CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 ottobre 2025
Cassazione n. 19848/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito della richiesta del Pubblico Ministero avente ad oggetto revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso all'imputato [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna, in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., resa il 10 febbraio 2020 dal Tribunale di Napoli, irrevocabile il 7 novembre 2024, lo stesso Tribunale di Napoli, giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 20 ottobre 2025, ha revocato la suddetta sospensione condizionale. A ragione del provvedimento il giudice dell'esecuzione ha osservato che: il predetto imputato era stato già condannato - con sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 21 giugno 2019, parzialmente riformata in secondo grado dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 12 luglio 2020 - alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, all'esito di giudizio abbreviato, per il delitto di cui agli artt. 81, 56, 110, 629, 628, n. 1, cod. pen.; di conseguenza, ai sensi dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto fruire del beneficio in esame, come concesso con la sentenza suindicata; si sono, in particolare, considerati integrati i presupposti di cui all'art. 168, secondo comma, n. 1, cod. pen. ai fini della revoca della suddetta sospensione condizionale. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza affidando l'impugnazione a un unico motivo con cui denuncia l'erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La difesa ha premesso che [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con sentenza passata in giudicato il 12/07/2020, per fatti commessi il giorno 11/02/2019, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 multa e, poi, era stato condannato, con sentenza passata in giudicato il 07/11/2024, per fatti commessi il giorno 07/06/2018, alla pena di mesi undici di reclusione, oltre alla multa, con la specificazione che soltanto quest'ultima pena era stata sospesa condizionalmente, non la pena oggetto della prima condanna. Posto ciò, il giudice dell'esecuzione - sottolinea il ricorrente - ha ritenuto di revocare la sospensione in applicazione del combinato disposto dell'art. 168 cod. pen. e 164, ultimo comma, cod. pen., norma che però non avrebbe potuto applicarsi al caso di specie, in quanto all'imputato la pena sospesa era stata applicata una sola volta, ribadendosi che la pena oggetto della sentenza passata in giudicato per prima non era stata condizionalmente sospesa. Né avrebbero potuto trovare applicazione le altre cause di revoca di diritto 2della sospensione condizionale della pena previste dall'art. 168 cod. pen. Si osserva, al riguardo, che non trova applicazione la causa di revoca di cui all'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., in quanto tale ipotesi riguarda delitti commessi nei cinque anni successivi alla definitività della sentenza con cui è stata concessa la sospensione, mentre i fatti di cui alla prima sentenza surrichiamata non sono avvenuti nei cinque anni successivi al passaggio in giudicato della seconda. Si rileva, altresì, che l'art. 168, secondo comma, cod. pen. ammette che il condannato possa riportare un'ulteriore condanna per fatti anteriormente commessi, non comportando, tuttavia, l'automatica revoca del beneficio. Si puntualizza, ancora, che la sospensione condizionale, oltre a non essere suscettibile di revoca ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., dato che non vi è stata commissione di ulteriori delitti a seguito del passaggio in giudicato della seconda sentenza, non può essere revocata nemmeno ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen., dato che la pena oggetto della prima sentenza non è stata condizionalmente sospesa, con l'effetto che non si rinviene il presupposto individuato con l'espressione "cumulata a quella precedentemente sospesa". Si aggiunge che nemmeno si attaglia al caso in esame la disciplina di cui all'art. 168, terzo comma, cod. pen., norma che non contempla il caso in cui la pena sospesa sia stata concessa in violazione dell'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., ma riguarda soltanto il caso di concessione più volte della stessa, in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen.: tale interpretazione risulta coerente con la modifica dell'art. 674 cod. proc. pen., finalizzata a risolvere il problema del mancato tempestivo aggiornamento dei casellari giudiziari. [OSCURATO:PERSONA], invece, ha beneficiato un'unica volta della sospensione condizionale della pena per fatti antecedenti a quelli della seconda sentenza, sebbene in virtù di una pronuncia divenuta definitiva a seguito di tali fatti. Il ricorrente segnala anche che il giudice di appello non aveva proceduto a revocare la pena sospesa, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di una condanna passata in giudicato per fatti successivi a quelli sottoposti alla sua cognizione. In definitiva - osserva la difesa - la concessione della sospensione condizionale in esame avrebbe potuto discutersi soltanto in relazione al disposto di cui all'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., ma, quanto al mancato rispetto di tale disposizione, la deduzione della violazione avrebbe potuto essere fatta valere soltanto nell'ambito del giudizio di cognizione: avrebbe, pertanto, dovuto registrarsi l'impugnazione del Pubblico ministero avverso la sentenza di appello che non ha provveduto di ufficio alla revoca della sospensione condizionale; circostanza non verificatasi, comportando, per la conseguenza, il 3passaggio in giudicato della decisione e l'impossibilità di revocare il beneficio in sede esecutiva. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, dovendo ritenersi fondata l'impugnazione. Premesso che, ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., la competenza surrogatoria del giudice dell'esecuzione nelle decisioni di revoca della sospensione condizionale della pena è circoscritta ai casi previsti dall'articolo 168, terzo comma, cod. pen., relativi alla concessione del beneficio avvenuta in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., oltre che della commissione di nuovo reato nel termine di legge, nel caso di specie, secondo il Procuratore generale, il giudice dell'esecuzione non ha considerato che la pregressa condanna a carico del ricorrente aveva irrogato una pena detentiva che non era stata sospesa, tanto da essere stata interamente scontata in regime di arresti domiciliari. Pertanto - argomenta l'Autorità requirente - l'ipotesi verificatasi in concreto era quella disciplinata dall'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., rispetto alla quale la revoca non avrebbe dovuto ritenersi adottabile dal giudice dell'esecuzione, mentre, trattandosi di condotta anteriore all'irrogazione della pena sospesa, non può ritenersi ricorrente neppure l'ipotesi di cui all'art. 674, comma 1, cod. proc. pen., così come correttamente il ricorrente ha evidenziato la mancanza di coincidenza con la situazione su cui si sono di recente pronunciate le Sezioni Unite (Sez. U, n. 36550 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 - 01), avendo tale sentenza preso in considerazione unicamente le ipotesi regolate dall'art. 164, quarto comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione è fondata e va, di conseguenza, accolta per la specifica ragione che segue. 2. Il delicato snodo che si pone riguarda l'ambito di applicazione della causa di revoca della sospensione condizionale della pena disciplinata dall'art. 168, terzo comma, cod. pen. La disposizione stabilisce che la sospensione condizionale è altresì revocata quando è stata concessa in violazione dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., in presenza di cause ostative, con la specificazione che la revoca è disposta anche se la sospensione è stata concessa ai sensi dell'art. 444, comma 3, cod. proc. pen. 4A sua volta, l'art. 164, quarto comma, cod. pen. stabilisce che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta e, tuttavia, il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Va immediatamente aggiunto che di tale ultima norma è stata dichiarata (Corte cost., n. 95 del 1976) l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non consente la concessione della sospensione condizionale della pena a chi ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa, qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la condanna precedente, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione ha fatto rientrare, in modo piano, il caso in esame nell'alveo disciplina dall'art. 164, quarto comma, cod. pen. facendo notare che il dato rilevante è quello secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto godere del beneficio della sospensione condizionale, attesa la precedente condanna a pena detentiva. È, quindi, da stabilire se tale precedente condanna - ossia la condanna emessa con la sentenza del Tribunale di Napoli del 21 giugno 2019, parzialmente riformata in secondo grado dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 12 luglio 2020, alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa - rientri fra quelle, a cui ha fatto riferimento l'art. 164, quarto comma, cod. pen., idonee a legittimare la revoca obbligatoria stabilita dall'art. 168, terzo comma, cod. pen. Il coordinamento della fattispecie con quest'ultima norma è essenziale, posto che, con specifico riferimento alla fase esecutiva, l'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. (introdotto con l'art. 1, comma 2, legge 26 marzo 2001, n. 128) dispone che il giudice dell'esecuzione ''altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 168, terzo comma, cod. pen. 3. Il ragionamento svolto dal ricorrente e quello, ancora più articolato, espresso dal Procuratore generale prospettano la tesi della giuridica impraticabilità della tesi finalizzata all'inserimento del caso esaminato fra quelli disciplinati dall'art. 164, quarto comma, cod. pen., facendo notare che, al contrario, il caso rientra nell'altra ipotesi, pure disciplinata dall'ordinamento, all'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., in base a cui, fra gli altri casi, la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto. 5Si fa notare che questa distinta ipotesi di revoca non è richiamata dall'art. 168, terzo comma, cod. pen. e, di conseguenza, non può essere, in virtù della circoscritta relatio istituita dall'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., applicata in executivis. 3.1. Tale tesi rinviene un recente riscontro nella pronuncia (di Sez. 1, n. 20606 del 24/03/2023, Franzé, non mass.) secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, la causa ostativa prevista dall'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., consistente nella preesistenza di una condanna a pena detentiva per delitto, non consente la revoca del beneficio in sede esecutiva, proprio perché l'ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste dagli artt. 168, terzo comma, cod. pen. e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., a prescindere dalla conoscenza o meno della causa ostativa da parte del giudice della cognizione. Questo filone esegetico muove dal rilievo che l'art. 674 cod. proc. pen. prevede un generale potere di revoca della sospensione condizionale in executivis qualora analogo potere non sia stato esercitato dal giudice della cognizione, al momento della emissione di sentenza di condanna per altro reato. L'art. 674, comma 1-bis cod. proc. pen., poi, riserva al giudice dell'esecuzione il potere di disporre ulteriormente la revoca del beneficio in argomento, ma soltanto nel caso in cui, testualmente, venga rilevata la sussistenza delle condizioni dettate dall'art. 168, terzo comma, cod. pen.: e tale ultima norma concerne soltanto il caso di revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena inerente al caso in cui il beneficio sia stato concesso in violazione del disposto dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza della corrispondente causa ostativa. Non è, quindi, richiamato il diverso caso della sussistenza di una precedente condanna a pena detentiva per delitto, dunque della condizione ostativa alla concessione del beneficio cristallizzata nel testo dell'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen. Si desume da tale assetto che la sussistenza di quest'ultima condizione ostativa deve essere rilevata in sede di giudizio di cognizione e soltanto in tale sede è consentito disporre la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente accordato, mentre analogo potere non è riservato al giudice dell'esecuzione. Si conclude, pertanto che, quando si verte nell'ipotesi in cui è stato accordato il beneficio della sospensione condizionale, da parte del giudice della cognizione, nonostante la sussistenza - emersa in sede antecedente o successiva - di una condizione ostativa riconducibile alla previsione dell'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., il giudice dell'esecuzione non può procedere alla revoca del beneficio. 3.2. L'opposta tesi è stata, in epoca recentissima, affermata da altra 6pronuncia di legittimità (Sez. 1, n. 5155 del 05/12/2025, dep. 2026, Cavaliere, Rv. 289455 - 01), sulla base dell'argomento secondo il quale la parificazione - per effetto della sentenza n. 95 del 1976 della Corte costituzionale - tra la precedente condanna a pena sospesa e la precedente condanna a pena non sospesa, non ostative alla concessione del beneficio qualora la pena inflitta, cumulata con quella da infliggere, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., opera a contrario ai fini della revoca dello stesso, per effetto del richiamo dell'art. 168, terzo comma, cod. pen. all'art. 164, quarto comma, cod. pen. Da ciò si è fatto discendere che è legittima la revoca da parte del giudice dell'esecuzione del beneficio che sia stato concesso nonostante una precedente condanna a pena non sospesa che, sola o cumulata con la successiva, superi i due anni di reclusione. Tale inquadramento è fondato principalmente sull'argomento, tratto da altro arresto precedente (Sez. 1, n. 5845 del 10/11/2020, dep. 2021, Cacciola, non mass.; il precedente ulteriormente richiamata, Sez. 1, n. 32428 del 04/05/2016, Sirage, Rv. 267479 - 01, pare aver riguardato un caso in cui l'ipotesi specifica di revoca della sospensione condizionale della pena, pur se riferita a quella qui in discussione, non formava specifico oggetto della questione dedotta in impugnazione) secondo il quale la citata sentenza del Giudice delle leggi n. 95 del 1976 sopra citata ha agito sull'art. 164, quarto comma, cod. pen.; in particolare, ha parificato, agli effetti della concessione della pena sospesa, le due situazioni dell'esistenza di una precedente condanna a pena sospesa o di una precedente condanna a pena non sospesa, stabilendo, per entrambe tali situazioni, la non ostatività della condanna quando il cumulo delle pene inflitte dalle due condanne non supera i due anni di reclusione. Dal rilievo della non ostatività della condanna precedente, sospesa o non sospesa, quando il cumulo delle pene inflitte dalle due condanne non supera i due anni di reclusione (o - deve ritenersi - il diverso limite stabilito dall'art. 163 cod. pen. in relazione alle connotazioni soggettive del reo) si desume, a contrario, la previsione dell'ostatività della condanna precedente, sospesa o non sospesa, quando il cumulo delle pene inflitte dalle due condanne supera il limite suddetto. Si è considerato, pertanto, che la parificazione, agli effetti della concessione della pena sospesa, delle due situazioni dell'esistenza di una precedente condanna a pena sospesa o di una precedente condanna a pena non sospesa ha determinato, per effetto del richiamo dall'art. 168, terzo comma, cod. pen., l'omologazione delle due situazioni anche agli effetti della revoca della pena sospesa eventualmente concessa illegittimamente in presenza della causa ostativa. 73.3. [OSCURATO:PERSONA] - valutato, con riferimento al tempo dell'attuale decisione, lo stadio del confronto le diverse tesi, pur suscettibile di ulteriore sviluppo - ha ritenuto preferibile, in prima approssimazione, la seconda delle posizioni esposte, però con un rilevante limite, che si profila scaturire dalla stessa natura dell'argomento che ne ha determinato l'insorgenza. Deve, invero, considerarsi assodato che, dopo l'incisione apportata dalla menzionata sentenza della Corte costituzionale, la disciplina di cui all'art. 164, quarto comma, cod. pen. vada intesa nel senso che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta e, tuttavia, il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infliggere - cumulata con quella irrogata con la precedente condanna per delitto a pena sospesa o anche a pena non sospesa - non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Non si può non tener conto di questa sostanziale modifica della norma ora indicata con la quale l'art. 168, terzo comma, ha istituito la relatio, fissando l'ambito al quale ha poi fatto riferimento l'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. per stabilire l'intervento revocatorio ulteriore consentito al giudice dell'esecuzione: e per tale aspetto la prima delle tesi esposte, che non pare annettere rilievo al dato, non può essere condivisa. Tuttavia, proprio nel solco della seconda tesi, occorre rilevare che l'intervento della Corte costituzionale si profila avere inserito nell'oggetto della regola espressa dall'art. 164, quarto comma, cod. pen., non tutte le sentenze di condanna a pena non sospesa, bensì le sentenze di condanna a pena non sospesa suscettibili del cumulo indicato dalla norma, ossia quelle sentenze di condanna pena detentiva non sospesa per autonoma scelta del giudice della cognizione che ha irrogato la pena stessa, ma in via di principio sospendibile, secondo i dettami di cui all'art. 163 cod. pen. Per esse, e solo per esse, è stato imposto al giudice che emette la successiva sentenza di condanna di svolgere la prognosi richiesta ai fini della concessione del beneficio tenendo conto, in senso non (più) pregiudizialmente ostativo, della loro sussistenza, mentre le pene irrogate con le altre sentenze di condanna a pena detentiva resta operante il disposto dell'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen. Ritenere, per contro, inserito nel prisma applicativo dell'art. 164, quarto comma, cod. pen. tutte le sentenze di condanna a pena detentiva, comprese quelle inerenti a pena detentiva non suscettibile di sospensione condizionale, così da attrarre nel suo ambito tutti i corrispondenti casi regolati dall'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen., appare uno sviluppo esegetico non avallato dall'oggettivo portato della citata sentenza della Corte costituzionale, unica fonte 8che ha inciso l'originario disposto della norma. È vero, infatti, che il legislatore - quando, con la ricordata legge n. 128 del 2001, ha puntualizzato (con l'introduzione del comma 1-bis dell'art. 674 cod. proc. pen.) i poteri del giudice dell'esecuzione con riferimento all'art. 168, terzo comma, cod. pen., per come a quel punto modulato, in relazione al richiamato art. 164, quarto comma, cod. pen. - ha necessariamente preso atto dell'ambito (ampliato da Corte cost., sent. n. 95 del 1976) regolato dal corrispondente combinato disposto; ma è del pari vero che l'alveo così cristallizzato, senza l'introduzione di ulteriori cause di revoca in executivis della sospensione condizionale (in particolare, senza alcun riferimento al diverso ambito di cui all'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen.), appare essere soltanto quello imposto dall'interpretazione adeguatrice determinata dall'intervento del Giudice delle leggi: interpretazione adeguatrice che, se portata oltre alla ragionevole lettura suindicata, potrebbe essere considerata tale da avere individuato, rispetto ai casi tassativamente previsti dall'ordinamento, una - più ampia - ipotesi di revoca della sospensione condizionale, ma per via analogica e in senso peggiorativo per la posizione del condannato. 4. Applicando l'approdo raggiunto alla fattispecie in esame, si deve prendere atto che, come emerge dallo stesso provvedimento impugnato, la prima sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 21 giugno 2019, parzialmente riformata in secondo grado dalla Corte di appello di Napoli, irrevocabile il 12 luglio 2020, aveva determinato l'irrogazione al reo della pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa, pena che - siccome riferita a soggetto (nato nel 1988 che aveva commesso i fatti nel 2019) ultra-ventunenne (né settantenne) al momento dei reati - determinava ex se la giuridica impossibilità di concessione della sua sospensione condizionale. Pertanto, la sentenza non poteva essere ricompresa fra quelle inserite nell'ambito valutativo oggetto del disposto dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., restando regolata, quanto alla sua efficacia inibitoria della sospensione condizionale di ulteriori pene detentive, dall'art. 164, secondo comma, n. 1, cod. pen.: ipotesi, però, non presa in considerazione dall'art. 674 cod. proc. pen. alfine di legittimare la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale in thesí concessa in contrasto con la norma ora citata. I rilievi svolti impongono, quindi, di annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, non potendo ravvisarsi gli estremi per la revoca del beneficio della sospensione condizionale in base alle condizioni previste dalla legge. 9 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]!e De.,p93c:.02 Rom, 'li.... 2 9 MAG, • 2026 H'1.) [OSCURATO:PERSONA] O'. \T [OSCURATO:PERSONA] ,k fai ii7 1 ci M 10