CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 39661/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NOLAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. sulla base della distanza temporale dei reati, dei differenti contesti territoriali e della circostanza secondo la quale il reato di omicidio fu frutto di una determinazione estemporanea); Considerato che gli stessi motivi non sono consentiti in sede di legittimità, perché sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (in particolare, il ricorrente ha basato le proprie doglianze prevalentemente sull'accettazione da parte di Duraccio del generico programma criminoso dell'associazione di appartenenza al momento della partecipazione di costui); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26 maggio 2022.