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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00315/2025

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eguente ORDINANZA sull'istanza proposta da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Genova [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di cassazione, Seconda Sezione penale n. 23901 del 12/04/2024 letti gli atti e l'istanza; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l'istante chiede di essere restituito nel termine per impugnare la decisione della Seconda Sezione penale di cui in epigrafe, che ne ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un'ordinanza della Corte di appello di Genova che aveva a sua volta ritenuto inammissibile l'istanza di ricusazione proposta avverso un G.i.p. del Tribunale di Genova, rilevando il suo difetto di legittimazione in quanto mera parte offesa del procedimento; che, in particolare, sostiene di non avere mai ricevuto il parere del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione nel procedimento trattato ai sensi dell'art.127 cod. proc. pen., non avendo così potuto svolgere al meglio la propria difesa mediante deposito di nota di replica; che, a prescindere dalle regioni indicate a fondamento, la presente istanza di restituzione nel termine - del tutto avulsa dalla tipologia dei casi indicati nell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. - maschera in realtà un inammissibile tentativo di estendere l'ambito di applicazione del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. a soggetti diversi dalle persone condannate, dal momento che Lanza resta in ogni caso la (pretesa) parte offesa di un procedimento ormai archiviato; che l'istanza deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. e l'istante condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 6 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sull'istanza proposta da: [OSCURATO:PERSONA], n. Genova [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di cassazione, Seconda Sezione penale n. 23901 del 12/04/2024 letti gli atti e l'istanza; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l'istante chiede di essere restituito nel termine per impugnare la decisione della Seconda Sezione penale di cui in epigrafe, che ne ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso un'ordinanza della Corte di appello di Genova che aveva a sua volta ritenuto inammissibile l'istanza di ricusazione proposta avverso un G.i.p. del Tribunale di Genova, rilevando il suo difetto di legittimazione in quanto mera parte offesa del procedimento; che, in particolare, sostiene di non avere mai ricevuto il parere del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione nel procedimento trattato ai sensi dell'art.127 cod. proc. pen., non avendo così potuto svolgere al meglio la propria difesa mediante deposito di nota di replica; che, a prescindere dalle regioni indicate a fondamento, la presente istanza di restituzione nel termine - del tutto avulsa dalla tipologia dei casi indicati nell'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. - maschera in realtà un inammissibile tentativo di estendere l'ambito di applicazione del ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. a soggetti diversi dalle persone condannate, dal momento che Lanza resta in ogni caso la (pretesa) parte offesa di un procedimento ormai archiviato; che l'istanza deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen. e l'istante condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 6 n
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