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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 16457/2025

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso il decreto del 28/03/2022 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di Novara; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 28 marzo 2022 il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo con cui [OSCURATO:PERSONA] ha espresso più doglianze correlate alle modalità di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e alla collocazione in area riservata.

In motivazione si evidenzia che la sottoposizione al regime di sorveglianza particolare è stata ritenuta legittima dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con decisione del 15 dicembre 2021 e che dal 3 marzo 2021 il detenuto non è più sottoposto al regime di sorveglianza particolare né allocato in area riservata.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice.

Secondo la difesa il Magistrato di Sorveglianza avrebbe erroneamente provveduto de plano, posto che le doglianze introdotte erano meritevoli di considerazione.

Si precisa che avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza del dicembre 2021 era stato proposto ricorso per cassazione e che l’allocazione in area riservata si è protratta ben oltre la data indicata nella decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Va rilevato, infatti, non soltanto che con decisione di questa Corte numero 2555 del 2023 il ricorso proposto avverso la decisione applicativa del regime di sorveglianza particolare è stato respinto, ma anche che la detenzione di [OSCURATO:PERSONA], in rapporto al titolo allora in esecuzione, è terminata.

Non vi è pertanto alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla decisione sui motivi di ricorso.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; avverso il decreto del 28/03/2022 del MAGISTRATO di SORVEGLIANZA di Novara; vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 28 marzo 2022 il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo con cui [OSCURATO:PERSONA] ha espresso più doglianze correlate alle modalità di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare e alla collocazione in area riservata. In motivazione si evidenzia che la sottoposizione al regime di sorveglianza particolare è stata ritenuta legittima dal Tribunale di Sorveglianza di Torino con decisione del 15 dicembre 2021 e che dal 3 marzo 2021 il detenuto non è più sottoposto al regime di sorveglianza particolare né allocato in area riservata. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della disciplina regolatrice. Secondo la difesa il Magistrato di Sorveglianza avrebbe erroneamente provveduto de plano, posto che le doglianze introdotte erano meritevoli di considerazione. Si precisa che avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza del dicembre 2021 era stato proposto ricorso per cassazione e che l’allocazione in area riservata si è protratta ben oltre la data indicata nella decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Va rilevato, infatti, non soltanto che con decisione di questa Corte numero 2555 del 2023 il ricorso proposto avverso la decisione applicativa del regime di sorveglianza particolare è stato respinto, ma anche che la detenzione di [OSCURATO:PERSONA], in rapporto al titolo allora in esecuzione, è terminata. Non vi è pertanto alcun interesse giuridicamente apprezzabile alla decisione sui motivi di ricorso. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza
Decreto Cassazione n. 16457/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris