CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 37614/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/5/2021 della Corte di appello di RomandeAt....Y:5 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il primo (comune ai ricorrenti) motivo di ricorso, che contesta la illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. cod. pen. per inidoneità della condotta a condizionare l'operato degli agenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e sulla scorta di una lettura molto frammentaria e parziale degli elementi di prova, correttamente valorizzati dal giudice di merito per inferirne la idoneità della condotta e il dolo, in presenza di condotta quale quella di minacciare l'uso di un cavo elettrico intorno al collo dell'operatore o strappargli dalle mani i documenti, condotta, questa, agìta dall'imputata. L'efficacia minatoria della condotta va, invero, ricostruita sulla idoneità ad incutere timore e coartare la volontà del destinatario piuttosto che sul risultato che, nel caso in esame, non è stato raggiunto poiché l'operazione di polizia è pervenuta alla sua naturale conclusione. Anche il motivo di ricorso proposto nell'interesse della Salkanovic sulla insussistenza del reato di oltraggio è versato in fatto e non contrasta i rilievi della sentenza impugnata sulla presenza di numerose persone che facevano da scenario alla vicenda svoltasi in un'area pubblica, abusivamente occupata. Considerato che i comuni motivi dei ricorsi che attengono all'entità della pena ed alla mancata applicazione con prevalenza sulla recidiva delle circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado, sono manifestamente infondati in presenza di valutazioni del giudice di merito insindacabili nel giudizio di legittimità perché non evidentemente illogiche essendo il risultato dell'apprezzamento delle concrete modalità della condotta, protrattasi nel tempo e oggettivamente minatoria, e, pertanto, espressiva di pericolosità sociale degli imputati; Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore Ill