Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05300/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso attraverso i quali si censurano, rispettivamente, la qualificazione giuridica effettuata dalla Corte di appello e la ritenuta ricettazione quanto a prova del commesso reato risultano indeducibili sia perché la Corte territoriale, allorché ha qualificato la condotta del ricorrente trovato in possesso di un cellulare oggetto di furto nella fattispecie di ricettazione, si è attenuta con precisione al perimetro assegnato da questa Corte in sede di rinvio, sia perché ha dimostrato di avere apprezzato adeguatamente il compendio probatorio a disposizione che il ricorrente tenta di censurare per mezzo di precluse critiche di merito; rilevato che il terzo motivo con cui si critica la parte della decisione che non ha riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile in quanto non richiesta in sede di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso attraverso i quali si censurano, rispettivamente, la qualificazione giuridica effettuata dalla Corte di appello e la ritenuta ricettazione quanto a prova del commesso reato risultano indeducibili sia perché la Corte territoriale, allorché ha qualificato la condotta del ricorrente trovato in possesso di un cellulare oggetto di furto nella fattispecie di ricettazione, si è attenuta con precisione al perimetro assegnato da questa Corte in sede di rinvio, sia perché ha dimostrato di avere apprezzato adeguatamente il compendio probatorio a disposizione che il ricorrente tenta di censurare per mezzo di precluse critiche di merito; rilevato che il terzo motivo con cui si critica la parte della decisione che non ha riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è indeducibile in quanto non richiesta in sede di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 05300/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris