CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00130/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; téttejsentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore A., [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Napoli in funzione di riesame ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 26 febbraio 2021, misura in esecuzione applicata in relazione al reato di cui all'art. 416-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, cod. pen., contestato al predetto nella qualità di partecipe del sodalizio operante nel territorio cittadino, quartiere Sanità denominato clan Mauro (organizzato e diretto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alterio) per il quale è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione (con sentenza del 10 novembre 2020, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti). 2. Avverso il provvedimento descritto ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del difensore, denunciando violazione del diritto di difesa per estensione degli effetti dell'impugnazione e per travisamento della prova, nonché vizio di motivazione. 2.1. Si denuncia l'illogicità della motivazione, evidenziando che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha considerato elemento nuovo, ai fini della richiesta di revoca o sostituzione della misura, ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., il provvedimento favorevole emesso nei confronti di coindagati. Quanto alla sussistenza dei presupposti per estendere gli effetti dall'impugnazione, la motivazione offerta dal Tribunale sarebbe insufficiente. Si richiama la posizione di [OSCURATO:PERSONA], condannato per due episodi estorsivi e partecipazione all'associazione descritta, evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] risponde solo del reato associativo, senza alcuna contestazione di reati fine. Inoltre, si sottolinea che a carico di [OSCURATO:PERSONA] vi sono le dichiarazioni di collaboratori e conversazioni ambientali registrate, mentre a carico di [OSCURATO:PERSONA] solo poche intercettazioni, tra presenti, una delle quali con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Di qui la stretta connessione tra le due posizioni, pur rilevandosi che [OSCURATO:PERSONA] ha una personalità meno gravata rispetto al coimputato, trattandosi di incensurato, che ha ammesso gli addebiti e che la sua partecipazione si sarebbe interrotta nel 2016. Errerebbe il Tribunale, dunque, nell'escludere l'estensione delle valutazioni svolte per [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente in quanto considerate relative a fattori soggettivi non riferibili ai coimputati. Anzi, la difesa aveva allegato proprio istanza di revoca della misura proposta per [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evince che questa non era fondata su ragioni di salute. La pronuncia, a parere del ricorrente, evidenzierebbe la concessione a [OSCURATO:PERSONA] delle circostanze attenuanti generiche e si sottolinea che mentre [OSCURATO:PERSONA] è stato posto agli arresti domiciliari nel medesimo quartiere ove il clan è operativo, per contro il ricorrente ha indicato, all'uopo, un domicilio fuori regione.3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso alla quale si è riportato il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in udienza, all'esito della discussione orale in data odierna, fissata su richiesta della difesa, ai sensi dell'art. ex art. 23, comma 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.Appare sufficiente richiamare il principio già affermato da questa Corte (e dal quale il collegio non vede ragione di discostarsi) secondo cui "la doglianza che configuri semplicemente un contrasto di giudizi esula dai motivi di ricorso per cassazione tipicamente e tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., potendo semmai attivare (quando i giudizi diventino irrevocabili) una richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630 lett. a) cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 16275 del 16/03/2010, Zagari, Rv. 247261;Sez. 3, n. 10207 del 24/09/1997, Asselti, Rv 209460; nello stesso senso, Sez. 3, n. 1629 del 9 aprile 1997, Amaro, Rv 209515). Peraltro, si è affermato che, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo (Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, dep. 2013, Abate, Rv. 254193). 1.1.Diversamente da quanto assunto dal ricorrente, poi, questa Corte ha avuto modo, di recente, di affermare (Sez. 6, n. 4948 del 10/07/2019, 2020, Vaglia, Rv. 278203) il condivisibile principio secondo il quale, in tema di giudicato cautelare, non costituisce fatto nuovo, idoneo a modificare il quadro indiziario già valutato in sede di riesame e a legittimare la revoca della misura, la mera adozione, sempre in sede cautelare, di una decisione di segno favorevole per un coindagato, potendo al più assumere rilevanza gli elementi per la prima volta acquisiti e valutati in quel contesto rispetto al quadro indiziario già posto alla base della confermata misura a carico dell'istante. 1.2. Da ultimo, è appena il caso di osservare che la sollecitata lettura di elementi di fatto, espressione della analogia tra le posizioni dei coindagati, nonché diretta ad evidenziare come il ricorrente sia meno gravato, rispetto al concorrente nel reato per il quale la misura è stata modulata in melius, implicherebbe il riesame di fonti di prova non consentito in sede di legittimità.2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativannente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. 2.1. In considerazione del mancata liberazione del ricorrente, a seguito del presente provvedimento, vanno disposti a cura della Cancelleria, gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Cos