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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15583/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA]”, alla via Sicilia n. 66 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 429, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 13.3.2017; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Irap - Istanza di rimborso - Accoglimento in autotutela - Cessazione della materia del contendere.

1. [OSCURATO:PERSONA] presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell’Irap che riteneva di avere versato in eccesso in relazione all’anno 2006, per un importo di Euro 72.622,77.

L’affermato credito tributario dipendeva dalle quote di svalutazione dei crediti (settimi e noni), contabilizzate in anni precedenti al 2005 e non dedotte dalla base imponibile.

1.1. L’Agenzia delle Entrate negava il rimborso, sostenendo che a seguito della modifica dell’art. 7 del D.Lgs. 446 del 1997, disposta dall’art. 6 del Dl n. 203 del 2005, le svalutazioni dei crediti sarebbero risultate irrilevanti ai fini Irap a far data dall’anno d’imposta 2005,anche se contabilizzate in anni precedenti.

2. La società impugnava il diniego espresso di rimborso opposto dall’Amministrazione finanziaria, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino.

La CTP accoglieva il ricorso, statuendo il diritto a conseguire il rimborso da parte della contribuente perché il diritto alla deducibilità delle quote di svalutazione “sorge nel momento in cui le norme lo consentono”, e doveva pertanto consentirsi “la deduzione delle quote rinviate a periodi d’imposta successivi” (sent.

CTR, p. 2).

3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, che confermava la decisione di primo grado.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due strumenti di impugnazione.

Resiste mediante controricorso la contribuente.

La ricorrente ha quindi depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione dell’art. 3 della legge n. 212 del 2000, degli artt. 6, comma 1, lett. n), ed 11 bis, del D.Lgs. n. 446del 1997, dell’art. 2, comma 2, del Dl n. 168 del 2004, come conv., e dell’art. 106, comma 3, del Dpr n. 917 del 1986, per avere il giudice dell’appello ritenuto di condividere la sentenza Cass. 4.4.2012, n. 5403, che merita però di essere rimeditata.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la violazione dell’art. 2909 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la sentenza Cass. 1111/2015, pronunciata tra le stesse parti, abbia autorità di cosa giudicata nel presente giudizio.

3. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso.

L’Amministrazione finanziaria, infatti, con propria memoria datata 24.4.2009 ha comunicato che, in sede di autotutela, le istanze di rimborso proposte dalla contribuente sono state accolte.

Ha quindi allegato istanza di pronuncia dell’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere, controfirmata dal difensore di controparte, anche per quanto attiene alla compensazione delle spese processuali in relazione all’intero giudizio.

4. Deve pertanto essere pronunciata la estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere.

5. Accogliendosi la richiesta delle parti, le spese di lite possono essere dichiarate compensate tra loro, in relazione all’intero giudizio.

La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, e cessata la materia del contendere.

Dispone la compensazione delle spese di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio “[OSCURATO:PERSONA]”, alla via Sicilia n. 66 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 429, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 13.3.2017; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto:Irap - Istanza di rimborso - Accoglimento in autotutela - Cessazione della materia del contendere. 1. [OSCURATO:PERSONA] presentava all’Agenzia delle Entrate istanza di rimborso dell’Irap che riteneva di avere versato in eccesso in relazione all’anno 2006, per un importo di Euro 72.622,77. L’affermato credito tributario dipendeva dalle quote di svalutazione dei crediti (settimi e noni), contabilizzate in anni precedenti al 2005 e non dedotte dalla base imponibile. 1.1. L’Agenzia delle Entrate negava il rimborso, sostenendo che a seguito della modifica dell’art. 7 del D.Lgs. 446 del 1997, disposta dall’art. 6 del Dl n. 203 del 2005, le svalutazioni dei crediti sarebbero risultate irrilevanti ai fini Irap a far data dall’anno d’imposta 2005,anche se contabilizzate in anni precedenti. 2. La società impugnava il diniego espresso di rimborso opposto dall’Amministrazione finanziaria, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino. La CTP accoglieva il ricorso, statuendo il diritto a conseguire il rimborso da parte della contribuente perché il diritto alla deducibilità delle quote di svalutazione “sorge nel momento in cui le norme lo consentono”, e doveva pertanto consentirsi “la deduzione delle quote rinviate a periodi d’imposta successivi” (sent. CTR, p. 2). 3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino, che confermava la decisione di primo grado. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dalla CTR, l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso la contribuente. La ricorrente ha quindi depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Ente impositore contesta la violazione dell’art. 3 della legge n. 212 del 2000, degli artt. 6, comma 1, lett. n), ed 11 bis, del D.Lgs. n. 446del 1997, dell’art. 2, comma 2, del Dl n. 168 del 2004, come conv., e dell’art. 106, comma 3, del Dpr n. 917 del 1986, per avere il giudice dell’appello ritenuto di condividere la sentenza Cass. 4.4.2012, n. 5403, che merita però di essere rimeditata. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria censura la violazione dell’art. 2909 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la sentenza Cass. 1111/2015, pronunciata tra le stesse parti, abbia autorità di cosa giudicata nel presente giudizio. 3. Non sussistono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso. L’Amministrazione finanziaria, infatti, con propria memoria datata 24.4.2009 ha comunicato che, in sede di autotutela, le istanze di rimborso proposte dalla contribuente sono state accolte. Ha quindi allegato istanza di pronuncia dell’estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere, controfirmata dal difensore di controparte, anche per quanto attiene alla compensazione delle spese processuali in relazione all’intero giudizio. 4. Deve pertanto essere pronunciata la estinzione del giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere. 5. Accogliendosi la richiesta delle parti, le spese di lite possono essere dichiarate compensate tra loro, in relazione all’intero giudizio. La Corte, P.Q.M. dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, e cessata la materia del contendere. Dispone la compensazione delle spese di
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