CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22630/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza impugnata, ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di bancarotta semplice documentale, commessi nella qualità di amministratore della fallita 'In. [OSCURATO:PERSONA] del Dott. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].' e nella qualità di socio illimitatamente responsabile della stessa e della '[OSCURATO:PERSONA] S.a.s.', a sua volta socia illimitatamente responsabile della 'In. [OSCURATO:PERSONA].', quanto al solo trattamento sanzionatorio. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato e deduce, con due motivi, in riferimento al delitto di bancarotta semplice documentale avente ad oggetto le scritture contabili della 'In. [OSCURATO:PERSONA].', la violazione dell'art. 217, comma 2, L.F. e il vizio di motivazione, nonché la violazione di legge e il vizio argomentativo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2.1. Quanto al primo motivo, eccepisce che la Corte territoriale era incorsa in un vistoso fraintendimento delle evidenze probatorie, emergendo dall'attestazione rilasciata dal legale rappresentante della '[OSCURATO:PERSONA].' che la detta società era stata incaricata dall'amministratore della 'In. Cap' non solo degli adempimenti fiscali ma anche della tenuta delle scritture contabili, tanto essendo sufficiente a dimostrare la buona fede dello Zini, che, pur diligentemente spiegati i propri obblighi di vigilanza e controllo sulla tenutaria delle scritture contabili, giammai sarebbe stato in grado di sindacare le scelte tecniche della stessa, ossia con riguardo alla tenuta delle scritture contabili nella forma ordinaria o nella forma semplificata. 2.2. Quanto al secondo motivo, rileva che i profili sopra evidenziati, attinenti alla individuazione dell'elemento psicologico del reato, avrebbero dovuto essere valorizzati almeno sotto il profilo sanzionatorio tramite una mitigazione dello stesso attraverso la concessione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen.. 3. Con requisitoria presentata per iscritto in data 9 marzo 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia rigettato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Quand'anche cogliesse nel segno il rilievo difensivo secondo il quale la '[OSCURATO:PERSONA].', in persona del suo legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], fosse stata incaricata dall'imputato, nella qualità di amministratore della 'In. [OSCURATO:PERSONA].', poi fallita, di occuparsi non solo degli adempimenti fiscali ma anche della tenuta delle scritture contabili, lo stesso, tuttavia, sarebbe privo di decisività, nel senso che non avrebbe comunque condotto ad un diverso esito decisorio in punto di affermazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], quanto al delitto di bancarotta fraudolenta semplice contestatogli in riferimento alla '[OSCURATO:PERSONA].', ossia per avere <<omesso di tenere il libro giornale e/o di annotarvi le operazioni gestionali, nonché di tenere il libro inventari e/o di redigere gli inventari annuali». 2. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, si è sempre unanimemente espressa affermando che, in tema di reati fallimentari, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta semplice (Sez. 5, n. 33878 del 03/05/2017, Rv. 271608; Sez. F, n. 33402 del 06/08/2009, Rv. 244842; Sez. 5, n. 5382 del 11/11/1999, dep. Rv. 217268). Ne viene che, nulla essendo stato dedotto dal ricorrente per contrastare l'affermazione relativa alla mancata tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, l'elemento oggettivo del reato di bancarotta semplice documentale è pienamente integrato. 3. Parimenti, è approdo interpretativo largamente condiviso quello secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'imprenditore non è esente da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, in quanto, non essendo egli esonerato dall'obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano stati trascritti secondo le indicazioni fornite dal titolare dell'impresa (Sez. 5, n. 36870 del 30/11/2020, Rv. 280133). In proposito, è stato ulteriormente chiarito che la colpa dell'imprenditore non è esclusa dall'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale 'culpa in eligendo', anche quella di controllarne l'operato (Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Rv. 265138; Sez. 5, n. 32586 del 10/07/2007, Rv. 237105). 4. Tanto premesso, è evidente la responsabilità dell'imputato, non rilevando, quale scusante, l'affidamento nella capacità professionale della società di elaborazione di dati contabili incaricata della tenuta delle scritture della 'In. [OSCURATO:PERSONA].'. Avuto riguardo ai dubbi nutriti, quanto alla correttezza dell'operato della Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della società indicata) (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), Zini, invero, avrebbe dovuto approntare una più incisiva vigilanza sullo svolgimento dei compiti a questa delegati, informarsi accuratamente sulla corretta esplicazione degli stessi e se del caso sostituirla. Ciò non avendo fatto, egli, non solo si è chiaramente rappresentata la significativa possibilità che le scritture contabili della '[OSCURATO:PERSONA]'.non fossero tenute correttamente, ma ha anche aderito a tale irregolare tenuta nell'ipotesi in cui si fosse verificata (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261104). Da qui l'infondatezza del primo motivo. 5. Il secondo motivo è inammissibile. Le deduzioni cui esso è affidato sono aspecifiche, perché articolano rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849) — motivazione con la quale è stato diffusamente spiegato come la strategia difensiva di tentare di addossare sulla commercialista le scelte imprenditoriali dell'imputato non deponesse per un comportamento improntato a lealtà processuale e come i numerosi precedenti specifici di cui l'imputato risultava gravato fossero ostativi alla concessione del beneficio richiesto (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata) -; manifestamente infondate, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentite in questa sede, venendo in rilievo un giudizio in fatto non sindacabile nel giudizio di legittimità ove congruamente motivato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come nel caso di specie. 6. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna