sensi degli articoli 36, prima frase, e 53, primo comma, dello Statuto della Corte non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti gli argomenti svolti dalle parti della controversia.

La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro motivi o argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo (v., in particolare, sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑120/06 P e C‑121/06 P, Racc. pag.

I‑6513, punto 96, nonché del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/EMSA, C‑252/10 P, punto 46).

58. Orbene, nella fattispecie, occorre rilevare che il Tribunale, ai punti 79 e 80 della sentenza impugnata, richiamando vari punti della decisione controversa, ha chiaramente esposto il ragionamento che lo ha indotto a concludere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente motivato il proprio rigetto dei motivi fatti valere dalla Repubblica italiana al fine di dimostrare la compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune.

59. In terzo luogo, la Repubblica italiana addebita al Tribunale di aver statuito, al punto 81 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato, nella decisione controversa, che la dotazione originaria di EUR 10 milioni formasse parte integrante del regime del 2004.

Così facendo, il Tribunale avrebbe aggiunto una motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto, nella propria analisi, del nesso tra la misura notificata nel 2008 ed il regime del 2004.

60. Orbene, il Tribunale si è in realtà limitato a convalidare una motivazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa.

61. Infatti, dai punti della decisione menzionati al punto 81 della sentenza impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente preso in considerazione il regime del 2004 nel valutare la compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune, anche se tale considerazione non ha condotto al risultato atteso dalla Repubblica italiana.

62. Pertanto, il terzo motivo va dichiarato in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato.

Sul quarto motivo, vertente su un errore di motivazione quanto al principio della tutela del legittimo affidamento e sulla violazione del principio della parità di trattamento

63. Con la prima parte di tale motivo, la Repubblica italiana sostiene che il Tribunale, al punto 96 della sentenza impugnata, ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento ed ha fornito una motivazione insufficiente al riguardo.

Essa fa valere, a tal titolo, che la decisione di approvazione del 2004 menzionava solo incidentalmente lo stanziamento di EUR 10 milioni destinato al regime del 2004, di modo che il governo italiano e le imprese interessate potevano legittimamente attendersi che la nuova dotazione prevista dalla misura notificata nel 2008 sarebbe stata considerata compatibile con il mercato comune.

64. Questa argomentazione dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata.

65. Da un lato, occorre rilevare che il Tribunale non ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento.

66. Infatti, si è già dichiarato, nell’ambito dell’esame del primo motivo, che la dotazione di EUR 10 milioni notificata dalla Repubblica italiana a titolo del regime del 2004, alla quale fa riferimento la decisione di approvazione del 2004, costituiva un limite finanziario vincolante e non un mero importo indicativo, discrezionalmente modificabile.

67. È quindi necessario concludere che la Repubblica italiana nonché le imprese interessate, che si presumono conoscere tale decisione, erano in grado di dedurne che la nuova dotazione prevista dalla misura notificata nel 2008 non era coperta dall’autorizzazione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2004.

68. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti 94 e 96 della sentenza impugnata, che, poiché la misura notificata nel 2008 doveva essere qualificata come nuovo aiuto, e non come aiuto esistente, rispetto al regime del 2004, come sostenuto invece dalla Repubblica italiana, la decisione di approvazione del 2004, che autorizzava tale Stato membro ad erogare aiuti di importo complessivo pari ad EUR 10 milioni, non poteva essere idonea a creare un legittimo affidamento circa la compatibilità con il mercato comune della nuova dotazione di EUR 10 milioni.

69. D’altro lato, occorre constatare che il Tribunale, adottando un simile ragionamento ai punti 94 e 96 della sentenza impugnata, ha esposto in termini sufficientemente chiari i motivi di rigetto dell’argomentazione sviluppata in primo grado dalla Repubblica italiana.

70. Pertanto, concludendo, al punto 96 della sentenza impugnata, che la decisione di approvazione del 2004 non era idonea ad ingenerare un legittimo affidamento sulla compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto né ha motivato in maniera insufficiente tale sentenza.

71. Ne discende che la prima parte del quarto motivo va respinta in quanto manifestamente infondata.

72. Lo stesso è a dirsi per la seconda parte del motivo, con la quale la Repubblica italiana lamenta una violazione del principio della parità di trattamento da parte del Tribunale, al punto 97 della sentenza impugnata.

73. Il Tribunale ha dichiarato, in tale punto, che l’inapplicabilità del regolamento n. 1177/2002 alla misura notificata nel 2008 derivava non dall’«esercizio di un potere discrezionale», ma dall’applicazione di una norma giuridica e che, pertanto, la ragione per cui i contratti oggetto della suddetta misura non potevano beneficiare di aiuti ai sensi del citato regolamento era l egata unicamente alla temporaneità del medesimo.

74. In tal modo, il Tribunale ha motivato la propria sentenza in maniera pienamente conforme alla costante giurisprudenza della Corte secondo cui il principio della parità di trattamento osta, in particolare, a che situazioni comparabili siano trattate in maniera diversa, a meno che un trattamento siffatto non sia oggettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑127/07, Racc. pag.

I‑9895, punto 23, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 78 e la giurisprudenza ivi citata).

75. È necessario osservare, a tale riguardo, che la disparità di trattamento lamentata dalla Repubblica italiana tra le imprese di costruzione navale che hanno potuto beneficiare degli aiuti in forza dell’applicazione del regolamento n. 1177/2002 prima della sua scadenza e quelle che non hanno più fruito di tale possibilità è, in ogni caso, oggettivamente giustificata.

76. Infatti, l’articolo 5 di tale regolamento dispone che la validità di quest’ultimo è limitata nel tempo.

Orbene, qualsiasi autorizzazione di durata limitata implica, per definizione, una disparità di trattamento dipendente dalla circostanza che una determinata situazione ricada o meno nell’ambito di applicazione temporale dell’atto giuridico costituente il fondamento dell’autorizzazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 80).

77. Pertanto, il Tribunale non ha violato il principio della parità di trattamento al punto 97 della sentenza impugnata.

78. Di conseguenza, il quarto motivo dev’essere integralmente respinto in quanto manifestamente infondato.

79. Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che l’impugnazione dev’essere integralmente respinta, in applicazione dell’articolo 119 del regolamento di procedura della Corte. Sulle spese

80. Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011CO0200_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa C‑200/11 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 18 aprile 2011, Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da V. [OSCURATO:PERSONA] e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta in primo grado, LA CORTE (Settima Sezione), composta dal sig. J. Malenovský, presidente di sezione, e dai sigg. T. von Danwitz (relatore) e D. Šváby, giudici, avvocato generale: sig. Y. Bot cancelliere: sig. A. [OSCURATO:PERSONA] sentito l’avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1. Con la sua impugnazione, la Repubblica italiana chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 3 febbraio 2011, Italia/[OSCURATO:PERSONA], T‑3/09 (non ancora pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda di annullamento della decisione 2010/38/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 21 ottobre 2008, relativa all’aiuto di Stato C 20/08 (ex N 62/08) cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU 2010, L 17, pag. 50; in prosieguo: la «decisione controversa»). Contesto normativo 2. L’articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), dispone quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si intende per: (...) b) “aiuti esistenti”: (...) ii) gli aiuti autorizzati, ossia i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che sono stati autorizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] o dal Consiglio; (...) c) “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti». 3. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 794/2004 della [OSCURATO:PERSONA], del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1): «Ai fini dell’articolo 1, lettera c) del regolamento (...) n. 659/1999 si intende per modifica di un aiuto esistente qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune. Un aumento non superiore al 20% della dotazione originaria di un regime di aiuti non è tuttavia considerato una modifica ad un aiuto esistente». 4. Sulla base dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera e), CE, il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1177/2002, del 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (GU L 172, pag. 1). 5. L’articolo 2, paragrafo 4, di tale regolamento enuncia quanto segue: «Il presente regolamento non si applica alle navi consegnate dopo più di tre anni dalla data della firma del contratto definitivo. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] può concedere una proroga del periodo di tre anni qualora ciò sia giustificato dalla complessità tecnica del progetto di costruzione navale in questione o da ritardi dovuti a perturbazioni inattese, gravi e documentate che si ripercuotano sul programma di lavoro di un cantiere, causate da circostanze eccezionali, imprevedibili ed esterne all’impresa». 6. L’articolo 3 di detto regolamento prevede che l’aiuto di cui all’articolo 2 del medesimo sia soggetto alle disposizioni dell’articolo 88 CE e che la [OSCURATO:PERSONA] adotti una decisione a norma del regolamento (CE) n. 659/1999. 7. L’articolo 4 del regolamento n. 1177/2002 è del seguente tenore: «Il presente regolamento si applica ai contratti definitivi firmati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore fino a quella di scadenza, ad eccezione dei contratti definitivi firmati prima che la Comunità abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che ha avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione dell[e] controversi[e], chiedendo consultazioni conformemente all’intesa dell’Organizzazione mondiale per il commercio sulle regole e sulle procedure per la risoluzione delle controversie, e dei contratti definitivi firmati un mese o più dopo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che la procedura suddetta è stata conclusa o sospesa, in quanto la Comunità considera che è stata data effettiva esecuzione ai verbali concordati». 8. L’articolo 5 di tale regolamento così dispone: «Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e scade il 31 marzo 2004. (...)». 9. Con il regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio, dell’11 marzo 2004, che modifica il regolamento n. 1177/2002 (GU L 81, pag. 6), la data di scadenza del regolamento n. 1177/2002 prevista al suo articolo 5 è stata prorogata al 31 marzo 2005. Fatti 10. I fatti all’origine della controversia sono stati esposti dal Tribunale, ai punti 7‑11 della sentenza impugnata, nei seguenti termini: «7 Il 15 gennaio 2004 la Repubblica italiana ha notificato un regime di aiuti con il quale intendeva applicare il regolamento n. 1177/2002 attraverso l’art. 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (Supplemento ordinario alla GURI n. 279 del 27 dicembre 2003; in prosieguo: la “legge n. 350/2003”), che precisava quanto segue: “Per permettere l’applicazione del [regolamento n. 1177/2002], è stanziata la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vengono stabilite le modalità di concessione del contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], alla preventiva approvazione da parte della [[OSCURATO:PERSONA]]”. 8 Le modalità di concessione dell’aiuto sono state stabilite dal decreto ministeriale (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del 27 giugno 2002 del Consiglio, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale [GURI n. 93 (...)]. 9 Con decisione 19 maggio 2004, concernente il regime di aiuti N 59/2004, relativo al meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, notificata con il numero C (2004) 1807 (in prosieguo: la “decisione di approvazione del 2004”), la [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il regime notificato, considerandolo conforme alle disposizioni del regolamento n. 1177/2002 e compatibile con il mercato comune (in prosieguo: il “regime del 2004”). 10 Ritenendo che la dotazione iniziale di EUR 10 milioni non fosse sufficiente a coprire tutte le domande di aiuti presentate prima della scadenza del regolamento n. 1177/2002, come modificato dal regolamento n. 502/2004, la Repubblica italiana, in data 1° febbraio 2008, ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] la propria intenzione di stanziare, tramite l’art. 2, comma 206, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Supplemento ordinario alla GURI n. 300 del 28 dicembre 2007), altri EUR 10 milioni destinati al regime del 2004 (in prosieguo: la “misura notificata [nel 2008]”). 11 Con lettera del 30 aprile 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la Repubblica italiana della propria decisione di avviare nei suoi confronti il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE in merito alla misura notificata [nel 2008]. La decisione di avvio del procedimento è stata inoltre pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2008, C 140, pag. 20). [OSCURATO:PERSONA] invitava tutti gli interessati a presentare le loro osservazioni entro il termine di un mese a partire dalla data di pubblicazione». 11. Inoltre, dal punto 44 della sentenza impugnata emerge che la Repubblica italiana ha destinato, nel 2005, EUR 1 milione in più alla dotazione del regime del 2004. La decisione controversa 12. L’articolo 1 della decisione controversa dispone quanto segue: «L’aiuto di Stato, cui l’Italia intende dare esecuzione mediante una modifica del regime di aiuti N 59/04 concernente un meccanismo temporaneo di difesa a favore della costruzione navale che comporta un aumento di 10 milioni di [euro] della dotazione del regime [del 2004], è incompatibile con il mercato comune. A detto aiuto non può pertanto essere data esecuzione». 13. Infatti, dalla decisione controversa emerge che, a giudizio della [OSCURATO:PERSONA], la misura notificata nel 2008 costituiva un «nuovo aiuto» ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e dell’articolo 4 del regolamento n. 794/2004. Essa ha altresì affermato che tale aiuto non poteva essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi del regolamento n. 1177/2002 – il quale non era più in vigore e non poteva quindi fungere da base giuridica per la valutazione della misura notificata nel 2008 – o in forza di qualsiasi altra disposizione applicabile in materia di aiuti di Stato. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 14. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 2 gennaio 2009, la Repubblica italiana ha proposto un ricorso di annullamento avverso la decisione controversa. 15. Nel proprio ricorso, la Repubblica italiana ha dedotto sette motivi. Il primo verteva sulla qualificazione asseritamente errata, come nuovo aiuto, della misura notificata nel 2008. Il secondo era relativo alla violazione del regolamento n. 1177/2002. Con il terzo motivo, la Repubblica italiana addebitava alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato gli articoli 87 CE, 88 CE e 253 CE. Il quarto ed il quinto motivo riguardavano, rispettivamente, una violazione dei principi del legittimo affidamento e della parità di trattamento nonché del contraddittorio. Quanto al sesto ed al settimo motivo dedotti dalla Repubblica italiana, essi vertevano, rispettivamente, sulla considerazione delle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nella valutazione della compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune e sul fatto che la decisione controversa si basava sulla comunicazione all’OMC che dichiarava che gli Stati membri non potevano più concedere aiuti fondati sul regolamento n. 1177/2002. 16. Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto ciascuno dei motivi dedotti dalla Repubblica italiana nonché l’intero ricorso e ha condannato tale Stato membro alle spese. Conclusioni delle parti 17. Con la sua impugnazione, la Repubblica italiana chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata nonché la decisione controversa. 18. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in via principale, il rigetto dell’impugnazione, mediante ordinanza, per manifesta irricevibilità nonché la condanna della Repubblica italiana alle spese e, in subordine, il rigetto dell’impugnazione per irricevibilità o infondatezza. Sull’impugnazione 19. Ai sensi dell’articolo 119 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata. 20. A sostegno della propria impugnazione, la Repubblica italiana deduce quattro motivi. Il primo attiene ad errori di diritto commessi dal Tribunale nell’interpretazione degli articoli 87, paragrafo 1, CE, e 88, paragrafo 3, CE, dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 nonché dell’articolo 4 del regolamento n. 794/2004. Nell’ambito di tale primo motivo, essa addebita altresì al Tribunale di aver travisato i fatti sottoposti alla sua valutazione. Con il secondo motivo, la Repubblica italiana lamenta una violazione degli articoli 2‑5 del regolamento n. 1177/2002. Nell’ambito del terzo motivo, detto Stato membro fa valere una violazione degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, CE, 88, paragrafo 3, CE nonché 253 CE. Il quarto motivo verte su un errore di motivazione quanto al principio della tutela del legittimo affidamento e sulla violazione del principio della parità di trattamento. 21. [OSCURATO:PERSONA] fa valere, in via principale, che questi quattro motivi si limitano a riprodurre l’argomentazione presentata in primo grado, senza contenere critiche puntuali alla sentenza impugnata. Di conseguenza, la Corte dovrebbe statuire con ordinanza, dichiarando l’impugnazione integralmente e manifestamente irricevibile a causa dell’irricevibilità di ciascuno dei suoi motivi. In via subordinata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’impugnazione debba essere respinta in quanto irricevibile o infondata. Sul primo motivo, vertente su errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e dell’articolo 4 del regolamento n. 794/2004 nonché su un travisamento dei fatti 22. Il primo motivo, con il quale la Repubblica italiana sostiene che il Tribunale ha violato l’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004 dichiarando che la misura notificata nel 2008 costituiva una «modifica di un aiuto esistente» e, pertanto, un «nuovo aiuto» ai sensi di tali disposizioni, non può essere accolto. 23. Il Tribunale ha dichiarato, al punto 32 della sentenza impugnata, che l’argomentazione della Repubblica italiana volta a dimostrare che la misura notificata nel 2008 costituiva un aiuto esistente si basava sul presupposto secondo cui la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione di approvazione del 2004, non aveva considerato che il regime del 2004 notificato dalla Repubblica italiana implicasse un limite finanziario di EUR 10 milioni. 24. Orbene, a sostegno del suo primo motivo, la Repubblica italiana afferma che, respingendo tale ipotesi, il Tribunale ha travisato i fatti, in quanto non ha tenuto conto delle caratteristiche specifiche della normativa italiana app licabile in materia. Da quest’ultima, infatti, emergerebbe che la dotazione di EUR 10 milioni prevista per finanziare il regime del 2004 corrispondeva ad un importo indicativo, suscettibile di modifica in base al valore dei contratti sovvenzionabili ai sensi del regolamento n. 1177/2002. 25. Tuttavia, questo argomento non può essere accolto. 26. Occorre infatti osservare che il Tribunale, ai punti 41‑43 della sentenza impugnata, ha basato il suo esame relativo alla portata della dotazione del regime del 2004 non già sul diritto nazionale, ma sul contenuto della notifica effettuata dalla Repubblica italiana. A tale riguardo, esso ha rilevato, al punto 42 della sentenza impugnata, che la dotazione iniziale del regime del 2004, limitata ad EUR 10 milioni, faceva parte dei parametri che la Repubblica italiana aveva sottoposto alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, era incontestabile che la [OSCURATO:PERSONA] aveva approvato detto regime così come notificato dalla Repubblica italiana. 27. Orbene, l’approccio del Tribunale, consistente nel fare riferimento al contenuto della notifica effettuata dalla Repubblica italiana al fine di determinare se l’importo di EUR 10 milioni fosse stato approvato dalla [OSCURATO:PERSONA] come limite massimo giuridicamente vincolante, è conforme alla giurisprudenza della Corte secondo cui, per interpretare una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che approva un progetto di aiuti, occorre non solo esaminarne il testo stesso, ma anche fare rinvio alla notifica effettuata dallo Stato membro interessato (v., in tal senso, sentenze del 20 maggio 2010, [OSCURATO:PERSONA] & C., C‑138/09, Racc. pag. I‑4561, punto 31, e del 14 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑67/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 64). 28. Pertanto, l’argomentazione della Repubblica italiana relativa all’asserito travisamento dei fatti in cui il Tribunale sarebbe incorso non può rimettere in discussione il rigetto, da parte di quest’ultimo, del presupposto menzionato al punto 23 della presente ordinanza. 29. Dalle suesposte considerazioni risulta che il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando, al punto 46 della sentenza impugnata, che, siccome il regime del 2004 era stato notificato con una dotazione limitata ad EUR 10 milioni, la misura notificata nel 2008 – la quale prevedeva lo stanziamento di altri EUR 10 milioni destinati alla dotazione di tale regime – doveva essere considerata un nuovo aiuto. 30. A tale riguardo, infatti, è sufficiente ricordare che dall’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004 risulta che una misura non può essere qualificata come aiuto esistente quando determini un aumento della dotazione originaria di un regime di aiuti esistente superiore al 20%. Al contrario, da tali disposizioni emerge che una misura siffatta costituisce una «modifica di un aiuto esistente» e, pertanto, un «nuovo aiuto». 31. Orbene, poiché la misura notificata nel 2008 eccede manifestamente la suddetta soglia del 20%, il Tribunale non ha violato l’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 794/2004 dichiarando che tale misura doveva essere qualificata come nuovo aiuto. 32. Di conseguenza, il primo motivo dedotto dalla Repubblica italiana a sostegno della propria impugnazione non può essere accolto. Sul secondo motivo, vertente su una violazione degli articoli 2‑5 del regolamento n. 1177/2002 33. Con la prima parte di tale motivo, la Repubblica italiana afferma che il Tribunale ha violato il regolamento n. 1177/2002 dichiarando, al punto 62 della sentenza impugnata, che tale regolamento non poteva fungere da base giuridica per valutare la compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune. 34. Dato che tale misura aveva ad oggetto, secondo detto Stato membro, il mero rifinanziamento del regime del 2004, per consentire a tutti i contratti considerati sovvenzionabili in base al meccanismo difensivo temporaneo autorizzato dal regolamento n. 1177/2002 di beneficiare degli aiuti, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare nuovamente questo regolamento, sebbene non fosse più in vigore successivamente al 31 marzo 2005. 35. Tale argomento non può, tuttavia, essere accolto. 36. Al punto 63 della sentenza impugnata, il Tribunale ha basato il suo ragionamento a tale proposito sull’articolo 5 del regolamento n. 1177/2002 e sui principi che disciplinano l’applicazione nel tempo delle norme giuridiche. 37. A tale riguardo, occorre rilevare, da un lato, che dalla giurisprudenza della Corte emerge che le norme applicabili per valutare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune sono quelle vigenti nel momento in cui la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑334/07 P, Racc. pag. I‑9465, punti 50‑53 e la giurisprudenza ivi citata). 38. Dall’altro lato, si deve rilevare che l’articolo 5 del regolamento n. 1177/2002 stabilisce espressamente che esso «scade il 31 marzo 2004», data prorogata al 31 marzo 2005 dal regolamento n. 502/2004. 39. È dunque necessario concludere, tenuto conto delle suesposte considerazioni, che il Tribunale ha correttamente dichiarato che, siccome la misura controversa era stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] nel mese di febbraio 2008, la sua compatibilità con il mercato comune non poteva essere valutata alla luce di un regolamento non più in vigore dopo il 31 marzo 2005. 40. Inoltre, tale ragionamento non può essere infirmato dall’argomentazione della Repubblica italiana secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto soprassedere sul fatto che il regolamento n. 1177/2002 non era più in vigore dopo il 31 marzo 2005 e tener conto dell’obiettivo della misura notificata, che era di consentire a tutti i contratti firmati prima di tale data di beneficiare del regolamento in parola. 41. Così argomentando, infatti, la Repubblica italiana non considera che il regolamento n. 1177/2002 prevede, quanto meno, due condizioni cumulative affinché una misura volta a sovvenzionare contratti di costruzione navale con un aiuto possa essere reputata compatibile con il mercato comune. 42. Da un lato, ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, i contratti che possono essere autorizzati a beneficiare di un aiuto conformemente a detto regolamento dovevano essere firmati durante il periodo in cui esso era in vigore, vale a dire tra il 3 luglio 2002 e il 31 marzo 2005, fatte salve le eccezioni previste a tale articolo connesse all’avvio o alla conclusione del procedimento di risoluzione delle controversie insorte tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea dinanzi all’OMC, eccezioni che tuttavia non hanno rilevanza nella presente impugnazione. 43. D’altro lato, come affermato al punto 39 della presente ordinanza, dall’articolo 5 del regolamento n. 1177/2002 risulta che, affinché le si applichi detto regolamento, una misura volta a sovvenzionare contratti di costruzione navale con un aiuto deve essere notificata alla [OSCURATO:PERSONA] nel periodo in cui tale regolamento è ancora in vigore. 44. Così, il fatto che la misura notificata nel 2008 sia diretta a finanziare contratti di costruzione navale conformi al requisito di cui all’articolo 4 di detto regolamento, mentre la medesima non rientra nell’ambito di applicazione temporale di tale regolamento, non è sufficiente a rendere quest’ultimo applicabile a detta misura. 45. Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato, ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, che la compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune non poteva essere esaminata alla luce del regolamento n. 1177/2002 e che tale conclusione non poteva essere infirmata dall’argomento secondo il quale detta misura era volta a finanziare l’insieme dei contratti stipulati prima del 31 marzo 2005. 46. La prima parte del presente motivo deve quindi essere respinta in quanto manifestamente infondata. 47. Lo stesso è a dirsi per la seconda parte del medesimo motivo, con la quale la Repubblica italiana fa valere che l’affermazione del Tribunale al punto 66 della sentenza impugnata, secondo cui l’obbligo di menzionare, nelle notifiche, le stime degli importi complessivi degli aiuti previsti è insito nel sistema di controllo preventivo degli aiuti di Stato, è erronea in quanto tale obbligo non risulterebbe né dal regolamento n. 1177/2002 né da un principio generale del diritto dell’Unione. 48. Infatti, per essere in grado di accertare se un regime di aiuti previsto da uno Stato membro possa essere considerato compatibile con il mercato comune alla luce del regolamento n. 1177/2002 e dell’articolo 88, paragrafo 3, CE, al quale detto regolamento rinvia, la [OSCURATO:PERSONA] deve poter valutare gli effetti di tale regime sulla concorrenza nel settore della costruzione navale in funzione, segnatamente, dello stanziamento che lo Stato membro ha destinato al regime stesso. 49. La necessità che le notifiche contengano stime degli importi complessivi degli aiuti previsti dagli Stati membri, sottolineata dal Tribunale al punto 66 della sentenza impugnata, è quindi insita nel sistema di controllo degli aiuti di Stato e trova fondamento nei principi propri di tale sistema, senza che sia necessario che il regolamento n. 1177/2002 preveda esplicitamente un obbligo in tal senso. 50. Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto in toto in quanto manifestamente infondato. Sul terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, 88, paragrafo 3, nonché 253 CE 51. Con la prima parte di questo motivo, la Repubblica italiana sostiene, in primo luogo, che il Tribunale, dichiarando che tale Stato membro non aveva allegato alcuna circostanza idonea a giustificare la compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune o, in ogni caso, che nessuna di tali circostanze era pertinente, ha violato gli articoli 87, paragrafi 2 e 3, CE e 88, paragrafo 3, CE. 52. A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, dagli articoli 256 TFUE, 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e 112, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura di quest’ultima risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze del 4 luglio 2000, Bergaderm e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], C‑352/98 P, Racc. pag. I‑5291, punto 34; del 6 marzo 2003, Interporc/[OSCURATO:PERSONA], C‑41/00 P, Racc. pag. I‑2125, punto 15, nonché del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑131/03 P, Racc. pag. I‑7795, punto 49). 53. Orbene, nella fattispecie, l’argomentazione della Repubblica italiana relativa all’asserita violazione degli articoli 87, paragrafi 2 e 3, CE e 88, paragrafo 3, CE non è, manifestamente, conforme ai requisiti previsti dalla summenzionata giurisprudenza. 54. Occorre infatti rilevare che l’argomentazione della Repubblica italiana contiene, prevalentemente, addebiti formulati nei confronti della decisione controversa, senza precisare gli elementi della sentenza impugnata cui fa riferimento. E anche se, in due casi, gli argomenti addotti da tale Stato membro hanno effettivamente ad oggetto detta sentenza, lo stesso Stato non si fonda tuttavia su un’argomentazione giuridica che dimostri in cosa il Tribunale avrebbe commesso errori di diritto, ma si limita ad affermare che esso è incorso in un errore del genere. 55. La prima parte del presente motivo deve pertanto essere dichiarata manifestamente irricevibile. 56. In secondo luogo, l’argomento allegato dalla Repubblica italiana a sostegno della seconda parte del medesimo motivo e vertente su un’insufficienza di motivazione della sentenza impugnata, al punto 79 della medesima, è manifestamente infondato. 57. A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’obbligo di motivazione incombente al Tribunale ai sensi degli articoli 36, prima frase, e 53, primo comma, dello Statuto della Corte non impone a quest’ultimo di fornire una spiegazione che segua esaustivamente e uno per uno tutti gli argomenti svolti dalle parti della controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto i loro motivi o argomenti ed alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il proprio controllo (v., in particolare, sentenze del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑120/06 P e C‑121/06 P, Racc. pag. I‑6513, punto 96, nonché del 21 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA]/EMSA, C‑252/10 P, punto 46). 58. Orbene, nella fattispecie, occorre rilevare che il Tribunale, ai punti 79 e 80 della sentenza impugnata, richiamando vari punti della decisione controversa, ha chiaramente esposto il ragionamento che lo ha indotto a concludere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva sufficientemente motivato il proprio rigetto dei motivi fatti valere dalla Repubblica italiana al fine di dimostrare la compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune. 59. In terzo luogo, la Repubblica italiana addebita al Tribunale di aver statuito, al punto 81 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato, nella decisione controversa, che la dotazione originaria di EUR 10 milioni formasse parte integrante del regime del 2004. Così facendo, il Tribunale avrebbe aggiunto una motivazione che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto, nella propria analisi, del nesso tra la misura notificata nel 2008 ed il regime del 2004. 60. Orbene, il Tribunale si è in realtà limitato a convalidare una motivazione fornita dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa. 61. Infatti, dai punti della decisione menzionati al punto 81 della sentenza impugnata emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente preso in considerazione il regime del 2004 nel valutare la compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune, anche se tale considerazione non ha condotto al risultato atteso dalla Repubblica italiana. 62. Pertanto, il terzo motivo va dichiarato in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato. Sul quarto motivo, vertente su un errore di motivazione quanto al principio della tutela del legittimo affidamento e sulla violazione del principio della parità di trattamento 63. Con la prima parte di tale motivo, la Repubblica italiana sostiene che il Tribunale, al punto 96 della sentenza impugnata, ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento ed ha fornito una motivazione insufficiente al riguardo. Essa fa valere, a tal titolo, che la decisione di approvazione del 2004 menzionava solo incidentalmente lo stanziamento di EUR 10 milioni destinato al regime del 2004, di modo che il governo italiano e le imprese interessate potevano legittimamente attendersi che la nuova dotazione prevista dalla misura notificata nel 2008 sarebbe stata considerata compatibile con il mercato comune. 64. Questa argomentazione dev’essere respinta in quanto manifestamente infondata. 65. Da un lato, occorre rilevare che il Tribunale non ha violato il principio della tutela del legittimo affidamento. 66. Infatti, si è già dichiarato, nell’ambito dell’esame del primo motivo, che la dotazione di EUR 10 milioni notificata dalla Repubblica italiana a titolo del regime del 2004, alla quale fa riferimento la decisione di approvazione del 2004, costituiva un limite finanziario vincolante e non un mero importo indicativo, discrezionalmente modificabile. 67. È quindi necessario concludere che la Repubblica italiana nonché le imprese interessate, che si presumono conoscere tale decisione, erano in grado di dedurne che la nuova dotazione prevista dalla misura notificata nel 2008 non era coperta dall’autorizzazione concessa dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2004. 68. Di conseguenza, il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti 94 e 96 della sentenza impugnata, che, poiché la misura notificata nel 2008 doveva essere qualificata come nuovo aiuto, e non come aiuto esistente, rispetto al regime del 2004, come sostenuto invece dalla Repubblica italiana, la decisione di approvazione del 2004, che autorizzava tale Stato membro ad erogare aiuti di importo complessivo pari ad EUR 10 milioni, non poteva essere idonea a creare un legittimo affidamento circa la compatibilità con il mercato comune della nuova dotazione di EUR 10 milioni. 69. D’altro lato, occorre constatare che il Tribunale, adottando un simile ragionamento ai punti 94 e 96 della sentenza impugnata, ha esposto in termini sufficientemente chiari i motivi di rigetto dell’argomentazione sviluppata in primo grado dalla Repubblica italiana. 70. Pertanto, concludendo, al punto 96 della sentenza impugnata, che la decisione di approvazione del 2004 non era idonea ad ingenerare un legittimo affidamento sulla compatibilità della misura notificata nel 2008 con il mercato comune, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto né ha motivato in maniera insufficiente tale sentenza. 71. Ne discende che la prima parte del quarto motivo va respinta in quanto manifestamente infondata. 72. Lo stesso è a dirsi per la seconda parte del motivo, con la quale la Repubblica italiana lamenta una violazione del principio della parità di trattamento da parte del Tribunale, al punto 97 della sentenza impugnata. 73. Il Tribunale ha dichiarato, in tale punto, che l’inapplicabilità del regolamento n. 1177/2002 alla misura notificata nel 2008 derivava non dall’«esercizio di un potere discrezionale», ma dall’applicazione di una norma giuridica e che, pertanto, la ragione per cui i contratti oggetto della suddetta misura non potevano beneficiare di aiuti ai sensi del citato regolamento era l egata unicamente alla temporaneità del medesimo. 74. In tal modo, il Tribunale ha motivato la propria sentenza in maniera pienamente conforme alla costante giurisprudenza della Corte secondo cui il principio della parità di trattamento osta, in particolare, a che situazioni comparabili siano trattate in maniera diversa, a meno che un trattamento siffatto non sia oggettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze del 16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e a., C‑127/07, Racc. pag. I‑9895, punto 23, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 78 e la giurisprudenza ivi citata). 75. È necessario osservare, a tale riguardo, che la disparità di trattamento lamentata dalla Repubblica italiana tra le imprese di costruzione navale che hanno potuto beneficiare degli aiuti in forza dell’applicazione del regolamento n. 1177/2002 prima della sua scadenza e quelle che non hanno più fruito di tale possibilità è, in ogni caso, oggettivamente giustificata. 76. Infatti, l’articolo 5 di tale regolamento dispone che la validità di quest’ultimo è limitata nel tempo. Orbene, qualsiasi autorizzazione di durata limitata implica, per definizione, una disparità di trattamento dipendente dalla circostanza che una determinata situazione ricada o meno nell’ambito di applicazione temporale dell’atto giuridico costituente il fondamento dell’autorizzazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 80). 77. Pertanto, il Tribunale non ha violato il principio della parità di trattamento al punto 97 della sentenza impugnata. 78. Di conseguenza, il quarto motivo dev’essere integralmente respinto in quanto manifestamente infondato. 79. Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che l’impugnazione dev’essere integralmente respinta, in applicazione dell’articolo 119 del regolamento di procedura della Corte. Sulle spese 80. Ai sensi dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, la Corte (Settima Sezione) così provvede: 1) L’impugnazione è respinta. 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 659/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris