CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15/02 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23661/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2/16 - [OSCURATO:PERSONA] - FABB. 2, [OSCURATO:PERSONA] A CREMANO, in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in PORTICI, [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]. SX n. 3, è domiciliato. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] C. ALESSANDRINI, nel cui studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 2, è domiciliato. - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] 1/15 - [OSCURATO:PERSONA] - FABB. 1, [OSCURATO:PERSONA] A CREMANO, in persona dell'amministratore p.t., - intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1048/16 depositata il 11/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] XXIII n. 2/16- [OSCURATO:PERSONA]Fabb. 2 [OSCURATO:PERSONA] a Cremano (nel prosieguo, il condominio ricorrente), in persona dell'amministratore pro tempore, ha proposto ricorso, sulla scorta di cinque motivi, per la cassazione della sentenza con cui la corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del tribunale cittadino che, in accoglimento della domanda proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ha condannato il condominio odierno ricorrente e quello di [OSCURATO:PERSONA] XXIII n. 1/15- [OSCURATO:PERSONA]. 1 [OSCURATO:PERSONA] a Cremano a mantenere aperto, nelle ore diurne, il cancello istallato all'ingresso del viale di accesso ai fabbricati condominiali, nonché al risarcimento del danno, disponendo il versamento all'attore di una somma omnicomprensiva di C 20.000. 2. La Corte d'Appello, nel rigettare gli appelli proposti dai due condominii e riuniti d'ufficio, ha ritenuto: - in primo luogo, che correttamente l'azione proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse stata qualificata come azione possessoria a tutela della servitù di passaggio - nello specifico, come azione di manutenzione, ovvero di spoglio ex art. 1170, co. 3, c.c. - avendo l'apposizione del cancello all'inizio del viale recato all'utilitas del fondo dominante una menomazione tale da non potersi considerare un "trascurabile disagio"; - in secondo luogo, che l'eccezione di inammissibilità dell'azione di manutenzione per decorrenza del termine per il relativo esercizio fosse infondata, decorrendo tale termine dalla data in cui la lesione si era concretamente realizzata, ossia non dalla data della delibera condominiale che prevedeva l'interclusione, bensì dalla data "della installazione ed effettiva messa in funzione de/cancello, in data 14.02.05" (pag. 9, rigo 13° dal fondo); - in terzo luogo, che l'utilitas di cui sopra - in cui si sostanzia la servitù di passaggio - attiene non solo al transito pedonale, non impedito dal cancello, ma ancor più a quello veicolare, funzionale all'esercizio delle attività svolte negli immobili di proprietà del sig. [OSCURATO:PERSONA], locati a terzi, alcuni dei quali, come la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., a seguito della chiusura della strada avevano infatti manifestato la volontà di recedere dal contratto di locazione, cagionando così un danno al proprietario. 3. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorso. 4. Chiamata la causa all'adunanza di camera di consiglio del 28 gennaio 2020, per la quale non erano state depositate memorie, la Corte ha ritenuto opportuno chiedere l'acquisizione del fascicolo di primo grado ed ha rinviato la causa a nuovo ruolo. 5. La causa è stata quindi chiamata all'adunanza camerate del 16 settembre 2021, per la quale il ricorrente ha depositato una memoria. 6.1. Con il primo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., il condominio contesta l'erronea qualificazione giuridica della domanda per falsa applicazione dell'art. 1170 co. 3 c.c. per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che l'istallazione del cancello avesse comportato una grave lesione e contrazione del diritto di servitù di passaggio dell'attore. Afferma il ricorrente che, nel caso di specie, non vi sarebbero gli estremi dello spoglio trattandosi, piuttosto, di un "trascurabile disagio": il cancello, installato allo scopo di evitare ingerenze o occupazioni abusive di terzi, consentirebbe il transito pedonale, subordinando quello veicolare ad un meccanismo automatico di apertura non lesivo della utilitas del fondo dominante, giacché le relative chiavi erano state consegnate al suo titolare. 6.2. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, attraverso la veste formale della falsa applicazione dell'art.1170 co. 3 c.c., censura valutazioni di merito (i.e. l'entità del disagio recato al fondo dominante dall'installazione del cancello) compiute dalla corte campana, le quali non sono sindacabili in questa sede.Il ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice d'appello è infatti un mezzo di gravame a critica vincolata, i cui motivi - tassativi - indicati nell'art. 360 c.p.c., attengono ad errori di diritto, in giudicando o in procedendo, o all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo. In ogni caso, giova ricordare che, ove fosse stata correttamente dedotta una censura di falsa applicazione dell'art. 1170, 3 0 co. c.c., che non scadesse in critiche all'apprezzamento fattuale operato dal giudice del merito, il motivo sarebbe stato comunque infondato. L'insegnamento di questa Corte è infatti orientato nel senso che, "in tema di servitù di passaggio carraio, il proprietario, che abbia chiuso il fondo servente dotandolo di cancello automatico, è tenuto all'installazione di un citofono per garantire, ai sensi dell'art. 1064 secondo comma cod.civ., il diritto al libero e comodo accesso al fondo da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi - da lui autorizzati nei limiti della normalità - senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante con aggravamento della servitù." (Cass. 17875/2003; in termini, Cass. 31145/2017 e Cass. n. 21928/2019). Il riferimento contenuto nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 380 bis, primo comma, c.p.c. al fatto che il cancello sarebbe stato dotato di telecomando, oltre che inammissibile (trattandosi di un novum rispetto al ricorso, dove non si parla di telecomando ma di chiavi, cfr. pag. 7, righi 7 e 8) è comunque irrilevante, giacché il possesso di un telecomando non consente al proprietario del fondo dominante di far accedere a quest'ultimo i terzi da lui autorizzati senza l'incommodum di doversi recare egli stesso al cancello per aprirlo; incommodum evidentemente rilevante soprattutto quando il fondo dominante sia destinato all'esercizio di una attività rivolta al pubblico. 7.1. Con il secondo motivo di ricorso, riferito al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il condominio censura l'individuazione del dies a quo del termine per l'esercizio dell'azione possessoria, fissato nell'impugnata sentenza nel 14 febbraio 2005, deducendo l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, il ricorrente lamenta l'omesso esame del fatto che già nel 2004 il cancello era stato installato e utilizzato per qualche tempo, salvo poi venir lasciato permanentemente aperto a causa di atti vandalici che lo avevano danneggiato. Tale fatto sarebbe risultato, ad avviso del ricorrente, dalla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]Ovo, portiere dello stabile, raccolta nel giudizio di primo grado. Da detta deposizione, si argomenta nel motivo di ricorso, risulterebbe chiaramente che l'istallazione del cancello e la sua chiusura, seppure protrattasi per un breve periodo, risaliva già all'anno 2004, sicché erroneamente la corte d'appello avrebbe ritenuto che il dies a quo per l'esercizio dell'azione di spoglio e/o manutenzione fosse il 14 febbraio 2005. In particolar modo, il ricorrente afferma: "il predetto Organo giudicante trascurava gravemente la deposizione del teste dello stesso [OSCURATO:PERSONA], tale Sig. Dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale dichiarava espressamente: «il cancello in esame, ad eccezione di una temporanea chiusura all'epoca della sua installazione, avvenuta nel 2004, sarebbe rimasto sempre aperto per atti vandalici perpetrati da ignoti...»" (pag. 9 ultimo rigo; pag. 10, righi 1-5 del ricorso). 7.2. Il motivo è manifestamente infondato. Il collegio ha esaminato i verbali contenuti nel fascicolo di primo grado. Emerge che all'udienza del 17 febbraio 2009 è stato udito il testimone [OSCURATO:PERSONA]Ovo il quale ha affermato quanto segue: "Ricordo che nel luglio del 2005 gli immobili per chi è causa vennero rilasciati da [OSCURATO:PERSONA] che li deteneva essendo in possesso delle chiavi provvidi ad apporre sui locali il cartello "fittasi" e provvidi anche a far visionare i locali agli interessati. Ricordo che si presentarono circa quattro o cinque potenziali inquilini, i quali mi chiedevano circa la funzione del cancello e alla mia risposta si scoraggiavano. Preciso che successivamente i locali sono stati fittati nel novembre del 2007 e adibiti a pizzeria. Il cancello ha smesso di funzionare, essendo stato sabotato già verso il luglio del 2005. Vi furono alcuni tentativi di riparazione ma a seguito di ulteriori danneggiamenti si è rinunciato alla riparazione. Non sono in grado di specificare da quando il cancello ha smesso definitivamente di funzionare. Ribadisco che la presenza del cancello scoraggiava i visitatori dal riscontrare le ulteriori condizioni contrattuali. I locali risultavano di gradimento agli interessati." Tali dichiarazioni non comprendono le parole che nel motivo di ricorso vengono riportate tra virgolette come parole del teste Dell'Ovo (v. supra, par. 7.1). Non sussiste dunque alcuna evidenza del fatto di cui il ricorrente lamenta l'omesso esame. Irrilevante è poi il riferimento, sottolineato anche nella memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 380 bis, primo comma, c.p.c., alle lettere con le quali già nel novembre e dicembre 2004 l'amministratore del Condominio qui ricorrente aveva invitato i condomini a ritirare le chiavi del cancello; è vero che tali lettere sono astrattamente idonee a confermare che alla data della loro formazione il cancello era già stato installato, ma tale circostanza è priva di decisività, avendo la sentenza impugnata ritenuto, con un giudizio di fatto non specificamente censurato nel ricorso per cassazione, come "la semplice presenza nel giugno 2004 del cancello, pur tenuto costantemente aperto, non fosse di per sé idonea a determinare la turbativa- lesione del diritto" (cfr. pag. 19, fine del secondo capoverso, della sentenza). Donde il rigetto del motivo. 8.1. Con il terzo motivo, riferito al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., si deduce la falsa applicazione degli artt. 1373 e 2043 c.c. Il ricorrente ritiene "non sufficientemente provata [...] la conclusione cui è pervenuto l'[OSCURATO:PERSONA] di secondo grado in ordine alla causa del recesso contrattuale esercitato dalla società conduttrice [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 13, righi 6-9 del ricorso). Già al momento della stipula del contratto di locazione, sostiene il ricorrente, il cancello era stato installato, con conseguente piena conoscenza dello stato dei luoghi da parte di [OSCURATO:PERSONA]. 8.2. Il motivo è inammissibile. Viene censurato l'accertamento di fatto compiuto dal giudice territoriale in ordine alla dipendenza causale del recesso del conduttore dalla chiusura del cancello. Questa Corte regolatrice insegna che "in tema di responsabilità contrattuale, l'accertamento tanto del nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno, quanto della prevedibilità del danno medesimo costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione adeguata e immune da errori" (Cass. n. 20961/2017). Può altresì aggiungersi che, nella logica della sentenza impugnata, la circostanza che il cancello fosse presente in loco già al momento della conclusione del contratto di locazione è priva di decisività ai fini dell'accertamento del nesso causale tra 6j la chiusura del cancello e lo scioglimento del contratto di locazione, a tali fini contando - alla stregua del giudizio di fatto operato dalla Corte territoriale - non la installazione ma la effettiva chiusura del cancello, secondo quanto già evidenziato nell'ultimo periodo del precedente paragrafo 7.2.. 9.1. Con il quarto motivo, riferito al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il condominio deduce l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai fini della determinazione del risarcimento danni. La motivazione della sentenza impugnata risulterebbe contraddittoria e illogica nella misura in cui, da un lato, riconosce che l'interclusione del viale di accesso al fondo dell'attore era venuta meno già dal 30 aprile 2005, in conseguenza di atti vandalici che avrebbero reso non più funzionante il cancello, e dall'altro lato, quantifica il danno patito dall'attore nella mancata percezione dei canoni di locazione per le mensilità dal luglio 2005 alla fine del 2006. Si contesta, inoltre, il parametro utilizzato per la determinazione del lucro cessante: anziché calcolarlo sull'effettivo canone percepito in virtù del pregresso rapporto, occorreva guardare al valore locativo dell'immobile de quo con adeguate indagini di mercato. 9.2. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non indica alcun fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dalla corte d'appello, ma si limita a censurare la contraddittorietà della motivazione; vizio non più deducibile come mezzo di ricorso per cassazione, a causa della novella del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. ad opera del d.l. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in I. 11 agosto 2012, n. 143. (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018). In ogni caso nessuna contraddittorietà può ravvisarsi nell'argomentazione della sentenza gravata, perché il danno liquidato in sentenza in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA] corrisponde al cumulo dei canoni che il medesimo ha mancato di percepire a causa dello scioglimento anticipato del contratto con cui egli aveva concesso in locazione il proprio fondo e fino al mese di giugno del 2005 detti canoni furono percepiti. Il fatto che nel luglio 2005 il cancello fosse già stato riaperto è irrilevante, poiché, una volta accertato il nesso causale fra la chiusura del cancello (del febbraio 2005) e l'anticipato recesso del conduttore (con statuizione che resiste alla censura portata con il terzo motivo), la liquidazione del danno non può che risolversi nel cumulo dei canoni non percepiti (interesse positivo). 10.1. Con il quinto e ultimo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell'art. 112 c.p.c., per essere il giudice d'appello incorso nel vizio di ultrapetizione. Nell'atto introduttivo del giudizio l'attore originario chiedeva infatti la rimozione del cancello, sicché la decisione del giudice adito di condannare i convenuti condominii a mantenere il cancello aperto nelle ore diurne renderebbe evidente una non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. 10.2. Il motivo è inammissibile. Il lamentato vizio di ultrapetizione, ove vi fosse stato, sarebbe già stato posto in essere dal giudice di primo grado: nella sentenza d'appello è scritto, infatti, che il Tribunale di Napoli "condannava i convenuti condominii a mantenere il cancello installato all'ingresso del viale aperto nelle ore diurne" (pag. 2, righi 7-9 contando dal basso). Nel ricorso per cassazione non si riferisce che l'appello contenesse una specifica censura al riguardo. Il motivo è pertanto inammissibile, giacché in materia di ricorso per cassazione, il motivo con il quale il ricorrente lamenti che la sentenza di appello sia incorsa nel medesimo vizio di ultrapetizione dal quale sarebbe stata già affetta la sentenza di primo grado è inammissibile, allorché la deduzione di quel vizio non abbia costituito oggetto, in precedenza, di uno specifico motivo di gravame (tra le tante, Cass. 18486/20). 11. Il ricorso è rigettato. 12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 13. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del condominio ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.300, oltre C 200 per esborsi e altri accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo d