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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 dicembre 2025

Cassazione n. 40097/2025

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in ordine al perdono giudiziale ed alla non menzione con rigetto del ricorso nel resto.

Lette le conclusioni del difensore avv.to Ippedico che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed in subordine si è associato alle richieste del P.G.. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari sezione per i minorenni, con sentenza in data 7 marzo 2025, confermava la pronuncia del G.I.P. del Tribunale dei minorenni che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXalle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata e lesioni personali.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato avv.to Ippedico, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell’art. 606 lett. e)cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione in relazione all’erronea valutazione della ravvisabilità del concorso di persone in rapina nella condotta dell’imputato; - violazione dell’art. 606 lett. b) ed e)cod. proc. pen con riguardo alla omessa motivazione in punto concessione del perdono giudiziale pur avanzata con i motivi aggiunti presentati nell’interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi sono reiterativi ovvero manifestamente infondati ed il ricorso, deve pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero quanto al primo motivo alcuna violazione di legge o difetto di motivazione della impugnata sentenza può ravvisarsi posto che la Corte di appello con le diffuse argomentazioni esposte alle poagine da 3 a 7 della pronuncia ha già esplicitato le ragioni per le quali ritenere che la condotta dell’imputato ebbe certamente ad integrare il concorso punibile nella rapina; ed invero il giudice di secondo grado ha sottolineato come la sottrazione del borsello avvenne proprio contestualmente alla aggressione delle vittime e che il contenuto dello stesso non fu neppure interamentre recuperato dopo il suo abbandono avvenuto certamente a distanza temporale dai fatti.

Correttamente poi la Corte di appello ha anche spiegato che tale sottrazione integra gli estremi del profitto ingiusto che può anche non avere carattere patrimoniale nella fattispecie penale di cui all’art. 628 cod.pen..

Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato ed altresì avanzato in difetto di autosufficienza; in primo luogo invero dalla ricerca pur effettuata all’interno del fascicolo processuale non si invengono i motivi aggiunti che la difesa assume essere stati proposti nell’interesse del solo odierno ricorrente e che avrebbero comunque dovuti essere allegati al ricorso per manifestare il difetto di motivazione della Corte di appello.

In ogni caso con le osservazioni svolte a pagina 10 della motivazione il giudice di appello ha dettato una motivazione cumulativa circa l’impossibilità di concedere il beneficio del perdono giudiziale e della non menzione riferita a tutti gli appellanti giustificata sulla base della gravità della condotta e delle conseguenze arrecate alle vittime con il perfezionamento in loro danno del delitto di lesioni personali che esclude ogni fondatezza alla doglianza.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in ordine al perdono giudiziale ed alla non menzione con rigetto del ricorso nel resto. Lette le conclusioni del difensore avv.to Ippedico che ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed in subordine si è associato alle richieste del P.G.. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari sezione per i minorenni, con sentenza in data 7 marzo 2025, confermava la pronuncia del G.I.P. del Tribunale dei minorenni che aveva condannato XXXXXXXXXXXXXXXXXalle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata e lesioni personali. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato avv.to Ippedico, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - violazione dell’art. 606 lett. e)cod. proc. pen., per manifesta illogicità della motivazione in relazione all’erronea valutazione della ravvisabilità del concorso di persone in rapina nella condotta dell’imputato; - violazione dell’art. 606 lett. b) ed e)cod. proc. pen con riguardo alla omessa motivazione in punto concessione del perdono giudiziale pur avanzata con i motivi aggiunti presentati nell’interesse del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi sono reiterativi ovvero manifestamente infondati ed il ricorso, deve pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero quanto al primo motivo alcuna violazione di legge o difetto di motivazione della impugnata sentenza può ravvisarsi posto che la Corte di appello con le diffuse argomentazioni esposte alle poagine da 3 a 7 della pronuncia ha già esplicitato le ragioni per le quali ritenere che la condotta dell’imputato ebbe certamente ad integrare il concorso punibile nella rapina; ed invero il giudice di secondo grado ha sottolineato come la sottrazione del borsello avvenne proprio contestualmente alla aggressione delle vittime e che il contenuto dello stesso non fu neppure interamentre recuperato dopo il suo abbandono avvenuto certamente a distanza temporale dai fatti. Correttamente poi la Corte di appello ha anche spiegato che tale sottrazione integra gli estremi del profitto ingiusto che può anche non avere carattere patrimoniale nella fattispecie penale di cui all’art. 628 cod.pen.. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato ed altresì avanzato in difetto di autosufficienza; in primo luogo invero dalla ricerca pur effettuata all’interno del fascicolo processuale non si invengono i motivi aggiunti che la difesa assume essere stati proposti nell’interesse del solo odierno ricorrente e che avrebbero comunque dovuti essere allegati al ricorso per manifestare il difetto di motivazione della Corte di appello. In ogni caso con le osservazioni svolte a pagina 10 della motivazione il giudice di appello ha dettato una motivazione cumulativa circa l’impossibilità di concedere il beneficio del perdono giudiziale e della non menzione riferita a tutti gli appellanti giustificata sulla base della gravità della condotta e delle conseguenze arrecate alle vittime con il perfezionamento in loro danno del delitto di lesioni personali che esclude ogni fondatezza alla doglianza. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 03/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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